Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. n. 252 / 2025
N. 876/2024 R.G. (alla quale è stata riunita la causa n. 1164/2024 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 2603/2024, estensore giudice DOTT. DO ATANASIO, discusse all'udienza del 19.3.2025 e promosse da:
la causa n. 876/2024 R.G.:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
E ), dell'avv. C.F._2
EDURD MARIA FABRIZIO MARIANI e dell'avv. C.F._3
DO COCOLA miciliato in C.F._4
VIA DEI PIATTI, 11 20123 MILANO, presso i Difensori avv. ALBERTO GIUSEPPE BOLOGNESI e DO COCOLA APPELLANTE CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._5
), Controparte_2 C.F._6 CP
C.F._7 Parte_2 C.F._8
( ), Parte_3 C.F._9 Parte_4
C.F._10 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. ELEONORA BOTTELLI C.F._11
) e dell'avv. ROCCO CASERTA C.F._12
, elettivamente domiciliati in CORSO SEMPIONE, 72 C.F._13
20154 MILANO, presso i Difensori
APPELLATI / APPELLANTI INCIDENTALI E CONTRO
) e Controparte_4 C.F._14 P_
, con il patrocinio degli avv.ti
[...] C.F._15
C , MI IO C.F._16
) e DO TO C.F._17
, elettivamente domiciliati in GENOVA CORSO C.F._18
1
) Controparte_6 C.F._19
PPELLATA CONTUMACE
la causa n. 1164/2024 R.G.:
) e Controparte_4 C.F._14 P_ trocinio
[...] C.F._15
GI CA , MI IO C.F._16
) RD TO C.F._17
, elettivamente domiciliati in GENOVA CORSO C.F._18
i Difensori avv.ti GI CA e MI IO APPELLANTI CONTRO
), Controparte_1 C.F._5
Controparte_2 C.F._6 CP
), ), C.F._7 Parte_2 C.F._8
), Parte_3 C.F._9 Parte_4
C.F._10 Parte_5
), con il patrocinio dell'avv. ELEONORA BOTTELLI C.F._11
e dell'avv. ROCCO CASERTA C.F._12
, elettivamente domiciliati in CORSO SEMPIONE, 72 C.F._13
o i Difensori APPELLATI E CONTRO
) APPELLATO CONTUMACE Parte_1 C.F._1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI nella causa n. 876/2024 R.G.: PER LA PARTE APPELLANTE PRINCIPALE
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e previa ogni opportuna declaratoria, in accoglimento del presente ricorso in appello 1) nel merito, sulla base delle prove documentali in atti ovvero, in subordine e solo all'occorrenza, previo espletamento dell'istruttoria negata in primo grado, riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 2603/2024 depositata il 28 maggio 2024, nelle parti a sé sfavorevoli, e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dai lavoratori appellati nei propri confronti;
2) in ogni caso, con condanna degli appellati nelle spese dei due gradi di giudizio, successive e relative. PER GLI APPELLATI / APPELLANTI INCIDENTALI + 6 Controparte_1
“N E L ME R I T O Rigettare l'appello, poiché i iritto. IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE Accertata e dichiarata l'avvenuta condanna, a carico di , a pagare ai Parte_6 ricorrenti gli importi determinati dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro,
2 in ragione delle sentenze n. 2002/2022 dell'8.09.22, n. 1599/2022 del 14.07.22, n. 1917/2022 del 26.07.22, n. 1265/2022 del 17.05.22, n. 1357/2022 del 25.05.22 (parziale), n. 1533/2022 del 14.06.22, n. 1329/2022 del 25.05.22 e n. 1883/2022 del 16.08.22, per il complessivo importo di € 81.404,61 s.e.o. a titolo di sorte capitale, oltre interessi, rivalutazioni e spese vive affrontate, e all'ulteriore importo di € 20.355,00, più accessori di legge, a titolo di spese legali, oltre interessi e rivalutazioni (docc. 14-21 doc. fasc. primo grado), nonché Accertata e dichiarata, in solido con , la responsabilità nel Parte_6 predetto obbligo di pagamento a carico dei signori , Parte_1
, , in via tra loro solid , Controparte_4 Controparte_5 anche eventualmente in via gradata per ciascuno di essi, o solo per alcuni, in proporzione alle relative responsabilità determinate giudizialmente, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n.2603/2024 del 28.5.2024 Tribunale Milano, sezione lavoro Condannare i signori , e , Parte_1 Controparte_5 Controparte_4 congiunta vi o eventualmente in via gradata per ciascuno di essi, o solo per alcuni, in proporzione alle relative responsabilità determinate giudizialmente, altresì, al pagamento in favore di: , Controparte_1 dell'importo di € 4.000,00, più accessori, a titolo di spese legali, oltre rivalutazioni e interessi , dell'importo di € 2.500,00, Controparte_2 più accessori, a titolo di spese legali, oltre rivalutazioni e interessi dell'importo di € 1.800,00, più accessori, a titolo di CP spese legali, oltre rivalutazioni e interessi , dell'importo Parte_2 di € 1.800,00, più accessori, a titolo di sp ivalutazioni e interessi dell'importo di € 2.000,00, più accessori, a Parte_3 titolo di rivalutazioni e interessi , Parte_4 dell'importo di € 2.600,00, più accessori, a titolo di spese legali, oltre rivalutazioni e interessi , dell'importo di € 3.000,00, Parte_5 più accessori, a titolo di spese legali, oltre rivalutazioni e interessi Si chiede confermarsi l'appellata sentenza per tutta la restante parte. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado”. PER GLI APPELLATI / APPELLANTI INCIDENTALI Controparte_7
[...] cipale, alla luce delle prove documentali già in atti e, previo occorrendo, dell'espletamento dell'istruttoria non svolta nel corso del giudizio di primo grado in accoglimento delle istanze infra riportate, riformare la sentenza del Tribunale di Milano, n. 2603 / 2024, depositata in data 28.5.2024, nelle parti sfavorevoli ai sigg.ri
[...]
e e, pertanto, rigettare tutte le domande CP_4 Controparte_8
d , Controparte_1 [...]
, , CP_2 CP Parte_2 Parte_3
n Parte_4 Parte_5 [...]
e ; sempre nel merito e in via principale, CP_4 Controparte_5
i se ti degli artt. 38 e/o 1957 c.c., dichiarare l'intervenuta decadenza, come meglio esposto in atti, delle domande
3 formulate dai sigg.ri , Controparte_1 [...]
, CP_2 CP Parte_2 Parte_3
e , nei confronti dei sigg.ri Parte_4 Parte_5 [...]
, e con ogni conseguente e CP_4 Controparte_5 Controparte_9
a e via principale, dichiarare l'intervenuto giudicato interno e/o esterno sulle domande formulate dai sigg.ri , , Controparte_1 Controparte_2 CP
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] ti Parte_5 Controparte_4 Controparte_5
e con dichiarazione di inammissibilità e/o Controparte_9 imp one avversaria;
sempre nel merito e in via principale, respingere tutte le domande svolte dai sigg.ri
[...]
, , Controparte_1 Controparte_2 CP
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, mandando assolti i sigg.ri e .
[...] Controparte_4 Controparte_5
Con la vittoria delle spese, diritti, onorari di entrambi i gradi di giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA”. nella causa n. 1164/2024 R.G.: PER LA PARTE APPELLANTE in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, n. 2603 / 2024, depositata in data 28.5.2024, previa sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 431 cod. proc. civ. e/o delle ulteriori norme meglio ravvisate, per le motivazioni in fatto ed in diritto dedotte in atti: nel merito e in via principale, alla luce delle prove documentali già in atti e, previo occorrendo, dell'espletamento dell'istruttoria non svolta nel corso del giudizio di primo grado in accoglimento delle istanze infra riportate, riformare la sentenza del Tribunale di Milano, n. 2603 / 2024, depositata in data 28.5.2024, nelle parti sfavorevoli ai sigg.ri e e, pertanto, Controparte_4 Controparte_8 rigettare tutte le doma ai Controparte_1
, , , ,
[...] Controparte_2 CP Parte_2
i Parte_3 Parte_4 Parte_5 dei sigg.ri e;
sempre nel merito e in Controparte_4 Controparte_5 via princip si gli artt. 38 e/o 1957 c.c., dichiarare l'intervenuta decadenza, come meglio esposto in atti, delle domande formulate dai sigg.ri , Controparte_1
, , Controparte_2 CP Parte_2 Parte_3 ti
[...] Parte_4 Parte_5
, e con ogni Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9 conseguente e connessa pronuncia;
sempre nel merito e in via principale, dichiarare l'intervenuto giudicato interno e/o esterno sulle domande formulate dai sigg.ri , Controparte_1 [...]
, CP_2 CP Parte_2 Parte_3
e , nei confronti dei sigg.ri Parte_4 Parte_5 [...]
con dichiarazi CP_4 Controparte_5 Controparte_9 inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione avversaria;
sempre nel
4 merito e in via principale, respingere tutte le domande svolte dai sigg.ri
, , Controparte_1 Controparte_2 CP
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, mandando assolti i sigg.ri e Parte_5 Controparte_4 P_ la vittoria delle spese, diritti, bi
[...] giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA. PER GLI APPELLATI + 6 Controparte_1
N E L ME R I T O e del presente procedimento alla procedura NRG. 876/2024 pendente presso l'Ill.ma Corte d'Appello, sezione lavoro. In ogni caso, rigettare l'appello, poiché infondato in fatto e diritto. SI RICHIAMANO ALTRESI' LE CONCLUSIONI GIA' FORMULATE NELL'APPELLO INCIDENTALE NOTIFICATO A TUTTE LE CONTROPARTI E SPIEGATO NELLA PROCEDURA N. 876/2023 R.G. CORTE D'APPELLO MILANO, SEZIONE LAVORO. Accertata e dichiarata l'avvenuta condanna, a carico di , a pagare ai ricorrenti gli importi Parte_6 determinati sezione Lavoro, in ragione delle sentenze n. 2002/2022 dell'8.09.22, n. 1599/2022 del 14.07.22, n. 1917/2022 del 26.07.22, n. 1265/2022 del 17.05.22, n. 1357/2022 del 25.05.22 (parziale), n. 1533/2022 del 14.06.22, n. 1329/2022 del 25.05.22 e n. 1883/2022 del 16.08.22, per il complessivo importo di € 81.404,61 s.e.o. a titolo di sorte capitale, oltre interessi, rivalutazioni e spese vive affrontate, e all'ulteriore importo di € 20.355,00, più accessori di legge, a titolo di spese legali, oltre interessi e rivalutazioni (docc. 14- 21 doc. fasc. primo grado), nonché Accertata e dichiarata, in solido con
, la responsabilità nel predetto obbligo di Parte_6 pagamento a carico dei signori , , Parte_1 Controparte_4
, in via tra l a Controparte_5 eventualmente in via gradata per ciascuno di essi, o solo per alcuni, in proporzione alle relative responsabilità determinate giudizialmente, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n.2603/2024 del 28.5.2024 Tribunale Milano, sezione lavoro Condannare i signori , Parte_1
e , congiuntamente ovvero in via tra Controparte_5 Controparte_4 loro solidale o alternativa, anche eventualmente in via gradata per ciascuno di essi, o solo per alcuni, in proporzione alle relative responsabilità determinate giudizialmente, altresì, al pagamento in favore di: , dell'importo di € 4.000,00, Controparte_1 più accessori, a titolo di spese legali, oltre rivalutazioni e interessi
, dell'importo di € 2.500,00, più accessori, a titolo di Controparte_2 spese legali, oltre rivalutazioni e interessi , dell'importo di CP
€ 1.800,00, più accessori, a titolo di sp rivalutazioni e interessi , dell'importo di € 1.800,00, più accessori, a Parte_2 titolo di e rivalutazioni e interessi Parte_3 dell'importo di € 2.000,00, più accessori, a titolo di spese legali, oltre rivalutazioni e interessi , dell'importo di € 2.600,00, più Parte_4 accessori, a titolo di spese legali, oltre rivalutazioni e interessi
[...]
, dell'importo di € 3.000,00, più accessori, a titolo di Parte_5 legali, oltre rivalutazioni e interessi Si chiede confermarsi l'appellata
5 sentenza per tutta la restante parte. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 1°.8.2024, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe i la quale il TRIBUNALE di MILANO lo aveva condannato, in solido con e Controparte_4 P_
, nelle rispettive qualità di Vicep
[...] dell'Associazione non riconosciuta (di seguito, Parte_6 Parte_
“ ), al pagamento di retribu mensilità di giugno, luglio e agosto 2021) e TFR, in favore di sette ex dipendenti di quest'ultima.
Tali importi, secondo quanto esposto in sentenza, avevano formato oggetto di separate pronunce di condanna, in precedenza emesse nei confronti dell' . Parte_7
Nello specifico, i predetti convenuti in primo grado erano stati condannati a versare, a tali titoli, i seguenti importi, maggiorati di rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo: ad Controparte_1
, € 14.176,71; a
[...] Parte_8 CP
, € 11.653,88; ad , € 9.055,14; ad
[...] Parte_2 Parte_3
€ 12.547,61; a € 10.248,30; a
[...] Parte_4 Parte_5
, € 12.802,34.
[...]
In particolare, il primo Giudice – disattesa l'eccezione di inammissibilità basata sull'art. 1957, c.c., in ragione della tempestività dell'azione esperita nei riguardi dell' – nel merito aveva ritenuto decisiva la circostanza Parte_7 che i convenuti sopra menzionati avessero fatto parte del consiglio direttivo dell'ente, abilitato dall'art. 17 dello Statuto al compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con delibere assunte a maggioranza e con la necessaria presenza di tutti i consiglieri se (come nel caso di specie) nominati in numero inferiore a tre.
Da tale previsione statutaria, il TRIBUNALE aveva ricavato che tutte le decisioni Parte_ assunte dal consiglio direttivo di avessero visto sempre la partecipazione di tutti e tre i componenti, i quali, seppure con la decisione favorevole di almeno due dei presenti, avevano – in tal modo – esercitato l'attività negoziale in favore dell'associazione, anche tramite l'assunzione dei ricorrenti in primo grado.
Secondo quanto precisato nella motivazione, , e Pt_1 Controparte_4
mediante la loro ri le Controparte_5 deliberazioni del Consiglio, dotate di rilevanza esterna e poi eseguite attraverso
6 la diretta rappresentanza esterna del Presidente, avevano agito in nome e per conto dell'associazione, spendendone il nome.
Con specifico riguardo alla posizione di era stato Controparte_5 valorizzato nella sentenza il ruolo di tesor sabile della gestione del patrimonio dell' , dallo stesso ricoperto. Parte_7
Erano state, invece, respinte le domande avanzate in ricorso nei confronti di limitatasi a svolgere – quale semplice dipendente – un Controparte_9 ruolo di carattere logistico/organizzativo, senza assunzione di atti con rilevanza esterna, quali le decisioni del Consiglio Direttivo.
Il TRIBUNALE aveva, poi, escluso dall'ambito della responsabilità dei tre consiglieri, le spese legali oggetto della condanna, emessa nei riguardi dell' con le sentenze sopra citate. Parte_7
In ragione della soccombenza, e Parte_1 Controparte_4
erano stati condannati, in solido tra loro, a rimborsare Controparte_5
i lite, liquidate in complessivi € 5.360,00, oltre accessori e oneri di legge;
le spese erano state, invece, compensate integralmente tra i ricorrenti in primo grado e la convenuta Controparte_9
Con un primo, articolato motivo di gravame, si denunciavano la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., in cui il TRIBUNALE sarebbe incorso – ad avviso dell'appellante – per avere basato la sua affermata responsabilità Parte_ solidale per i debiti di sulla sola carica formalmente ricoperta e sulla previsione statutaria d ua conseguente necessaria partecipazione alle delibere dell'ente, in contrasto con la consolidata giurisprudenza, che richiedeva – invece – il concreto svolgimento di attività negoziale in favore dell'associazione e, con specifico riferimento ai crediti di lavoro, la stipulazione dei contratti di assunzione dei dipendenti.
Requisiti, questi, di cui negava la sussistenza nei propri confronti, Pt_1 protestandosi estraneo, della carica rivestita, all'attività negoziale dell'ente, riconducibile in via esclusiva a e – in misura minore – a CP_4
. Controparte_5
Con il secondo motivo, si affermava che la decisione del TRIBUNALE fosse in contrasto con gli artt. 115 c.p.c. e 2697 e ss. c.c., avendo trascurato l'inadempimento – ad opera dei ricorrenti in primo grado – al loro onere probatorio relativamente al necessario presupposto dell'azionata responsabilità solidale, costituito dall'effettiva partecipazione di alle delibere e alla Pt_1 Parte_ gestione di
Al riguardo, veniva evidenziato nell'atto di appello come le uniche delibere, prodotte in primo grado dai convenuti e , Controparte_5 CP_4 fossero state contestate da , elle Pt_1
7 sottoscrizioni, non seguite da alcuna istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., con conseguente inutilizzabilità di tali atti ai fini del giudizio.
Nell'ottica del gravame, il primo Giudice avrebbe immotivatamente dedotto, dalla formale attribuzione del ruolo di consigliere, un sostanziale contributo alle decisioni dell'associazione, che l'appellante negava di avere realizzato: dal suo punto di vista, l'art. 17 dello Statuto – valorizzato nella sentenza – era sempre rimasto, di fatto, lettera morta, non avendo trovando concreta applicazione.
Né poteva attribuirsi rilevanza, ad avviso di , alla sporadica attività di Pt_1 organizzazione dei turni dei dipendenti, che neva di avere svolto solo saltuariamente, nei brevi periodi di carenza di personale a ciò adibito e che – peraltro – neppure era stata menzionata nella sentenza di primo grado.
In terzo luogo, l'appellante lamentava che il rigetto delle proprie istanze istruttorie – sia testimoniali che documentali – ad opera del TRIBUNALE gli avesse impedito di confutare la sussistenza dei presupposti dell'azione avversaria, in contrasto con il disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c..
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello – in base alle risultanze Pt_1 documentali o previa eventuale ammissione delle prove invocate nella sua memoria di primo grado – riformasse la decisione impugnata, respingendo le domande avanzate dai ricorrenti avanti al TRIBUNALE e condannandoli alla rifusione delle spese di entrambe le fasi processuali.
Gli appellati , , , , Controparte_1 Parte_8 CP Pt_2 Pt_3
e si costituivano mediante memoria depositata il Pt_4 Pt_5
4, il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestavano integralmente la fondatezza;
in via di appello incidentale, gli stessi domandavano che – in parziale riforma della sentenza – i convenuti in primo grado venissero condannati, in via tra loro solidale o alternativa, anche a rifondere loro le spese processuali, poste a carico dell' all'esito dei Parte_7 separati giudizi, in precedenza promossi nei confronti della stessa per il pagamento dei medesimi importi, nella misura di € 4.000,00 in favore di
, di € 2.500,00 in favore di , di € 1.800,00 in Controparte_1 Parte_8 favore di , di € 1.800,00 in favore di , di € 2.000,00 in favore di CP Pt_2
00,00 in favore di i € 3.000,00 in favore di Pt_3 Pt_4
, oltre accessori. Pt_5
A sostegno dell'impugnazione proposta in via incidentale, veniva denunciata l'omessa pronuncia, ad opera del TRIBUNALE, sulla domanda di condanna relativa a dette spese processuali, essendo state espressamente respinte nel dispositivo unicamente le pretese avanzate nei riguardi della convenuta
CP_10
Gli appellanti incidentali lamentavano che, nella motivazione della sentenza, non fosse stata spiegata in modo – a loro avviso – adeguato la ragione per cui l'accertata responsabilità dei convenuti per le obbligazioni retributive
8 dell' non fosse stata estesa anche alle spese processuali, Parte_7 sos enere la condanna di quest'ultima al relativo pagamento.
Nell'ottica del gravame incidentale, anche l'inadempimento alle obbligazioni datoriali doveva attribuirsi a coloro che avevano agito per conto dell'ente.
Nella memoria difensiva in esame si invocava, nel resto, la conferma della gravata pronuncia e la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Gli appellati e si costituivano il Controparte_4 Controparte_5
31.10.2024, di he la sentenza di primo grado fosse riformata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, nelle parti loro sfavorevoli, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte dai ricorrenti in primo grado nei loro confronti e declaratoria di decadenza dalla proposizione delle stesse, nonché di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione avversaria, con la vittoria delle spese, diritti, onorari di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno del gravame proposto in via incidentale, e Controparte_4
criticavano, in primo luogo, il r di Controparte_5 decadenza, dagli stessi formulata in primo grado ai sensi degli artt. 38 e 1957 c.c., con riferimento alla data di scadenza delle obbligazioni principali, a loro avviso “pacificamente configurabile nella data in cui si è risolto il rapporto di lavoro degli odierni ricorrenti” (ovvero, in subordine, nelle date delle sentenze emesse nei confronti dell'Associazione o dall'invio, alla stessa, delle raccomandate datate 21.10.2022).
e sostenevano che, entro il termine Controparte_4 Controparte_5 di sei mesi previsto dalla citata disposizione, “l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere esperita nei loro diretti confronti”, anziché contro l'Associazione, come invece affermato in sentenza.
Con il secondo motivo di appello incidentale, gli stessi affermavano che l'azione esperita nei loro confronti – accolta dal TRIBUNALE – sarebbe stata preclusa da
“un giudicato esterno”, determinato “anche in forza del principio del ne bis in idem”, dal loro mancato coinvolgimento nelle cause instaurate nei soli confronti dell' . Parte_9
In terzo luogo, e contestavano Controparte_4 Controparte_5
l'affermazione della loro responsabilità per le obbligazioni dell' , Parte_7 protestando la propria estraneità alla gestione dell'ente, in no avevano agito – a loro modo di vedere – solo e mentre Pt_1 Per_1
all'epoca dipendente del 11 NO limitava, Controparte_4 semplicemente, a sottoscrivere i contratti (e quindi a inviarli via email) delle persone”, dagli stessi selezionate.
Nell'atto difensivo in esame, si negava altresì che si Controparte_5 fosse “occupato della gestione economico / finanziaria della Squadra
9 , aspetto riservato alla persona del sig. ”, il Parte_6 Parte_1 lmente o tramite – predisponeva nti, Per_1 autorizzava eventuali ferie e permessi, oltre ad assegnare loro le mansioni da svolgere.
e escludevano, poi, di avere Controparte_4 Controparte_5 ioni tali presupposti, sostenevano l'erroneità della sentenza per avere valorizzato la loro “la mera carica formale”, senza considerare come l'art. 17 dello Statuto si limitasse a prevedere la mera possibilità (desumibile dall'uso della forma verbale “può”) che il Consiglio Direttivo compisse “tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione”, senza implicare alcuna automatica responsabilità dei suoi membri, in difetto di prova che gli stessi avessero agito in nome e per conto dell' . Parte_7
Con il quarto motivo, i predetti appellanti incidentali lamentavano il mancato espletamento di attività istruttoria ad opera del TRIBUNALE e la conseguente assenza di prova in ordine ai presupposti delle pretese avversarie.
Gli stessi denunciavano, altresì, l'omessa pronuncia in ordine alla “domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo e/o domanda di manleva”, avanzata in primo grado nei confronti di e al fine di essere tenuti indenni Pt_1 Per_1 dalle domande attoree.
Con il quinto e ultimo motivo, gli appellanti incidentali affermavano: “si contestano sin d'ora, nella loro interezza, i conteggi prodotti da controparte in quanto la completa infondatezza delle domande sopra commentate travolge anche la pretesa economica del ricorrente”; gli stessi invocavano, altresì, la detrazione, dalle obbligazioni eventualmente accertate nei loro confronti, di quanto eventualmente corrisposto dal Fondo di Garanzia , da accertarsi CP_11 mediante ordine ex artt. 210 e 213, c.p.c., nonché degl orti richiesti a titolo di lavoro straordinario e di indennità per ferie e permessi non goduti, in assenza di prova dei relativi presupposti.
e chiedevano, inoltre, che il Controparte_4 Controparte_5 riu 164/2024 R.G., dagli stessi promosso contro la medesima sentenza.
Gli stessi invocavano, in ogni caso, il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con separato atto depositato il 31.10.2024, e Controparte_4 P_
avevano, infatti, proposto appello principale avverso la medesima
[...] formulando censure e conclusioni analoghe a quelle svolte nella memoria difensiva con appello incidentale, sopra esaminata.
All'udienza del 14.11.2024, nella dichiarata contumacia di veniva CP_6 disposto rinvio della causa n. 876/2024 R.G., onde consenti one dei due procedimenti.
10 Gli appellati , , , , Controparte_1 Parte_8 CP Pt_2 Pt_3
e si costituivano nel procedimento n. 1164/2024, mediante Pt_4 Pt_5 memoria depositata il 10.1.2025, chiedendo che, previa riunione dei giudizi, l'appello venisse respinto;
gli stessi richiamavano altresì le conclusioni, svolte in via di appello incidentale nella causa n. 876/2024, ed invocavano il favore delle spese processuali.
Alla successiva udienza del 5.2.2024, riuniti i procedimenti e dichiarata la contumacia di nella causa n. 1164/2024, veniva disposto rinvio per Pt_1 esame di even teggi condivisi depositati dalle parti o, in difetto, per la nomina di CTU, relativamente al ricalcolo delle somme, oggetto delle domande avanzate in primo grado a titolo retributivo, con esclusione delle voci relative al compenso per lavoro straordinario e alle indennità per ferie e permessi non goduti, nonché delle incidenze di tali voci sugli altri istituti e sul TFR.
Alla successiva udienza del 19.3.2025, dato atto dell'adesione di tutte le parti ai conteggi depositati – in data 28.2.2025 – dagli appellati/appellanti incidentali , , , , Controparte_1 CP_2 CP Pt_2 Pt_3
e ro en ite o Pt_4 Pt_5 calce trascritto.
__________________
Le impugnazioni presentate – nei due procedimenti riuniti – dagli appellanti
, e (in via principale e Pt_1 Controparte_5 Controparte_4 incidentale) sono in parte fondate e meritevoli di accoglimento, mentre va disatteso il gravame avanzato in via incidentale dai ricorrenti in primo grado, per le ragioni di seguito esposte.
Come esposto in premessa, questi ultimi hanno agito avanti al TRIBUNALE onde sentir estendere le condanne, ottenute in precedenti giudizi nei riguardi dell'Associazione non riconosciuta ODV per competenze retributive e spese processuali, ai soci dell'ente ai sensi dell'art. 38, c.p.c..
L'azione così proposta è stata accolta, limitatamente ai crediti vantati per stipendi arretrati e TFR, nei soli confronti di , e Pt_1 Controparte_5
, mentre è stata respinta con riferimento alla posizione Controparte_4
(riguardo alla quale non vi è appello) ed agli importi, CP_6 oggetto delle pregresse condanne a titolo di rifusione delle spese di lite.
Per ragioni di priorità logica, occorre anzitutto esaminare il motivo di gravame proposto da e in relazione al rigetto Controparte_5 Controparte_4 dell'eccezione di decadenza, dagli stessi formulata in primo grado.
La doglianza non coglie nel segno, in difetto di alcuna argomentazione idonea a contrastare la motivazione svolta al riguardo nella sentenza di primo grado, secondo cui la decadenza è stata efficacemente impedita dalla tempestiva
11 azione, esperita dai ricorrenti in primo grado nei confronti dell'Associazione non riconosciuta.
Tale motivazione è pienamente condivisibile e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che ritiene “il primo comma dell'art. 1957 cod. civ., pacificamente applicabile al credito vantato dal ricorrente nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione non riconosciuta” (Cass. 24.8.2023, n. 25197)
Giova rammentare come, secondo tale disposizione codicistica, “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”: laddove “il debitore” è indubbiamente identificabile in quello principale, la cui obbligazione è garantita dal fideiussore.
Quest'ultimo ruolo è rivestito, nel caso di specie, dall' non Parte_7 riconosciuta, atteso che – per condivisa giurisprudenza di leg tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 cod. civ. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore” (Cass. 17.6.2015, n. 12508).
I principi sopra richiamati, del resto, non sono stati in alcun modo contestati nel motivo di appello in esame, con il quale e Controparte_5 CP_4 si sono limitati ad invocare il decorso del termine decadenziale dalla cessazione dei rapporti oggetto di causa all'instaurazione del giudizio nei propri confronti, senza censurare in modo specifico la corretta individuazione dell'atto impeditivo nell'esperimento dell'azione nei riguardi dell'Associazione debitrice principale, operata dal TRIBUNALE in applicazione degli invalsi insegnamenti del Supremo Collegio.
Parimenti infondato appare il secondo motivo di gravame, con il quale tali stessi appellanti hanno lamentato la mancata considerazione, da parte del primo Giudice, del “giudicato esterno”, a loro avviso formatosi, “anche in forza del principio del ne bis in idem”, in ragione del loro mancato coinvolgimento nelle cause instaurate nei soli confronti dell' Parte_9
[...]
Il principio, invocato a sostegno della censura in esame, non è stato in alcun modo violato dalla sentenza.
Del tutto legittima appare, infatti, la successione di iniziative processuali intraprese dai ricorrenti in primo grado, dapprima nei confronti della debitrice principale e poi dei soci, ai sensi dell'art. 38, c.c., costituendo facoltà del
12 creditore azionare separatamente i diversi titoli delle rispettive responsabilità, come dimostrato dal citato art. 1957, c.c., che si limita a regolare tale ipotesi sotto l'aspetto temporale senza porre al riguardo alcuna ulteriore limitazione.
Può, quindi, certamente escludersi che l'iniziale proposizione delle azioni nei riguardi della sola abbia determinato – come invece vorrebbero i Parte_7 predetti appellanti ione di alcun “giudicato esterno” sulla carenza della loro responsabilità quale garanti ex lege, solo perché non fatta valere dai creditori contestualmente a quella dell'ente.
Se così fosse, perderebbe di significato il termine di decadenza semestrale, stabilito dall'art. 1957, c.c. per la proposizione delle istanze nei riguardi del fideiussore (cui si equipara – come si è visto – il socio illimitatamente responsabile), costituite – per pacifica giurisprudenza – dai “mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione” (Cass. 29.1.2016, n. 1724; conf. Cass. 26.9.2017, n. 22346; Cass. 14.7.1994, n. 6604, secondo cui “agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 cod. civ. - … - ciò che occorre è un'istanza giudiziale, nel senso di mezzo di tutela processuale volto a ottenere, in via di cognizione o in "executivis", secondo le forme e nei modi puntualmente previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice”).
Disattese le censure di carattere preliminare, è possibile esaminare quelle relative al merito della controversia, avanzate, sia dall'appellante , che Pt_1 dagli appellanti e , in ordine all'affermazione Controparte_5 CP_4 delle rispettive r lig l' . Parte_7
Esse sono in parte condivisibili.
E' vero, da un lato, che – per costante giurisprudenza – la responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità di cariche sociali nell'ambito dell'ente, bensì all'attività concretamente svolta per conto di esso, la cui dimostrazione grava su chi intende avvalersene.
In tal senso si è ripetutamente pronunciata la Corte di Cassazione, da ultimo affermando che “la responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” (Cass. 18.4.2024, n. 10490; nello stesso senso, v. Cass. 16.11.2020, n. 25976; Cass. 4.4.2017, n. 8752).
13 Con particolare riguardo all'aspetto lavoristico, il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare come la responsabilità solidale per le obbligazioni retributive assunte dall'associazione verso i propri dipendenti possa fondarsi, non già sulla mera carica rappresentativa rivestita, bensì sulla stipulazione dei contratti individuali e sul compimento di atti di gestione dei rapporti di lavoro tramite l'esercizio dei tipici poteri datoriali.
Sotto il primo profilo, la Corte di Cassazione ha affermato che “ai sensi dell'art. 38 cod. civ., non è configurabile responsabilità personale e solidale con l'associazione non riconosciuta, del rappresentante della stessa in ordine agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti dell'associazione, ove i relativi rapporti di lavoro non siano stati instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti) dal rappresentante predetto, non valendo a fondare la responsabilità del medesimo (ai sensi della citata norma) la prova del rapporto previdenziale instaurato con l'ente assicuratore” (Cass. 11.5.2004, n. 8919).
Quanto alla fase successiva all'assunzione, la Suprema Corte – nel confermare l'affermazione della responsabilità solidale, ex art. 38 c.c., di due legali rappresentanti di un'associazione non riconosciuta che avevano concretamente gestito il rapporto di lavoro di un dipendente dell'associazione – ha sancito che
“nell'ambito di un rapporto di durata, quale è quello di lavoro, l'attività negoziale della parte datoriale (e, quindi, di chi per essa effettivamente agisce) non si esaurisce nella stipulazione del contratto di lavoro, ma si realizza anche negli atti di gestione del rapporto, e, in particolare, nell'esercizio dei poteri direttivi e di controllo sulla prestazione dell'attività lavorativa, in modo tale che ne risulti indirizzato e definito concretamente il contenuto dell'obbligazione del prestatore di lavoro” (Cass. 9.6.2014, n. 12886).
L'applicazione di tali principi, cui il Collegio intende uniformarsi, al caso di specie, conduce a ravvisare i presupposti della responsabilità solidale, azionata dai ricorrenti in primo grado, in capo ai soli e Controparte_4 [...]
, sulla base degli atti di instaura ei Pt_1 lavorativi oggetto di causa, documentalmente provati in giudizio.
Il primo di essi, infatti, non solo era il Presidente dell' , come Parte_7 attestato dall'atto costitutivo (v. doc. 26 ric. I gr.), ma ha pacificamente sottoscritto tutti i contratti di lavoro (v. docc. 1 – 7 ric. I gr.): circostanza, questa, sufficiente – secondo la citata giurisprudenza – ad integrare il presupposto della sua corresponsabilità per le conseguenti obbligazioni.
Né egli è, successivamente, rimasto estraneo alla concreta gestione dei rapporti, avendo rivolto specifiche direttive ai dipendenti (“buongiorno a tutti, vorrei precisare di mantenere i mezzi puliti e sede pulita ogni giorno. Si ricorda di avere rispetto dei mezzi dell'associazione. Se qualcuno ha qualche problema mi può scrivere in privato. Grazie”: v. doc. 9, ric. I gr., pag. 45) ed avendo con gli stessi ripetutamente interloquito con riguardo agli aspetti retributivi (v. doc. cit., parte VI, pagg. 38, 39, 56, 84).
14 Quanto al secondo, il ruolo attivamente rivestito nella concreta gestione dei rapporti di lavoro – in veste palesemente datoriale – emerge con tutta chiarezza dalla corrispondenza documentata dai ricorrenti in primo grado sub docc. 9, 10 e 11, la cui veridicità non è stata contestata in giudizio.
Non solo, infatti, stabiliva i turni di lavoro inviandoli personalmente ai Pt_1 dipendenti (v. do g. 32, 36, 47, 53, 55, 205, 217, 226, 233 e 238), ma dava disposizioni in ordine alle relative modifiche.
L'11.5.2020, ad esempio, egli scriveva nella chat comune: “buongiorno, con la presente si comunica che dalla data odierna le richieste di permessi, ferie, cambi turno, esigenze personali o qualsiasi variazione della turnistica assegnata dovranno essere necessariamente approvate. Le richieste saranno inoltrate esclusivamente sul mio whatsapp e non via telefono. Sarà mia cura verificare le esigenze di servizio ed approvarle se possibile. In particolare, per i cambi turno dovranno inoltrare la richiesta entrambe le persone interessate alo stesso, in modo da evitare equivoci” (doc. 10, parte 1, pag. 23).
Il giorno 26 dello stesso mese, lo stesso comunicava la variazione dell'orario di inizio del lavoro (“buongiorno, si comunica che da domani le postazioni per le temperature M4 Tricolore e M4 Sereni faranno dalle 6 alle 18, quindi inizieranno 1 ora prima. Attenzione”: v. doc. 11, pag. 111);
Era, poi, ad occuparsi direttamente delle richieste di ferie, permessi e Pt_1 assenze per malattia come si desume dai messaggi riportati alle pagg. 23 e 25 di quest'ultimo documento (“buongiorno, con la presente si comunica che dalla data odierna le richieste di permessi, ferie, cambi turno, esigenze personali o qualsiasi variazione della turnistica assegnata dovranno essere necessariamente approvate. Le richieste saranno inoltrate esclusivamente sul mio whatsapp e non via telefono. Sarà mia cura verificare le esigenze di servizio ed approvarle se possibile. In particolare, per i cambi turno dovranno inoltrare la richiesta entrambe le persone interessate alo stesso, in modo da evitare equivoci”; “buongiorno a tutti, con la presente si chiede a tutti i collaboratori di volermi inviare la vostra richiesta ferie via mail
) entro e non oltre il 30 maggio con oggetto Email_1
“Richiesta ferie estive 2020”); alla pag. 47 del doc. 9 (“si comunica che, da oggi, per qualsiasi necessità (assenze, malattie o altro) il personale dovrà rivolgersi esclusivamente a me o a , pertanto non contattate . Si Per_2 CP_12 rammenta che le richieste variaz cambi dovranno essere ate esclusivamente per iscritto per la necessaria approvazione”) e alla pag. 38 del doc. 10, parte V (“buongiorno a tutti, si chiede a tutti i collaboratori di voler inoltrare le richieste per le ferie estive attraverso il nuovo sistema timbrature, per un max di 15 gg consecutivi. Si precisa che le stesse dovranno essere dal 1 al 15 oppure dal 16 a fine mese. Si potrà essere in ferie in 2 contemporaneamente quindi in caso di sovraffollamento delle stesse date chiederemo agli interessati di accordarsi tra loro. Si prega di voler inoltrare le stesse entro e non oltre il 31 maggio. Grazie”).
