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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 25/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 314/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 con domicilio eletto in NCno, V.le Marconi n. 11, presso lo studio dell'Avv. Mauro Vastano, c.f. , che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Milano, c.a.p. 20149, alla Via Ignazio Gardella n. 2, p. iva P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelina Zefiro, c.f. con studio in Atessa C.F._3 (CH) Via G. Torretta n. 11, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
OGGETTO: Appello sentenza n. 49/2024 del Giudice di Pace di NCno, Dott.ssa Miriam Avagnano, del 6.03.2024, notificato a mezzo pec, ai fini ex artt. 285-326 c.p.c., in data 14 marzo 2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito:
Per parte attrice:
“Piaccia all'On.le Tribunale Civile di NCno, in riforma della sentenza n. 49/2024, del Giudice di Pace di NCno, contrariis reiectis:
- Accertare e riconoscere la responsabilità della convenuta (già contumace) Controparte_2 nella causazione del sinistro, e per l'effetto, condannarla in solido con la compagnia
[...]
al pagamento della somma di € 8.600,87, o nella maggiore o minore somma che CP_3 verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi dal dì dell'esborso fino all'effettivo soddisfo.
- Condannare la convenuta, in solido con la compagnia al pagamento Controparte_3 spese, diritti e onorari di causa, oltre CPA, in relazione al procedimento in appello, oltre a quelle sostenute per il primo grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale-preliminare, ritenere e dichiarare il gravame inammissibile per i motivi libellati per mancata ottemperanza ai dettami dell'art.342 cpc ovvero, nel merito, rigettare integralmente l'appello, così come proposto ed in ogni sua parte, unitamente a tutte le avverse posizioni e richieste, anche istruttorie (ove ribadite), siccome il tutto è inammissibile e, comunque, erroneo ed infondato in fatto ed in diritto, accogliendo le conclusioni avanzate in I grado dalla odierna Concludente che qui, mutatis mutandis, abbiansi per richiamate ed armonizzate con le suesposte argomentazioni, con conferma in toto dell'impugnata sentenza, ancorchè sulla base di ragioni e motivazioni diverse da quelle adottate dal primo Giudice, fermo restando il rigetto della domanda con la condanna alle spese di lite del grado ex DM 55/2014. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o su mutationes libelli e/o su tardive istanze, produzioni e richieste, cui si da ora si oppone”. Salvis Juribus.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il SI. ha instaurato avanti il Gdp di NCno il giudizio n. 414/2022 RG per ottenere il Pt_1 risarcimento del danno subito alla persona dal sinistro occorso il 19.3.2020 all'interno del parcheggio del supermercato MD di NCno, assumendo di essere stato ivi investito dalla NC Y tg.BA964FG condotta dalla SI.ra che, in retromarcia, stava Controparte_4 uscendo dal parcheggio delimitato dalla segnaletica a terra.
Sulle esposte premesse in fatto ed in diritto, quantificato il dovuto in €8.600/87 sulla base della relazione di parte del Dott. parte attrice ha concluso come in atti. Pt_2
La , costituitasi, ha contestato l'accadimento del sinistro atteso che dall'istruttoria Controparte_5 stragiudiziale erano emerse talune incongruenze che l'avevano determinata a rifiutare il risarcimento, come meglio dedotto nella propria comparsa. Contestati anche quantum e voci di danno, ha concluso per il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, prodotti documenti ed esaurita l'istruttoria orale(interrogatorio formale dell'Attore e prova testimoniale), non è stata ammessa la CTU m.l. su domanda attorea in quanto non “necessaria ai fini della decisione” (cfr. ordin. dep. 20.9.2023) ritenendo la causa matura per la decisione.
L'adito Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni -con facoltà di deposito di note conclusionali- e all'esito ha emesso la sentenza n.49/2024 con la quale ha rigettato la domanda proposta da nei confronti dei convenuti Parte_1 Controparte_4
e per le motivazioni addotte in premessa, compensando
[...] Controparte_1 integralmente le spese di lite tra le parti.
Detta sentenza è stata appellata dal SI. con atto di citazione del 15 aprile 2024 Pt_1 sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe violato gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e l'art. 115 c.p.c. sia in termini di errata valutazione delle prove e delle altre emergenze istruttorie in relazione all'art. 2729 c.c., che in termini di travisamento della prova e manifesta illogicità della decisione.
pag. 2/9 si è costituita il 19 luglio 2024 con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta nella quale, riportandosi alle proprie difese di I grado, ha contestato in toto il proposto appello in quanto inammissibile ed infondato, chiedendone il rigetto per essere le censure mosse alla decisione gravata prive di pregio e di ogni riscontro fattuale, logico e giuridico.
All'udienza del 19 settembre 2024, sentite le parti, in particolare valutata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra quale Controparte_4 contraddittore necessario e parte del primo grado di giudizio (seppur contumace), il giudice ha rimesso parte attrice in appello per l'integrazione del contradditorio rinviando la celebrazione della udienza di prima comparizione per consentire il rispetto dei termini ex art 342 cpc al 6.02.2025.
Con ordinanza del 19 febbraio 2025 il giudice, vista la regolarità della notifica nei confronti della litisconsorte e attesa la mancata costituzione nel termine di legge, Controparte_4 ne ha dichiarato la contumacia. Sulle richieste istruttorie, ritenuto di non dover accogliere la richiesta di prova a mezzo CTU per idoneità della causa ad essere decisa allo stato degli atti, il giudice adito in appello ha fissato per consentire di trattenere la causa in decisione l'udienza del 15 maggio 2025 concedendo i termini ex artt. 352 c.p.c. a ritroso.
All'udienza del 18 maggio 2025, il Giudice, viste le memorie in atti, ha trattenuto la causa in decisione.
***
SULL'INFONDATEZZA DELL'APPELLO
L'appello deve essere dichiarato infondato e, di conseguenza, con conferma della decisione del Giudice di prime cure in quanto fondata sulla esatta applicazione delle regole giuridiche. Correttamente motivato appare il rigetto della domanda, avendo il GdP ponderatamente vagliato tutto il materiale istruttorio a disposizione.
Vengono di seguito analizzate le varie censure di parte attrice rispetto alle quali Questo Giudice fonda la decisione di rigetto
In relazione agli artt.132 cpc e 118 disp att. cpc (pagg.9-10-11-12 di atto introduttivo) l'impugnata sentenza sarebbe viziata. Invero, non viene esplicitato in che modo si sarebbe concretizzata tale violazione e, dato che la sentenza del giudice di prime cure contiene tutti i requisiti richiesti sia dall'art.132 cpc (indicazione del Giudice e delle Parti, conclusioni delle Parti, concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dispositivo etc.) che dall'art. 118 disp. att. cpc (essendo, infatti, riportata “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” ex n.4 art.132 cpc, cui l'art.118 disp. att. fa riferimento al co. 1) tale censura va rigettata.
In relazione a detta violazione l'appellante ha individuato quattro “punti essenziali” su cui il Giudice avrebbe poggiato il rigetto della domanda ed ha censurato la ricostruzione ivi effettuata sulle cause della caduta che, secondo l'appellante, sarebbero “errate, approssimative e inconferenti con la realtà dei fatti” (cfr. pag.10 appello).
Questo Giudice ritiene di non condividere tali argomentazioni poiché in atti non è emersa prova certa ed inequivoca idonea a confermare che fu la NC Y condotta dalla (e che fosse CP_4
pag. 3/9 proprio costei alla guida) ad urtare il e che lo stesso cadde in conseguenza del contatto Pt_1 auto/pedone. Infatti, l'unico dato certo risultante in atti è che nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione il cadde (come da testimonianza della sorella), ma sulla causa della Pt_1 caduta nulla è stato dimostrato ed è emerso. Ed invero, i “punti essenziali” individuati da parte attrice, non avendo alcun valore probatorio, come ben argomentato in sentenza, non possono assurgere nemmeno a semplici indizi da poter essere utilizzati quale prova presuntiva atteso che in appello si richiamano mere supposizioni prive di autonoma rilevanza giuridica (Cass. 20342/2020; 2632/2014).
Pertanto, il Giudice di prime cure è correttamente pervenuto al rigetto della domanda attraverso un ragionamento lineare, logico e ben motivato senza poter far ricorso alla “prova per presunzioni” in difetto dei presupposti per lo stesso.
Il primo Giudice ha ben motivato il perché ai fini probatori non ha tenuto in considerazione la
“botta” e l'“urlo” riferiti dalla teste [“l'eventuale impatto tra una vettura ed un pedone Pt_1 non determina un rumore forte, da percepire, in quanto non avviene tra due corpi rigidi” e
“chiunque cade a terra…urla o si lamenta”, pag.5 sentenza]. Infatti, non è corretto quanto sostenuto dall'appellante, ossia che il Giudice avrebbe dovuto trarre la conclusione che la “botta” era derivata dal contatto e che l'“urlo” era la reazione di dolore derivante dal Persona_1 contatto e/o dalla caduta. Non essendo emersi elementi probatori idonei ad individuare l'origine e la causa di “botta” ed “urlo” e non essendo emerso nulla sulla causa della caduta, il Giudice non poteva basare il proprio convincimento su detti “elementi” per ritenere provato presuntivamente l'investimento ad opera della NC, mancava la prova del precedente passaggio.
Infatti non è stata raggiunta la prova sull'origine della caduta, ben potendo una caduta a terra essere determinata da una forza cinetica, ossia l'energia posseduta da un corpo come conseguenza del suo stesso moto, ma anche da un movimento anomalo dello stesso attore (come, ad esempio, un piede poggiato male che ha determinato una storta con distorsione del ginocchio o il suo incedere in modo distratto) o dalla presenza al suolo di un oggetto su cui o contro cui il piede inciampò o scivolò o, ancora, dall'essere inciampato a causa della pavimentazione non omogenea ecc.
Dagli elementi forniti al giudice di primo grado che provengono sostanzialmente dalla dichiarazione sottoscritta dalla convenuta, dalla testimonianza della SI.ra Pt_1 dall'interrogatorio formale dell'attore, e dalla documentazione medica sulla particolarità della lesione patita, non può dedursi che la caduta sia derivata dalla condotta della parte convenuta per come ricostruita da parte attrice.
a- Nello specifico non può essere attribuito valore probatorio alla dichiarazione a firma asseritamente appartenente alla (ZIP.4 n.1). CP_4
Se da un lato, come sostenuto dall'appellante, non può escludersi che il documento provenga dalla SI.ra (pag.11 appello), allo stesso modo non vi sono elementi sufficienti per CP_4 confermarlo.
E' per questo che, a seguito di tempestiva e specifica contestazione sull'accadimento del sinistro e sulla veridicità di detta dichiarazione da parte della , il avrebbe potuto richiedere CP_3 Pt_1
l'interrogatorio formale della asserita firmataria della dichiarazione (per la conferma in sede di pag. 4/9 giudizio sia della dichiarazione, sia del verificarsi del sinistro e relative modalità) e/o la prova testimoniale a mezzo di indicata in detta dichiarazione. In assenza di Testimone_1 ulteriori prove che confermano la genuinità e la titolarità di detta dichiarazione, la stessa non può essere posta a fondamento della pretesa attorea, considerando anche che lo stesso documento è privo di data e di idonea firma, non risultando il nome di battesimo di chi vi ha apposto la sigla, e non essendo corredato da alcun documento di riconoscimento. Inoltre, il documento è stato redatto in stampatello e firmato in corsivo con sottoscrizione i cui caratteri sono visivamente diversi da quelli della dichiarazione.
Ad ogni modo, anche a voler riconoscere valore probatorio alla dichiarazione, non si possono trarre conseguenze confessorie circa la responsabilità della , stante il tenore letterale e CP_4 la mancanza di ogni riferimento circa l'investimento.
E' pertanto pacifico che tale pretesa confessione, ove configurabile, “non acquisisce valore di prova legale nei confronti delle persone diverse dal confitente...” (Cass. 3118/2022, 25770 /2019, 21096/2016, 3567/2013) per cui è priva di efficacia confessoria verso . CP_3
b- Anche dalla testimonianza della SI.ra sorella dell'Attore (cfr. verbale ud. Testimone_2
25.1.2023), non è emerso alcun elemento favorevole alle posizioni dell'appellante, essendo stata la stessa chiara ed inequivoca nel riferire che: “Quando mio fratello è stato urtato io non l'ho visto direttamente in quanto girata dalla parte opposta. Ho sentito un urlo ed una “botta” e mi sono girata ed ho visto mio fratello per terra”. Di talché aver anche dichiarato che il fratello “ha ricevuto un urto da una macchina in retromarcia…” in risposta al suggestivo capitolo n.2 (di cui alle premesse della citazione: “L'Attore ….veniva urtato…”) non riveste alcuna rilevanza considerato che l'urto e l'essere la macchina in retromarcia non sono stati confermati nelle altre risposte. Infatti, in risposta al successivo cap.3, la teste ha potuto “confermare che mio fratello è caduto e ciò perché l'ho visto per terra. Su modalità e tipo di caduta nulla posso dire...”. Pertanto nulla ha riferito sulla causa della caduta del fratello perché nulla ha visto, né poteva considerato che era posta di spalle. Il fatto che poi si sia girata per aver sentito “un urlo” e la “botta” non introduce elementi nuovi in quanto chi cade a terra, a prescindere dalla causa della caduta, di regola urla o si lamenta e genera un rumore dovuto al contatto del corpo con il suolo.
Inoltre la teste non ha saputo riferire neppure sui momenti precedenti, concomitanti e successivi alla caduta e sulla condotta dell'attore, così come nulla ha riferito sulla distanza tra il pedone che camminava e la NC. Infatti, in risposta alla domanda dell'Avv. Zeffiro, la teste ha riferito:
“nulla posso dire a che distanza mio fratello stava transitando dietro la NC”.
Se ne deduce che la NC si trovava lontana dal corpo del fratello, altrimenti la teste avrebbe riferito che la stessa si trovava a ridosso del fratello (o che il fratello si trovava vicino alla NC)
o che il fratello fu sbalzato di alcuni metri;
inoltre la teste non è stata in grado di identificare la NC Y (la stessa, infatti, riferiva che era una NC Y10 ma di cui non ricorda la targa) né ha fatto riferimento alla presenza ed al comportamento della conducente della stessa, avendo riferito solo di un anonimo soccorritore che chiamò il 118.
Detta testimonianza non ha fornito nessun apporto probatorio stante la mancanza di conferma della causa della caduta (energia cinetica di un corpo in movimento, sgambetto di terzi, sasso su cui ha inciampato, giramento di testa, cedimento del ginocchio già compromesso, come emerge pag. 5/9 dalla relazione del CT Dott. in ZIP.4 n.3 in cui si afferma che il paziente è affetto da una Pt_2 preesistente meniscopatia degenerativa interna del ginocchio sinistro).
In definitiva, il fatto che la teste abbia sentito una “botta” non è sufficiente a provare la causa della caduta, nonostante quanto detto in relazione al suggestivo cap. 2 (ossia, la teste aveva risposto che il fratello “ha ricevuto un urto da una macchina in retromarcia, che usciva dal parcheggio”) per i motivi su esposti.
In ogni caso, la teste nulla ha riferito sulla macchina, a differenza di quanto affermato in atto di appello (nel quale a p. 11 si dice che “la teste vide la macchina di poco fuori dalla linea di parcheggio e in fase di retromarcia”). L'aver visto il fratello a terra e l'aver udito la botta non significa affatto che il fu urtato dall'auto, dato che nulla è stato riferito dalla teste Pt_1 sull'auto (né di averla vista in movimento, né in posizione statica), sulla distanza auto/corpo (se la NC avesse attinto il si sarebbe arrestata quasi tangente allo stesso, in posizione Pt_1 statica post urto), sulla targa del veicolo, sulle persone all'interno della della cui presenza Pt_3 in loco non viene fatta menzione.
c- Neanche all'interrogatorio formale può essere riconosciuto valore probatorio laddove non costituisce ammissione di fatti sfavorevoli al confitente privando di valore il fatto che l'attore abbia confermato quanto si legge a pag.11 (ultimi due righi) e pag.12 (primi due righi) dell'appello (ossia, l'essere stato attinto dalla vettura). Le uniche dichiarazioni rese dal a Pt_1 suo sfavore, alle quali può attribuirsi valore confessorio, sono il non aver egli “sentito il rumore dell'auto” ed il non aver visto “le luci posteriori accese” (verb. ud. 27.2.2023). Ne consegue che l'auto dietro alla quale egli stava camminando poteva essere ferma e con il motore spento, senza aver potuto sviluppare energia cinetica per poterlo urtare.
d- Neppure le lesioni refertate all'appellante qualche giorno dopo la caduta possono costituire prova od indizio. Infatti, in nessuno dei certificati prodotti è stato dato atto che quanto accertato fosse riconducibile “ad un impatto” o ad un investimento.
Nel primo certificato del 24.3.2020 del Dott. (in ZIP.4 n.4) si legge solo che “Il Pt_4 paziente riferisce trauma contusivo-distorsivo...” senza il benché minimo accenno ad un impatto o ad un investimento. Lo stesso può dirsi per gli altri certificati e referti medici versati in atti. Anzi, lo stesso Dott. medico curante, ha confermato che il non gli aveva Pt_4 Pt_1 riferito di alcun investimento.
Alla luce di ciò, mancando ogni prova circa il fatto storico dell'investimento, il GdP non ha ammesso la CTU che, seppur avesse confermato la compatibilità delle lesioni refertate con un
“impatto e caduta a terra”, non avrebbe comunque potuto accertare che l'impatto era avvenuto con l'auto condotta dalla e che fosse stato detto impatto a determinare la caduta a terra con CP_4 le conseguenti lesioni.
In definitiva, non può ritenersi fondato quanto affermato da parte appellante dato che 1) non è certa la causa della caduta;
2) non vi è alcuna prova che la NC Y di cui ha riferito la teste fosse quella condotta dalla SI.ra ; 3) la dichiarazione a firma/sigla apparente della CP_4 CP_4 non può assumere alcun valore probatorio ai fini della decisione risultando incompleta, imprecisa senza trovare conferma in sede di giudizio (motivo per cui deve escludersi ogni sua rilevanza pag. 6/9 processuale e deve ritenersi tamquam non esset); 4) parte attrice non ha articolato l'interrogatorio formale della e la prova per testi a mezzo la asserita trasportata. CP_4
Parte appellata sottolinea un ulteriore aspetto che induce a dubitare sulla ricostruzione storica fornita dall'appellante, ossia che l'investimento si sarebbe verificato nel piazzale del supermercato MD di NCno e che l'asserita investitrice è residente in [...]. CP_4
Secondo l'appellata detto dato ulteriormente chiarisce che l'asserito investimento non può essere ricondotto alla NC Y della in quanto alla data del sinistro (19- 3-2020, periodo CP_4 connotato dalla pandemia COVID) erano vigenti le direttive governative che vietavano gli spostamenti fuori dalle città di residenza (DPCM 08 e 09-3-2020) risultando alquanto improbabile che la (unitamente alla ) da Altino si fosse potuta recare in NCno per fare la CP_4 Tes_1 spesa nel supermercato (pur se in Altino e in zona Val di Sangro vi erano altri supermercati), non rientrando la spesa tra i casi consentiti per gli spostamenti.
Anche tale elemento sostiene le precedenti argomentazioni per il rigetto dello spiegato appello
Parte appellante ha inoltre impugnato il provvedimento per violazione di legge (pagg.12-13-14- 15) in relazione al principio dell'onere della prova.
Questo giudice ritiene che, in realtà, non ci sia stata violazione di legge in quanto parte convenuta non ha proposto alcuna tipica eccezione ex art 2697 comma 2 c.c., essendosi limitata a contestare la domanda attorea esercitando il proprio diritto di difesa.
È chiaro che in sede giudiziale la Compagnia non poteva offrire alcuna prova circa il non accadimento del sinistro sia perché è onere dell'attore provare la domanda e i fatti positivi (artt. 2697 c.c. e 115 cpc) e la loro fondatezza, sia perché la prova negativa costituisce una probatio diabolica e, quindi, negativa non sunt probanda (ossia i fatti negativi non devono essere provati).
