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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/11/2024, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N.V.G. 6041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel LD ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17/09/2024, assunto in decisione in data 06/11/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato ROSATI ANNABELLA GAIA ed elettivamente domiciliati lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
a. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti e non svolgono, dunque, reciproca domanda di mantenimento, in quanto autonomi percettori di reddito;
c. i coniugi convengono che il signor i impegni a trasferire alla signora usufruendo dei benefici Pt_2 Pt_1 previsti dalla legge in caso di trasferimento di beni immobili fra coniugi, la propria quota parte (pari al 50%) dell'unità immobiliare e sue pertinenze sita in Muggiò via Beato Angelico 11, già adibita a casa coniugale che rimarrà dunque assegnata alla moglie, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di pagina 1 di 4 separazione. Spese notarili a carico di La succitata unità immobiliare è così identificata Parte_1 nel N.C.E.U. di Muggiò: al foglio 8, mappale 697, subalterno 701, zona censuaria U, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 4,5 superficie catastale 117, per l'appartamento e Foglio 8, mappale 697, subalterno 30 e sub 31, zona censuaria U, categoria C/6, classe 6, per le due autorimesse, con la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dell'intero fabbricato;
d. i coniugi convengono che il signor i impegni a trasferire alla signora usufruendo dei benefici Pt_2 Pt_1 previsti dalla legge in caso di trasferimento di beni immobili fra coniugi, la propria quota parte (pari al 50%) dell'unità immobiliare e sue pertinenze sita i n comune di CORTENO GOLGI, Via Nazionale n. 524, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Spese notarili a carico di La succitata unità Parte_1 immobiliare è così identificata NCEU di Corteno Golgi, via Nazionale 524, quanto all'appartamento: foglio
47 (quarantasette) mappale 161 (centosessantuno) subalterno 2 (tre) Strada Statale 39 del Passo di Aprica snc
P.T-1 cat. A/2 cl. II vani 5 R.C. 335,70 e quanto al box: al foglio 47 (quarantasette) mappale 161
(centosessantuno) subalterno 21 (ventuno) Strada Statale 39 del Passo di Aprica P.S1 cat. c/6 cl. VII mg. 18
R.C. 66,93;
e. i coniugi convengono che la signora si impegni a trasferire al signor usufruendo dei Pt_1 Parte_2 benefici previsti dalla legge in caso di trasferimento di beni immobili fra coniugi, l'intera proprietà dell'unità immobiliare e sue pertinenze sita in Muggiò via Galilei e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Spese notarili a carico di così identificata nel N.C.E.U. di Parte_2
Muggiò: Foglio 4, particella 829, subalterno 4, zona censuaria U, categoria A/3, classe 5, consistenza vani 3,5 superficie catastale mq. 62, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 56, Rendita Catastale euro 325,37,
Via Galileo Galilei n. SNC, Piano T-S1, scala B, per l'appartamento e Foglio 4, particella 829, subalterno 10, zona censuaria U, categoria C/6, classe 6, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 16, Rendita Catastale euro 54,23, Via Galileo, per l'autorimessa, con la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dell'intero fabbricato Spese notarili a carico di e la signora si impegna ad estinguere il Parte_2 Pt_1 mutuo gravante sul predetto immobile.
f. A fronte delle cessioni immobiliari di cui sopra, si impegna a corrispondere a Parte_1 Parte_2 la complessiva somma di € 18.000,00 in unica soluzione al momento del rogito;
g. con il puntuale adempimento delle condizioni di cui supra, i coniugi dichiarano reciprocamente di aver risolto i propri rapporti economici e patrimoniali discendenti e connessi al coniugio e di avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
h. i figli rimarranno collocati presso la madre e si accorderanno direttamente con il padre per le modalità di visita al medesimo, ivi comprese le vacanze;
LD viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori.
pagina 2 di 4 i. i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i ragazzi secondo le modalità previste dal protocollo in vigore avanti il Tribunale di Monza.
* * * § * § * * *
Pertanto, i sottoscritti ut supra, rappresentati, difesi e domiciliati, Parte_1 Parte_2 sussistendo i presupposti di legge,
RICORRONO CONGIUNTAMENTE all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Monza affinché voglia designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione dei coniugi, che rinunciano liberamente e coscientemente alla presenza fisica a tale udienza e/o a quelle successive, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte e confermando la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare consensualmente;
decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per acquisirne il parere per lo scioglimento il vincolo matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso e, a tal fine
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito voglia autorizzare i coniugi a vivere separatamente omologando la separazione alle condizioni di cui sopra e successivamente, nei termini di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra loro contratto alle medesime condizioni.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 02.02.2002 a Muggiò Parte_1 Parte_2
(MB);
- Dall'unione sono nati i figli (06.09.2004) e LD (19.09.2008); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 06.11.2024;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da Pt_1 nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò (MB), per le annotazioni di legge
(atto n. 1, parte I, anno 2002);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 07 novembre 2024
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel LD Ancona
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel LD ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17/09/2024, assunto in decisione in data 06/11/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato ROSATI ANNABELLA GAIA ed elettivamente domiciliati lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
a. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti e non svolgono, dunque, reciproca domanda di mantenimento, in quanto autonomi percettori di reddito;
c. i coniugi convengono che il signor i impegni a trasferire alla signora usufruendo dei benefici Pt_2 Pt_1 previsti dalla legge in caso di trasferimento di beni immobili fra coniugi, la propria quota parte (pari al 50%) dell'unità immobiliare e sue pertinenze sita in Muggiò via Beato Angelico 11, già adibita a casa coniugale che rimarrà dunque assegnata alla moglie, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di pagina 1 di 4 separazione. Spese notarili a carico di La succitata unità immobiliare è così identificata Parte_1 nel N.C.E.U. di Muggiò: al foglio 8, mappale 697, subalterno 701, zona censuaria U, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 4,5 superficie catastale 117, per l'appartamento e Foglio 8, mappale 697, subalterno 30 e sub 31, zona censuaria U, categoria C/6, classe 6, per le due autorimesse, con la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dell'intero fabbricato;
d. i coniugi convengono che il signor i impegni a trasferire alla signora usufruendo dei benefici Pt_2 Pt_1 previsti dalla legge in caso di trasferimento di beni immobili fra coniugi, la propria quota parte (pari al 50%) dell'unità immobiliare e sue pertinenze sita i n comune di CORTENO GOLGI, Via Nazionale n. 524, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Spese notarili a carico di La succitata unità Parte_1 immobiliare è così identificata NCEU di Corteno Golgi, via Nazionale 524, quanto all'appartamento: foglio
47 (quarantasette) mappale 161 (centosessantuno) subalterno 2 (tre) Strada Statale 39 del Passo di Aprica snc
P.T-1 cat. A/2 cl. II vani 5 R.C. 335,70 e quanto al box: al foglio 47 (quarantasette) mappale 161
(centosessantuno) subalterno 21 (ventuno) Strada Statale 39 del Passo di Aprica P.S1 cat. c/6 cl. VII mg. 18
R.C. 66,93;
e. i coniugi convengono che la signora si impegni a trasferire al signor usufruendo dei Pt_1 Parte_2 benefici previsti dalla legge in caso di trasferimento di beni immobili fra coniugi, l'intera proprietà dell'unità immobiliare e sue pertinenze sita in Muggiò via Galilei e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Spese notarili a carico di così identificata nel N.C.E.U. di Parte_2
Muggiò: Foglio 4, particella 829, subalterno 4, zona censuaria U, categoria A/3, classe 5, consistenza vani 3,5 superficie catastale mq. 62, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 56, Rendita Catastale euro 325,37,
Via Galileo Galilei n. SNC, Piano T-S1, scala B, per l'appartamento e Foglio 4, particella 829, subalterno 10, zona censuaria U, categoria C/6, classe 6, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 16, Rendita Catastale euro 54,23, Via Galileo, per l'autorimessa, con la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dell'intero fabbricato Spese notarili a carico di e la signora si impegna ad estinguere il Parte_2 Pt_1 mutuo gravante sul predetto immobile.
f. A fronte delle cessioni immobiliari di cui sopra, si impegna a corrispondere a Parte_1 Parte_2 la complessiva somma di € 18.000,00 in unica soluzione al momento del rogito;
g. con il puntuale adempimento delle condizioni di cui supra, i coniugi dichiarano reciprocamente di aver risolto i propri rapporti economici e patrimoniali discendenti e connessi al coniugio e di avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
h. i figli rimarranno collocati presso la madre e si accorderanno direttamente con il padre per le modalità di visita al medesimo, ivi comprese le vacanze;
LD viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori.
pagina 2 di 4 i. i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i ragazzi secondo le modalità previste dal protocollo in vigore avanti il Tribunale di Monza.
* * * § * § * * *
Pertanto, i sottoscritti ut supra, rappresentati, difesi e domiciliati, Parte_1 Parte_2 sussistendo i presupposti di legge,
RICORRONO CONGIUNTAMENTE all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Monza affinché voglia designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione dei coniugi, che rinunciano liberamente e coscientemente alla presenza fisica a tale udienza e/o a quelle successive, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte e confermando la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare consensualmente;
decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per acquisirne il parere per lo scioglimento il vincolo matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso e, a tal fine
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito voglia autorizzare i coniugi a vivere separatamente omologando la separazione alle condizioni di cui sopra e successivamente, nei termini di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra loro contratto alle medesime condizioni.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 02.02.2002 a Muggiò Parte_1 Parte_2
(MB);
- Dall'unione sono nati i figli (06.09.2004) e LD (19.09.2008); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 06.11.2024;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da Pt_1 nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò (MB), per le annotazioni di legge
(atto n. 1, parte I, anno 2002);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 07 novembre 2024
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel LD Ancona
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