Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa in secondo grado iscritta al n. RGAC 2256/2023 trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11.7.2024, sostituita con deposito di note scritte, vertente t r a
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Uttaro Loreta per procura allegata al ricorso in appello
Appellante
e
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Galli Andre e Noccaro Maria Paola, per procura allegata alla comparsa di costituzione
Appellata
e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n.6486/22 del Tribunale di Latina pubblicata il 02/11/2022
Conclusioni
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rigettata e disattesa ogni contraria istanza: accogliere per il motivo dedotto nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della ordinanza n. 6486/2022 del Tribunale di Latina, Sezione Speciale Civile, Pres. Dott. Pier Luigi De Cinti, emessa in data 2 novembre 2022, pubblicata in data 2 novembre 2022, non notificata, tra le parti / CP_1
condannare la Sig.ra alle spese ed onorari del doppio Parte_1 CP_1
così come predeterm . 55/2014 ed aggiornati ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022, valore medio dello scaglione indeterminabile.
Parte appellata: “Si chiede, pertanto, che il reclamo sia rigettato con vittoria di spese.”
Premesso che con ricorso depositato in data 11.5.2022 adiva il Tribunale di CP_1
Latina per chiedere la pronuncia di separazione dal coniuge, Parte_1
, con il quale aveva contratto matrimonio il 29/12/2001 e dall'unione
[...]
con il quale erano nati due figli, all'epoca minorenni, avanzando altresì domanda di addebito della separazione al coniuge, di affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé e regolamentazione della permanenza presso l'altro genitore, di ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per i figli;
costituitosi in giudizio, il chiedeva, previo accertamento della Pt_1
competenza territoriale del Tribunale adito, il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata dalla coniuge e, in via riconvenzionale, il collocamento paritario dei figli con alternanza dei genitori presso la casa familiare sita in Formia o, in subordine, il collocamento presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare, l'attribuzione di un assegno di mantenimento per lui stesso e per i figli da porsi a carico della coniuge, la ripartizione delle spese straordinarie da sostenere per i figli con onere prevalente in capo alla coniuge;
all'esito della comparizione personale dei coniugi, con il provvedimento in data
2.11.2022, accertata l'ultima residenza coniugale in Formia, località compresa nel circondario del Tribunale di Cassino, il Presidente dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina in favore del predetto Tribunale di Cassino;
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concedeva termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente;
compensava le spese processuali;
con ricorso depositato il 29/04/2023 ha proposto appello avverso Parte_1
l'ordinanza censurandone la pronuncia di compensazione delle spese processuali che ha chiesto liquidarsi a suo favore;
con decreto presidenziale in data 6.6.2023 sono stati fissati i termini di costituzione del contraddittorio;
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 25.10.2023, ha CP_1
contestato il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
anche il Procuratore Generale, con atto depositato il 24.6.2024, ha espresso parere per il rigetto dell'impugnazione;
l'udienza del giorno 11.7.2024, cui la causa è pervenuta dal rinvio d'ufficio dell'originaria udienza di trattazione (fissata il giorno 11.4.2024) per ragioni di riorganizzazione del ruolo delle cause in decisione, è stata sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti hanno reiterato le rispettive conclusioni;
la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
L'appello è infondato e viene perciò respinto.
Tralasciando il profilo di ammissibilità dell'impugnazione, concernente la natura del provvedimento impugnato (ordinanza emessa dal presidente all'esito della fase presidenziale e non dal Collegio, quale Giudice della separazione, cui competeva la decisione pregiudiziale di incompetenza e sulle spese, a definizione del giudizio), deve rilevarsi, quanto al merito, l'incensurabilità della statuizione assunta sulle spese processuali.
Ed invero, pur se la domanda di separazione è stata introdotta dalla il CP_1 Pt_1
non ha svolto, nella propria comparsa di costituzione, una chiara eccezione preliminare di incompetenza per territorio, al contrario deducendo immediatamente nel merito delle questioni controverse, previa l'implicita adesione alla domanda principale di separazione: egli ha infatti contestato l'addebito richiesto dalla controparte e formulato, in via riconvenzionale, le proprie richieste in ordine 4
all'affidamento e collocamento dei figli, all'assegnazione della casa familiare, alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il contributo al mantenimento per lui stesso e per i figli presso lui collocati.
Il presidente, dunque, che erroneamente ha definito il giudizio nella fase presidenziale, non essendo egli, ma il Tribunale in composizione collegiale, il Giudice competente, ha tuttavia, quanto alle spese di lite, emesso una statuizione di compensazione non censurabile poiché giustificata dalla comune posizione delle parti rispetto alla domanda principale di separazione coniugale nonché dal rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio, non essendovi infine alcun'altra pronuncia rispetto alla quale poter valutare vittoria e soccombenza delle parti, giacchè rimessa al Giudice competente.
Analoga pronuncia di compensazione delle spese si impone nel presente grado, dal momento che, di fronte alla pronuncia erroneamente emessa dal presidente (anziché dal Collegio), l'appellante non aveva mezzo diverso dall'appello per contestare la statuizione.
Sussistono infine i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Roma in data 2.11.2022 e nei confronti di CP_1
compensa tra le parti le spese di giudizio del presente grado;
dà atto che sussistono i presupposti perché il versi l'ulteriore contributo Pt_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 23.12.2024
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari