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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/03/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5260/2018 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.5260 / 2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5260 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, C.F./P.I. , in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di , .rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. SCHIAVO GIANFRANCO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, C.F./P.I. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, dal funzionario delegato;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 6 dlgs 150/2011 , in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1
“La proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione CP_1 Controparte_1
n.853/18536b del 16/07/2018 emessa dall' , con la quale gli veniva intimato il Controparte_2 pagamento della somma di euro 20.297,50 a seguito di accertamento dell'illecito per aver occupato irregolarmente la lavoratrice e il lavoratore . Persona_1 Parte_2 Con il primo motivo di opposizione, contestava la sanzione applicata nella parte in cui faceva riferimento alla lavoratrice chiarendo che rispetto alla suddetta posizione era Persona_1 intervenuta sentenza passata in giudicato che aveva escluso la sussistenza del rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo di opposizione, contestava la posizione di , specificando Parte_2 che lo stesso era stato assunto proprio in data 13/06/2014 e che nello stesso giorno era stata regolarizzata la sua posizione.
Svolta l'istruttoria orale, l'udienza del 27/02/2025 veniva fissata per la discussione e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Quanto al primo motivo di opposizione, lo stesso è fondato.
In termini va rilevato che per ormai costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sentenza n. 4241 del 20/02/2013) “la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”.
Ancora più di recente la sentenza n. 29301 del 23/10/2023 ha chiarito che “può essere ravvisata
l'efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità- dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo
a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato- condizionato.”
Tanto premesso deve rilevarsi che nel caso in esame con riferimento alla posizione della lavoratrice
è nelle more intervenuta sentenza passata in giudicato con cui il giudice del lavoro Parte_3 ha negato la sussistenza del rapporto in questione, sulla base di una motivazione condivisa e basata su una nutrita istruttoria compiuta nel corso di quel procedimento. A differenza degli accertamenti compiuti dall'ispettorato, basati esclusivamente su di una testimonianza raccolta, oltre che sulle dichiarazioni della stessa presunta lavoratrice, durante il giudizio conclusosi con la sentenza in atti sono stati sentiti vari testimoni e la versione sostenuta dalla società odierna ricorrente in ordine all'assenza di un rapporto di lavoro è apparsa maggiormente convincente, perché avvalorata dalla ricostruzione di due dipendenti dell'attività, terzi rispetto al rapporto, prive di contraddizioni. Al contrario il medesimo giudice del lavoro ha rilevato delle incongruenze nelle dichiarazioni rese dalle testimoni favorevoli alla lavoratrice (tra cui anche la figlia), sia quanto al periodo di lavoro, che quanto alle mansioni in effetti svolte.
Il giudicato in atti deve pertanto considerarsi meritevole di esplicare efficacia riflessa nel presente procedimento, anche in ragione del rapporto di dipendenza-pregiudizialità tra la questione ivi trattata e quella oggetto della sentenza definitiva.
Con riferimento a tale lavoratrice l'ordinanza ingiunzione deve essere quindi revocata.
Quanto al lavoratore , deve rilevarsi che lo stesso ha in effetti, anche nel corso dell'istruttoria Parte_2 svolta nel presente giudizio, sotto il vincolo del giuramento, ammesso di aver lavorato nella giornata del 13 giugno 2014 per la società ricorrente, pur essendo in prova.
Peraltro tale dato è inconfutabilmente cristallizzato anche nel verbale di accertamento allegato (per la Suprema Corte “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, (…)”, così da ultimo Corte Di Cassazione – Ordinanza 01 dicembre 2021, n. 37764
Sul punto deve rilevarsi che ai fini della sussistenza degli illeciti contestati, è del tutto irrilevante che il lavoratore fosse in prova, atteso che la fattispecie è specificamente disciplinata dall'art. 2096 cod. civ., che configura il patto di prova come una clausola accessoria del contratto di lavoro. Ne consegue che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e il contestuale obbligo di comunicazione dello stesso al centro per l'impiego non sono esclusi dalla previsione di un periodo di prova, che, secondo la disciplina prevista dal codice, deve pure risultare da atto scritto, che nel caso in esame manca.
Per tale ragione, non assumono pregio le doglianze avanzate dalla ricorrente, in quanto anche laddove il lavoratore fosse stato effettivamente in prova, ciò sarebbe dovuto essere comunque cristallizzato in un rapporto contrattualizzato.
Secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 01.10.1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.11.1996, n. 608, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.
Per tale ragione, a nulla rileva la comunicazione avvenuta solo successivamente, pur se nel giorno stesso dell'assunzione. L'ordinanza va quindi riformata nei termini di cui in parte motiva, con la riduzione della sanzione nella somma pari ad € 4.290,00 cui aggiungasi €195,00 per la giornata di lavoro effettuata per il solo lavoratore , in favore dell' . Parte_2 CP_2
Quanto alle spese, si applica l'art 9 del dlgs 149/2015, secondo cui “L'ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonche' negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. (…) In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione CP_2 del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.”
Le spese di giudizio possono essere compensate, stante l'accoglimento di uno dei due motivi di opposizione e il rigetto, invece, del secondo.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dispone la riduzione della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione n.853/18536b del 16/07/2018 emessa dall'
[...]
nella somma di € 4.485,00 Controparte_2
b) compensa le spese di lite.
Depositato telematicamente in data 28/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.5260 / 2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5260 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, C.F./P.I. , in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di , .rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. SCHIAVO GIANFRANCO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, C.F./P.I. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, dal funzionario delegato;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 6 dlgs 150/2011 , in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1
“La proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione CP_1 Controparte_1
n.853/18536b del 16/07/2018 emessa dall' , con la quale gli veniva intimato il Controparte_2 pagamento della somma di euro 20.297,50 a seguito di accertamento dell'illecito per aver occupato irregolarmente la lavoratrice e il lavoratore . Persona_1 Parte_2 Con il primo motivo di opposizione, contestava la sanzione applicata nella parte in cui faceva riferimento alla lavoratrice chiarendo che rispetto alla suddetta posizione era Persona_1 intervenuta sentenza passata in giudicato che aveva escluso la sussistenza del rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo di opposizione, contestava la posizione di , specificando Parte_2 che lo stesso era stato assunto proprio in data 13/06/2014 e che nello stesso giorno era stata regolarizzata la sua posizione.
Svolta l'istruttoria orale, l'udienza del 27/02/2025 veniva fissata per la discussione e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Quanto al primo motivo di opposizione, lo stesso è fondato.
In termini va rilevato che per ormai costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sentenza n. 4241 del 20/02/2013) “la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”.
Ancora più di recente la sentenza n. 29301 del 23/10/2023 ha chiarito che “può essere ravvisata
l'efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità- dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo
a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato- condizionato.”
Tanto premesso deve rilevarsi che nel caso in esame con riferimento alla posizione della lavoratrice
è nelle more intervenuta sentenza passata in giudicato con cui il giudice del lavoro Parte_3 ha negato la sussistenza del rapporto in questione, sulla base di una motivazione condivisa e basata su una nutrita istruttoria compiuta nel corso di quel procedimento. A differenza degli accertamenti compiuti dall'ispettorato, basati esclusivamente su di una testimonianza raccolta, oltre che sulle dichiarazioni della stessa presunta lavoratrice, durante il giudizio conclusosi con la sentenza in atti sono stati sentiti vari testimoni e la versione sostenuta dalla società odierna ricorrente in ordine all'assenza di un rapporto di lavoro è apparsa maggiormente convincente, perché avvalorata dalla ricostruzione di due dipendenti dell'attività, terzi rispetto al rapporto, prive di contraddizioni. Al contrario il medesimo giudice del lavoro ha rilevato delle incongruenze nelle dichiarazioni rese dalle testimoni favorevoli alla lavoratrice (tra cui anche la figlia), sia quanto al periodo di lavoro, che quanto alle mansioni in effetti svolte.
Il giudicato in atti deve pertanto considerarsi meritevole di esplicare efficacia riflessa nel presente procedimento, anche in ragione del rapporto di dipendenza-pregiudizialità tra la questione ivi trattata e quella oggetto della sentenza definitiva.
Con riferimento a tale lavoratrice l'ordinanza ingiunzione deve essere quindi revocata.
Quanto al lavoratore , deve rilevarsi che lo stesso ha in effetti, anche nel corso dell'istruttoria Parte_2 svolta nel presente giudizio, sotto il vincolo del giuramento, ammesso di aver lavorato nella giornata del 13 giugno 2014 per la società ricorrente, pur essendo in prova.
Peraltro tale dato è inconfutabilmente cristallizzato anche nel verbale di accertamento allegato (per la Suprema Corte “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, (…)”, così da ultimo Corte Di Cassazione – Ordinanza 01 dicembre 2021, n. 37764
Sul punto deve rilevarsi che ai fini della sussistenza degli illeciti contestati, è del tutto irrilevante che il lavoratore fosse in prova, atteso che la fattispecie è specificamente disciplinata dall'art. 2096 cod. civ., che configura il patto di prova come una clausola accessoria del contratto di lavoro. Ne consegue che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e il contestuale obbligo di comunicazione dello stesso al centro per l'impiego non sono esclusi dalla previsione di un periodo di prova, che, secondo la disciplina prevista dal codice, deve pure risultare da atto scritto, che nel caso in esame manca.
Per tale ragione, non assumono pregio le doglianze avanzate dalla ricorrente, in quanto anche laddove il lavoratore fosse stato effettivamente in prova, ciò sarebbe dovuto essere comunque cristallizzato in un rapporto contrattualizzato.
Secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 01.10.1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.11.1996, n. 608, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.
Per tale ragione, a nulla rileva la comunicazione avvenuta solo successivamente, pur se nel giorno stesso dell'assunzione. L'ordinanza va quindi riformata nei termini di cui in parte motiva, con la riduzione della sanzione nella somma pari ad € 4.290,00 cui aggiungasi €195,00 per la giornata di lavoro effettuata per il solo lavoratore , in favore dell' . Parte_2 CP_2
Quanto alle spese, si applica l'art 9 del dlgs 149/2015, secondo cui “L'ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonche' negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. (…) In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione CP_2 del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.”
Le spese di giudizio possono essere compensate, stante l'accoglimento di uno dei due motivi di opposizione e il rigetto, invece, del secondo.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dispone la riduzione della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione n.853/18536b del 16/07/2018 emessa dall'
[...]
nella somma di € 4.485,00 Controparte_2
b) compensa le spese di lite.
Depositato telematicamente in data 28/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco