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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/05/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Bottino, lette le note ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 9.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8197/2024
avente ad OGGETTO: Differenze retributive vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to Bartolomeo Merenda;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa dall'avv.to Umberto Controparte_1
Canetti
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.24 il ricorrente conveniva in giudizio la ditta convenuta affermando che con sentenza n. 1877/23 del 26.4.23 resa a definizione del procedimento rg.n. 12879/22, confermata in appello, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, aveva disposto l'illegittimità del licenziamento disciplinare comminatogli dalla resistente in data 19.8.22 e lo aveva reintegrato, reintegra mai avvenuta, sì da lasciare il ricorrente privo del lavoro e della retribuzione fino alla nuova sua assunzione presso altra ditta a seguito di passaggio di cantiere nel novembre 2022.
Ha chiesto la condanna della resistente al risarcimento del danno derivante dall'inottemperanza della predetta sentenza pari alle mensilità che avrebbe conseguito, avuto riguardo al suo inquadramento e retribuzione, dall'agosto 2022 (licenziamento del
18.8.22) al 1.11.22 ( data di assunzione presso nuova ditta ), pari ad euro 27.112,02.
Sul presupposto dello svolgimento ante licenziamento della mansione di direttore dell'isola ecologica, ruolo non più ricoperto all'atto del passaggio di cantiere, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale ( danno professionale) pari d euro 6.759,45.
Ha chiesto la condanna al versamento degli oneri contributivi omessi.
Si costituiva la convenuta formulando eccezioni sul quantum del danno patrimoniale e chiedendo il rigetto della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto il ricorrente come accertato anche nella sentenza che ne ha disposto la reintegra aveva svolto il ruolo di sorvegliante con inquadramento al V livello, giammai svolgendo le mansioni di responsabile dell'isola ecologica.
Il giudice stante la natura documentale della causa, invitava parte ricorrente a verificare i conteggi formulati in relazione al danno patrimoniale sulla base delle controdeduzioni di parte resistente.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
All'esito del contraddittorio delle parti risulta dovuta la somma di euro 20.233,69 a titolo di danno patrimoniale, non essendoci contestazioni sull'an di tale pretesa ed emergendo tale quantificazione da una verifica avvenuta ed accettata in contraddittorio tra le parti.
Risulta non provato lo svolgimento del ruolo di responsabile dell'area ecologica e comunque non sufficientemente allegato il danno non patrimoniale. Va rigettata per carenza di legittimazione attiva la richiesta di versamento dei contributi.
Alla luce di quanto dedotto e provato, dunque, va parzialmente accolta in parte la domanda di parte ricorrente, e per l'effetto il convenuto va condannato al pagamento della somma complessiva di euro 20.233,69
Sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 cpc.
Le spese processuali, seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma complessiva di €
20.233,69 a tale titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.
Rigetta il ricorso per il resto;
Condanna la parte convenuta al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida in complessivi €.1.930,75, oltre I.V.A. e cpa, con distrazione, compensa 1/3 delle spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 19.5.25
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Bottino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Bottino, lette le note ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 9.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8197/2024
avente ad OGGETTO: Differenze retributive vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to Bartolomeo Merenda;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa dall'avv.to Umberto Controparte_1
Canetti
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.24 il ricorrente conveniva in giudizio la ditta convenuta affermando che con sentenza n. 1877/23 del 26.4.23 resa a definizione del procedimento rg.n. 12879/22, confermata in appello, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, aveva disposto l'illegittimità del licenziamento disciplinare comminatogli dalla resistente in data 19.8.22 e lo aveva reintegrato, reintegra mai avvenuta, sì da lasciare il ricorrente privo del lavoro e della retribuzione fino alla nuova sua assunzione presso altra ditta a seguito di passaggio di cantiere nel novembre 2022.
Ha chiesto la condanna della resistente al risarcimento del danno derivante dall'inottemperanza della predetta sentenza pari alle mensilità che avrebbe conseguito, avuto riguardo al suo inquadramento e retribuzione, dall'agosto 2022 (licenziamento del
18.8.22) al 1.11.22 ( data di assunzione presso nuova ditta ), pari ad euro 27.112,02.
Sul presupposto dello svolgimento ante licenziamento della mansione di direttore dell'isola ecologica, ruolo non più ricoperto all'atto del passaggio di cantiere, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale ( danno professionale) pari d euro 6.759,45.
Ha chiesto la condanna al versamento degli oneri contributivi omessi.
Si costituiva la convenuta formulando eccezioni sul quantum del danno patrimoniale e chiedendo il rigetto della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto il ricorrente come accertato anche nella sentenza che ne ha disposto la reintegra aveva svolto il ruolo di sorvegliante con inquadramento al V livello, giammai svolgendo le mansioni di responsabile dell'isola ecologica.
Il giudice stante la natura documentale della causa, invitava parte ricorrente a verificare i conteggi formulati in relazione al danno patrimoniale sulla base delle controdeduzioni di parte resistente.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
All'esito del contraddittorio delle parti risulta dovuta la somma di euro 20.233,69 a titolo di danno patrimoniale, non essendoci contestazioni sull'an di tale pretesa ed emergendo tale quantificazione da una verifica avvenuta ed accettata in contraddittorio tra le parti.
Risulta non provato lo svolgimento del ruolo di responsabile dell'area ecologica e comunque non sufficientemente allegato il danno non patrimoniale. Va rigettata per carenza di legittimazione attiva la richiesta di versamento dei contributi.
Alla luce di quanto dedotto e provato, dunque, va parzialmente accolta in parte la domanda di parte ricorrente, e per l'effetto il convenuto va condannato al pagamento della somma complessiva di euro 20.233,69
Sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 cpc.
Le spese processuali, seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma complessiva di €
20.233,69 a tale titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.
Rigetta il ricorso per il resto;
Condanna la parte convenuta al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida in complessivi €.1.930,75, oltre I.V.A. e cpa, con distrazione, compensa 1/3 delle spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 19.5.25
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Bottino