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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 05/06/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale udienza ex art. 127 ter c.p.c. e contestuale sentenza
Oggi 05/06/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che le parti hanno depositato le note, contenente le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 429 c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice
Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 470/2024 R.G. promossa da
con l'avv. RINALDO CINZIA, come da mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE
contro con l'avv. RUI ANDREA, come da mandato in atti Controparte_1
- RESISTENTE
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
1 CONCLUSIONI delle parti:
“Visto il provvedimento del 20 febbraio 2025, con il quale veniva disposta la trattazione scritta del presente procedimento mediante deposito di note scritte, si deduce quanto segue.
Con la presente nota, che deve considerarsi quale comparizione delle parti,
l'Avv. Cinzia Rinaldo discute la causa riportandosi al proprio atto introduttivo datato 15.07.2024, a quanto verbalizzato in corso di causa nonché alle note conclusive datate 20.05.2025.
L'Avv. Cinzia Rinaldo precisa le conclusioni, anche quanto all'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse, come indicate nelle note conclusive datate 20.05.2025 e qui di seguito riportate, previa autorizzazione da parte del Giudice ai sensi del l'art. 420 c.p.c. alla modifica delle domande e conclusioni, ricorrendone i gravi motivi a seguito dell'inadempimento di parte convenuta all'accordo concluso nel corso del procedimento come meglio esplicitato in sede di note conclusive:
“ IN VIA PRINCIPALE
accertato e dichiarato l'intervenuto accordo in corso di causa a seguito di adesione delle parti signori e alla proposta Parte_1 Controparte_1
formulata dal Giudice il 03.12.2024 disporre su ogni statuizione conseguente anche, se ritenuto, in ordine al contratto di locazione e alla sua risoluzione;
accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. all'accordo Controparte_1
di cui sopra, non avendo egli dato esecuzione allo stesso;
per l'effetto, in via principale:
dichiararsi la cessazione della materia del contendere alle condizioni di cui alla proposta del 03.12.2024 accettata dalle parti;
accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni di cui in atti, l'occupazione senza titolo alcuno a far data dal 01.02.2025 da parte del signor Parte_2
[...] dell'immobile sito in Pieve di Cadore (BL), frazione Nebbiù, Piazza IV
Novembre n. 3 catastalmente censito come in atti;
e conseguentemente
-condannare il sig. al versamento a far data 01.02.2025 e fino Controparte_1
al rilascio effettivo, a favore del sig. della somma mensile Parte_1
pari ad € 250,00 (determinabile commisurandola al canone mensile stabilito nel contratto di locazione);
- condannare il signor all'immediato rilascio dell'immobile, Controparte_1
libero da persone o cose anche interposte, sito nel Comune di Pieve di
Cadore (BL), frazione Nebbiù, Piazza IV Novembre n. 3, catastalmente censito come in atti, fissandosi la data del rilascio;
- statuire anche sulle spese di lite dichiarandole integralmente compensate tra le parti fino all'intervenuto accordo, escludendo esplicitamente l'applicazione dell'art. 13 Nuova Legge Professionale Forense (già art. 68
D.L. 1578/1933), e quanto all'attività espletata successivamente CP_2
(già art. 68 D.L. 1578/1933), e quanto all'attività espletata
[...]
successivamente al 20 febbraio 2025 con vittoria di spese e compensi di lite.al 20 febbraio 2025 con vittoria di spese e compensi di lite.
IN VIA SUBORDINATA, nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga non essere intervenuto alcun accordo transattivo fra le parti accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione sottoscritto il
14.04.2011 tra le parti signori 14.04.2011 tra le parti signori Parte_3
e e ai sensi dell'art. 1456 CC;
[...] Controparte_1
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA sempre nell'ipotesi in cui il
Giudice ritenga non essere intervenuto alcun accordo tra le parti: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione sottoscritto il
14.04.2011 tra le parti signori e per il Parte_3 Controparte_1
grave inadempimento del conduttore signor alle Controparte_1
obbligazioni contrattuali;
3 IN OGNI CASO, con riferimento alle richieste proposte in via subordinata o ulteriormente subordinata: per l'effetto accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo alcuno, per le motivazioni di cui in atti, da parte del signor dell'immobile sito in Pieve di Cadore (BL), frazione Controparte_1
Nebbiù, da parte del signor dell'immobile sito in Pieve di Controparte_1
Cadore (BL), frazione Nebbiù, PPiazza IV Novembre n. 3 catastalmente censito come in atti;
iazza IV Novembre n. 3 catastalmente censito come in atti;
condannare il signor , in atti meglio generalizzato, Controparte_1
all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone o cose anche interposte, sito nel Comune di Pieve di Cadore (BL), dell'immobile, libero da persone o cose anche interposte, sito nel Comune di Pieve di Cadore (BL),
frazione Nebbiù, Piazza IV Novembre n. 3, catastalmente censito come in atti, fissandosi la data del rilascio;
rilascio;
condannare altresì il signor in atti meglio generalizzato, al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 33.750,00 o quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennità di occupazione e/o di canoni di locazione, per le causali di cui in atti;
con vittoria di compensi e spese legali del presente procedimento oltre che del procedimento di mediazione n. 17/2024 per mancata partecipazione,
senza giustificato motivo, di parte resistente
In via istruttoria
In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie (…)
Qualora il Giudice non autorizzi la modifica delle domande e conclusioni come sopra indicate, indicate, l'Avv. Cinzia Rinaldo insiste per
4 l'accoglimento delle conclusioni come formulate nell'atto conclusioni come formulate nell'atto introduttivo datato 15 luglio 2024.
