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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8154/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8154/2023
Oggi 9 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. CIAMPI BENEDETTA oggi sostituito da avv. Sergio Pizzuto il Parte_1
quale si riporta al contenuto degli atti e della nota conclusionale depositata in pct.
Per l'avv. FALORNI FAUSTO oggi Parte_2
sostituito dall'avv. Federico Venturi il quale si riporta al contenuto degli atti e della nota conclusionale depositata in pct insistendo per il rigetto anche in via istruttoria della domanda ex adverso proposta.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo alle ore 17.30.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n.
150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 8154/2023, promossa da:
Parte_1
con avv. Benedetta Ciampi giusto mandato in atti
-ricorrente contro
Parte_2
con avv. Fausto Falorni giusto mandato in atti
- resistente
*******
Oggetto: opposizione ordinanza – ingiunzione n. 7 in data 1.6.2023, Registro Generale n. 363 emessa dall' , , Parte_2 Controparte_1
Controparte_2
Conclusioni: per come rassegnate in data odierna a verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. , quale legale rappresentante della ha proposto opposizione Parte_1 Controparte_3 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 7 del 1.6.2023, Registro Generale n. 363, con la quale l'
[...]
Controparte_4
pagina 2 di 8 gli ha ingiunto il pagamento “…di euro 1.805,00 di cui euro 1.800,00 a Controparte_2
titolo di sanzione amministrativa ed euro 5,00 per rimborso spese di notifica, giusto il combinato disposto degli artt. 18 c.2 della L. 689/1981 e 10 c.
4-bis della L. R. 81/2000” per aver impiegato il sig. senza il necessario tesserino di identificazione e privo di permesso di soggiorno. Parte_3
Il sig. ha evidenziato che in data 9.7.2020, alcuni agenti del Gruppo dei Carabinieri Forestali Parte_1 di Firenze nel corso di accertamenti presso un cantiere forestale sito in Firenzuola, loc. “Ronchetti –
Boschetto”, riferibile alla San Michele Legnami S.r.l., avevano trovato il cittadino albanese Sig.
[...]
a lavorare per conto della (esecutrice dei lavori di taglio), senza un Pt_3 Controparte_3
regolare contratto di lavoro, senza tesserino di identificazione e senza alcun permesso di soggiorno.
Il sig. ha dedotto come: in ragione di ciò, gli agenti gli notificavano il verbale n. 64/2020, con Parte_1 cui era contestato l'utilizzo nel cantiere forestale di personale “non in regola con le norme sulle condizioni di rilascio del tesserino di cui all'articolo 39, comma 4, lettera a), numero 8 bis) della
Legge”; successivamente, l'esecutività delle sanzioni di cui al verbale di contestazione di illecito amministrativo veniva sospesa sino alla definizione del procedimento di emersione ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.L. 34/2020 a cui il lo stesso aveva dato impulso proprio in data 9 luglio 2020 mediante il pagamento del contributo forfettario di Euro 500,00 per poi presentare la domanda in data
23.07.2020; infine, in data 24 novembre 2021 assieme al lavoratore si recava personalmente alla
Prefettura di Pisa ove sottoscrivevano tutta la documentazione idonea a concludere l'iter di emersione previsto dal citato D.L..
Su tali presupposti il sig. ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato che non Parte_1
avrebbe tenuto conto del buon esito della procedura di emersione dal in favore del lavoratore
[...]
Pt_3
Tanto premesso, ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato o per la rideterminazione della somma ingiunta al minimo edittale.
Nel costituirsi in giudizio l' ha integralmente contestato in Parte_2 fatto ed in diritto le prospettazioni del ricorrente ed ha istato per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza odierna, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate a verbale dalle parti costituite.
*******
In via preliminare, occorre precisare che nell'odierno giudizio, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione è l'Amministrazione opposta ad assumere il ruolo di attrice sostanziale e ad avere, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi necessari per l'applicazione della sanzione. Sul punto, ex multis, giova pagina 3 di 8 richiamare Cass., Sez. I, 7.3.2007, n. 5277, secondo cui: “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dèi fatti impeditivi o estintivi”1.
Ciò in quanto è pacifico l'approdo ermeneutico secondo cui, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, l'onere probatorio in ordine all'effettiva sussistenza circa le irregolarità rimproverate nei confronti della parte datoriale è posto a carico esclusivo del preteso creditore sostanziale.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame non è in contestazione che in data 9.7.2020, alcuni agenti del
Gruppo dei Carabinieri Forestali di Firenze, nel corso degli accertamenti condotti presso un cantiere forestale sito in Firenzuola, loc. “Ronchetti – Boschetto”, riferibile alla San Michele Legnami S.r.l., identificavano il cittadino albanese Sig. impegnato, all'arrivo dei militari, a depezzare Parte_3
con una motosega le piante abbattute.
Né è in contestazione che nel corso dell'accertamento i Carabinieri appuravano che il Sig. Pt_3
stava lavorando per conto della (esecutrice dei lavori di taglio), senza un regolare Controparte_3
contratto di lavoro, in assenza del tesserino di identificazione di cui ogni soggetto impiegato in un cantiere forestale deve essere provvisto ai sensi dell'art. 47, comma 6 quinquies, L.R.T. n. 39/2000 nonché in assenza di un regolare permesso di soggiorno.