Fermo ciò, la Compagnia ha fatto notare che essa, seppur non tenuta, ha provato con il teste Tes_3
e con la produzione della dichiarazione del Dott. che l'attore in sede di visita non ha Pt_4 mai riferito che le lesioni lamentate ed accertate fossero dipese da un investimento. Detto dato induce a ritenere che le lesioni fossero effettivamente dipese da un evento accidentale, come riferito dal Dott. al teste (cfr. verb. ud. 27.3.2023). Si consideri anche che, se Pt_4 Tes_3 lesioni patite dall'Attore fossero state derivate da un investimento, costui lo avrebbe dichiarato senz'altro al Medico, non sussistendo alcuna ragione per dire che si era trattato di “evento accidentale”. Orbene, è documentalmente acclarato che in sede di visita il Dott. non Pt_4 riscontrò, né diagnosticò lesioni tipiche da investimento/urto ad opera di parti dure della carrozzeria con il corpo umano e da successiva caduta a terra (come, ad esempio, ematomi, ecchimosi, gonfiori, abrasioni, escoriazioni ecc.) né sulla parte che sarebbe stata impattata dall'auto (ginocchio sx), né su mani, braccia, ginocchia, glutei e capo che impattano sul manto stradale a seguito di caduta determinata da investimento (ZIP.4 n.4).
Infatti, nel primo certificato del 24.3.2020 si legge: “Il paziente riferisce trauma contusivo- distorsivo in data 19.3.2020”, senza alcuna specificazione sulla natura e causa del trauma, così come anche nei successivi certificati del 30.3, 27.4, 11.12.2020 e 11.2.2021 a firma del Dott. (che visionò anche il referto RM del 25.3.2020, come si legge nel certificato del Pt_4 30.3.2020) da cui nulla risulta in ordine agli asseriti investimenti e alla caduta. Pertanto, la prospettazione di parte appellante secondo cui il Dott. “potrebbe non aver ricollegato il Pt_4
pag. 7/9 soggetto oppure essere incorso in un falso ricordo” (pag.12 appello) non trova alcun logico e fattuale fondamento alla luce di quanto dichiarato dal teste circa il colloquio intercorso con Tes_3 il Dott. il quale gli precisava anche che se il gli avesse riferito Pt_4 Pt_1 dell'investimento, egli avrebbe comunicato ciò alla locale Procura della Repubblica stante l'entità delle lesioni che superavano i 40 giorni di prognosi. Inoltre in atti (ud. del 27.3.2023) è stata versata la dichiarazione rilasciata dal Dott. al Febbo (in ZIP.4 n.5), sulla quale sono Pt_4 state riportate le date in cui lo stesso aveva visitato il . Dunque, è da escludersi che egli Pt_1 non accesse ricordato e “ricollegato il soggetto”.
Pertanto deve essere dichiarata l'infondatezza anche del motivo inerente la violazione del principio dell'onere probatorio, atteso che la domanda è stata rigettata perché non provata e non perché sono state accolte le eccezioni della atteso che non è stata sollevata alcuna Parte_5 tipica eccezione e che nulla era tenuta a provare la convenuta.
Non può ritenersi fondata neanche la asserita violazione dell'art.115 cpc “in termini di errata valutazione delle prove e delle altre emergenze istruttorie in relazione all'art.2729 c.c.” sostenuta da parte appellante. Infatti, ex art. 115 cpc, “...il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti...” e, nel caso di specie, le prove proposte dall'Attore non sono state idonee a confermare l'investimento e la causa della di lui caduta a terra;
di contro la Compagnia ha dato prova che al medico che lo aveva visionato non era stato riferito alcun investimento. Pertanto, alla decisione adottata il Giudice è pervenuto per assoluta mancanza di prova e non per la loro errata valutazione.
Quanto all'art. 2729 c.c., lo stesso è chiaro dove prevede che “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del Giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti...”. Orbene, a parte che nessuno di detti requisiti ricorre nel caso di specie, sta di fatto che il Giudice non è tenuto e/o obbligato a fare ricorso alle presunzioni (a scanso di dare rilievo a mere congetture nel senso di cui alla richiamata S.C. 20342/2020), essendo rimessa tale scelta alla sua “prudenza” in base al singolo caso.
Infatti, in tale situazione, questo giudice concorda con la decisione del giudice di prime cure che ha concluso per la mancanza dei presupposti necessari per ricorrere alle presunzioni dato che: 1) la teste non ha riferito in modo chiaro quanto è accaduto, avendo dichiarato di non Pt_1 sapere nulla circa le modalità e il tipo di caduta;
2) la dichiarazione della non ha alcuna CP_4 valenza per i motivi di cui si è detto;
3) le dichiarazioni dell'attore favorevoli a se stesso a nulla valgono, né sono idonee ad escludere “fatti alternativi quali cause delle lesioni” (cfr. pag.13 appello) ma, al contrario, confermano il fatto che l'auto fosse ferma e con il motore spento;
4) i certificati medici nulla possono confermare sulla compatibilità delle lesioni con l'investimento; infatti, le lesioni refertate sono potute derivare dall' impatto al suolo per causa diversa da un urto con l'auto.
Ancora non può ritenersi fondato quanto detto dall'appellante, ossia che “il Giudice, attraverso un ragionamento presuntivo... avrebbe dovuto affermare la sussistenza del fatto lesivo e per l'effetto riconoscere il diritto al risarcimento...” (pag.14 appello), dal momento che in atti non vi erano indizi gravi, precisi e concordanti che avrebbero potuto indurlo al cd. “ragionamento presuntivo”.
Pertanto, circa la violazione dell'art.115 cpc “in termini di travisamento della prova, manifesta illogicità della decisione” le censure appaiono infondate. pag. 8/9 Per tutti i motivi richiamati, la motivazione non può certo considerarsi “approssimativa”, avendo il GdP esaminato la fattispecie e l'incarto processuale in modo completo ed esaustivo. Inoltre non risulta verificatosi alcun “travisamento della prova”, essendo l'impugnata sentenza agganciata alle risultanze processuali con assenza di prova sulle cause della caduta e sulla riconducibilità della stessa alla retromarcia della NC Y tg.BA964FG condotta dalla SI.ra . CP_4
In conclusione, in alcun errore è incorso il primo Giudice che ha giudicato sulla base di quanto risultante in atti, non essendo stato il materiale probatorio sufficiente ed idoneo a confermare la dinamica esposta in citazione.
Ne consegue che il ricorso in appello deve essere rigettato perché infondato e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza n. 49/2024 del Giudice di Pace di NCno, Dott.ssa Miriam Avagnano, del 6.03.2024.
SULLE SPESE DI GIUDIZIO
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto dello scaglione di valore della domanda secondo i parametri per il grado di appello e con riconoscimento dei minimi per le fasi di giudizio di studio, introduttiva e decisionale, attesa l'assenza di particolari questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di Appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso in appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 49/2024 del Giudice di Pace di NCno, Dott.ssa Miriam Avagnano, del 6.03.2024, notificata a mezzo pec in data 14 marzo 2024.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado in favore della appellata che liquida in € 2.906,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CAP secondo legge ed al pagamento del doppio del contributo unificato.
NCno, 19/06/2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 314/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 con domicilio eletto in NCno, V.le Marconi n. 11, presso lo studio dell'Avv. Mauro Vastano, c.f. , che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Milano, c.a.p. 20149, alla Via Ignazio Gardella n. 2, p. iva P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelina Zefiro, c.f. con studio in Atessa C.F._3 (CH) Via G. Torretta n. 11, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
OGGETTO: Appello sentenza n. 49/2024 del Giudice di Pace di NCno, Dott.ssa Miriam Avagnano, del 6.03.2024, notificato a mezzo pec, ai fini ex artt. 285-326 c.p.c., in data 14 marzo 2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito:
Per parte attrice:
“Piaccia all'On.le Tribunale Civile di NCno, in riforma della sentenza n. 49/2024, del Giudice di Pace di NCno, contrariis reiectis:
- Accertare e riconoscere la responsabilità della convenuta (già contumace) Controparte_2 nella causazione del sinistro, e per l'effetto, condannarla in solido con la compagnia
[...]
al pagamento della somma di € 8.600,87, o nella maggiore o minore somma che CP_3 verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi dal dì dell'esborso fino all'effettivo soddisfo.
- Condannare la convenuta, in solido con la compagnia al pagamento Controparte_3 spese, diritti e onorari di causa, oltre CPA, in relazione al procedimento in appello, oltre a quelle sostenute per il primo grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale-preliminare, ritenere e dichiarare il gravame inammissibile per i motivi libellati per mancata ottemperanza ai dettami dell'art.342 cpc ovvero, nel merito, rigettare integralmente l'appello, così come proposto ed in ogni sua parte, unitamente a tutte le avverse posizioni e richieste, anche istruttorie (ove ribadite), siccome il tutto è inammissibile e, comunque, erroneo ed infondato in fatto ed in diritto, accogliendo le conclusioni avanzate in I grado dalla odierna Concludente che qui, mutatis mutandis, abbiansi per richiamate ed armonizzate con le suesposte argomentazioni, con conferma in toto dell'impugnata sentenza, ancorchè sulla base di ragioni e motivazioni diverse da quelle adottate dal primo Giudice, fermo restando il rigetto della domanda con la condanna alle spese di lite del grado ex DM 55/2014. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o su mutationes libelli e/o su tardive istanze, produzioni e richieste, cui si da ora si oppone”. Salvis Juribus.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il SI. ha instaurato avanti il Gdp di NCno il giudizio n. 414/2022 RG per ottenere il Pt_1 risarcimento del danno subito alla persona dal sinistro occorso il 19.3.2020 all'interno del parcheggio del supermercato MD di NCno, assumendo di essere stato ivi investito dalla NC Y tg.BA964FG condotta dalla SI.ra che, in retromarcia, stava Controparte_4 uscendo dal parcheggio delimitato dalla segnaletica a terra.
Sulle esposte premesse in fatto ed in diritto, quantificato il dovuto in €8.600/87 sulla base della relazione di parte del Dott. parte attrice ha concluso come in atti. Pt_2
La , costituitasi, ha contestato l'accadimento del sinistro atteso che dall'istruttoria Controparte_5 stragiudiziale erano emerse talune incongruenze che l'avevano determinata a rifiutare il risarcimento, come meglio dedotto nella propria comparsa. Contestati anche quantum e voci di danno, ha concluso per il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, prodotti documenti ed esaurita l'istruttoria orale(interrogatorio formale dell'Attore e prova testimoniale), non è stata ammessa la CTU m.l. su domanda attorea in quanto non “necessaria ai fini della decisione” (cfr. ordin. dep. 20.9.2023) ritenendo la causa matura per la decisione.
L'adito Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni -con facoltà di deposito di note conclusionali- e all'esito ha emesso la sentenza n.49/2024 con la quale ha rigettato la domanda proposta da nei confronti dei convenuti Parte_1 Controparte_4
e per le motivazioni addotte in premessa, compensando
[...] Controparte_1 integralmente le spese di lite tra le parti.
Detta sentenza è stata appellata dal SI. con atto di citazione del 15 aprile 2024 Pt_1 sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe violato gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e l'art. 115 c.p.c. sia in termini di errata valutazione delle prove e delle altre emergenze istruttorie in relazione all'art. 2729 c.c., che in termini di travisamento della prova e manifesta illogicità della decisione.
pag. 2/9 si è costituita il 19 luglio 2024 con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta nella quale, riportandosi alle proprie difese di I grado, ha contestato in toto il proposto appello in quanto inammissibile ed infondato, chiedendone il rigetto per essere le censure mosse alla decisione gravata prive di pregio e di ogni riscontro fattuale, logico e giuridico.
All'udienza del 19 settembre 2024, sentite le parti, in particolare valutata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra quale Controparte_4 contraddittore necessario e parte del primo grado di giudizio (seppur contumace), il giudice ha rimesso parte attrice in appello per l'integrazione del contradditorio rinviando la celebrazione della udienza di prima comparizione per consentire il rispetto dei termini ex art 342 cpc al 6.02.2025.
Con ordinanza del 19 febbraio 2025 il giudice, vista la regolarità della notifica nei confronti della litisconsorte e attesa la mancata costituzione nel termine di legge, Controparte_4 ne ha dichiarato la contumacia. Sulle richieste istruttorie, ritenuto di non dover accogliere la richiesta di prova a mezzo CTU per idoneità della causa ad essere decisa allo stato degli atti, il giudice adito in appello ha fissato per consentire di trattenere la causa in decisione l'udienza del 15 maggio 2025 concedendo i termini ex artt. 352 c.p.c. a ritroso.
All'udienza del 18 maggio 2025, il Giudice, viste le memorie in atti, ha trattenuto la causa in decisione.
***
SULL'INFONDATEZZA DELL'APPELLO
L'appello deve essere dichiarato infondato e, di conseguenza, con conferma della decisione del Giudice di prime cure in quanto fondata sulla esatta applicazione delle regole giuridiche. Correttamente motivato appare il rigetto della domanda, avendo il GdP ponderatamente vagliato tutto il materiale istruttorio a disposizione.
Vengono di seguito analizzate le varie censure di parte attrice rispetto alle quali Questo Giudice fonda la decisione di rigetto
In relazione agli artt.132 cpc e 118 disp att. cpc (pagg.9-10-11-12 di atto introduttivo) l'impugnata sentenza sarebbe viziata. Invero, non viene esplicitato in che modo si sarebbe concretizzata tale violazione e, dato che la sentenza del giudice di prime cure contiene tutti i requisiti richiesti sia dall'art.132 cpc (indicazione del Giudice e delle Parti, conclusioni delle Parti, concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dispositivo etc.) che dall'art. 118 disp. att. cpc (essendo, infatti, riportata “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” ex n.4 art.132 cpc, cui l'art.118 disp. att. fa riferimento al co. 1) tale censura va rigettata.
In relazione a detta violazione l'appellante ha individuato quattro “punti essenziali” su cui il Giudice avrebbe poggiato il rigetto della domanda ed ha censurato la ricostruzione ivi effettuata sulle cause della caduta che, secondo l'appellante, sarebbero “errate, approssimative e inconferenti con la realtà dei fatti” (cfr. pag.10 appello).
Questo Giudice ritiene di non condividere tali argomentazioni poiché in atti non è emersa prova certa ed inequivoca idonea a confermare che fu la NC Y condotta dalla (e che fosse CP_4
pag. 3/9 proprio costei alla guida) ad urtare il e che lo stesso cadde in conseguenza del contatto Pt_1 auto/pedone. Infatti, l'unico dato certo risultante in atti è che nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione il cadde (come da testimonianza della sorella), ma sulla causa della Pt_1 caduta nulla è stato dimostrato ed è emerso. Ed invero, i “punti essenziali” individuati da parte attrice, non avendo alcun valore probatorio, come ben argomentato in sentenza, non possono assurgere nemmeno a semplici indizi da poter essere utilizzati quale prova presuntiva atteso che in appello si richiamano mere supposizioni prive di autonoma rilevanza giuridica (Cass. 20342/2020; 2632/2014).
Pertanto, il Giudice di prime cure è correttamente pervenuto al rigetto della domanda attraverso un ragionamento lineare, logico e ben motivato senza poter far ricorso alla “prova per presunzioni” in difetto dei presupposti per lo stesso.
Il primo Giudice ha ben motivato il perché ai fini probatori non ha tenuto in considerazione la
“botta” e l'“urlo” riferiti dalla teste [“l'eventuale impatto tra una vettura ed un pedone Pt_1 non determina un rumore forte, da percepire, in quanto non avviene tra due corpi rigidi” e
“chiunque cade a terra…urla o si lamenta”, pag.5 sentenza]. Infatti, non è corretto quanto sostenuto dall'appellante, ossia che il Giudice avrebbe dovuto trarre la conclusione che la “botta” era derivata dal contatto e che l'“urlo” era la reazione di dolore derivante dal Persona_1 contatto e/o dalla caduta. Non essendo emersi elementi probatori idonei ad individuare l'origine e la causa di “botta” ed “urlo” e non essendo emerso nulla sulla causa della caduta, il Giudice non poteva basare il proprio convincimento su detti “elementi” per ritenere provato presuntivamente l'investimento ad opera della NC, mancava la prova del precedente passaggio.
Infatti non è stata raggiunta la prova sull'origine della caduta, ben potendo una caduta a terra essere determinata da una forza cinetica, ossia l'energia posseduta da un corpo come conseguenza del suo stesso moto, ma anche da un movimento anomalo dello stesso attore (come, ad esempio, un piede poggiato male che ha determinato una storta con distorsione del ginocchio o il suo incedere in modo distratto) o dalla presenza al suolo di un oggetto su cui o contro cui il piede inciampò o scivolò o, ancora, dall'essere inciampato a causa della pavimentazione non omogenea ecc.
Dagli elementi forniti al giudice di primo grado che provengono sostanzialmente dalla dichiarazione sottoscritta dalla convenuta, dalla testimonianza della SI.ra Pt_1 dall'interrogatorio formale dell'attore, e dalla documentazione medica sulla particolarità della lesione patita, non può dedursi che la caduta sia derivata dalla condotta della parte convenuta per come ricostruita da parte attrice.
a- Nello specifico non può essere attribuito valore probatorio alla dichiarazione a firma asseritamente appartenente alla (ZIP.4 n.1). CP_4
Se da un lato, come sostenuto dall'appellante, non può escludersi che il documento provenga dalla SI.ra (pag.11 appello), allo stesso modo non vi sono elementi sufficienti per CP_4 confermarlo.
E' per questo che, a seguito di tempestiva e specifica contestazione sull'accadimento del sinistro e sulla veridicità di detta dichiarazione da parte della , il avrebbe potuto richiedere CP_3 Pt_1
l'interrogatorio formale della asserita firmataria della dichiarazione (per la conferma in sede di pag. 4/9 giudizio sia della dichiarazione, sia del verificarsi del sinistro e relative modalità) e/o la prova testimoniale a mezzo di indicata in detta dichiarazione. In assenza di Testimone_1 ulteriori prove che confermano la genuinità e la titolarità di detta dichiarazione, la stessa non può essere posta a fondamento della pretesa attorea, considerando anche che lo stesso documento è privo di data e di idonea firma, non risultando il nome di battesimo di chi vi ha apposto la sigla, e non essendo corredato da alcun documento di riconoscimento. Inoltre, il documento è stato redatto in stampatello e firmato in corsivo con sottoscrizione i cui caratteri sono visivamente diversi da quelli della dichiarazione.
Ad ogni modo, anche a voler riconoscere valore probatorio alla dichiarazione, non si possono trarre conseguenze confessorie circa la responsabilità della , stante il tenore letterale e CP_4 la mancanza di ogni riferimento circa l'investimento.
E' pertanto pacifico che tale pretesa confessione, ove configurabile, “non acquisisce valore di prova legale nei confronti delle persone diverse dal confitente...” (Cass. 3118/2022, 25770 /2019, 21096/2016, 3567/2013) per cui è priva di efficacia confessoria verso . CP_3
b- Anche dalla testimonianza della SI.ra sorella dell'Attore (cfr. verbale ud. Testimone_2
25.1.2023), non è emerso alcun elemento favorevole alle posizioni dell'appellante, essendo stata la stessa chiara ed inequivoca nel riferire che: “Quando mio fratello è stato urtato io non l'ho visto direttamente in quanto girata dalla parte opposta. Ho sentito un urlo ed una “botta” e mi sono girata ed ho visto mio fratello per terra”. Di talché aver anche dichiarato che il fratello “ha ricevuto un urto da una macchina in retromarcia…” in risposta al suggestivo capitolo n.2 (di cui alle premesse della citazione: “L'Attore ….veniva urtato…”) non riveste alcuna rilevanza considerato che l'urto e l'essere la macchina in retromarcia non sono stati confermati nelle altre risposte. Infatti, in risposta al successivo cap.3, la teste ha potuto “confermare che mio fratello è caduto e ciò perché l'ho visto per terra. Su modalità e tipo di caduta nulla posso dire...”. Pertanto nulla ha riferito sulla causa della caduta del fratello perché nulla ha visto, né poteva considerato che era posta di spalle. Il fatto che poi si sia girata per aver sentito “un urlo” e la “botta” non introduce elementi nuovi in quanto chi cade a terra, a prescindere dalla causa della caduta, di regola urla o si lamenta e genera un rumore dovuto al contatto del corpo con il suolo.
Inoltre la teste non ha saputo riferire neppure sui momenti precedenti, concomitanti e successivi alla caduta e sulla condotta dell'attore, così come nulla ha riferito sulla distanza tra il pedone che camminava e la NC. Infatti, in risposta alla domanda dell'Avv. Zeffiro, la teste ha riferito:
“nulla posso dire a che distanza mio fratello stava transitando dietro la NC”.
Se ne deduce che la NC si trovava lontana dal corpo del fratello, altrimenti la teste avrebbe riferito che la stessa si trovava a ridosso del fratello (o che il fratello si trovava vicino alla NC)
o che il fratello fu sbalzato di alcuni metri;
inoltre la teste non è stata in grado di identificare la NC Y (la stessa, infatti, riferiva che era una NC Y10 ma di cui non ricorda la targa) né ha fatto riferimento alla presenza ed al comportamento della conducente della stessa, avendo riferito solo di un anonimo soccorritore che chiamò il 118.
Detta testimonianza non ha fornito nessun apporto probatorio stante la mancanza di conferma della causa della caduta (energia cinetica di un corpo in movimento, sgambetto di terzi, sasso su cui ha inciampato, giramento di testa, cedimento del ginocchio già compromesso, come emerge pag. 5/9 dalla relazione del CT Dott. in ZIP.4 n.3 in cui si afferma che il paziente è affetto da una Pt_2 preesistente meniscopatia degenerativa interna del ginocchio sinistro).
In definitiva, il fatto che la teste abbia sentito una “botta” non è sufficiente a provare la causa della caduta, nonostante quanto detto in relazione al suggestivo cap. 2 (ossia, la teste aveva risposto che il fratello “ha ricevuto un urto da una macchina in retromarcia, che usciva dal parcheggio”) per i motivi su esposti.
In ogni caso, la teste nulla ha riferito sulla macchina, a differenza di quanto affermato in atto di appello (nel quale a p. 11 si dice che “la teste vide la macchina di poco fuori dalla linea di parcheggio e in fase di retromarcia”). L'aver visto il fratello a terra e l'aver udito la botta non significa affatto che il fu urtato dall'auto, dato che nulla è stato riferito dalla teste Pt_1 sull'auto (né di averla vista in movimento, né in posizione statica), sulla distanza auto/corpo (se la NC avesse attinto il si sarebbe arrestata quasi tangente allo stesso, in posizione Pt_1 statica post urto), sulla targa del veicolo, sulle persone all'interno della della cui presenza Pt_3 in loco non viene fatta menzione.
c- Neanche all'interrogatorio formale può essere riconosciuto valore probatorio laddove non costituisce ammissione di fatti sfavorevoli al confitente privando di valore il fatto che l'attore abbia confermato quanto si legge a pag.11 (ultimi due righi) e pag.12 (primi due righi) dell'appello (ossia, l'essere stato attinto dalla vettura). Le uniche dichiarazioni rese dal a Pt_1 suo sfavore, alle quali può attribuirsi valore confessorio, sono il non aver egli “sentito il rumore dell'auto” ed il non aver visto “le luci posteriori accese” (verb. ud. 27.2.2023). Ne consegue che l'auto dietro alla quale egli stava camminando poteva essere ferma e con il motore spento, senza aver potuto sviluppare energia cinetica per poterlo urtare.
d- Neppure le lesioni refertate all'appellante qualche giorno dopo la caduta possono costituire prova od indizio. Infatti, in nessuno dei certificati prodotti è stato dato atto che quanto accertato fosse riconducibile “ad un impatto” o ad un investimento.
Nel primo certificato del 24.3.2020 del Dott. (in ZIP.4 n.4) si legge solo che “Il Pt_4 paziente riferisce trauma contusivo-distorsivo...” senza il benché minimo accenno ad un impatto o ad un investimento. Lo stesso può dirsi per gli altri certificati e referti medici versati in atti. Anzi, lo stesso Dott. medico curante, ha confermato che il non gli aveva Pt_4 Pt_1 riferito di alcun investimento.
Alla luce di ciò, mancando ogni prova circa il fatto storico dell'investimento, il GdP non ha ammesso la CTU che, seppur avesse confermato la compatibilità delle lesioni refertate con un
“impatto e caduta a terra”, non avrebbe comunque potuto accertare che l'impatto era avvenuto con l'auto condotta dalla e che fosse stato detto impatto a determinare la caduta a terra con CP_4 le conseguenti lesioni.
In definitiva, non può ritenersi fondato quanto affermato da parte appellante dato che 1) non è certa la causa della caduta;
2) non vi è alcuna prova che la NC Y di cui ha riferito la teste fosse quella condotta dalla SI.ra ; 3) la dichiarazione a firma/sigla apparente della CP_4 CP_4 non può assumere alcun valore probatorio ai fini della decisione risultando incompleta, imprecisa senza trovare conferma in sede di giudizio (motivo per cui deve escludersi ogni sua rilevanza pag. 6/9 processuale e deve ritenersi tamquam non esset); 4) parte attrice non ha articolato l'interrogatorio formale della e la prova per testi a mezzo la asserita trasportata. CP_4
Parte appellata sottolinea un ulteriore aspetto che induce a dubitare sulla ricostruzione storica fornita dall'appellante, ossia che l'investimento si sarebbe verificato nel piazzale del supermercato MD di NCno e che l'asserita investitrice è residente in [...]. CP_4
Secondo l'appellata detto dato ulteriormente chiarisce che l'asserito investimento non può essere ricondotto alla NC Y della in quanto alla data del sinistro (19- 3-2020, periodo CP_4 connotato dalla pandemia COVID) erano vigenti le direttive governative che vietavano gli spostamenti fuori dalle città di residenza (DPCM 08 e 09-3-2020) risultando alquanto improbabile che la (unitamente alla ) da Altino si fosse potuta recare in NCno per fare la CP_4 Tes_1 spesa nel supermercato (pur se in Altino e in zona Val di Sangro vi erano altri supermercati), non rientrando la spesa tra i casi consentiti per gli spostamenti.
Anche tale elemento sostiene le precedenti argomentazioni per il rigetto dello spiegato appello
Parte appellante ha inoltre impugnato il provvedimento per violazione di legge (pagg.12-13-14- 15) in relazione al principio dell'onere della prova.
Questo giudice ritiene che, in realtà, non ci sia stata violazione di legge in quanto parte convenuta non ha proposto alcuna tipica eccezione ex art 2697 comma 2 c.c., essendosi limitata a contestare la domanda attorea esercitando il proprio diritto di difesa.
È chiaro che in sede giudiziale la Compagnia non poteva offrire alcuna prova circa il non accadimento del sinistro sia perché è onere dell'attore provare la domanda e i fatti positivi (artt. 2697 c.c. e 115 cpc) e la loro fondatezza, sia perché la prova negativa costituisce una probatio diabolica e, quindi, negativa non sunt probanda (ossia i fatti negativi non devono essere provati).
Fermo ciò, la Compagnia ha fatto notare che essa, seppur non tenuta, ha provato con il teste Tes_3
e con la produzione della dichiarazione del Dott. che l'attore in sede di visita non ha Pt_4 mai riferito che le lesioni lamentate ed accertate fossero dipese da un investimento. Detto dato induce a ritenere che le lesioni fossero effettivamente dipese da un evento accidentale, come riferito dal Dott. al teste (cfr. verb. ud. 27.3.2023). Si consideri anche che, se Pt_4 Tes_3 lesioni patite dall'Attore fossero state derivate da un investimento, costui lo avrebbe dichiarato senz'altro al Medico, non sussistendo alcuna ragione per dire che si era trattato di “evento accidentale”. Orbene, è documentalmente acclarato che in sede di visita il Dott. non Pt_4 riscontrò, né diagnosticò lesioni tipiche da investimento/urto ad opera di parti dure della carrozzeria con il corpo umano e da successiva caduta a terra (come, ad esempio, ematomi, ecchimosi, gonfiori, abrasioni, escoriazioni ecc.) né sulla parte che sarebbe stata impattata dall'auto (ginocchio sx), né su mani, braccia, ginocchia, glutei e capo che impattano sul manto stradale a seguito di caduta determinata da investimento (ZIP.4 n.4).
Infatti, nel primo certificato del 24.3.2020 si legge: “Il paziente riferisce trauma contusivo- distorsivo in data 19.3.2020”, senza alcuna specificazione sulla natura e causa del trauma, così come anche nei successivi certificati del 30.3, 27.4, 11.12.2020 e 11.2.2021 a firma del Dott. (che visionò anche il referto RM del 25.3.2020, come si legge nel certificato del Pt_4 30.3.2020) da cui nulla risulta in ordine agli asseriti investimenti e alla caduta. Pertanto, la prospettazione di parte appellante secondo cui il Dott. “potrebbe non aver ricollegato il Pt_4
pag. 7/9 soggetto oppure essere incorso in un falso ricordo” (pag.12 appello) non trova alcun logico e fattuale fondamento alla luce di quanto dichiarato dal teste circa il colloquio intercorso con Tes_3 il Dott. il quale gli precisava anche che se il gli avesse riferito Pt_4 Pt_1 dell'investimento, egli avrebbe comunicato ciò alla locale Procura della Repubblica stante l'entità delle lesioni che superavano i 40 giorni di prognosi. Inoltre in atti (ud. del 27.3.2023) è stata versata la dichiarazione rilasciata dal Dott. al Febbo (in ZIP.4 n.5), sulla quale sono Pt_4 state riportate le date in cui lo stesso aveva visitato il . Dunque, è da escludersi che egli Pt_1 non accesse ricordato e “ricollegato il soggetto”.
Pertanto deve essere dichiarata l'infondatezza anche del motivo inerente la violazione del principio dell'onere probatorio, atteso che la domanda è stata rigettata perché non provata e non perché sono state accolte le eccezioni della atteso che non è stata sollevata alcuna Parte_5 tipica eccezione e che nulla era tenuta a provare la convenuta.
Non può ritenersi fondata neanche la asserita violazione dell'art.115 cpc “in termini di errata valutazione delle prove e delle altre emergenze istruttorie in relazione all'art.2729 c.c.” sostenuta da parte appellante. Infatti, ex art. 115 cpc, “...il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti...” e, nel caso di specie, le prove proposte dall'Attore non sono state idonee a confermare l'investimento e la causa della di lui caduta a terra;
di contro la Compagnia ha dato prova che al medico che lo aveva visionato non era stato riferito alcun investimento. Pertanto, alla decisione adottata il Giudice è pervenuto per assoluta mancanza di prova e non per la loro errata valutazione.
Quanto all'art. 2729 c.c., lo stesso è chiaro dove prevede che “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del Giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti...”. Orbene, a parte che nessuno di detti requisiti ricorre nel caso di specie, sta di fatto che il Giudice non è tenuto e/o obbligato a fare ricorso alle presunzioni (a scanso di dare rilievo a mere congetture nel senso di cui alla richiamata S.C. 20342/2020), essendo rimessa tale scelta alla sua “prudenza” in base al singolo caso.
Infatti, in tale situazione, questo giudice concorda con la decisione del giudice di prime cure che ha concluso per la mancanza dei presupposti necessari per ricorrere alle presunzioni dato che: 1) la teste non ha riferito in modo chiaro quanto è accaduto, avendo dichiarato di non Pt_1 sapere nulla circa le modalità e il tipo di caduta;
2) la dichiarazione della non ha alcuna CP_4 valenza per i motivi di cui si è detto;
3) le dichiarazioni dell'attore favorevoli a se stesso a nulla valgono, né sono idonee ad escludere “fatti alternativi quali cause delle lesioni” (cfr. pag.13 appello) ma, al contrario, confermano il fatto che l'auto fosse ferma e con il motore spento;
4) i certificati medici nulla possono confermare sulla compatibilità delle lesioni con l'investimento; infatti, le lesioni refertate sono potute derivare dall' impatto al suolo per causa diversa da un urto con l'auto.
Ancora non può ritenersi fondato quanto detto dall'appellante, ossia che “il Giudice, attraverso un ragionamento presuntivo... avrebbe dovuto affermare la sussistenza del fatto lesivo e per l'effetto riconoscere il diritto al risarcimento...” (pag.14 appello), dal momento che in atti non vi erano indizi gravi, precisi e concordanti che avrebbero potuto indurlo al cd. “ragionamento presuntivo”.
Pertanto, circa la violazione dell'art.115 cpc “in termini di travisamento della prova, manifesta illogicità della decisione” le censure appaiono infondate. pag. 8/9 Per tutti i motivi richiamati, la motivazione non può certo considerarsi “approssimativa”, avendo il GdP esaminato la fattispecie e l'incarto processuale in modo completo ed esaustivo. Inoltre non risulta verificatosi alcun “travisamento della prova”, essendo l'impugnata sentenza agganciata alle risultanze processuali con assenza di prova sulle cause della caduta e sulla riconducibilità della stessa alla retromarcia della NC Y tg.BA964FG condotta dalla SI.ra . CP_4
In conclusione, in alcun errore è incorso il primo Giudice che ha giudicato sulla base di quanto risultante in atti, non essendo stato il materiale probatorio sufficiente ed idoneo a confermare la dinamica esposta in citazione.
Ne consegue che il ricorso in appello deve essere rigettato perché infondato e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza n. 49/2024 del Giudice di Pace di NCno, Dott.ssa Miriam Avagnano, del 6.03.2024.
SULLE SPESE DI GIUDIZIO
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto dello scaglione di valore della domanda secondo i parametri per il grado di appello e con riconoscimento dei minimi per le fasi di giudizio di studio, introduttiva e decisionale, attesa l'assenza di particolari questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di Appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso in appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 49/2024 del Giudice di Pace di NCno, Dott.ssa Miriam Avagnano, del 6.03.2024, notificata a mezzo pec in data 14 marzo 2024.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado in favore della appellata che liquida in € 2.906,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CAP secondo legge ed al pagamento del doppio del contributo unificato.
NCno, 19/06/2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
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