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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.5.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8700/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 20/01/1937 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Emanuela Calamia
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 5.7.2024, l'epigrafato ricorrente ha premesso: di aver depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di
CP_ accompagnamento negato dall' ; di aver depositato in quel giudizio, in data 4.6.2024, istanza di visita presso il domicilio dell'istante, autorizzata dal giudicante;
che, malgrado la comunicazione al CTU del predetto provvedimento, costui non gli aveva mai comunicato la data della visita domiciliare;
che il giudizio di A.T.P.O. era stato rigettato per mancata presentazione dell'istante alla visita peritale.
Ciò premesso, ha adito il Tribunale di Napoli Nord chiedendo l'accertamento della esistenza in capo allo stesso istante delle condizioni sanitarie proprie dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa.
1 L' si è costituito in giudizio, deducendo in via preliminare l'inammissibilità della CP_1
domanda giudiziaria e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa al fine di acquisire il certificato di residenza storica dell'istante e i chiarimenti del CTU nominato nel giudizio di ATP, la causa viene ritenuta matura per la decisione e, quindi, decisa con la presente sentenza, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.5.2025, sulle note di trattazione delle parti.
Il ricorso va rigettato.
Il ricorrente non si è presentato, senza alcun giustificato motivo, alla visita domiciliare autorizzata dal giudicante e fissata dal CTU nella fase di A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c. presso l'indirizzo di residenza indicato in ricorso (Qualiano – Via A. De Gasperi n. 70 – v. ricorso 445 bis c.p.c., in atti) né ha comunicato al CTU il diverso ed effettivo indirizzo di residenza (Quarto – Via A. De Gasperi 70 – v. certificato di residenza storica, in atti).
Il procedimento di ATP ex art. 445 bis c.p.c. si è, quindi, concluso con esito negativo a causa della irreperibilità del ricorrente presso l'indirizzo indicato in ricorso, nonostante la sua effettiva residenza altrove.
Tale irreperibilità è imputabile al comportamento negligente del ricorrente, il quale ha omesso di comunicare al CTU il corretto domicilio, rendendosi inadempiente all'obbligo di leale collaborazione con l'ausiliario del giudice, così frustando le finalità deflattive dell'istituto.
Come, invero, chiarito dalla giurisprudenza l'irreperibilità del ricorrente presso l'indirizzo da lui indicato, non rettificato né comunicato tempestivamente, configura causa imputabile al medesimo, tale da precludere l'instaurazione del giudizio ordinario successivo.
E, invero, il ricorrente solo nel presente giudizio ha depositato certificato di residenza storica dal quale risulta che al momento della CTU disposta nel procedimento di A.T.P.O. -
e al momento della notifica dello stesso ricorso ex art. 445 bis c.p.c. - risultava residente nel Comune di Quarto, diverso da quello indicato nel ricorso e in cui il CTU aveva tentato la visita domiciliare.
Tale condotta omissiva ha impedito al consulente di svolgere il proprio incarico, determinando di fatto il mancato svolgimento delle operazioni peritali, per fatto imputabile al ricorrente, che non ha collaborato diligentemente né fornito tempestivamente i dati necessari allo svolgimento delle operazioni peritali (v. chiarimenti del CTU il quale ha chiarito che: “…il periziando non e' residente all'indirizzo indicato nel ricorso. Il sottoscritto
e' stato da lei nominato il 16.05.2024 per visitarlo il 05.06.2024 alle ore 17.00 presso asl di
Aversa. In data 04.06.2024 mi perveniva tramite pec, sua autorizzazione alla visita
2 domiciliare che fissavo per il 22.06.2024 alle ore 11.30 presso la residenza del signor
in Qualiano in via De Gasperi 70. Recatomi sul posto non rinvenivo Parte_1 il civico 70 nemmeno con l'aiuto delle persone del posto. Contattati i vigili urbani dopo dovuto accertamento mi rispondevano che in Qualiano non vi era residente nessun
con quella data di nascita…”), Parte_1
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.5.2025, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che per mero errore materiale nel corpo del ricorso ATP era stato indicato quale comune di residenza Qualiano ma tutti i documenti depositati telematicamente recavano la giusta anagrafica e che, in ogni caso, non era pervenuta alcuna comunicazione relativa alla data dell'accesso peritale
Tale circostanza non è sufficiente per ritenere giustificata l'assenza del ricorrente.
E, invero, si ritiene che sia onere del periziando comunicare indirizzi utili o recapiti telefonici dove poter essere contattato, sicché non può considerarsi una valida giustificazione, salvo impedimenti effettivi (insussistenti nel caso di specie), il fatto che il ricorrente possa non essere venuto a conoscenza della data delle operazioni peritali.
Per le ragioni innanzi indicate, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio, su di lui gravante ex art. 2697 c.c., relativo alla sussistenza del requisito sanitario per ottenere le prestazioni richieste (requisito escluso in sede di ATP), in assenza del quale la domanda dev'essere senz'altro rigettata (cfr. da ultimo Cass. n. 29906/2011, secondo cui “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali di invalidità, l'ingiustificata mancata presentazione dell'assicurato alla visita medica fissata per l'espletamento della consulenza tecnica disposta d'ufficio per l'accertamento delle condizioni di salute può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'assicurato alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 cod. civ., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato”).
Sul punto va altresì rilevato che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, "In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrale nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale […] comporta il rigetto della domanda per difetto di prova” (Cass. n. 19577 del 2013; n. 29906 del 2011;
Cass. n. 12721 del 2017, tutte richiamate da Cass. n. 2361 del 2019).
3 Infine, si osserva che l'indicazione nel ricorso ex art. 445 bis c.p.c. di un diverso indirizzo di residenza rispetto a quello dell'istante e il mancato deposito del certificato di residenza
(depositato in questa sede solo in corso di causa) ha impedito anche una corretta valutazione della competenza territoriale: qualora tale elemento fosse stato fornito in quella sede, il giudice avrebbe dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli, trattandosi di controversia radicata presso un Tribunale privo di competenza territoriale.
Il presente ricorso va, quindi, rigettato essendo stata frustrata la funzione deflattiva e preventiva dell'ATP, per causa imputabile al ricorrente, che ha violato i doveri di lealtà e collaborazione processuale (art. 88 c.p.c.).
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. C.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Fabiana Colameo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 5.7.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 28.5.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.5.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8700/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 20/01/1937 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Emanuela Calamia
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 5.7.2024, l'epigrafato ricorrente ha premesso: di aver depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di
CP_ accompagnamento negato dall' ; di aver depositato in quel giudizio, in data 4.6.2024, istanza di visita presso il domicilio dell'istante, autorizzata dal giudicante;
che, malgrado la comunicazione al CTU del predetto provvedimento, costui non gli aveva mai comunicato la data della visita domiciliare;
che il giudizio di A.T.P.O. era stato rigettato per mancata presentazione dell'istante alla visita peritale.
Ciò premesso, ha adito il Tribunale di Napoli Nord chiedendo l'accertamento della esistenza in capo allo stesso istante delle condizioni sanitarie proprie dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa.
1 L' si è costituito in giudizio, deducendo in via preliminare l'inammissibilità della CP_1
domanda giudiziaria e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa al fine di acquisire il certificato di residenza storica dell'istante e i chiarimenti del CTU nominato nel giudizio di ATP, la causa viene ritenuta matura per la decisione e, quindi, decisa con la presente sentenza, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.5.2025, sulle note di trattazione delle parti.
Il ricorso va rigettato.
Il ricorrente non si è presentato, senza alcun giustificato motivo, alla visita domiciliare autorizzata dal giudicante e fissata dal CTU nella fase di A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c. presso l'indirizzo di residenza indicato in ricorso (Qualiano – Via A. De Gasperi n. 70 – v. ricorso 445 bis c.p.c., in atti) né ha comunicato al CTU il diverso ed effettivo indirizzo di residenza (Quarto – Via A. De Gasperi 70 – v. certificato di residenza storica, in atti).
Il procedimento di ATP ex art. 445 bis c.p.c. si è, quindi, concluso con esito negativo a causa della irreperibilità del ricorrente presso l'indirizzo indicato in ricorso, nonostante la sua effettiva residenza altrove.
Tale irreperibilità è imputabile al comportamento negligente del ricorrente, il quale ha omesso di comunicare al CTU il corretto domicilio, rendendosi inadempiente all'obbligo di leale collaborazione con l'ausiliario del giudice, così frustando le finalità deflattive dell'istituto.
Come, invero, chiarito dalla giurisprudenza l'irreperibilità del ricorrente presso l'indirizzo da lui indicato, non rettificato né comunicato tempestivamente, configura causa imputabile al medesimo, tale da precludere l'instaurazione del giudizio ordinario successivo.
E, invero, il ricorrente solo nel presente giudizio ha depositato certificato di residenza storica dal quale risulta che al momento della CTU disposta nel procedimento di A.T.P.O. -
e al momento della notifica dello stesso ricorso ex art. 445 bis c.p.c. - risultava residente nel Comune di Quarto, diverso da quello indicato nel ricorso e in cui il CTU aveva tentato la visita domiciliare.
Tale condotta omissiva ha impedito al consulente di svolgere il proprio incarico, determinando di fatto il mancato svolgimento delle operazioni peritali, per fatto imputabile al ricorrente, che non ha collaborato diligentemente né fornito tempestivamente i dati necessari allo svolgimento delle operazioni peritali (v. chiarimenti del CTU il quale ha chiarito che: “…il periziando non e' residente all'indirizzo indicato nel ricorso. Il sottoscritto
e' stato da lei nominato il 16.05.2024 per visitarlo il 05.06.2024 alle ore 17.00 presso asl di
Aversa. In data 04.06.2024 mi perveniva tramite pec, sua autorizzazione alla visita
2 domiciliare che fissavo per il 22.06.2024 alle ore 11.30 presso la residenza del signor
in Qualiano in via De Gasperi 70. Recatomi sul posto non rinvenivo Parte_1 il civico 70 nemmeno con l'aiuto delle persone del posto. Contattati i vigili urbani dopo dovuto accertamento mi rispondevano che in Qualiano non vi era residente nessun
con quella data di nascita…”), Parte_1
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.5.2025, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che per mero errore materiale nel corpo del ricorso ATP era stato indicato quale comune di residenza Qualiano ma tutti i documenti depositati telematicamente recavano la giusta anagrafica e che, in ogni caso, non era pervenuta alcuna comunicazione relativa alla data dell'accesso peritale
Tale circostanza non è sufficiente per ritenere giustificata l'assenza del ricorrente.
E, invero, si ritiene che sia onere del periziando comunicare indirizzi utili o recapiti telefonici dove poter essere contattato, sicché non può considerarsi una valida giustificazione, salvo impedimenti effettivi (insussistenti nel caso di specie), il fatto che il ricorrente possa non essere venuto a conoscenza della data delle operazioni peritali.
Per le ragioni innanzi indicate, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio, su di lui gravante ex art. 2697 c.c., relativo alla sussistenza del requisito sanitario per ottenere le prestazioni richieste (requisito escluso in sede di ATP), in assenza del quale la domanda dev'essere senz'altro rigettata (cfr. da ultimo Cass. n. 29906/2011, secondo cui “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali di invalidità, l'ingiustificata mancata presentazione dell'assicurato alla visita medica fissata per l'espletamento della consulenza tecnica disposta d'ufficio per l'accertamento delle condizioni di salute può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'assicurato alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 cod. civ., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato”).
Sul punto va altresì rilevato che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, "In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrale nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale […] comporta il rigetto della domanda per difetto di prova” (Cass. n. 19577 del 2013; n. 29906 del 2011;
Cass. n. 12721 del 2017, tutte richiamate da Cass. n. 2361 del 2019).
3 Infine, si osserva che l'indicazione nel ricorso ex art. 445 bis c.p.c. di un diverso indirizzo di residenza rispetto a quello dell'istante e il mancato deposito del certificato di residenza
(depositato in questa sede solo in corso di causa) ha impedito anche una corretta valutazione della competenza territoriale: qualora tale elemento fosse stato fornito in quella sede, il giudice avrebbe dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli, trattandosi di controversia radicata presso un Tribunale privo di competenza territoriale.
Il presente ricorso va, quindi, rigettato essendo stata frustrata la funzione deflattiva e preventiva dell'ATP, per causa imputabile al ricorrente, che ha violato i doveri di lealtà e collaborazione processuale (art. 88 c.p.c.).
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. C.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Fabiana Colameo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 5.7.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 28.5.2025
Il giudice
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