Articolo 33 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 32Articolo 34
Versione
15 marzo 1968
Art. 33.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al cap. n. 1023 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1968 per l'attuazione dei provvedimenti da emanare, ai sensi dell' articolo 13 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , per l'istituzione dei ruoli organici del personale di detto Ministero.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968