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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 194/25 Registro generale Appello Lavoro n. 1404/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. n. 207/2024 del Tribunale di Lecco, est. Dott.ssa Trovò, discussa all'udienza collegiale del 13 febbraio 2025 e promossa
DA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Avv.ti Nadia Perego e Roberto Maio, ed elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale sito in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Perozzi, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via Giuseppe Maggi, n.7
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“NEL MERITO, riformare la sentenza n. 207/2024 pubbl. il 22/11/2024 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso avanti al Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“nel merito: rigettarsi l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti illustrati nella esposizione del presente atto e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Lecco. In ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze di lite, del presente grado di giudizio d'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 207/2024 il Tribunale di Lecco (Dott.ssa Trovò) ha accolto il ricorso proposto da nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_2
[...]
[...] [...]
condannando quest'ultimo a liquidare a favore della
[...] ricorrente la pensione di anzianità anticipata quota “100” in regime di totalizzazione dei contributi italiani e svizzeri con decorrenza dal 1°.2.22, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite. In particolare, la sig.ra conveniva in giudizio l' lamentando che CP_1 Pt_1
l' avesse respinto in via amministrativa la sua domanda di liquidazione Pt_1 della pensione di anzianità anticipata “quota 100”, in regime di totalizzazione dei contributi italiani e svizzeri, con decorrenza dal 1°.
2.2022. La allegava di aver maturato dal 1°.
1.1976 al 14.11.2006 n. 1452 CP_1 contributi settimanali derivanti da lavoro dipendente svolto in Italia e di aver maturato in Svizzera ulteriori 772 settimane contributive, di cui 390 settimane a titolo di “salariata o prestazione soggetta all'obbligo contributivo”. Chiedeva dunque il riconoscimento del proprio diritto a percepire la pensione
“Quota 100” dalla data del 1°.2.2022, avendo maturato i requisiti dal 28.10.2021. L' , nel proprio atto di costituzione, negava che il periodo di contribuzione Pt_1 figurativa estera potesse essere utile per integrare i 35 anni (1820 settimane) di contribuzione effettiva, che sarebbero comunque necessari per conseguire anche la pensione “Quota 100”, trattandosi di pensione anticipata. Infatti, a parere dell'Ente, tutti i periodi di contribuzione svizzera, secondo la legislazione italiana, sarebbero da equiparare a periodi di disoccupazione, atteso che anche nei periodi di attività retribuita in Svizzera il salario non sarebbe stato sufficiente a garantire, sulla base della normativa svizzera, la copertura del contributo minimo, tanto che sarebbe stato applicato il contributo dovuto da
“persona senza attività lucrativa”. Il Tribunale ha accolto il ricorso per le ragioni che seguono. Innanzitutto, è pacifica l'applicabilità alla fattispecie concreta del Regolamento CE 883/2004 e del suo art. 6, per effetto del quale, anche nei rapporti Italia-Svizzera si applica la regola della totalizzazione dei periodi, sicché i periodi di assicurazione, occupazione, attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato devono essere riconosciuti dall'istituzione competente dell'altro Stato. Il Tribunale ha poi rilevato che l'assunto dell' in merito alla necessità del Pt_1 requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva non è corroborato dalle norme in materia di pensione anticipata (richiama, a sostegno, Cass. n. 24916/2024). Infatti, se è vero che per l'ipotesi di anzianità anticipata regolata dall'art. 14 D.L. 4/2019, ossia la “pensione quota 100”, la norma prevede soltanto l'anzianità contributiva minima di 38 anni senza richiedere che si tratti di contribuzione effettiva, non possono escludersi, ai fini del computo di detta anzianità, i contributi figurativi per disoccupazione, come pretenderebbe l'Istituto nei confronti della sig.ra CP_1
Pertanto, anche ammettendo che i contributi settimanali del “periodo svizzero” siano equiparabili a quelli che nel nostro ordinamento sono contributi figurativi
[2] per disoccupazione, essi devono essere computati ai fini della pensione “Quota 100”. Il Tribunale ha dunque accertato che la avesse maturato CP_1 complessivamente 2172 contributi settimanali, superiori al numero minimo di 1820 necessario per il trattamento in analisi. Il Giudice ha riconosciuto la decorrenza a partire dalla data indicata nel ricorso, in quanto non contestata dall' . Pt_1
La compensazione delle spese è dovuta alla complessità del quadro normativo e alla sopravvenienza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha escluso la necessarietà del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva.
Con ricorso del 27.12.2024 l' ha proposto appello avverso la sentenza di Pt_1 primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1.ERRONEA VALUTAZIONE IN DIRITTO – VIZIO DI ULTRAPETIZIONE EX ART. 112 CPC Con la prima censura, l'appellante lamenta il vizio di ultrapetizione della sentenza, dal momento che la sig.ra avrebbe instaurato il giudizio sul CP_1 presupposto che gli anni lavorati in Svizzera integrassero attività lavorativa e non che dovessero essere comunque considerati rilevanti ai fini del trattamento pensionistico anche se non lavorati. Inoltre, la inizialmente non aveva nemmeno contestato la necessità di CP_1 maturazione di 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro. Diversamente da quanto rilevato in sentenza, nella quale il Giudice ha osservato che tale contestazione era stata formulata nelle note autorizzate del 7.5.2024, l'odierna appellata in realtà formulava la contestazione solo con le note autorizzate dell'8.11.2024.
2.ERRONEA VALUTAZIONE IN DIRITTO - ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 10, DELLA LEGGE 214/2011 - REQUISITO DEI 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA. Con il secondo motivo, l' rileva la legittimità della richiesta di maturazione di Pt_1
35 anni di contribuzione per lavoro effettivo in base all'art. 22 legge n. 153 del 1969 - Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. Inoltre, in relazione alla pensione di anzianità, la circolare n. 35 del Pt_1
14/03/2012, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, come, appunto, la ricorrente-oggi appellata, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, si possa conseguire il diritto alla pensione anticipata qualora in possesso di una determinata anzianità contributiva. Tale circolare specifica, altresì, che resta fermo il requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. Dopo aver richiamato le argomentazioni di un orientamento contrario a quello espresso dalla Cassazione e recepito dal Tribunale di Lecco, l' rileva che dal Pt_1 punto di vista sistematico la previsione del valore ai fini contributivi di un periodo
[3] non lavorato è evidentemente una fattispecie che può essere riconosciuta limitatamente alle strette ipotesi disciplinate dalla norma di legge poiché esula dal principio generale secondo cui l'anzianità contributiva deve corrispondere a un periodo lavorato e retribuito. Evidenzia, in particolar modo, che la documentazione agli atti attesterebbe che la contribuzione svizzera non era stata resa in costanza di lavoro: lo stesso estratto conto della sig.ra specificherebbe che trattasi di “accredito per compiti CP_1 assistenziali senza attività lucrativa”. Inoltre, vagliate le risultanze della documentazione prodotta dalla Parte_2 in relazione ai periodi salariati della ricorrente con le relative retribuzioni, osserva che, eventualmente, solo per gli anni 2016 e 2017 i redditi sembrerebbero superiori al minimale, ancorché la stessa nella mail del Parte_2
15/12/2023 (Doc. 4 del fascicolo di primo grado) ribadiva comunque che Pt_1 non erano sufficienti a garantire la copertura del contributo minimo AVS previsto nei rispettivi anni. Pertanto, per raggiungere il requisito dei 1820 contributi settimanali effettivi richiesto mancherebbero 368 contributi settimanali (1820 – 1452 = 368) e se anche i 104 contributi settimanali degli anni 2016-2017 fossero computati, il requisito dei 1820 non verrebbe comunque raggiunto. Peraltro, dalla mail del 7.6.2024 dell'Istituto delle assicurazioni sociali della Repubblica e Cantone Ticino, tale ha chiarito che la sig.ra non Pt_1 CP_1 aveva avuto un grado di occupazione di almeno il 50 % in riferimento agli anni 2016-2017.
Con memoria difensiva del 6.2.2025 si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto infondato.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L' appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per due distinti Pt_1 ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale pronunciato ultra petita atteso che la sig.ra aveva instaurato il giudizio sul diverso presupposto CP_1 che gli anni lavorati in Svizzera integrassero attività lavorativa (e non che dovessero essere comunque considerati rilevanti ai fini del trattamento pensionistico quand'anche non lavorati) e, in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente ritenuto che per beneficiare della pensione 'quota 100' non fossero necessari 35 anni di contribuzione di lavoro effettivo.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito precisate. Nella specie, non si ravvisa alcun vizio di ultra-petizione dal momento che l'oggettiva narrazione dei fatti descritti nel ricorso ex art. 442 c.p.c. non risulta essere stata integrata o modificata dal Tribunale con introduzione di nuovi
[4] elementi di fatto, così come le domande formulate, consistenti nell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 14, D.L. 4/2019, nella dichiarazione del diritto in favore dell'appellata al conseguimento della pensione anticipata e nella condanna dell' alla liquidazione dell'emolumento, non differiscono dal Pt_1 provvedimento giudiziale, che, con statuizione dichiarativa ed accertativa del diritto, ha condannato l' a liquidare alla signora il Pt_1 Controparte_1 trattamento richiesto. Si ravvisa, quindi, piena corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il petitum corrisponde alla prestazione pensionistica, la causa petendi consta nel possesso del requisito anagrafico e contributivo, quest'ultimo composto dalla sommatoria dei contributi italiani e svizzeri. Per costante giurisprudenza, infatti, sussiste vizio di «ultra» o «extra» petizione, ex art. 112 c.p.c., quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all'articolo 113, comma 1, c.p.c., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (vedi, ex plurimis, Cass., 14/03/2024, n.6818). Nella specie, il primo giudice - richiamandosi al dettato normativo che disciplina la prestazione in esame – ha affermato come “per l'ipotesi di anzianità regolata dall'art.14 D.L. 4/2019, ossia la pensione quota 100, la norma prevede soltanto l'anzianità contributiva minima di 38 anni … senza richiedere che si tratti di contribuzione effettiva, non possono escludersi, ai fini del computo di detta anzianità, i contributi figurativi per disoccupazione, come pretenderebbe l'Istituto
…”, riconoscendo quindi la sussistenza del requisito contributivo a favore di parte appellata e accogliendo il ricorso dalla medesima proposto, condannando l' Pt_1 al pagamento della prestazione con la decorrenza richiesta. Non si rinviene, quindi, alcun vizio di ultrapetizione in quanto il primo Giudice ha ritenuto, alla luce dei fatti allegati e della documentazione prodotta nel corso del giudizio, di qualificare il fatto come idoneo ad integrare il possesso del requisito, ed a statuire nei limiti di quanto chiesto dalla parte ricorrente. La qualificazione giuridica che è stata attribuita ai fatti - operata dal giudice e ventilata da parte ricorrente - integra una operazione (coerente col principio iura novit curia) che comunque non comporta alcuna alterazione della causa petendi e del petitum.
Entrando nel merito della seconda censura, il Collegio condivide le argomentazioni del primo Giudice e, in tale sede, non può che ribadire che la disposizione normativa disciplinante il trattamento pensionistico in oggetto abbia
[5] contemplato tra i relativi beneficiari coloro che “possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni”. Null'altro riferisce la norma istitutiva della pensione quota 100 in merito ad una pretesa maturazione di 35 anni di contribuzione effettiva all'interno dei 38 citati, né, tantomeno, contempla tale requisito la normativa di settore in cui si inserisce il trattamento istituito nel 2019, ovvero la pensione anticipata ex L.n.214/2011. Il preteso riferimento ai 35 anni di contribuzione effettiva viene sostenuto dall' appellante operando una richiamo alle proprie circolari le quali - in Pt_1 assenza di norma primaria (D.L.4/2019) che rimandi a fonti secondarie la regolamentazione in merito alla natura della contribuzione utile per il diritto alla pensione anticipata - non possono integrare la disciplina legislativa, non essendo le circolari annoverabili tra le fonti di produzione del diritto, consistendo Pt_1 usualmente in atti di interpretazione delle leggi. Ne consegue, pertanto, che l'unico requisito da rispettare è quello fissato dalla legge, ovverosia i 38 anni costituiti da qualsivoglia contribuzione, quindi, anche volontaria, figurativa e da riscatto. Nella specie, pertanto, deve ritenersi utile ai fini del raggiungimento del prescritto requisito contributivo tutta la contribuzione maturata e versata nella Confederazione Svizzera, recuperata mediante totalizzazione internazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di contribuzione tipo 13 (“Compulsory contributory periods - unemployed”) e tipo 40 (“Equivalent periods: periods without further specifications”). Infatti, i periodi svizzeri coperti da contribuzione quale persona senza attività lucrativa concorrono, unitamente ai periodi da salariata ed ai periodi italiani, ad integrare il numero complessivo di settimane/anni richiesto per la sussistenza del diritto alla pensione 'quota 100'.
