Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/06/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 12 GIUGNO 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 6676/2022 R.G. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Gennaro Crispo Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del l.r.p.,
Resistente Contumace
OGGETTO: pagamento differenze retributive e TFR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.12.2022, ritualmente notificato, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto dalla Società resistente in data 08.01.2020, con contratto di lavoro full-time a tempo determinato, trasformato poi, a decorrere dal 01.07.2020, in contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato;
di aver svolto le mansione di "addetto ai servizi di vigilanza privata" con inquadramento al livello 6° del CCNL Vigilanza Privata;
di essere stato licenziato, senza preavviso,
di non aver ricevuto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di Ottobre e Novembre
2021, della 13^ mensilità afferente agli anni 2020/2021/ 2022, dell' indennità sostitutiva del preavviso, oltre al TFR maturato.
Su tali premesse, ha chiesto, previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordina svolto dall'08.01.2020 al 28.03.2022, la condanna di parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 8.880,47, oltre accessori come per legge, spese vinte con attribuzione.
Nonostante rituale vocatio in ius, la resistente società è rimasta contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è fondata e va accolta nei limiti segnati dalle presenti motivazioni.
Al riguardo, deve dirsi che l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo dedotto in ricorso è comprovato dai documenti depositati da parte ricorrente e, in particolare, dall'estratto contributivo previdenziale, e dalle comunicazioni obbligatorie Unilav del 03.07.2020 e del 01.04.2022, da cui si evince anche l'inquadramento del ricorrente nel livello VI del CCNL di settore e la cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo in data 28 marzo 2022.
Nel merito, in linea generale, quanto alle differenze retributive per lavoro ordinario e tfr, costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo
(nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il pagamento delle mensilità di Ottobre e Novembre 2021, della 13 mensilità per gli anni di lavoro dedotti in ricorso, dell'indennità di preavviso spettante in caso d licenziamento per giustificato motivo soggettivo e del Tfr, deducendo che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nulla gli veniva corrisposto.
Il datore di lavoro, su cui incombeva l'onere della prova, rimanendo contumace, nessuna prova ha offerto dell'intervenuto pagamento di quanto chiesto in ricorso.
Quanto alle differenze retributive dovute per retribuzione ordinaria dei mesi di Ottobre e Novembre
2021, Tfr maturato, può farsi riferimento ai conteggi elaborati da parte ricorrente correttamente eseguiti prendendo come riferimento base il CCNL di categoria, depurati dalle voci non dedotte in ricorso e quelle già percepite. Ugualmente dicasi per quanto concerne l'indennità di mancato preavviso, prendendo quale parametro di calcolo la retribuzione pari a quindici giorni di calendario così come previsto per il livello e l'anzianità del ricorrente dal CCNL applicato al rapporto e prodotto da parte ricorrente, così come per i ratei di tredicesima mensilità.
Dai conteggi prodotti, depurati dalle voci inserite e non richieste in ricorso ma per il resto immune da vizi di impostazione e di calcolo, emerge che parte ricorrente è ancora creditrice, nei confronti della resistente, della somma di euro 6.999,57, di cui euro 1.906,00 a titolo di TFR, per cui parte resistente deve essere condannato al relativo pagamento.
Il pagamento delle spese di lite segue il regime della soccombenza sulla base dei parametri minimi data la non complessità delle questioni ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accertata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall' 08.01.2020 al 28.03.2022, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 6.999,57, di cui euro 1.906,00 a titolo di TFR, oltre interessi sulle somme di anno in anno rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al soddisfo effettivo;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
2109,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 13 giugno 2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini