Sentenza 23 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 6362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6362 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06362/2025REG.PROV.COLL.
N. 08408/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8408 del 2024, proposto da
S.I.G.I.T. - Società Italiana Gomma Industriale Torino s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Germana Lucia Riccarda Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Segato in Roma, via Panama n. 68;
nei confronti
ER - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, non costituita in giudizio;
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III- ter, 23 luglio 2024, n. 15027, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Gestore dei servizi energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e udito per parte appellante l’avvocato Giuseppe Carlomagno, su delega dell’avv. Germana Lucia Riccarda Cassar;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è l’adeguamento dell’algoritmo di calcolo della tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) di cui all’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 5 luglio 2012, rimodulata ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 116, con conseguente rideterminazione dei conguagli e individuazione dell’importo esigibile a carico della società appellante.
2. I fatti rilevanti per la decisione possono essere così sintetizzati:
a) l’appellante S.I.G.I.T. - Società Italiana Gomma Industriale Torino è titolare dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare n. 1068487 di potenza pari a 769,5 kW, sito nel Comune di Chivasso (TO);
b) a seguito dell’ammissione al regime incentivante della tariffa fissa omnicomprensiva (TFO) di cui all’art. 5, comma 1, primo periodo del d.m. 5 luglio 2012 (c.d. “Quinto Conto Energia”), l’appellante ha stipulato con il GSE la convenzione n. R01L378651407, che prevedeva il riconoscimento di una TFO pari ad € 0,1210/kWh, per un periodo di vent’anni;
c) per effetto dell’art. 26 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116, (c.d. “spalma-incentivi”), la tariffa incentivante è stata assoggettata ad una rimodulazione, in applicazione dell’opzione di cui alla lettera b) del comma 3 della disposizione, cui l’appellante ha aderito;
d) alcuni anni dopo, con nota del 20 ottobre 2022, il GSE ha segnalato alla società un’anomalia nell’algoritmo di calcolo della TFO rimodulata – ossia la mancata previsione di un “tetto” massimo al valore del prezzo zonale (PZm) – che aveva portato, in presenza di prezzi dell’energia particolarmente elevati, al riconoscimento di importi superiori alla tariffa prefissata. Il Gestore ha quindi preannunciato l’implementazione delle necessarie correzioni e ha disposto, nelle more, la sospensione dei pagamenti in acconto;
e) pertanto, con nota del 31 gennaio 2023, il GSE ha comunicato alla società l’avvio del procedimento per « l’adeguamento dell’algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva rimodulata », giustificato dall’anomalo incremento dei prezzi dell’energia registrato nelle annualità 2021 e 2022;
f) infine, con provvedimento notificato il 2 marzo 2023, il GSE ha disposto l’adeguamento dell’algoritmo per la determinazione della TFO rimodulata e ha ricalcolato, in base ad esso, le competenze dovute per le annualità 2021 e 2022, quantificando un debito della società appellante pari a complessivi € 42.986,19 (dei quali € 6.380,09 riferiti al 2021, € 36.606,10 riferiti al 2022).
3. La società ha impugnato il predetto provvedimento del GSE, unitamente alla comunicazione di avvio del relativo procedimento, davanti al T.a.r. Lazio.
3.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite, rilevando in particolare che:
a) la ratio della TFO va individuata nella finalità di sottrarre i piccoli operatori alle fluttuazioni del mercato, attraverso la previsione di un corrispettivo fisso valevole per l’intera durata del rapporto;
b) il carattere unitario della TFO non è venuto meno per effetto del decreto c.d. “spalma-incentivi”, che ha inciso unicamente sulla componente incentivante, lasciando invariata la natura della tariffa come corrispettivo onnicomprensivo;
c) la formula originariamente adottata era incompleta e contraria alla logica della tariffa onnicomprensiva, avendo determinato l’erogazione di una tariffa pari al prezzo zonale, superiore a quella stabilita dai Conti energia;
d) l’adeguamento dell’algoritmo per il calcolo della TFO, disposto dal GSE, costituisce una mera rettifica tecnica, volta a riallineare la formula al quadro normativo di riferimento e non si traduce in un provvedimento di autotutela
e) non ricorrono i presupposti per invocare la tutela dell’affidamento o la violazione del principio di buona fede, trattandosi di adeguamento dovuto e prevedibile alla luce della normativa applicabile e delle condizioni economiche sopravvenute;
f) nemmeno sussiste la lamentata discriminazione tra piccoli e grandi impianti: il richiamo contenuto nell’art. 26, comma 4, del D.L. 91/2014 all’art. 5, comma 1, secondo periodo, del D.M. 5 luglio 2012 ha natura di rinvio materiale e riguarda esclusivamente il meccanismo di calcolo della componente incentivante, ma non vale ad estendere il regime dei grandi impianti a quelli minori.
4. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
I. « Error in procedendo e in iudicando - violazione dell’art 64 c.p.a. - carenza di motivazione – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – fondatezza del primo motivo del ricorso - violazione di legge – violazione del dm 5 luglio 2012 e dell’art. 26 del d.l. 24 aprile 2014, n. 91 – difetto di potere – violazione dell’art. 117 cost. in relazione al regolamento ue 6 ottobre 2022, n. 2022/1854 – violazione dell’art. 15 bis del dl 27 gennaio 2022, n. 4 – violazione dell’art. 1, commi 30 e ss della legge 28 dicembre 2022, n. 197 - eccesso di potere per sviamento – difetto di istruttoria e motivazione con riferimento al primo motivo di diritto »;
II. « Error in procedendo e in iudicando - violazione dell’art 64 c.p.a. - carenza di motivazione – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – fondatezza del secondo e del quarto motivo del ricorso - violazione di legge – violazione degli art. 3, 41 e 97 della costituzione – violazione dell’art. 11 delle preleggi - violazione del principio di non discriminazione, del legittimo affidamento ed alterazione della concorrenza – difetto di istruttoria e di motivazione con riferimento al secondo e al quarto motivo di diritto »;
III. « Error in procedendo e in iudicando - violazione dell’art 64 c.p.a. - carenza di motivazione – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – fondatezza del terzo motivo del ricorso – artt. 1, 3 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 – violazione degli artt. 3, 41 e 97 cost. e del legittimo affidamento della ricorrente – eccesso di potere per sviamento - difetto di istruttoria e di motivazione con riferimento al terzo motivo di diritto ».
5. Il GSE, con memoria depositata il 6 giugno 2025, ha argomentato per il rigetto del ricorso.
6. Si sono, altresì, costituiti ER e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
7. L’appellante ha replicato alle argomentazioni del GSE con memoria depositata il 17 giugno 2025.
8. All’udienza dell’8 luglio 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
9. L’appello è infondato.
9.1. Deve premettersi che le questioni relative alla legittimità dell’intervento modificativo dell’algoritmo di calcolo della TFO, operato dal GSE con i provvedimenti impugnati, sono già state oggetto di approfondito esame da parte di questa Sezione, nelle sentenze nn. 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829 e 2830 del 2 aprile 2025; n. 3814 del 5 maggio 2025; nn. 5026 e 5027 dell’11 giugno 2025; nn. 5206, 5207 e 5208 del 13 giugno 2025, i cui principi il Collegio condivide e intende qui ribadire.
9.2. In particolare, le pronunce richiamate hanno chiarito che:
a) la tariffa fissa onnicomprensiva (TFO), prevista per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW (cfr. art. 5, comma 1, primo periodo del d.m. 5 luglio 2012), costituisce un corrispettivo unitario erogato dal GSE con riferimento alla produzione netta di energia immessa in rete, allo scopo di assicurare un’equa remunerazione degli investimenti nel settore fotovoltaico e garantire ai piccoli produttori stabilità economica e protezione dalle fluttuazioni del mercato dell’energia;
b) in quanto “ fissa ”, la tariffa è erogata in misura costante – quella stabilita nella convenzione stipulata con il GSE e nel provvedimento di ammissione all’incentivazione, determinata ai sensi del d.m. 5 luglio 2012 « sulla base della potenza e della tipologia di impianto » (cfr. l’art. 5, comma 1, primo periodo del d.m.) – per l’intera durata del periodo di incentivazione, indipendentemente dall’andamento del prezzo dell’energia; in quanto “ onnicomprensiva ”, essa remunera integralmente l’energia prodotta, che non può essere valorizzata, nemmeno in parte, in altre forme (ritiro dedicato, vendita diretta, scambio sul posto);
c) proprio per questo, tale modalità di remunerazione si distingue da quella prevista per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW (cfr. art. 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo d.m.), la cui produzione resta nella disponibilità del produttore e può essere collocata sul mercato – con conseguente esposizione alle relative oscillazioni – mentre il GSE eroga esclusivamente una tariffa incentivante aggiuntiva, entro il limite costituito dal valore della TFO;
d) la TFO prevista per gli impianti fino a 1 MW si configura, invece, come un corrispettivo unitario, pur articolato, sul piano strutturale, in due componenti: una “componente incentivante”, pari alla differenza tra il valore della TFO e il prezzo zonale medio (PZm), e una “componente non incentivante”, corrispondente al PZm stesso;
e) le variazioni del prezzo zonale producono, quindi, un effetto tutto “interno” alla struttura della tariffa: all’aumento del PZm corrisponde una pari riduzione della componente incentivante, fino al suo eventuale azzeramento, fermo il limite costituito dal valore della TFO pattuita;
f) l’art. 26 del d.l. n. 91/2014 (cd. “spalma-incentivi”) ha rimodulato gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, intervenendo sulla sola componente incentivante della TFO (cfr. art. 26, comma 4), senza alterarne la natura fissa e onnicomprensiva, ma limitandosi a ridurre la quota di incentivo netta spettante al produttore;
g) in attuazione dell’art. 26 citato, il GSE ha adottato le “ Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici ” e implementato un apposito algoritmo per la determinazione della TFO rimodulata, secondo la seguente formula: « TFO rimodulata [€/kWh] = [coefficiente di rimodulazione * (TFO - PZm) + PZm]» , con « (TFO – PZm) = max (0; TFO – PZm)» ;
h) tale algoritmo era stato elaborato assumendo, come presupposto implicito, un contesto di mercato caratterizzato da un prezzo dell’energia stabilmente inferiore al valore della TFO. L’anomalo e imprevedibile incremento dei prezzi energetici verificatosi nel biennio 2021–2022 ha però fatto emergere un vizio strutturale della formula, dalla cui applicazione era derivata l’erogazione di corrispettivi – pari al prezzo zonale – in alcuni casi superiori al valore della TFO pattuita;
i) un simile effetto, non previsto in sede di implementazione della formula algoritmica, risulta in contrasto con:
- lo scopo del decreto “spalma-incentivi”, che attraverso la rimodulazione della TFO mirava a realizzare un equo bilanciamento tra il sostegno alla produzione di energia da fonte rinnovabile e la sostenibilità dei correlativi costi a carico degli utenti finali (cfr. Corte cost., 24 gennaio 2017, n. 16, cfr. in particolare § 8.2);
- la logica sottesa al d.m. 5 luglio 2012, diretta a limitare l’entità del sostegno pubblico al valore delle tariffe onnicomprensive, come emerge – pur con riferimento agli impianti di potenza superiore ad 1 MW – dalla previsione secondo cui « tale differenza [tra la TFO e il PZm, n.d.r.] non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati »;
- l’art. 24, comma 2, lett. a), del d.lgs. 28/2011 secondo cui l’incentivo ha lo scopo di assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio, evitando fenomeni di sovra-incentivazione;
- la natura e la funzione originaria della TFO, che viene in tal modo snaturata, trasformandosi da strumento di sostegno alla produzione di energia pulita – mediante la garanzia di un corrispettivo fisso e onnicomprensivo – in un meccanismo di protezione selettiva, operante solo rispetto alle fluttuazioni negative del mercato;
l) è emersa, conseguentemente, l’esigenza di adeguare l’algoritmo, allo scopo di renderlo coerente con la lettera e con la ratio della normativa sopra richiamata. Tale adeguamento è stato attuato con i provvedimenti oggetto del presente giudizio, mediante i quali il GSE ha introdotto un correttivo volto a limitare il valore del prezzo zonale medio (PZm) riconoscibile al produttore, entro il tetto massimo rappresentato dalla TFO non rimodulata, secondo la seguente formula: «TFO rimodulata [€/kWh] = [coefficiente di rimodulazione × (TFO – PZm) + min (PZm; TFO)]», con « (TFO – PZm) = max (0; TFO – PZm)» .
9.3. Alla luce dei sopra esposti principi è ora possibile procedere all’esame dei motivi di ricorso.
10. Con il primo motivo, l’appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso. Ritiene, per un verso, che il d.l. 19/2014 c.d. “spalma-incentivi” abbia modificato in modo sostanziale la tariffa incentivante – garantendo all’operatore, a fronte della rimodulazione della tariffa, il pieno diritto a ottenere in ogni caso il valore di mercato dell’energia, oltre alla componente incentivante – e, per altro verso, il GSE non si sia limitato ad una mera rettifica dell’algoritmo ma abbia modificato le voci che compongono la tariffa omnicomprensiva, travalicando i propri compiti istituzionali.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. Ad avviso dell’appellante, lo “spalma-incentivi” avrebbe modificato la struttura della tariffa, che da fissa e omnicomprensiva sarebbe diventata variabile e articolata in due componenti distinte (incentivante e non incentivante), con conseguente equiparazione di trattamento degli impianti di piccola taglia e di quelli di grande taglia.
10.3. La tesi non può essere condivisa
10.4. L’art. 26, comma 4, d.l. 91/2014 stabilisce che, per le TFO erogate ai sensi del quarto e del quinto conto energia, le riduzioni di cui all’allegato 2 del decreto si applicano « alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto 5 luglio 2012 ».
10.5. Il dato testuale chiarisce che: i) la rimodulazione dello “spalma-incentivi” si applica alla sola componente incentivante della TFO e non all’intera tariffa; ii) la componente incentivante è calcolata con la stessa modalità con cui è calcolata la componente incentivante per gli impianti superiori a 1 MW; iii) la TFO rimodulata rimane quella erogata ai sensi del quarto e quinto conto energia, ossia fissa e onnicomprensiva, sebbene costituita da due componenti, quella incentivante e quella non incentivante.
10.6. Per contro, l’articolo sopra richiamato non stabilisce: i) né che la tariffa da fissa diventi variabile e da onnicomprensiva sia scomposta in due distinte e autonome voci di ricavi, una tariffaria e una di mercato; ii) né, ancora, che la valorizzazione dell’energia prodotta – la c.d. componente non incentivante – dipenda solo dal prezzo di mercato e possa superare la TFO; iii) né, infine, che il regime incentivante degli impianti di piccola taglia sia equiparato a quello degli impianti di taglia superiore.
10.7. La tesi dell’appellante si infrange, quindi, sul dato testuale.
10.8. Come chiarito da questa sezione nei precedenti sopra citati, il rinvio all’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012, disposto dall’art. 26 d.l. 91/2014, riguarda esclusivamente il meccanismo di calcolo poiché il perimetro applicativo della disposizione è stabilito a monte dalla norma “spalma-incentivi” e il richiamo al d.m. 5 luglio 2012 è finalizzato solo a mutuare il metodo quantitativo per la determinazione della componente incentivante della tariffa.
10.9. Sul piano finalistico, il richiamo alla modalità di calcolo della componente incentivata prevista per gli impianti di taglia superiore ha la sola finalità di limitare a tale quota la rimodulazione tariffaria prevista dal d.l. 91/2014 e non quella di trasformare la tariffa da fissa a variabile.
10.10. La disciplina di settore non contempla affatto due canali di remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti fino a 1 MW – ossia la tariffa e il prezzo zonale – ma un’unica fonte costituita dalla tariffa fissa e onnicomprensiva che viene influenzata “dall’interno” dal prezzo zonale, ai fini della quantificazione delle due componenti, incentivata e non incentivata; la componente incentivata è tanto maggiore quanto minore è il prezzo zonale mentre la componente non incentivata, costituita dal prezzo zonale, trova un limite nella tariffa.
10.11. La tariffa perderebbe i caratteri di stabilità e di onnicomprensività, intrinseci alla struttura e natura del sistema di incentivazione mediante TFO, qualora il prezzo zonale venisse considerato non un fattore di determinazione delle due componenti della tariffa, ma un parametro di indicizzazione della tariffa nel suo complesso.
10.12. Nel biennio 2021–2022, in presenza di un differenziale negativo, il produttore non ha ricevuto – come sostiene dall’appellante – il prezzo di mercato in sostituzione della tariffa (“uscendo” temporaneamente dalla TFO nei momenti in cui non è conveniente aderirvi), ma si è visto liquidare una tariffa superiore a quella prevista dal conto energia (e pari al prezzo di mercato), in contrasto con la ratio e la disciplina di tale modalità di incentivazione.
10.13. Per tale ragione, non colgono nel segno le censure relative all’avvenuta fissazione, per effetto della revisione della formula algoritmica, di un tetto ai ricavi dei produttori poiché gli impianti che aderiscono alla TFO, a differenza degli impianti maggiori, non vendono l’energia sul libero mercato ma la cedono al GSE a fronte di una tariffa fissa, onnicomprensiva e predeterminata, mettendosi al riparo dalle oscillazioni del mercato.
10.14. Per tale categoria di produttori il “ricavo” è già compreso nella TFO a cui hanno liberamente aderito.
10.15. Riconoscere il prezzo di mercato superiore alla tariffa contrasta con la ratio dello “spalma-incentivi” che è quello di rimodulare in diminuzione le tariffe, coniugando la politica di supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlati a carico degli utenti finali dell’energia elettrica (Corte cost. 24 gennaio 2017, n. 16).
10.16. L’operatore ammesso alla TFO ha potuto valutare ex ante , al momento dell’accesso al regime di riferimento, la sostenibilità dell’iniziativa economica, scegliendo di porsi al riparo dalle oscillazioni del mercato. Non può, pertanto, pretendere (ora) in proprio favore l’applicazione delle regole di mercato al quale egli è estraneo, avendo piuttosto ottenuto, indebitamente, somme superiori a quanto normativamente stabilito e spettante in base al meccanismo fisso e omnicomprensivo a cui ha avuto accesso.
10.17. Da quanto sopra esposto discende l’infondatezza delle doglianze relative all’indebito intervento del GSE nella disciplina legislativa e regolamentare in materia di incentivi nonché l’inconferenza del richiamo all’art. 15- bis d.l. 4/2022 e al regolamento UE n. 2022/1854, che hanno introdotto un tetto ai ricavi dei produttori che vendono energia sul libero mercato (cfr., sul punto, le già citate sentenze di questa sezione nn. 3814, 5207, 5208, 5026 e 5027 del 2025) e non riguardano i produttori che cedono energia al GSE in regime di TFO.
10.18. Con l’adeguamento dell’algoritmo di calcolo il gestore ha esercitato il potere di regolamentazione operativa ad esso espressamente riconosciuto dall’art. 26, comma 2, d.l. 91/2014, introducendo una funzione di massimo alla componente non incentivante che, proprio in quanto mera componente, non può superare la TFO come determinata dai c.d. “Conti energia”.
10.19. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
11. Con il secondo motivo, l’appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui, esaminando congiuntamente il secondo e quarto motivo, ha escluso la lesione del legittimo affidamento, ritenendo che il GSE non abbia introdotto modifiche retroattive alla tariffa omnicomprensiva, ma si sia limitato a ripristinare il corretto funzionamento della tariffa omnicomprensiva.
11.1. Il motivo, che – come il precedente – muove dall’erroneo presupposto dell’intervenuta trasformazione della tariffa da fissa a variabile per effetto dello “spalma-incentivi”, è infondato.
11.2. Come sopra osservato, l’operatore ammesso alla TFO sceglie di aderire al meccanismo di incentivazione che contempla per l’energia prodotta e immessa in rete una fonte di remunerazione unica, fissa e predeterminata, indipendentemente dalle fluttuazioni di mercato. Non può, quindi, chiedere la (temporanea) disapplicazione del regime da lui stesso prescelto e ottenere il prezzo di mercato in luogo della tariffa allorché la congiuntura economica ( id est l’impennata dei prezzi energetici in conseguenza di shock esogeni imprevisti e imprevedibili) non renda più conveniente la scelta originaria.
11.3. Nessun legittimo affidamento è, infatti, ravvisabile nella corresponsione e nel mantenimento di importi superiori a quelli riconosciuti sulla base del regime tariffario a cui l’operatore stesso ha aderito, la cui natura indebita è chiaramente percepibile alla luce del modello di “operatore prudente e accorto” di matrice eurounitaria.
11.4. Proprio con riguardo alla tutela dell’affidamento dell’operatore economico a fronte della rimodulazione tariffaria, la Corte costituzionale (sent. n. 16/2017, richiamata anche dalle sentenze nn. 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830 del 2025) ha statuito che la garanzia di costanza dell’incentivo per tutto il periodo di diritto non implica, come necessaria conseguenza, che la correlativa misura debba rimanere, per venti anni, immutata e del tutto impermeabile alle variazioni proprie dei rapporti di durata. Ciò ancor più ove si consideri che le convenzioni stipulate con il gestore non sono riducibili a contratti finalizzati ad esclusivo profitto dell’operatore, ma costituiscono strumenti di regolazione, volti a raggiungere l’obiettivo dell’incentivazione di certe fonti energetiche nell’equilibrio con le altre fonti di energia rinnovabili, e con il minimo sacrificio per gli utenti che pure ne sopportano l’onere economico.
11.5. Per altro verso, il pagamento di importi eccedenti la misura della TFO costituisce un indebito oggettivo, sicché il loro recupero da parte del GSE assume natura di atto dovuto, a prescindere dal profilo soggettivo dell’ accipiens .
11.6. Di qui l’infondatezza della doglianza relativa alla lesione del legittimo affidamento – venendo piuttosto in considerazione, il principio della fiducia reciproca (operante anche con riguardo regimi di sostegno: cfr. l’art. 2, comma 3 del d.lgs 25 novembre 2024, n. 190) il quale esclude che l’operatore possa pretendere dall’amministrazione la disapplicazione temporanea della tariffa nei momenti in cui essa non risulti conveniente – e alla disciplina nazionale e sovranazionale in tema di stabilità dei sistemi di incentivazione e di prevedibilità degli investimenti.
11.7. Giova rimarcare che la TFO, garantendo ai piccoli impianti un’entrata fissa e al riparo dalle oscillazioni di mercato, contribuisce a “ creare certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile ” (considerando 1, considerando 14 e Allegato VI della Direttiva n. 2009/28/CE, citati a pag. 23 dell’appello e a pag. 6 della memoria di replica).
11.8. La stabilità dell’incentivo non è un pregiudizio, come opina la ricorrente, ma un vantaggio che l’operatore ha consapevolmente ricercato aderendo alla TFO.
11.9. Non può condividersi, infine, la tesi della perfetta equiparazione tra impianti di piccola taglia e quelli di taglia superiore ad 1 MW, non essendo mai stato eliminato, nemmeno dal decreto “spalma-incentivi”, l’elemento di netto discrimine tra gli uni e gli altri: il rischio di mercato.
11.10. Non sussiste, pertanto, alcuna disparità di trattamento né rischio di alterazione del regime concorrenziale.
11.11. In definitiva, con la revisione dell’algoritmo il GSE non ha modificato in via retroattiva la disciplina di legge, ma si è limitato a correggere l’errore nella formula matematica proprio al fine di renderla conforme al precetto del già citato art. 26, comma 4, d.l. 91/2014.
11.12. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
12. Con il terzo motivo, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso, per aver ritenuto che la revisione dell’algoritmo non si traduca in un provvedimento di autotutela.
12.1. Anche tale doglianza deve essere disattesa.
12.2. L’adeguamento dell’algoritmo di calcolo non è riconducibile al paradigma dell’autotutela di cui all’art. 21- nonies l. 241/1990, bensì al potere di determinazione delle modalità operative per l’erogazione delle tariffe rimodulate, riconosciuto al gestore dall’art. 26, comma 2, d.l. 91/2014.
12.3. Questa Sezione ha rimarcato, nei precedenti sopra richiamati, che l’intervento in questione si pone al di fuori del perimetro dell’autotutela in quanto ha ad oggetto solo la formula algoritmica di calcolo della tariffa e non il provvedimento amministrativo di ammissione alla tariffa medesima. La correzione ha, peraltro, natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica, necessaria per adeguare la formula al precetto normativo.
12.4. Non giova, pertanto, alla ricorrente il richiamo alla giurisprudenza in tema di provvedimento amministrativo informatico poiché, nel caso di specie, non viene in questione alcuna manifestazione di volontà dell’amministrazione, ma una mera formula matematica, certamente suscettibile di rettifica (ossia , un algoritmo e non una decisione algoritmica).
12.5. ogni caso, anche a voler accedere alla tesi difensiva in ordine all’applicabilità al caso di specie del paradigma dell’autotutela, si osserva che, come puntualizzato nei citati precedenti, tutti relativi provvedimenti di contenuto identico a quello impugnato, il GSE ha analiticamente motivato sia in relazione al termine ragionevole, in rapporto alla sopravvenienza eccezionale e imprevedibile (la “fiammata” dei prezzi del 2021 e 2022), sia in relazione al bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello del produttore, il quale non avrebbe mai potuto fare legittimo e ragionevole affidamento del riconoscimento di un importo superiore al regime di TFO a cui è stato ammesso.
12.6. Quanto al termine ragionevole, esso non può decorrere, come afferma la ricorrente, dal primo e isolato scostamento tra TFO e prezzo di mercato, ma solo dal momento in cui la dinamica di mercato, caratterizzata dal superamento sistematico della TFO da parte del PZm, ha fatto emergere l’intrinseca incompletezza della formula di calcolo.
12.7. Anche il terzo motivo deve, quindi, essere respinto con conseguente reiezione integrale dell’appello.
13. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO