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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNLE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4486 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 16/01/1966, rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCOBERTON
SILVIO ANGELO
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/04/1969, rappresentata e difesa dall'avvocato FONGARO EVI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) RELATIVAMENTE ALLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale di proprietà del marito SI. rimane Parte_1
nella disponibilità dello stesso, con i relativi arredi
2) SULLE MINORI IO E KARIN
Affidare le minori di anni 17 e Persona_1 Persona_2
di anni 15 in forma condivisa ad entrambi i genitori, con permanenza,
[...]
collocazione prevalente e residenza presso la madre in Valdagno, via Cengi
1/a.
Dare atto che entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle minori in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie e relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle inclinazioni, capacità e aspirazioni.
Per quanto concerne il diritto di visita da parte del padre, si conviene che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie di quando vuole vista l'età
adolescenziale delle stesse, previo accordo con le stesse e la madre mediante utilizzo della chat di famiglia sulla piattaforma WA e in ogni caso;
a) Due we alternati al mese dal venerdì sera alle 19.00 fino alla domenica sera alle ore 20.00;
b) Nella settimana in cui le figlie non rimarranno con il padre durante il we,
2 questi avrà la facoltà di tenerle per due giorni alla settimana anche con eventuale pernottamento con giorni da concordare con la madre e le figlie ,
tenuto conto degli impegni extrascolastici delle stesse;
c) Sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale ed il Capodanno, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi;
d) tre giorni durante il periodo di Pasqua, alternando il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi;
e) durante le vacanze estive, almeno due settimane, anche non consecutive;
periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori si impegnano reciprocamente:
-a comunicarsi tutte le questioni inerenti le figlie con particolare riguardo alle inclinazioni naturali ed aspirazioni, nonché alla salute, all'andamento scolastico ed alle frequentazioni ludico-sportive e ricreative;
-a comunicarsi le credenziali informatiche (username e password) necessarie per accedere alla pagina personale delle figlie sul sito web degli istituti scolastici frequentati, i nomi degli insegnanti e tutte le informazioni scolastiche
, relativi ai compiti ed educative relative ai figli;
-a partecipare alle riunioni scolastiche ed agli incontri programmati con gli insegnanti e a riferire all'altro genitore.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI DA PARTE
DEL PADRE
Darsi atto che il padre corrisponda alla madre a titolo di contributo mantenimento per le figlie minori e , la somma complessiva di Per_1 Per_2
3 euro 600 (seicento ) - 300 euro cadauna - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario ,
Darsi atto che entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie affrontande peri figli, come individuate e disciplinate dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza ad eccezione di quanto sopra evidenziato, nella misura del 50 % cadauno, salva esibizione dei giustificativi e della documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali .Dette spese saranno accreditate direttamente nel conto del genitore cui spettano entro il 10 del mese successivo a quello di effettuazione e, qualora debbano essere concordate tra i genitori, le comunicazioni avverranno mediante utilizzo della chat di famiglia sulla piattaforma WA
4) DETRAZIONI FISCALI E ASSEGNI FAMILIARI
L'assegno unico o qualsiasi agevolazione statale o regionale riguardante le figlie, spettante ai genitori, verrà attribuito al 50% ad entrambi i genitori.
Le spese straordinarie saranno detratte secondo il regime adottato di spesa,
ossia nella misura del 50% cadauno
5) UN UM
Dato atto che la SI.ra ha rinunciato al proprio lavoro per 15 anni in CP_1
accordo con il marito e quindi ne è derivato un sacrificio economico, stabilire a carico del SI. la dazione a favore della SI.ra di una Parte_1 CP_1
somma una tantum a titolo di assegno divorzile pari a 30.000,00 (trentamila)
euro da versarsi in un'unica soluzione entro 30 giorni dal passaggio in
4 giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili
Con la dazione di detta somma, i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente, di aver definito tutte le questioni tra gli stessi pendenti e di nulla pretendere uno dall'altro reciprocamente.
6) ANIMALI DI AFFEZIONE
Il cane e i due gatti si trasferiscono presso l'abitazione della moglie. Il SI.
contribuirà al 50% delle spese loro per circa 60 euro mensili( cibo Parte_1
mensile e toilettatura), oltre alle spese veterinarie e straordinarie che saranno suddivise tra i coniugi , previa esibizione della documentazione sulla Chat di
WA
7) ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
Il SI. si obbliga formalmente a pagare con il conto cointestato Parte_1
con la moglie che verrà alimentato dal solo marito, fino a scadenza del
22.09.2025, il finanziamento n. 7208218182 relativo all'acquisto dell'auto intestata a . Controparte_1
Dato atto che il finanziamento n.63197711 per un totale 66.078,00 euro Pt_2
( capitale + interessi) con durata fino al 15.02.2028 è stato contratto dal SI.
per la propria proprietà e risulta l'unico ed effettivo beneficiario, Parte_1
ma tuttavia la signora risulta solo formalmente coobbligata in solido, il CP_1
SI. dichiara di essere il solo ed unico obbligato effettivo alla Parte_1
restituzione di detto debito, essendone l'unico beneficiario e quindi si obbliga ad attivarsi per far togliere la coobbligazione della moglie e in ogni caso sin da subito autorizza la SI.ra ad agire in azione di regresso immediato CP_1
5 contro se medesimo in caso di pagamento anche di una sola rata mensile del finanziamento da parte della SI.ra CP_1
8) Carta d' identità dei minori
I coniugi si danno il reciproco assenso alla carta d'identità dei minori valida per l'estero e iscrizione delle minori sui rispettivi passaporti validi per l'estero.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/09/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Valdagno (VI) in data 13/09/2003.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, veniva omologata con sentenza n. 159/2024 pubblicata in data 17/01/2024 e passata in giudicato in data 18/07/2024.
All'esito dell'udienza del 12/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
6 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 159/2024 del
17/01/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
7 -le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a a titolo di assegno divorzile una tantum e Controparte_1
a tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro 30.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: in un'unica soluzione entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso alla carta d'identità dei minori valida per l'estero e iscrizione delle minori sui rispettivi passaporti validi per l'estero;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
8
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Valdagno (VI) il Parte_1 Controparte_1
13/09/2003 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Valdagno (VI) al n. 45, parte
II, serie A, anno 2003;
c) dichiara equa la somma di euro 30.000,00 riconosciuta da in favore di a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile una tantum;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNLE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4486 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 16/01/1966, rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCOBERTON
SILVIO ANGELO
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/04/1969, rappresentata e difesa dall'avvocato FONGARO EVI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) RELATIVAMENTE ALLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale di proprietà del marito SI. rimane Parte_1
nella disponibilità dello stesso, con i relativi arredi
2) SULLE MINORI IO E KARIN
Affidare le minori di anni 17 e Persona_1 Persona_2
di anni 15 in forma condivisa ad entrambi i genitori, con permanenza,
[...]
collocazione prevalente e residenza presso la madre in Valdagno, via Cengi
1/a.
Dare atto che entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle minori in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie e relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle inclinazioni, capacità e aspirazioni.
Per quanto concerne il diritto di visita da parte del padre, si conviene che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie di quando vuole vista l'età
adolescenziale delle stesse, previo accordo con le stesse e la madre mediante utilizzo della chat di famiglia sulla piattaforma WA e in ogni caso;
a) Due we alternati al mese dal venerdì sera alle 19.00 fino alla domenica sera alle ore 20.00;
b) Nella settimana in cui le figlie non rimarranno con il padre durante il we,
2 questi avrà la facoltà di tenerle per due giorni alla settimana anche con eventuale pernottamento con giorni da concordare con la madre e le figlie ,
tenuto conto degli impegni extrascolastici delle stesse;
c) Sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale ed il Capodanno, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi;
d) tre giorni durante il periodo di Pasqua, alternando il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi;
e) durante le vacanze estive, almeno due settimane, anche non consecutive;
periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori si impegnano reciprocamente:
-a comunicarsi tutte le questioni inerenti le figlie con particolare riguardo alle inclinazioni naturali ed aspirazioni, nonché alla salute, all'andamento scolastico ed alle frequentazioni ludico-sportive e ricreative;
-a comunicarsi le credenziali informatiche (username e password) necessarie per accedere alla pagina personale delle figlie sul sito web degli istituti scolastici frequentati, i nomi degli insegnanti e tutte le informazioni scolastiche
, relativi ai compiti ed educative relative ai figli;
-a partecipare alle riunioni scolastiche ed agli incontri programmati con gli insegnanti e a riferire all'altro genitore.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI DA PARTE
DEL PADRE
Darsi atto che il padre corrisponda alla madre a titolo di contributo mantenimento per le figlie minori e , la somma complessiva di Per_1 Per_2
3 euro 600 (seicento ) - 300 euro cadauna - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario ,
Darsi atto che entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie affrontande peri figli, come individuate e disciplinate dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza ad eccezione di quanto sopra evidenziato, nella misura del 50 % cadauno, salva esibizione dei giustificativi e della documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali .Dette spese saranno accreditate direttamente nel conto del genitore cui spettano entro il 10 del mese successivo a quello di effettuazione e, qualora debbano essere concordate tra i genitori, le comunicazioni avverranno mediante utilizzo della chat di famiglia sulla piattaforma WA
4) DETRAZIONI FISCALI E ASSEGNI FAMILIARI
L'assegno unico o qualsiasi agevolazione statale o regionale riguardante le figlie, spettante ai genitori, verrà attribuito al 50% ad entrambi i genitori.
Le spese straordinarie saranno detratte secondo il regime adottato di spesa,
ossia nella misura del 50% cadauno
5) UN UM
Dato atto che la SI.ra ha rinunciato al proprio lavoro per 15 anni in CP_1
accordo con il marito e quindi ne è derivato un sacrificio economico, stabilire a carico del SI. la dazione a favore della SI.ra di una Parte_1 CP_1
somma una tantum a titolo di assegno divorzile pari a 30.000,00 (trentamila)
euro da versarsi in un'unica soluzione entro 30 giorni dal passaggio in
4 giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili
Con la dazione di detta somma, i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente, di aver definito tutte le questioni tra gli stessi pendenti e di nulla pretendere uno dall'altro reciprocamente.
6) ANIMALI DI AFFEZIONE
Il cane e i due gatti si trasferiscono presso l'abitazione della moglie. Il SI.
contribuirà al 50% delle spese loro per circa 60 euro mensili( cibo Parte_1
mensile e toilettatura), oltre alle spese veterinarie e straordinarie che saranno suddivise tra i coniugi , previa esibizione della documentazione sulla Chat di
WA
7) ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
Il SI. si obbliga formalmente a pagare con il conto cointestato Parte_1
con la moglie che verrà alimentato dal solo marito, fino a scadenza del
22.09.2025, il finanziamento n. 7208218182 relativo all'acquisto dell'auto intestata a . Controparte_1
Dato atto che il finanziamento n.63197711 per un totale 66.078,00 euro Pt_2
( capitale + interessi) con durata fino al 15.02.2028 è stato contratto dal SI.
per la propria proprietà e risulta l'unico ed effettivo beneficiario, Parte_1
ma tuttavia la signora risulta solo formalmente coobbligata in solido, il CP_1
SI. dichiara di essere il solo ed unico obbligato effettivo alla Parte_1
restituzione di detto debito, essendone l'unico beneficiario e quindi si obbliga ad attivarsi per far togliere la coobbligazione della moglie e in ogni caso sin da subito autorizza la SI.ra ad agire in azione di regresso immediato CP_1
5 contro se medesimo in caso di pagamento anche di una sola rata mensile del finanziamento da parte della SI.ra CP_1
8) Carta d' identità dei minori
I coniugi si danno il reciproco assenso alla carta d'identità dei minori valida per l'estero e iscrizione delle minori sui rispettivi passaporti validi per l'estero.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/09/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Valdagno (VI) in data 13/09/2003.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, veniva omologata con sentenza n. 159/2024 pubblicata in data 17/01/2024 e passata in giudicato in data 18/07/2024.
All'esito dell'udienza del 12/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
6 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 159/2024 del
17/01/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
7 -le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a a titolo di assegno divorzile una tantum e Controparte_1
a tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro 30.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: in un'unica soluzione entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso alla carta d'identità dei minori valida per l'estero e iscrizione delle minori sui rispettivi passaporti validi per l'estero;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
8
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Valdagno (VI) il Parte_1 Controparte_1
13/09/2003 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Valdagno (VI) al n. 45, parte
II, serie A, anno 2003;
c) dichiara equa la somma di euro 30.000,00 riconosciuta da in favore di a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile una tantum;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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