Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3520 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
Parte 1 Inata il 06/05/1958 a COSENZA (CS) ed ivi residente in [...]
'rappresentata e difesa, in virtù di procura MARTORELLI, 24A -87100- C.F.: C.F. 1 Codice Fiscale 2 1) ed elettivamente domiciliatain atti, dall' Avv. Maria Matrangolo ( C. F. presso il suo studio in Castrovillari in Vico Camporota 14
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Gilda Avena (C.F. C.F. 3 FAX
ove si dichiara di voler ricevere le
-0984/489329 PEC: Email 1
comunicazioni) e FAX 0984/489331 PEC Testimone 1 (C.F. C.F. 4
t) giusta procura generale alle liti per notar Persona 1 di Email 3
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
-RESISTENTE-
118/71)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17-9-2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico - legale ai fini della concessione della prestazione (pensione di inabilità in favore degli invalidi con totale inabilità lavorativa) e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale giudizio aveva ritenuto insussistente il predetto requisito medico legale (ritenendo la parte ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 87 per cento;
cfr. relazione del CTU Dott. Persona 2 ), ha instaurato il presente giudizio per l'accertamento che lo stato patologico della sig.ra Parte 1 sia tale da integrare i presupposti per il riconoscimento della pensione di invalidità (100% inv civ).
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa, sulle conclusioni rassegnate, veniva decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta sostitutive di udienza mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
23-8-2024- data deposito atto di dissenso 20-08-2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 17-9-2024.
Valga rilevare, preliminarmente, che è consolidato il principio affermato ripetutamente dalla SC secondo cui In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici (ex plurimis, Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti
9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod. proc. civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che - secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, la domanda è inammissibile in quanto parte ricorrente non ha specificato, come era suo onere, ex art. 445 bis comma VI c.p.c., i motivi della contestazione avverso le conclusioni espresse dal c.t.u. nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Sul punto, si osserva che il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o..
La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.., che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte (cfr. Cass. n. 24526/2015).
In applicazione di tali principi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile osservandosi che, a fronte delle conclusioni del CTU che, sulla base dell'accurata disamina della documentazione in atti e degli accertamenti compiuti anche sottoponendo a visita la parte perizianda, ha ritenuto che la stessa presenti una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 87 per cento sulla base del calcolo analiticamente esposto, parte ricorrente, senza sollevare alcuna contestazione, si limita ad affermare apoditticamente - che stanti le patologie da cui è affetta, senza alcuna evidenza medico
-
legale, il grado di invalidità è pari al 100 per cento.
Le conclusioni del ctu, pertanto, sono contestate a mezzo di atteggiamento difensivo meramente contrappositivo, osservandosi che stante il grado di invalidità (87) riconosciuto dal CTU, ben inferiore al grado di invalidità utile per il conseguimento della pensione di inabilità (100 per cento) le contestazioni avrebbero dovuto essere ben più pregnanti dal punto di vista medico legale, non essendo sufficiente allegare che, stanti le patologie da cui è affetta, il grado di invalidità è di una certa misura.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile siccome – per come detto – non è sollevata alcuna contestazione in ordine alle conclusioni dell'elaborato peritale e, nel resto, parte ricorrente si limita in maniera generica ad affermare l'aggravamento delle proprie condizioni patologiche senza indicare quali patologie e quando si sarebbero aggravate e con quale incidenza rispetto al requisito sanitario per cui è causa, in assenza di qualsivoglia specifica deduzione in ordine all'effettivo aggravamento e della sua idoneità ad incidere sulle valutazioni già rese dal ctu.
Pertanto, sulla base dei risultati dell'elaborato peritale, tratti dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, condivisi da quest'Ufficio in quanto si presentano completi, precisi e persuasivi, oltre che non infirmate da alcuna specifica e seria contestazione, non può essere riconosciuta in capo alla parte ricorrente la sussistenza del prescritto requisito sanitario.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, il 27 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti