Sentenza 26 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2004, n. 13994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13994 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC NS SA NV-RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (già IG NS PA OF UR SA-NV - Rappresentanza Generale per l'Italia), con sede in Milano, in persona del suo Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DEL VECCHIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASL/8 SARDEGNA, GESTIONE STRALCIO USL 21 SARDEGNA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n 14387/00 proposto da:
AUSL/8 SARDEGNA (ex USL N. 21), in persona del suo i legale rappresentante dott. Igino Meloni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA 51, presso lo studio a dell'avvocato GIAN LUIGI COCCO, difeso dall'avvocato FRANCESCO FRONGIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AC NS SA NV-RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (già IG NS PA OF UR SA-NV - Rappresentanza Generale per l'Italia), con sede in Milano, in persona del suo Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DEL VECCHIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 139/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 4^ Civile, emessa il 09/12/99 e depositata il 19/01/00 (R.G. 4665/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/04 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Sergio DEL VECCHIO;
udito l'Avvocato Gian Luigi COCCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per l'accoglimento del 5^ motivo ed il rigetto degli altri per il ricorso incidentale nonché l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 14 luglio 1989 la società assicuratrice IG IN PA OF UR NV (già LI NS PA,poi assorbita per concentra-zione) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la USL 21 della Sardegna,per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 379.128.097 dovuta per premi assicurativi maturati in relazione a due polizze relative a due contratti di assicurazione per infortuni per il personale amministrativo (la polizza 263329) e medico (la polizza 26437) della USL 21. La USL si costituiva ed eccepiva:
a. quanto al premio base 25 gennaio 1989 della polizza 26437 che nulla era dovuto per essersi automaticamente risolto il contratto, essendo nulla la clausola di tacita rinnovazione;
b. quanto ai consuntivi per le due polizze e per gli anni di validità delle assicurazioni, che l'ente aveva corrisposto somme in eccedenza, che si deducevano in compensazione.
La lite era istruita allo stato della documentazione prodotta dalla sola OM assicuratrice e con sentenza del 18 febbraio 1984 il tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda attrice/condannava l'ente al pagamento della somma di lire 377.128.087 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite, a fronte di premi quantificati in citazione, con esclusione del premio consuntivo 1988/1989 per la polizza 26437.
La decisione era appellata dalla USL 21 (poi divenuta ASL n. 8) che ne chiedeva la riforma insistendo nella eccezione di compensazione e riproponeva la eccezione della nullità della clausola relativa alla rinnovazione tacita del contratto decennale di cui alla polizza 26437.
La OM resisteva all'appello e proponeva appello incidentale,chiedendo la condanna dell'ente al pagamento del premio consuntivo relativo al periodo 25 gennaio 1988 25 gennaio 1989 per la polizza 26437, da liquidarsi presuntivamente od equitativamente. Nel corso della fase di appello era ammessa e disposta, anche sulla base della documentazione prodotta dall'ente assicurato, una consulenza tecnico contabile per accertare il numero del personale in forza all'ente al tempo delle coperture assicurative e l'entità delle retribuzioni corrisposte ai fini della commisurazione dei premi.
All'esito di tale complessa consulenza la Corte di appello di Roma,con sentenza del 19 gennaio 2000 così decideva:
accoglie per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto rigetta la domanda avanzata dalla IG nei confronti della USL 21 della Sardegna;
rigetta l'appello incidentale, dichiara compensate per la metà tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone l'altra metà e per entrambi i gradi a carico della AC NS (succeduta alla SIGNA) (v: amplius in dispositivo). Contro la decisione ricorre la AC NS deducendo cinque motivi di censura;
resiste la Azienda ASL n. 8 della Sardegna con contro ricorso e ricorso incidentale condizionato. A tale controricorso resiste il ricorrente principale.
Con ordinanza del 16 febbraio 2003 questa Corte ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti della Gestione Stralcio della USL 21 della Sardegna;
tale adempimento risulta ritualmente compiuto dalla ricorrente.
I ricorsi sono stati previamente riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale non merita accoglimento, resta assorbito il ricorso incidentale condizionato per le seguenti considerazioni;
precede l'esame del ricorso principale.
ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE AC.
I PRIMI DUE MOTIVI del ricorso vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione.
NEL PRIMO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione con riferimento alla valutazione degli importi indicati nei mandati di pagamento e nei documenti prodotti e con riguardo alle indicazioni desumibili dalla consulenza tecnica, che sarebbe stata travisata in relazione all'accertamento dei pagamenti, mentre l'incarico conferito riguardava la sola quantificazione dei premi consuntivi per la polizza 26437 e per gli anni 1983/1988.
NEL SECONDO MOTIVO si deduce l'error in iudicando (con la violazione delle norme di cui agli artt. 61, 62, 191, 194, 198, 202, 345 c.p.c.) e la conseguente nullità del procedimento e della sentenza, in relazione al ruolo assunto dalla consulenza tecnica come mezzo di prova,integrando l'onere della prova in favore della USL e consentendo la tardiva produzione di documenti.
Secondo l'ordine logico viene in considerazione per primo il secondo motivo,relativo al ruolo decisivo svolto dagli esiti della consulenza tecnica al fine della valutazione dei fatti di causa. In primo luogo devesi rilevare che l'elenco delle norme processuali che si assumono violate non rende la censura specifica e decisiva, mentre la parte argomentativa resta del tutto generica ed oscura. La consulenza risulta disposta sulla base di un preciso potere discrezionale ed in relazione alle nuove produzioni documentali, perfettamente ammissibili, perché provenienti dalla parte assicurata, che sono state esaminate nel contraddittorio tra le parti.
Non sussiste dunque alcun error in procedendo e la consulenza, che non risulta tempestivamente impugnata, resta valida ed è stata esaminata non come mezzo di prova, ma per quel ruolo sussidiario di contenere indicazioni utili per la ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti.
Dalla infondatezza del secondo motivo deriva anche l'infondatezza del primo motivo che concerne il vizio della motivazione su punti decisivi non chiaramente indicati. Ed in vero il giudice dell'appello (ff 4 della motivazione) ha considerato proprio la polizza 51/26437 e per le annualità indicate, per accertare un eccesso di somme richieste per i premi relativi al personale sanitario, pari ad oltre 152 milioni di lire.
Ha poi rifatto i calcoli (a ff 5 della motivazione) analiticamente, pervenendo alla conclusione, che dovendosi effettuare la compensazione, la domanda di pagamento proposta dalla OM non doveva essere accolta.
La motivazione appare adeguata consentendo di conoscere l'iter logico seguito, sulla base della documentazione prodotta ed analizzata dal CTU nel contraddittorio tra le parti. Non sussiste pertanto alcun vizio della motivazione.
NEL TERZO MOTIVO si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione sulla compensazione giudiziale, deducendosi che il credito posto in compensazione dallo assicurato non era liquido ne' esigibile.
In senso contrario si osserva che il credito dedotto dall'ente sanitario riguarda la prova del maggior dato, e dunque, ritenuta positiva tale prova, concerne un credito certo, liquido ed esigibile, che può costituire posta compensativa di un debito omogeneo, e per una parte non dovuto, proprio per la eccedenza dei calcoli sul monte dei premi.
NEL QUARTO MOTIVO si deduce la omessa pronuncia ed il vizio della motivazione sul rigetto dell'appello incidentale sul premio consuntivo di polizza 26437 per l'anno 1989.
Il motivo è infondato in quanto la corte di appello si è pronunciata sul punto (ff 5 della motivazione) osservando che l'assicuratore non aveva assolto all'onere della prova per la indicazione del monte dei premi da quantificare.
NEL QUINTO MOTIVO si censura la condanna per la metà delle spese di primo grado, mentre lo stesso ente ne aveva chiesto la compensazione. Il motivo presenta un profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza, non indicando gli atti ed i luoghi dove tale richiesta risulterebbe contenuta;
non senza rilevare che avendo l'ente,condannato il primo grado,impugnato il merito della decisione, lo appello aveva effetto devolutivo pieno, cui si aggiungeva la ulteriore richiesta di maggiori somme da parte dell'appellante incidentale;
sulla base di tale effetto di cognizione piena il giudice dello appello riformando la prima decisione aveva la statuizione piena delle spese dei due gradi del giudizio tenendo conto del risultato nuovo e sostanziale che si era determinato per effetto della compensazione.
La compensazione parziale delle spese processuali per entrambi i gradi del giudizio rientrava dunque nei poteri discrezionali del giudice di appello ed è stata opportunamente ed insindacabilmente concessa in presenza di giusti motivi.
B. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DELLA ASL SARDEGNA. Nel ricorso incidentale si insiste sulla nullità della clausola di rinnovazione tacita della polizza 26437,sul rilievo della natura pubblicistica del rapporto e dello ius superveniens. Tale censura resta assorbita in relazione alla espressa deduzione del suo carattere condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso,che invece è stato rigettato.
SUSSISTONO giusti motivi, in relazione alla qualità delle questioni in esame, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il principale, assorbito l'incidentale e compensa le spese del giudizio di Cassazione tra le parti in lite. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004