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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/07/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 776/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 03/07/2025 alle ore 11:08, innanzi al Giudice Giampaolo Bellofiore, chiamata la causa R.G. n. 776 dell'anno 2024, è presente soltanto l'avv. FI
OR.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
l'avv. FI conclude riportandosi all'istanza depositata il 29.5.2025 e discute brevemente la causa riportandosi a tale istanza ed evidenziando che il credito è stato interamente soddisfatto;
il Giudice data lettura del verbale, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:32, nessuno presente, il Giudice dà lettura della sentenza, che viene depositata telematicamente di seguito al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 776/2024 R.G. tra
FI OR (C.F. , rappresentato e difeso da sé stesso ai C.F._1 sensi dell'art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna, l'avv. FI, nel riportarsi all'istanza depositata telematicamente il
29.5.2025, conclude nei seguenti termini:
“- ordinare il dissequestro dell'opificio sito in Castelvetrano (TP), via Partanna, km. 2, su due elevazioni fuori terra, censito al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 56, particella 289, con lotto di terreno e fabbricato accessorio retrostante censiti al Catasto terreni al foglio 56, particelle 73 (f.r.), 290 e 291, di proprietà della società già disposto dal Tribunale di Marsala con ordinanza n. 3596/2024 del Controparte_1
12/4/2024 in esito al procedimento cautelare RG 157/2024;
- ordinare a parte resistente, e per essa al liquidatore, di provvedere alla registrazione della nuova nomina del liquidatore presso l'Agenzia delle Entrate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2024 TO FI ha convenuto in giudizio la
[...]
esponendo in fatto che: Controparte_1
pag. 2/5 - con ordinanza n. 3596/2024 resa il 12.4.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n.
157/2024 RG, il Tribunale di Marsala disponeva, nei confronti della convenuta e in favore dell'odierno ricorrente, il sequestro conservativo dell'opificio sito in Castelvetrano (TP), via
Partanna, km. 2, censito al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 56, particella
289, con lotto di terreno e fabbricato accessorio retrostante censiti al Catasto terreni al foglio
56, particelle 73 (f.r.), 290 e 291, di proprietà della società , fino alla Controparte_1 concorrenza della somma di € 20.332, assegnando al ricorrente termine di 60 giorni per l'inizio del giudizio di merito;
- egli era stato nominato liquidatore della società con verbale di Controparte_1 assemblea straordinaria del 24.7.2019;
- pur a fronte della pattuizione di un compenso pari a € 500,00 mensili, la convenuta non provvedeva al pagamento, risultando debitrice della somma complessiva di € 21.328,55 (per n.
36 mensilità al mese di febbraio 2024), dedotta la somma di € 201,35 già incassata;
- con successivo contratto del 23.12.2023 l'odierna convenuta si obbligava nei confronti del ricorrente a pagare in suo favore, entro il 31.12.2023, a saldo e stralcio di quanto dovuto, la somma di € 12.000,00;
- nondimeno, la convenuta si rendeva inadempiente rispetto a tale ultima obbligazione, indi l'odierno ricorrente proponeva dinanzi all'intestato Tribunale un ricorso monitorio che conduceva all'emissione del decreto ingiuntivo n. 113/2024 in forza del quale veniva ingiunto all'odierna convenuta il pagamento delle predette somme;
- in data 26.2.2024 veniva nominato un nuovo liquidatore della società convenuta, nella persona di , il quale, tuttavia, non provvedeva al conseguente adempimento Persona_1 della voltura/registrazione di tale nomina presso l'Agenzia delle Entrate.
Su tali premesse in fatto, il ricorrente chiedeva: “- accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore della della complessiva somma di € 21.328,55 di cui al decreto ingiuntivo Controparte_1
133/2024 del 7/3/2024 emesso dal Tribunale di Marsala e per l'effetto confermare il sequestro conservativo già emesso fino al definitivo pagamento del dovuto;
- ordinare a parte resistente, e per essa al liquidatore, di provvedere alla registrazione della nuova nomina del liquidatore presso l'Agenzia delle Entrate”.
Pur regolarmente citata, la società convenuta non si è costituita, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
pag. 3/5 In seno alla memoria conclusiva, il ricorrente rappresentava di aver sottoscritto un accordo transattivo che aveva condotto, mediante l'integrale pagamento delle somme dovute, all'estinzione dell'obbligazione, sicché il ricorrente, in sede di discussione orale, chiedeva nella sostanza che venisse ordinato il dissequestro dell'opificio, confermando le conclusioni già rassegnate con riguardo all'omessa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate della nomina del nuovo liquidatore della società convenuta.
All'esito della camera di consiglio, il giudice provvede alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza, che viene contestualmente depositata.
***
Con l'atto introduttivo del procedimento il ricorrente aveva chiesto l'accertamento della propria pretesa creditoria e la conferma del sequestro conservativo già autorizzato in seno al procedimento cautelare iscritto al n. 157/2024 RG dell'intestato Tribunale.
Non v'è luogo a provvedere in ordine alla prima domanda – che, per vero, in quanto finalizzata a un accertamento già insito nella pronuncia del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Marsala per le medesime ragioni creditorie, si rivelava, per tale ragione, inammissibile
– in quanto implicitamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto alla seconda domanda, volta alla conferma della misura cautelare, pur a fronte della successiva istanza di dissequestro avanzata dal medesimo ricorrente, si ritiene opportuno precisare che essa appare in astratto riconducibile alle disposizioni normative di cui agli artt. 680 e
681 c.p.c., le quali regolavano per l'appunto la convalida del sequestro. Tali disposizioni, tuttavia, sono state abrogate in forza dall'art. 89 della L. 26 novembre 1990, n. 353, sicché, in base alla normativa attualmente vigente, il sequestro conservativo non è soggetto a convalida e i suoi effetti sono correlati unicamente al termine d'efficacia stabilito dall'art. 675 c.p.c., agli istituti della revoca ex art. 684 c.p.c. e della conversione in pignoramento ex art. 686 c.p.c., nonché, in generale, alle ipotesi di inefficacia ex art. 669-novies c.p.c. tendenzialmente correlate alla proposizione della domanda di merito.
Conseguentemente, in rapporto alla tutela invocata nell'ambito del procedimento cautelare ante causam instaurato in precedenza dal medesimo odierno ricorrente, avrebbe al più potuto venire in rilievo una domanda di merito volta a una pronuncia di condanna, anche in vista della conversione del sequestro in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c.; ma una tale domanda non
è stata proposta dalla parte ricorrente nel presente giudizio (bensì in altro procedimento monitorio), la quale si è limitata a chiedere un provvedimento di convalida della misura cautelare, previo accertamento dei presupposti di fatto esposti a sostegno della domanda cautelare.
pag. 4/5 Ad ogni modo, nel corso del giudizio il ricorrente ha rappresentato l'intervenuta estinzione dell'obbligazione e, dunque, il venir meno dei presupposti che avevano condotto alla misura cautelare, chiedendo disporsi il dissequestro.
Ora, a fronte della prospettazione del ricorrente, non v'è ragione di dubitare dell'avvenuto adempimento e della conseguente estinzione dell'obbligazione. Sicché, accertata l'inesistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso il provvedimento cautelare, quest'ultimo va dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 669-novies, co. 3, c.p.c.
Quanto, infine, all'ulteriore domanda volta alla registrazione della nuova nomina del liquidatore presso l'Agenzia delle Entrate, si osserva che la parte ricorrente non ha prodotto l'atto in base al quale è stata disposta la sostituzione del liquidatore, sicché questo giudice non
è in grado di verificare il soggetto onerato di tale adempimento amministrativo e di valutare, conseguentemente, le ragioni di fatto e di diritto della pretesa, tanto in punto di giurisdizione, quanto in ordine al merito della stessa.
Ne consegue l'infondatezza della domanda.
Nulla va disposto in punto spese, in virtù dell'infondatezza delle domande proposte e della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara l'inefficacia dell'ordinanza cautelare n. 3596/2024 resa dall'intestato Tribunale il
12.4.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 157/2024 RG;
- rigetta, per il resto, il ricorso proposto da FI TO;
- nulla in punto spese.
Così deciso in Marsala, il 3.7.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 5/5
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 03/07/2025 alle ore 11:08, innanzi al Giudice Giampaolo Bellofiore, chiamata la causa R.G. n. 776 dell'anno 2024, è presente soltanto l'avv. FI
OR.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
l'avv. FI conclude riportandosi all'istanza depositata il 29.5.2025 e discute brevemente la causa riportandosi a tale istanza ed evidenziando che il credito è stato interamente soddisfatto;
il Giudice data lettura del verbale, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:32, nessuno presente, il Giudice dà lettura della sentenza, che viene depositata telematicamente di seguito al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 776/2024 R.G. tra
FI OR (C.F. , rappresentato e difeso da sé stesso ai C.F._1 sensi dell'art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna, l'avv. FI, nel riportarsi all'istanza depositata telematicamente il
29.5.2025, conclude nei seguenti termini:
“- ordinare il dissequestro dell'opificio sito in Castelvetrano (TP), via Partanna, km. 2, su due elevazioni fuori terra, censito al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 56, particella 289, con lotto di terreno e fabbricato accessorio retrostante censiti al Catasto terreni al foglio 56, particelle 73 (f.r.), 290 e 291, di proprietà della società già disposto dal Tribunale di Marsala con ordinanza n. 3596/2024 del Controparte_1
12/4/2024 in esito al procedimento cautelare RG 157/2024;
- ordinare a parte resistente, e per essa al liquidatore, di provvedere alla registrazione della nuova nomina del liquidatore presso l'Agenzia delle Entrate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2024 TO FI ha convenuto in giudizio la
[...]
esponendo in fatto che: Controparte_1
pag. 2/5 - con ordinanza n. 3596/2024 resa il 12.4.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n.
157/2024 RG, il Tribunale di Marsala disponeva, nei confronti della convenuta e in favore dell'odierno ricorrente, il sequestro conservativo dell'opificio sito in Castelvetrano (TP), via
Partanna, km. 2, censito al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 56, particella
289, con lotto di terreno e fabbricato accessorio retrostante censiti al Catasto terreni al foglio
56, particelle 73 (f.r.), 290 e 291, di proprietà della società , fino alla Controparte_1 concorrenza della somma di € 20.332, assegnando al ricorrente termine di 60 giorni per l'inizio del giudizio di merito;
- egli era stato nominato liquidatore della società con verbale di Controparte_1 assemblea straordinaria del 24.7.2019;
- pur a fronte della pattuizione di un compenso pari a € 500,00 mensili, la convenuta non provvedeva al pagamento, risultando debitrice della somma complessiva di € 21.328,55 (per n.
36 mensilità al mese di febbraio 2024), dedotta la somma di € 201,35 già incassata;
- con successivo contratto del 23.12.2023 l'odierna convenuta si obbligava nei confronti del ricorrente a pagare in suo favore, entro il 31.12.2023, a saldo e stralcio di quanto dovuto, la somma di € 12.000,00;
- nondimeno, la convenuta si rendeva inadempiente rispetto a tale ultima obbligazione, indi l'odierno ricorrente proponeva dinanzi all'intestato Tribunale un ricorso monitorio che conduceva all'emissione del decreto ingiuntivo n. 113/2024 in forza del quale veniva ingiunto all'odierna convenuta il pagamento delle predette somme;
- in data 26.2.2024 veniva nominato un nuovo liquidatore della società convenuta, nella persona di , il quale, tuttavia, non provvedeva al conseguente adempimento Persona_1 della voltura/registrazione di tale nomina presso l'Agenzia delle Entrate.
Su tali premesse in fatto, il ricorrente chiedeva: “- accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore della della complessiva somma di € 21.328,55 di cui al decreto ingiuntivo Controparte_1
133/2024 del 7/3/2024 emesso dal Tribunale di Marsala e per l'effetto confermare il sequestro conservativo già emesso fino al definitivo pagamento del dovuto;
- ordinare a parte resistente, e per essa al liquidatore, di provvedere alla registrazione della nuova nomina del liquidatore presso l'Agenzia delle Entrate”.
Pur regolarmente citata, la società convenuta non si è costituita, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
pag. 3/5 In seno alla memoria conclusiva, il ricorrente rappresentava di aver sottoscritto un accordo transattivo che aveva condotto, mediante l'integrale pagamento delle somme dovute, all'estinzione dell'obbligazione, sicché il ricorrente, in sede di discussione orale, chiedeva nella sostanza che venisse ordinato il dissequestro dell'opificio, confermando le conclusioni già rassegnate con riguardo all'omessa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate della nomina del nuovo liquidatore della società convenuta.
All'esito della camera di consiglio, il giudice provvede alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza, che viene contestualmente depositata.
***
Con l'atto introduttivo del procedimento il ricorrente aveva chiesto l'accertamento della propria pretesa creditoria e la conferma del sequestro conservativo già autorizzato in seno al procedimento cautelare iscritto al n. 157/2024 RG dell'intestato Tribunale.
Non v'è luogo a provvedere in ordine alla prima domanda – che, per vero, in quanto finalizzata a un accertamento già insito nella pronuncia del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Marsala per le medesime ragioni creditorie, si rivelava, per tale ragione, inammissibile
– in quanto implicitamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto alla seconda domanda, volta alla conferma della misura cautelare, pur a fronte della successiva istanza di dissequestro avanzata dal medesimo ricorrente, si ritiene opportuno precisare che essa appare in astratto riconducibile alle disposizioni normative di cui agli artt. 680 e
681 c.p.c., le quali regolavano per l'appunto la convalida del sequestro. Tali disposizioni, tuttavia, sono state abrogate in forza dall'art. 89 della L. 26 novembre 1990, n. 353, sicché, in base alla normativa attualmente vigente, il sequestro conservativo non è soggetto a convalida e i suoi effetti sono correlati unicamente al termine d'efficacia stabilito dall'art. 675 c.p.c., agli istituti della revoca ex art. 684 c.p.c. e della conversione in pignoramento ex art. 686 c.p.c., nonché, in generale, alle ipotesi di inefficacia ex art. 669-novies c.p.c. tendenzialmente correlate alla proposizione della domanda di merito.
Conseguentemente, in rapporto alla tutela invocata nell'ambito del procedimento cautelare ante causam instaurato in precedenza dal medesimo odierno ricorrente, avrebbe al più potuto venire in rilievo una domanda di merito volta a una pronuncia di condanna, anche in vista della conversione del sequestro in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c.; ma una tale domanda non
è stata proposta dalla parte ricorrente nel presente giudizio (bensì in altro procedimento monitorio), la quale si è limitata a chiedere un provvedimento di convalida della misura cautelare, previo accertamento dei presupposti di fatto esposti a sostegno della domanda cautelare.
pag. 4/5 Ad ogni modo, nel corso del giudizio il ricorrente ha rappresentato l'intervenuta estinzione dell'obbligazione e, dunque, il venir meno dei presupposti che avevano condotto alla misura cautelare, chiedendo disporsi il dissequestro.
Ora, a fronte della prospettazione del ricorrente, non v'è ragione di dubitare dell'avvenuto adempimento e della conseguente estinzione dell'obbligazione. Sicché, accertata l'inesistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso il provvedimento cautelare, quest'ultimo va dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 669-novies, co. 3, c.p.c.
Quanto, infine, all'ulteriore domanda volta alla registrazione della nuova nomina del liquidatore presso l'Agenzia delle Entrate, si osserva che la parte ricorrente non ha prodotto l'atto in base al quale è stata disposta la sostituzione del liquidatore, sicché questo giudice non
è in grado di verificare il soggetto onerato di tale adempimento amministrativo e di valutare, conseguentemente, le ragioni di fatto e di diritto della pretesa, tanto in punto di giurisdizione, quanto in ordine al merito della stessa.
Ne consegue l'infondatezza della domanda.
Nulla va disposto in punto spese, in virtù dell'infondatezza delle domande proposte e della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara l'inefficacia dell'ordinanza cautelare n. 3596/2024 resa dall'intestato Tribunale il
12.4.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 157/2024 RG;
- rigetta, per il resto, il ricorso proposto da FI TO;
- nulla in punto spese.
Così deciso in Marsala, il 3.7.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 5/5