Tali conclusioni sono coerenti con quanto affermato dalla Suprema Corte che, nelle sentenze 17/9/2024, nn. 24916 e 24952, ha rilevato che “Il sistema della prestazione pensionistica anticipata rispetto alla vecchiaia è cambiato all'esito della legge del 2011”, precisando che “All'esito della riforma, dunque, il vecchio requisito dei 35 anni non opera più nel nuovo sistema: la sentenza impugnata, che invoca l'applicabilità del vecchio regime normativo dei 35 anni di contribuzione, è dunque errata in diritto e deve essere cassata” La S.C. è pervenuta alle sue conclusioni attenendosi ad una interpretazione letterale delle norme, per cui “la domanda di pensione anticipata della lavoratrice, sulla base del computo in via aggiuntiva della contribuzione figurativa maturata, risulta fondata, in quanto solo nel comma 11 si richiede l'effettività della contribuzione, mentre nel comma 10 nulla si dice”.
Nella specie, quindi, sulla base del criterio letterale dell'interpretazione delle norme in esame (che non esigono – come detto – l'effettività dei contributi), la
[6] domanda di pensione 'quota 100' deve ritenersi fondata sulla base del computo in via aggiuntiva della contribuzione figurativa maturata in Svizzera.
Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 207/2024 del Tribunale di Lecco;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[7]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. n. 207/2024 del Tribunale di Lecco, est. Dott.ssa Trovò, discussa all'udienza collegiale del 13 febbraio 2025 e promossa
DA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Avv.ti Nadia Perego e Roberto Maio, ed elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale sito in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Perozzi, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via Giuseppe Maggi, n.7
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“NEL MERITO, riformare la sentenza n. 207/2024 pubbl. il 22/11/2024 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso avanti al Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“nel merito: rigettarsi l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti illustrati nella esposizione del presente atto e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Lecco. In ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze di lite, del presente grado di giudizio d'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 207/2024 il Tribunale di Lecco (Dott.ssa Trovò) ha accolto il ricorso proposto da nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_2
[...]
[...] [...]
condannando quest'ultimo a liquidare a favore della
[...] ricorrente la pensione di anzianità anticipata quota “100” in regime di totalizzazione dei contributi italiani e svizzeri con decorrenza dal 1°.2.22, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite. In particolare, la sig.ra conveniva in giudizio l' lamentando che CP_1 Pt_1
l' avesse respinto in via amministrativa la sua domanda di liquidazione Pt_1 della pensione di anzianità anticipata “quota 100”, in regime di totalizzazione dei contributi italiani e svizzeri, con decorrenza dal 1°.
2.2022. La allegava di aver maturato dal 1°.
1.1976 al 14.11.2006 n. 1452 CP_1 contributi settimanali derivanti da lavoro dipendente svolto in Italia e di aver maturato in Svizzera ulteriori 772 settimane contributive, di cui 390 settimane a titolo di “salariata o prestazione soggetta all'obbligo contributivo”. Chiedeva dunque il riconoscimento del proprio diritto a percepire la pensione
“Quota 100” dalla data del 1°.2.2022, avendo maturato i requisiti dal 28.10.2021. L' , nel proprio atto di costituzione, negava che il periodo di contribuzione Pt_1 figurativa estera potesse essere utile per integrare i 35 anni (1820 settimane) di contribuzione effettiva, che sarebbero comunque necessari per conseguire anche la pensione “Quota 100”, trattandosi di pensione anticipata. Infatti, a parere dell'Ente, tutti i periodi di contribuzione svizzera, secondo la legislazione italiana, sarebbero da equiparare a periodi di disoccupazione, atteso che anche nei periodi di attività retribuita in Svizzera il salario non sarebbe stato sufficiente a garantire, sulla base della normativa svizzera, la copertura del contributo minimo, tanto che sarebbe stato applicato il contributo dovuto da
“persona senza attività lucrativa”. Il Tribunale ha accolto il ricorso per le ragioni che seguono. Innanzitutto, è pacifica l'applicabilità alla fattispecie concreta del Regolamento CE 883/2004 e del suo art. 6, per effetto del quale, anche nei rapporti Italia-Svizzera si applica la regola della totalizzazione dei periodi, sicché i periodi di assicurazione, occupazione, attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato devono essere riconosciuti dall'istituzione competente dell'altro Stato. Il Tribunale ha poi rilevato che l'assunto dell' in merito alla necessità del Pt_1 requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva non è corroborato dalle norme in materia di pensione anticipata (richiama, a sostegno, Cass. n. 24916/2024). Infatti, se è vero che per l'ipotesi di anzianità anticipata regolata dall'art. 14 D.L. 4/2019, ossia la “pensione quota 100”, la norma prevede soltanto l'anzianità contributiva minima di 38 anni senza richiedere che si tratti di contribuzione effettiva, non possono escludersi, ai fini del computo di detta anzianità, i contributi figurativi per disoccupazione, come pretenderebbe l'Istituto nei confronti della sig.ra CP_1
Pertanto, anche ammettendo che i contributi settimanali del “periodo svizzero” siano equiparabili a quelli che nel nostro ordinamento sono contributi figurativi
[2] per disoccupazione, essi devono essere computati ai fini della pensione “Quota 100”. Il Tribunale ha dunque accertato che la avesse maturato CP_1 complessivamente 2172 contributi settimanali, superiori al numero minimo di 1820 necessario per il trattamento in analisi. Il Giudice ha riconosciuto la decorrenza a partire dalla data indicata nel ricorso, in quanto non contestata dall' . Pt_1
La compensazione delle spese è dovuta alla complessità del quadro normativo e alla sopravvenienza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha escluso la necessarietà del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva.
Con ricorso del 27.12.2024 l' ha proposto appello avverso la sentenza di Pt_1 primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1.ERRONEA VALUTAZIONE IN DIRITTO – VIZIO DI ULTRAPETIZIONE EX ART. 112 CPC Con la prima censura, l'appellante lamenta il vizio di ultrapetizione della sentenza, dal momento che la sig.ra avrebbe instaurato il giudizio sul CP_1 presupposto che gli anni lavorati in Svizzera integrassero attività lavorativa e non che dovessero essere comunque considerati rilevanti ai fini del trattamento pensionistico anche se non lavorati. Inoltre, la inizialmente non aveva nemmeno contestato la necessità di CP_1 maturazione di 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro. Diversamente da quanto rilevato in sentenza, nella quale il Giudice ha osservato che tale contestazione era stata formulata nelle note autorizzate del 7.5.2024, l'odierna appellata in realtà formulava la contestazione solo con le note autorizzate dell'8.11.2024.
2.ERRONEA VALUTAZIONE IN DIRITTO - ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 10, DELLA LEGGE 214/2011 - REQUISITO DEI 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA. Con il secondo motivo, l' rileva la legittimità della richiesta di maturazione di Pt_1
35 anni di contribuzione per lavoro effettivo in base all'art. 22 legge n. 153 del 1969 - Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. Inoltre, in relazione alla pensione di anzianità, la circolare n. 35 del Pt_1
14/03/2012, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, come, appunto, la ricorrente-oggi appellata, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, si possa conseguire il diritto alla pensione anticipata qualora in possesso di una determinata anzianità contributiva. Tale circolare specifica, altresì, che resta fermo il requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. Dopo aver richiamato le argomentazioni di un orientamento contrario a quello espresso dalla Cassazione e recepito dal Tribunale di Lecco, l' rileva che dal Pt_1 punto di vista sistematico la previsione del valore ai fini contributivi di un periodo
[3] non lavorato è evidentemente una fattispecie che può essere riconosciuta limitatamente alle strette ipotesi disciplinate dalla norma di legge poiché esula dal principio generale secondo cui l'anzianità contributiva deve corrispondere a un periodo lavorato e retribuito. Evidenzia, in particolar modo, che la documentazione agli atti attesterebbe che la contribuzione svizzera non era stata resa in costanza di lavoro: lo stesso estratto conto della sig.ra specificherebbe che trattasi di “accredito per compiti CP_1 assistenziali senza attività lucrativa”. Inoltre, vagliate le risultanze della documentazione prodotta dalla Parte_2 in relazione ai periodi salariati della ricorrente con le relative retribuzioni, osserva che, eventualmente, solo per gli anni 2016 e 2017 i redditi sembrerebbero superiori al minimale, ancorché la stessa nella mail del Parte_2
15/12/2023 (Doc. 4 del fascicolo di primo grado) ribadiva comunque che Pt_1 non erano sufficienti a garantire la copertura del contributo minimo AVS previsto nei rispettivi anni. Pertanto, per raggiungere il requisito dei 1820 contributi settimanali effettivi richiesto mancherebbero 368 contributi settimanali (1820 – 1452 = 368) e se anche i 104 contributi settimanali degli anni 2016-2017 fossero computati, il requisito dei 1820 non verrebbe comunque raggiunto. Peraltro, dalla mail del 7.6.2024 dell'Istituto delle assicurazioni sociali della Repubblica e Cantone Ticino, tale ha chiarito che la sig.ra non Pt_1 CP_1 aveva avuto un grado di occupazione di almeno il 50 % in riferimento agli anni 2016-2017.
Con memoria difensiva del 6.2.2025 si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto infondato.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L' appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per due distinti Pt_1 ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale pronunciato ultra petita atteso che la sig.ra aveva instaurato il giudizio sul diverso presupposto CP_1 che gli anni lavorati in Svizzera integrassero attività lavorativa (e non che dovessero essere comunque considerati rilevanti ai fini del trattamento pensionistico quand'anche non lavorati) e, in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente ritenuto che per beneficiare della pensione 'quota 100' non fossero necessari 35 anni di contribuzione di lavoro effettivo.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito precisate. Nella specie, non si ravvisa alcun vizio di ultra-petizione dal momento che l'oggettiva narrazione dei fatti descritti nel ricorso ex art. 442 c.p.c. non risulta essere stata integrata o modificata dal Tribunale con introduzione di nuovi
[4] elementi di fatto, così come le domande formulate, consistenti nell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 14, D.L. 4/2019, nella dichiarazione del diritto in favore dell'appellata al conseguimento della pensione anticipata e nella condanna dell' alla liquidazione dell'emolumento, non differiscono dal Pt_1 provvedimento giudiziale, che, con statuizione dichiarativa ed accertativa del diritto, ha condannato l' a liquidare alla signora il Pt_1 Controparte_1 trattamento richiesto. Si ravvisa, quindi, piena corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il petitum corrisponde alla prestazione pensionistica, la causa petendi consta nel possesso del requisito anagrafico e contributivo, quest'ultimo composto dalla sommatoria dei contributi italiani e svizzeri. Per costante giurisprudenza, infatti, sussiste vizio di «ultra» o «extra» petizione, ex art. 112 c.p.c., quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all'articolo 113, comma 1, c.p.c., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (vedi, ex plurimis, Cass., 14/03/2024, n.6818). Nella specie, il primo giudice - richiamandosi al dettato normativo che disciplina la prestazione in esame – ha affermato come “per l'ipotesi di anzianità regolata dall'art.14 D.L. 4/2019, ossia la pensione quota 100, la norma prevede soltanto l'anzianità contributiva minima di 38 anni … senza richiedere che si tratti di contribuzione effettiva, non possono escludersi, ai fini del computo di detta anzianità, i contributi figurativi per disoccupazione, come pretenderebbe l'Istituto
…”, riconoscendo quindi la sussistenza del requisito contributivo a favore di parte appellata e accogliendo il ricorso dalla medesima proposto, condannando l' Pt_1 al pagamento della prestazione con la decorrenza richiesta. Non si rinviene, quindi, alcun vizio di ultrapetizione in quanto il primo Giudice ha ritenuto, alla luce dei fatti allegati e della documentazione prodotta nel corso del giudizio, di qualificare il fatto come idoneo ad integrare il possesso del requisito, ed a statuire nei limiti di quanto chiesto dalla parte ricorrente. La qualificazione giuridica che è stata attribuita ai fatti - operata dal giudice e ventilata da parte ricorrente - integra una operazione (coerente col principio iura novit curia) che comunque non comporta alcuna alterazione della causa petendi e del petitum.
Entrando nel merito della seconda censura, il Collegio condivide le argomentazioni del primo Giudice e, in tale sede, non può che ribadire che la disposizione normativa disciplinante il trattamento pensionistico in oggetto abbia
[5] contemplato tra i relativi beneficiari coloro che “possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni”. Null'altro riferisce la norma istitutiva della pensione quota 100 in merito ad una pretesa maturazione di 35 anni di contribuzione effettiva all'interno dei 38 citati, né, tantomeno, contempla tale requisito la normativa di settore in cui si inserisce il trattamento istituito nel 2019, ovvero la pensione anticipata ex L.n.214/2011. Il preteso riferimento ai 35 anni di contribuzione effettiva viene sostenuto dall' appellante operando una richiamo alle proprie circolari le quali - in Pt_1 assenza di norma primaria (D.L.4/2019) che rimandi a fonti secondarie la regolamentazione in merito alla natura della contribuzione utile per il diritto alla pensione anticipata - non possono integrare la disciplina legislativa, non essendo le circolari annoverabili tra le fonti di produzione del diritto, consistendo Pt_1 usualmente in atti di interpretazione delle leggi. Ne consegue, pertanto, che l'unico requisito da rispettare è quello fissato dalla legge, ovverosia i 38 anni costituiti da qualsivoglia contribuzione, quindi, anche volontaria, figurativa e da riscatto. Nella specie, pertanto, deve ritenersi utile ai fini del raggiungimento del prescritto requisito contributivo tutta la contribuzione maturata e versata nella Confederazione Svizzera, recuperata mediante totalizzazione internazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di contribuzione tipo 13 (“Compulsory contributory periods - unemployed”) e tipo 40 (“Equivalent periods: periods without further specifications”). Infatti, i periodi svizzeri coperti da contribuzione quale persona senza attività lucrativa concorrono, unitamente ai periodi da salariata ed ai periodi italiani, ad integrare il numero complessivo di settimane/anni richiesto per la sussistenza del diritto alla pensione 'quota 100'.
Tali conclusioni sono coerenti con quanto affermato dalla Suprema Corte che, nelle sentenze 17/9/2024, nn. 24916 e 24952, ha rilevato che “Il sistema della prestazione pensionistica anticipata rispetto alla vecchiaia è cambiato all'esito della legge del 2011”, precisando che “All'esito della riforma, dunque, il vecchio requisito dei 35 anni non opera più nel nuovo sistema: la sentenza impugnata, che invoca l'applicabilità del vecchio regime normativo dei 35 anni di contribuzione, è dunque errata in diritto e deve essere cassata” La S.C. è pervenuta alle sue conclusioni attenendosi ad una interpretazione letterale delle norme, per cui “la domanda di pensione anticipata della lavoratrice, sulla base del computo in via aggiuntiva della contribuzione figurativa maturata, risulta fondata, in quanto solo nel comma 11 si richiede l'effettività della contribuzione, mentre nel comma 10 nulla si dice”.
Nella specie, quindi, sulla base del criterio letterale dell'interpretazione delle norme in esame (che non esigono – come detto – l'effettività dei contributi), la
[6] domanda di pensione 'quota 100' deve ritenersi fondata sulla base del computo in via aggiuntiva della contribuzione figurativa maturata in Svizzera.
Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 207/2024 del Tribunale di Lecco;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
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