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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3585/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Nola, 245/2020, pubblicata il 06.02.2020
TRA
, C.F.: , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: ), , C.F.: e C.F._2 Parte_3 C.F._3
, C.F.: , rapp.ti e difesi dall'avv. Mario Parte_4 C.F._4
Fico, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Casalnuovo di Napoli alla via
Nazionale Delle Puglie 37
Appellante
E
nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via
Marocchesa 14, partita iva P. IVA rappresentato, difeso ed P.IVA_1
1 elettivamente domiciliato – giusta procura generale alle liti, conferita con atto del 18
dicembre 2014, a cura del dott. notaio in Treviso, rep. n. Persona_1
186905, racc. n. 30367 e relativi allegati (doc. 1) – da e presso l'avv. Carlo Gustavo
Cioppa, codice fiscale , con studio in Milano, via E.Besana n.9, C.F._5
nonché con studio in Napoli, via G. Porzio, 4 – Isola G1 – Centro direzionale
Appellata
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato, i su indicati oggi appellanti convenivano in giudizio innanzi il tribunale di Nola, la quale Controparte_1
impresa designata FGVS, deducendo che il giorno 29.3.2007, alle ore 12:30 circa,
mentre il proprio figlio e fratello era alla guida della moto Yamaha Persona_2
percorrendo la ss. 162, all'altezza dell'intersezione Acerra/Afragola, un veicolo Fiat
Doblò, immettendosi repentinamente su detta strada, lo urtava sul lato destro scaraventandolo a terra, per poi allontanarsi, imboccando l'uscita verso Acerra, senza prestare soccorso;
che il , a causa delle gravi lesioni riportate, trasportato Pt_1
presso l'ospedale San Giovanni Bosco, alle ore 17:25 decedeva.
Gli attori, pertanto, chiedevano il risarcimento dei danni subiti, specificando che ciò si riferiva anche a quelli iure proprio, meglio indicati e quantificati in citazione.
A.b.) Il primo giudice, nella resistenza della società convenuta, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda, compensando le spese di lite, come da dispositivo.
Il tribunale, a) dopo avere evidenziato in termini generali che era onere degli attori dare la dimostrazione dell'evento e della sussistenza del nesso causale tra questo e il danno, onere ancor più stringente in caso di azione proposta contro l'impresa
2 designata per il FGVS, riteneva che tale onere non era stato assolto giacché, pur non essendo addebitabile agli istanti, a cui non può essere chiesto di compiere ulteriori e gravose indagini, l'impossibilità di individuare il responsabile, ciò che non era chiara era la dinamica stessa dell'incidente; b) riteneva che nessuno degli elementi probatori raccolti aveva consentito di raggiungere la certezza dell'esistenza di un impatto tra il motociclo e il veicolo “pirata”, in quanto la relazione della GdF giunta per prima sul luogo del sinistro dava conto che nessuna notizia di rilievo era stato possibile acquisire, mentre i CC, nella ricostruzione delle cause dell'incidente, avevano ritenuto verosimile che l'evento fosse stato provocato dall'impatto della moto contro una sporgenza del guardrail, e che pertanto, era dovuto alla condotta di guida del conducente stesso e non a collisione con terzi, anche in detto rapporto essendo riportata l'assenza di qualsivoglia elemento testimoniale;
c) che, in ragione di ciò, non poteva farsi ricorso alla presunzione prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c.; d) l'unico teste ascoltato in giudizio non aveva visto l'incidente ed aveva riferito di fatti appresi
de relato, e) mentre l'unica persona che pareva avere affermato l'esistenza di uno scontro, non ascoltata in giudizio, ma sentita dai CC. a sommarie informazioni in data
5.6.2007, aveva riferito di circostanze generiche che non fornivano indicazioni significative, tali da poter condurre all'affermazione della responsabilità dolosa o colposa del veicolo rimasto non identificato, f) regolando le spese compensandole in considerazione delle peculiarità della controversia, integranti gravi ragioni.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello i e la , da Pt_1 Pt_2
intendersi qui integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante la presente sentenza, con cui contestavano quanto affermato dal tribunale circa la genericità delle dichiarazioni di , raccolte in sede di Parte_5
3 sommarie informazioni, avendo egli indicato chiaramente la direzione di marcia del furgone e la sua provenienza, oltre al punto di impatto tra i veicoli e la condotta tenuta dal conducente del furgone, che si immetteva nella strada repentinamente al sopraggiungere del motociclista e l'impossibilità di rilevare il numero di targa;
aggiungevano che anche la ricostruzione del sinistro fatta dai CC. non era suffragata da alcun riscontro e fondata su mere supposizioni, così come la mancata indicazione dei nominativi dei testimoni o l'asserzione di non avere potuto reperire notizie utili riportate dalle relazioni dei CC e della GdF.