15 Lo stesso impartiva altresì specifiche direttive in ordine alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, trasmettendo all'intero organico messaggi del seguente tenore: “buongiorno a tutti, si richiede agli equipaggi che utilizzano la SEM12 di indicare sul gruppo i km di servizio secondo le seguenti modalità: 1) servizi 118 – km iniziali e finali (oppure n. complessivo km) dell'intero turno 118; 2) servizi secondari o eventi – per ogni servizio km complessivi effettuati. Inoltre, per chi utilizza la SEM107 – per ogni servizio km complessivi effettuati. Grazie, buon lavoro” (doc. 10, parte 5, pag. 27);
“attenzione: comunicazione per tutti i cantieri M4 (…) Si comunica pertanto che è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione, tutto il personale impiegato, per tutto il turno, dovrà indossare obbligatoriamente camice, mascherina e guanti…” (doc. 11, pag. 17); “attenzione: a seguito di alcune segnalazioni di ritardi da parte di nostri operatori, per tutti i siti TEVA è necessario e obbligatorio segnalare tempestivamente per iscritto alla direzione qualsiasi anomalia o ritardo nonché la motivazione dello stesso” (doc. 11, pag. 107).
A riprova della costante opera gestoria di , sono state – poi – Pt_1 documentate plurime comunicazioni di servizio (“buonasera, a causa di alcune segnalazioni/lamentele da parte della Direzione Centrale di M4 su alcuni operatori, si comunica che dovremo procedere a modificare permanentemente alcune postazioni. Per domani ho provveduto a comunicare gli spostamenti ai diretti interessati ed entro domani mattina dovremo procedere ad un ulteriore cambio turni complessivo. Preciso che tale condizione non dipende in alcun modo dalla nostra volontà e che comunque ci crea disagio”, doc. 9, pag. 52;
“buongiorno, si comunica che stiamo completando i bonifici degli stipendi per tutti i collaboratori. Grazie. Buon lavoro”, doc. 10, parte 4, pag. 110;
“buonasera a tutti, visto che sabato ci sono due colleghi di turno a Ottobiano, la riunione sarà alle ore 18. Grazie”, doc. 10, parte 6, pag. 93).
La costanza del ruolo, dallo stesso svolto sotto l'aspetto operativo, emerge altresì dai messaggi nei quali compie ripetuti riferimenti al Controparte_4
“vicepresidente che tutti i gi , parte 6, pag. 56; v. altresì doc. 10, parte 6, pag. 38: “ e sono tutti i giorni lì”). CP_13 Pt_1
Né vale in contrario rilevare – come fa detta parte appellante – che la corrispondenza documentata copre limitati periodi (aprile/giugno 2020 e aprile/agosto 2021) dei rapporti oggetto di causa, in difetto di qualsiasi specifica deduzione in ordine a variazioni delle modalità di gestione dell'attività nei periodi restanti, risultando pertanto superflua l'invocata istruttoria testimoniale.
Diverse valutazioni vanno compiute con riguardo alla posizione di P_
, non potendo ravvisarsi nella carica di “tesorier
[...] partecipazione al consiglio direttivo dell'associazione presupposti sufficienti a fondare la sua personale responsabilità per le obbligazioni dell'ente, mancando alcun concreto riscontro probatorio in ordine all'effettivo contenuto del ruolo operativo, dallo stesso rivestito.
16 Va, anzitutto, osservato come la figura del “tesoriere” non figuri fra gli “organi dell'organizzazione” previsti dall'art. 11 dello statuto di ODV (doc. 26 ric. I gr.), il quale si limita a menzionare: l'assemblea dei soci, l'”Organo di amministrazione”, il Presidente, l'”Organo di controllo”, l'”Organo di revisione”.
Non vi sono, pertanto, elementi per desumere dall'attribuzione di tale funzione il compimento di specifiche attività, rilevanti ai fini di cui all'art. 38, c.c., sulla base della citata giurisprudenza.
Né i ricorrenti in primo grado – gravati del relativo onere – hanno offerto al riguardo adeguata dimostrazione, documentale o testimoniale, in mancanza di qualsiasi specifica allegazione e deduzione.
Del tutto generici appaiono, in proposito, i capitoli di prova (nn. 19, 20 e 28) articolati nell'atto introduttivo del giudizio, non circostanziati e privi di alcun concreto riferimento ad atti di gestione, dallo stesso effettivamente compiuti.
Né a tali lacune probatorie può adeguatamente supplire la modalità totalitaria delle delibere consiliari, valorizzata nella sentenza di primo grado, non bastando la mera partecipazione alle decisioni del consiglio direttivo ad integrare gli estremi della corresponsabilità per le obbligazioni dell'associazione, ravvisabili – secondo la giurisprudenza sopra richiamata – unicamente nel compimento di atti idonei a vincolare l'ente verso l'esterno e nel concreto esercizio dei poteri datoriali, rimasti indimostrati con riguardo alla posizione in esame.
Le considerazioni che precedono superano il motivo di gravame relativo al mancato espletamento, ad opera del TRIBUNALE, dell'istruttoria testimoniale.
Né appare ravvisabile l'omessa pronuncia, denunciata dagli appellanti e , in ordine alla “domanda riconvenzionale e/o Controparte_5 CP_4
di manleva”, avanzata in primo grado nei confronti di e il TRIBUNALE ha, infatti, espressamente Pt_1 Per_1 respinto l'istanza di spostamento udienza, avanzata a tal fine, con ordinanza del 24.11.23, avendo ritenuto che “che la domanda in garanzia di cui all'art. 106 può determinare un ingiustificato ritardo nella trattazione del giudizio in spregio alle finalità proprie del rito del lavoro”.
Né appare ravvisabile alcun titolo idoneo a fondare le prospettate domande di manleva.
E', peraltro, preclusa in appello la chiamate in giudizi di terzi non compresi fra le parti del procedimento di primo grado.
In tal senso si è condivisibilmente pronunciato il Supremo Collegio, affermando che, in tale fase processuale, “è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione ai sensi dell'art. 404, c.p.c.”, mentre
17 l'esercizio del potere di disporre la chiamata in causa di un terzo “è, comunque, precluso nel giudizio di secondo grado” (Cass. 28.3.2014, n. 7406).
E', invece, fondata la doglianza relativa all'inclusione, fra gli importi oggetto di condanna, delle retribuzioni per lavoro straordinario e delle indennità per ferie e permessi non goduti, in mancanza del necessario supporto probatorio nell'ambito del presente procedimento.
Giova evidenziare come, per costante giurisprudenza, “l'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c., al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto” (Cass. 14.5.2019, n. 12714; conf. Cass. 27959/20, 2506/23).
Quanto al merito di tali voci, è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione che “ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festività ed anche dei permessi” (ex plurimis, Cass. Civ. n. 26985/2009; Cass. Civ. n. 22751/2004; Cass. Civ. n. 12311/2003), onde vedersi riconoscere le relative indennità (nello stesso senso, v. Cass. 14.6.2024, n. 16603; Cass. 6.4.2020, n. 7696).
Il Supremo Collegio ha, poi, costantemente affermato come sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario gravi il rigoroso onere di provare, in modo adeguatamente specifico e preciso, di avere lavorato oltre l'orario normale di lavoro, nonché il numero di ore di lavoro straordinario effettivamente prestate.
In tal senso si è pronunciata – con orientamento consolidato – la Corte di Cassazione, affermando che:
“sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. 19.6.2018, n. 16150; conf. Cass. 20.2.2018, n. 4076; Cass. 16.2.09 n. 3714, secondo cui “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto”; Cass. 17.10.2001, n. 12695).
18 Gli oneri, così individuati dal Supremo Collegio, non sono stati adempiuti dai ricorrenti in primo grado, in mancanza di specifiche deduzioni e allegazioni probatorie al riguardo.
Gli stessi si sono, infatti, limitati ad addurre – a sostegno delle pretese avanzate ai titoli sopra indicati – le pronunce ottenute nei precedenti giudizi, tuttavia inopponibili ai soggetti in essi non convenuti.
Come esposto in premessa, all'udienza di discussione, le parti hanno condiviso i conteggi, redatti dai lavoratori appellanti sulla base dei criteri indicati dalla Corte sui presupposti sopra indicati: essi possono, pertanto, essere recepiti ai fini della decisione.
Va, infine, disattesa la censura, svolta dai medesimi appellanti incidentali con riguardo all'esclusione, dagli importi oggetto di condanna, delle spese processuali poste a carico dell'associazione nei precedenti giudizi instaurati nei soli confronti di quest'ultima.
Trattasi, infatti, di obbligazioni esulanti dall'ambito della responsabilità solidale di cui all'art. 38, comma 2, c.c., la quale – per condivisa giurisprudenza –
“presuppone sempre un'attività negoziale” (così, Cass. 10490/24) e non si estende, pertanto, agli obblighi contratti dall'associazione a titoli diversi, come quello di rifusione delle spese processuali.
A tale riguardo, occorre, poi, precisare come non sia ravvisabile l'affermata omessa pronuncia, avendo il TRIBUNALE svolto adeguata motivazione in ordine all'esclusione delle voci in questione dagli importi, quantificati poi complessivamente nel dispositivo della sentenza.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, le domande proposte dai ricorrenti in primo grado nei confronti di vanno respinte e le somme, oggetto di Controparte_5 condanna nei confronti di e vanno Parte_1 Controparte_4 ridotte ai minori importi di € 10.201,54 in favore di Controparte_1
; di € 6.780,23 in favore di
[...] Controparte_2
9.333,39 in favore di;
di € 7.667,99 in favore di CP
; di re di di € Parte_2 Parte_3
8.402,29 in favore di e di € € 8.472,02 in favore di Parte_4 [...]
. Parte_5
Le restanti statuizioni di merito vanno, invece, confermate.
In ragione della soccombenza, i ricorrenti in primo grado vanno condannati a rifondere a le spese di entrambe le fasi processuali. Controparte_5
L'esito della lite, valutate le proporzioni fra le domande originariamente svolte e quelle risultate fondate, giustifica, ad avviso della Corte, la compensazione di un quarto delle spese del doppio grado fra e Parte_1 P_
19 – da un lato – e , , , , CP_4 Controparte_1 CP_2 CP Pt_2
e i Pt_3 Pt_4 Pt_5 parti prevalentemente soccombenti, alla rifusione del residuo.
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Nello specifico, in favore di si quantificano gli importi di Controparte_5
€ 5.400,00 per il primo grado di giudizio e di € 5.000,00 per la presente fase processuale e così, in totale, di € 10.400,00.
In favore dei ricorrenti in primo grado, si liquidano gli importi di € 6.160,00 per il giudizio svoltosi avanti al TRIBUNALE (pari ad una somma base di € 2.200,00 riferita alla domanda individuale di valore maggiore ed incrementata del 30% per ogni ulteriore ricorrente e così di complessivi € 3.960,00, pari a € 660,00 x 6) e di € 5.600,00 per il procedimento di appello (calcolati in base alla somma base di € 2.000,00, maggiorata di € 600,00 x 6, e così di € 3.600,00), per un totale di € 11.760,00, la cui quota di tre quarti, posta a carico di e Pt_1
, ammonta ad € 9.810,00. Controparte_4
Essendo stato respinto l'appello incidentale proposto da
[...]
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP
Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, va dichiarata, in capo agli stessi, la sussistenza dei Parte_5 il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 2603/2024 del Tribunale di MILANO, respinge le domande proposte dai ricorrenti in primo grado nei confronti di e riduce le somme oggetto di condanna nei confronti di Controparte_5
ai minori importi di € 10.201,54 in Parte_1 Controparte_4 favore di;
di € 6.780,23 in favore Controparte_1 di i;
di € Controparte_2 CP
7.667,99 in favore di di € 9.344,32 in favore di Parte_2
di di e di € € Parte_3 Parte_4
8.472,02 in favore di;
Parte_5 conferma le restanti condanna i ricorrenti in primo grado a rifondere a le Controparte_5 spese di entrambe le fasi processuali, liquidate in 0, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
condanna e a rifondere a Parte_1 Controparte_4 [...]
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
20 i tre quarti delle spese del doppio grado di giudizio, liquidati Parte_5 plessivi € 9.810,00, con compensazione del residuo;
dichiara la sussistenza, in capo agli appellati e appellanti incidentali
, Controparte_1 Controparte_2
CP Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , dei presupposti per il versamento
[...] Parte_5 ore i to unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 19.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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