L'Avv. Andrea Rui per parte resistente, richiama le conclusioni espresse nella comparsa di risposta”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.7.2024 agiva in giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di ottenere il rilascio dell'immobile Controparte_1
occupato dal medesimo senza titolo e la condanna al pagamento dei canoni dovuti.
Il ricorrente esponeva di essere unico erede della madre signora Parte_3
la quale aveva lasciato in eredità al medesimo altresì il bene
[...]
immobile catastalmente censito nel Comune di Pieve di Cadore (BL), Foglio 20,
Mappale 431, sub 4, oggetto di contratto locativo ad uso abitativo datato
14.04.2011 tra la stessa e il signor , regolarmente registrato. Controparte_1
Il ricorrente deduceva che già la madre aveva Parte_3
provveduto, con missiva datata 29.04.2013, a comunicare al conduttore la propria intenzione di risolvere il contratto locatizio, in ragione del perdurante inadempimento contrattuale dello stesso, il quale si era reso gravemente moroso nel pagamento dei canoni;
il ricorrente evidenziava che,
dell'intervenuta risoluzione del contratto, la locatrice aveva dato comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente si doleva del fatto che il conduttore, nonostante gli ulteriori ripetuti solleciti, non aveva provveduto al pagamento del debito maturato per canoni insoluti ed al rilascio dell'immobile; chiedeva pertanto all'adito
Tribunale di accertare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., o di dichiararla in ragione del grave inadempimento del conduttore, e di
5 condannare il resistente al rilascio dell'immobile ed al pagamento del debito maturato per complessivi € 33750,00.
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva la prescrizione, Controparte_1
deduceva di aver pagato i canoni di locazione in contanti, e chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
Nel corso del giudizio le parti aderivano alla seguente proposta conciliativa,
formulata d'ufficio dal giudice ex art. 420 c.p.c. “rilascio dell'immobile da parte del resistente entro il 31.1.2025, con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa economica da parte del ricorrente;
spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Il resistente non provvedeva tuttavia al rilascio dell'immobile nel termine indicato.
A fronte della manifestata adesione alla predetta proposta conciliativa va ritenuta cessata la materia del contendere in ordine alle questioni relative alla risoluzione del contratto di locazione ed al credito di parte ricorrente derivante dal contratto, in quanto il conduttore si è impegnato al rilascio dell'immobile a fronte della rinuncia, da parte del ricorrente, ad ogni ulteriore pretesa economica oggetto di causa nei suoi confronti.
Permane, invece, l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile, non avendovi il ricorrente ottemperato nel termine concordato.
Sussistono i presupposti ex art. 92 c.p.c. per una integrale compensazione delle spese tra le parti, anche per l'attività prestata successivamente all'accordo raggiunto dalle stesse mediante adesione alla proposta conciliativa, non adempiuto dal resistente, in ragione delle documentate gravi difficoltà
economiche e familiari del medesimo.
Va esclusa l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 13 della Legge
Professionale Forense (ex art. 68) in ragione dell'intervenuta pronuncia sulle spese, sulla cessata materia del contendere e sulla condanna al rilascio
6 dell'immobile (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2019, n.2221 “L'art. 68 della legge professionale forense, il quale implica l'esistenza di un accordo tra le parti diretto a sottrarre al giudice la pronuncia sulle spese, non si applica nelle ipotesi in cui la causa sia definita con una decisione di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) condanna il resistente al rilascio dell'immobile indicato in ricorso in favore del ricorrente;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle ulteriori domande formulate;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 05/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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