Gli appellanti, pertanto, così concludevano:
“Piaccia alla Corte D'Appello Di Napoli respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto condannare la nq F.G.V.S., al Controparte_1
pagamento per la perdita del proprio congiunto €. 313.814,40 in favore di
[...]
€ 313.814,40 in favore di € 196.134,00 in favore Parte_1 Parte_2 Pt_3
ed € 196.134,00 in favore o quella maggiore o minore somma che
[...] Parte_4
l'Ill.mo Giudicante riterrà più opportuna, oltre interessi a partire dal dì del fatto al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da attribuirsi al procuratore costituito.”.
B.b.) Si costituiva l'impresa appellata la quale resisteva all'impugnazione così
concludendo:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli adita, disattesa o respinta ogni contraria domanda, istanza, opposizione, eccezione, deduzione, e comunque contrariis rejectis,
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto d'appello,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c per i motivi esposti in narrativa;
in via principale: respingere integralmente tutte le richieste e le domande dell'appello proposto dagli istanti perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto
4 confermare in ogni sua parte la sentenza n. 245/2020 resa in primo grado dal Giudice
Tribunale di Nola Presidente Casaburi.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127
terr c.p.c., la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 19 c.p.c. di gg. 50 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.) L'appello non può essere accolto.
C.a.) Deve in parte condividersi l'obiezione che le dichiarazioni del , Pt_5
raccolte dai CC e riportate nel verbale di sommarie informazioni del 5.6.2007, danno effettivamente conto della presenza di un furgone sul luogo del sinistro, che si sarebbe immesso improvvisamente sulla direttrice di marcia del e contro il quale il Pt_1
sarebbe andato ad impattare. Pt_1
Ciò nonostante gli elementi e le contraddizioni che si stanno per esporre lasciano pienamente valida l'affermazione del tribunale secondo la quale non può ritenersi sufficientemente provata la dinamica dell'incidente e la responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
Infatti, il primo dato particolarmente significato, oltre al fatto che entrambi
venivano ascoltati a distanza di oltre due mesi dal fatto, se non, a ben vedere,
decisivo, è l'evidente contraddizione che sussiste tra le dichiarazioni rese ai CC in sede di sommarie informazioni dal e dal . Pt_5 Per_3
Va, infatti, immediatamente evidenziato che i due viaggiavano a bordo dello stesso veicolo.
Il , sentito il 4.6.2007, riferisce che egli era alla guida della propria vettura Per_3
5 Fiat seicento, in direzione Nola-Afragola/Frattamaggiore, quando, giunto all'intersezione con il tratto di strada proveniente dalla zona industriale di
Pomigliano, scorgeva una sagoma al centro strada, realizzando, nell'avvicinarsi, che si trattata di una persona esanime;
che si poteva notare, a distanza di un centinaio di metri alzarsi un polverone e sempre sulla stessa corsia notava un furgone allontanarsi lasciando una vistosa fumata scura uscire dal tubo di scarico.
Sempre il , nel concludere la sua deposizione, dichiara chiaramente di non Per_3
avere assistito alla dinamica del sinistro e di non essere in grado di riferire se il veicolo furgonato che si allontanava fosse in qualche modo coinvolto.
Di tenore palesemente diverso sono le dichiarazioni del del 5.6.2007. Pt_5
Egli, dopo aver ricordato di trovarsi in compagnia del come trasportato, Per_3
afferma inizialmente di aver visto, giunto nei pressi dell'intersezione con la strada proveniente dalla zona industriale di Pomigliano, che avevano notato davanti a loro un giovane che rotolava sulla strada ed una moto che andava a scontrarsi contro il guardrail;
che, quando avevano visto il giovane rotolare a terra, poco distante, sulla stessa corsia avevano visto un Furgone di colore bianco uscire dalla variante
“scendendo per Acerra”; che il giovane sulla moto proveniva dalla zona industriale di
Pomigliano, mentre il furgone era sulla loro stessa direttrice di marcia del raccordo proveniente da Nola, aggiungendo, appunto, di ricordare “perfettamente” che proprio nell'intersezione delle due strade “la moto ha urtato il furgone provocandone la caduta” e che “il furgone nell'immettersi nella strada effettuava una manovra repentina immettendosi sulla corsia di sinistra proprio nel mentre sopraggiungeva il motociclista”.
Evidentissime sono le divergenze tra le due dichiarazioni.
In particolare ed in maniera radicale esse divergono per l'elemento temporale,
6 posto che il – che era alla guida e che, secondo ragionevolezza, era il Per_3
soggetto che maggiormente stava prestando attenzione alla strada – ha chiaramente affermato non solo che essi erano giunti sul luogo quando il giovante motociclista era già riverso per terra, avendo oltretutto scorto la sagoma già da una certa distanza,
posto che si accorgeva solo in un secondo momento, avvicinandosi, che era una persona, evidenziando che il furgone si trovava ad una distanza non trascurabile,
indicativamente a circa un centinaio di metri, in maniera del tutto coerente, pertanto,
rappresentando di non poter precisare la dinamica dell'incidente in quanto non vi aveva assistito.
Il , invece, sembra inizialmente collocare il loro arrivo – infatti parla al Pt_5
plurale come se il avesse visto le sue stesse cose – proprio nell'esatto Per_3
momento in cui il sbalzava dalla moto, per poi raccontare che, anzi, Pt_1
evidentemente, erano giunti una frazione prima, tanto da aver potuto seguire sia l'andamento del furgone, che si immetteva repentinamente sulla sinistra, sia l'impatto,
peraltro in maniera differente da quanto prospettato dagli attori, sembrando che ad essere andato ad impattare contro il furgone fosse stato il conducente della moto e non il veicolo furgonato.
Una tale divergenza non appare spiegabile, giacché avrebbe potuto giustificarsi uno scollamento di pochi istanti, ma non, come emerge all'evidenza da tali dichiarazioni, così rilevante da collocare uno il loro arrivo a incidente già pienamente avvenuto tanto che, se fosse stato provocato dal furgone, questo si era già allontanato ad una certa distanza, o invece, l'altro nell'esatto momento in cui avveniva, persino un attimo prima, sì da potere assistere alla sua verificazione.
C.b.) Ma, a dispetto di quanto sostengono gli appellanti con la seconda censura dell'impugnazione, con cui più che critiche effettive pongono degli interrogativi
7 diretti a contestare gli accertamenti o le ricostruzioni operate dalle autorità di polizia giunte sul posto, tacciati di lacunosità o quali mere ipotesi, sono proprio tali risultanze che confermano l'inverosimiglianza delle dichiarazioni del . Pt_5
Dalla relazione del Maresciallo Capo della GdF Giovanni Prevete emerge, infatti,
che nessuna dichiarazione utile ai fini di accertare eventuali responsabilità di terzi poteva essere acquisita, nonostante il militare fosse giunto sul posto appena dopo, alle ore 12:45, quando il era ancora riverso per terra. Pt_1
Egli relazionava che vi era un numero imprecisato di persone accostate al corpo immobile del vicino al guardrail e di avere immediatamente provveduto a Pt_1
richiedere se vi fossero eventuali testimonianze, senza aver potuto acquisire notizie di rilievo, smentendo all'evidenza quanto dichiarato dal , il quale sostiene di Pt_5
avere raccontato i fatti proprio ai militari della GdF giunti per primi sul posto e di avere addirittura fatto ciò insieme al nonostante quest'ultimo, come si è visto, Per_3
ha dichiarato di non avere assistito alla dinamica dell'incidente.
Neppure i CC arrivati alle ore 13:15 riscontravano la presenza di testi utili e non è
superfluo evidenziare che sempre il ha dichiarato di aver assistito all'arrivo Per_3
sia dei CC che della GdF.
Inoltre, la ricostruzione dei CC, se certamente non può che essere di natura ipotetica, proprio perché non riuscivano neppure loro a reperire notizie utili di carattere dichiarativo, comunque dà conto del fatto che, dall'esame della moto,
diversamente da quanto prospettato dagli attori/appellanti, non vi era nessun segno di urti sulla fiancata destra cagionati da possibili veicoli immessisi dalla intersezione svoltando all'improvviso sulla sinistra (e neppure sul davanti, a voler considerare le dichiarazioni del ), ma solo su quella sinistra, per effetto dell'urto sul Pt_5
guardrail situato su quel lato, oltre ad essersi staccato il cavalletto, circostanza che ha
8 portato ad ipotizzare che, essendo presente nei pressi una sporgenza del guardrail dovuta a precedenti incidenti, il potesse aver perso il controllo del mezzo Pt_1
proprio perché sbilanciatosi su tale sporgenza.
Pertanto, in presenza dei segnalati elementi, ritiene la corte che le valutazioni operate dal tribunale debbano, nel complesso, essere condivise, con conseguente reiezione dell'appello.
D – le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza, sebbene, considerato il tenore delle difese svolte, i rilievi d'ufficio operati dalla corte, la sostanziale non complessità delle questioni trattate, anche alla luce dei motivi di appello, con liquidazione nei minimi, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1
quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti a rifondere le spese del grado che liquida in euro
10.060,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2024
Il cons. rel. est.
9 dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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