Infine, non è in contestazione che veniva regolarmente notificato al Sig. – quale legale Parte_1 rappresentante della – il verbale di contestazione n. 64/2020 conseguente Controparte_3
all'accertamento di cui sopra.
E' poi pacifico che, a seguito della memoria difensiva ex art. 18, comma I, L. n. 681/1989 trasmessa all' dal Sig. (per il tramite del proprio legale), veniva disposta la sospensione Parte_2 Parte_1
dell'esecutività della sanzione di cui al detto verbale di contestazione di illecito amministrativo sino alla definizione del processo di emersione ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.L. 34/2020.
Ciò in quanto l'amministrazione appurava che proprio in data 9 luglio 2020 il aveva Parte_1 effettuato il pagamento del contributo forfettario di € 500,00 per poter presentare la richiesta di 1 Nello stesso senso, Cass., Sez. Il, 10.8.2007, n. 17615, per cui: “in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, escluso il ricorso a presunzioni legali che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza dei fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità”. pagina 4 di 8 sanatoria per i lavoratori irregolari emersione di cui al D.L. n. 34/2020 poi depositata effettivamente il successivo 23.07.2020.
Risulta documentato dalla difesa di parte resistente che su propria richiesta (nota prot. n. 6582 del
6.4.2023) lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Pisa informava che “l'istanza di emersione di cui all'oggetto, relativa al datore di lavoro ed al lavoratore Parte_1 Pt_3
nato in [...] il [...], si è positivamente conclusa in data 24.11.2021 per la parte di
[...] competenza di questo Sportello” e nella nota pec di trasmissione della suddetta comunicazione era precisato “che il lavoratore, per quanto risulta a questo Sportello, ha definito la procedura con la richiesta di soggiorno per attesa occupazione e non per rapporto di lavoro subordinato con il sig.
” (vedi doc. 6 parte resistente). Parte_1
Risulta altresì documentato come, sempre su richiesta di parte resistente, con pec del 28.4.2023, lo
Sportello Unico per l'Immigrazione chiariva che la procedura di emersione si era conclusa con richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione da parte del lavoratore, perché “il datore di lavoro non era in possesso di uno dei prerequisiti utili a presentare istanza di emersione, ovvero non era titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, come rilevato dalla Questura di Pisa” (vedi doc. 8 parte resistente).
Tale documentazione e tali circostanze non sono state contestate dalla difesa del sig. né Parte_1
contraddette dal deposito di documentazione di contenuto contrario, per cui devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ebbene la difesa del ricorrente afferma mancherebbero i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto: a) la domanda di emersione di lavoro irregolare afferente all'impiego del Sig. sarebbe stata presentata precedentemente ai fatti contestati e che, Pt_3
pertanto, il lavoratore non era irregolare sul territorio nazionale all'epoca dei fatti;
b) la procedura di emersione di lavoro irregolare sarebbe andata a buon fine, con conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata.
Tale prospettazione non viene condivisa dallo scrivente Giudice.
Quanto al punto a) è la stessa documentazione depositata dalla difesa di parte ricorrente a smentirne l'assunto: difatti, nel documento denominato “ricevuta modello 209 per il rilascio del permesso di soggiorno del 24.11.2021” depositato dalla medesima è testualmente indicato che l'istanza di emersione è stata presentata il 24.7.2020, quindi successivamente alla data degli accertamenti svolti dal
Gruppo dei Carabinieri Forestali di Firenze presso il cantiere forestale sito in Firenzuola, loc.
“Ronchetti – Boschetto”, riferibile alla San Michele Legnami S.r.l..
pagina 5 di 8 Inconferente sul punto la circostanza che in detta ultima data, cioè il 9.7.2020, fosse stato versato il contributo forfettario da € 500,00 che, ai sensi del comma 7 dell'art. 103, D.L. n. 34/2020, doveva essere pagato prima della presentazione della domanda di emersione dal momento che tale pagamento non era vincolante per dare inizio alla procedura a cui, pertanto, poteva anche non essere dato corso.
Con riferimento alla contestazione di cui al punto b) cioè alla dedotta circostanza che la procedura di emersione di lavoro irregolare sarebbe andata a buon fine, occorre osservare che il decreto legge 2020,
n. 34 dispone all'art. 103 (“Emersione di rapporti di lavoro”) “Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire
l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri”.
Per l'accoglimento di tale istanza, tra gli altri requisiti la norma richiede che il datore di lavoro, al momento della presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sia in possesso del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La procedura difatti si articola in due fasi: la prima è finalizzata all'acquisizione dei pareri della
Questura e dell'Ispettorato territoriale del lavoro (quest'ultimo al fine di verificare la capacità reddituale del datore di lavoro) e non vede la partecipazione dello straniero cui si riferisce la richiesta;
soltanto qualora entrambi i pareri siano favorevoli, viene avviata la fase successiva, con la partecipazione dello straniero da regolarizzare, il quale viene convocato davanti allo Sportello unico, al quale deve produrre la documentazione di sua competenza (copia del passaporto, titolo legittimante l'alloggio, attestazione della propria presenza sul territorio dello Stato da data antecedente l'8 marzo
2020) per poter poi sottoscrivere, dinanzi all'Ufficio procedente, il contratto di soggiorno.
Pertanto, inerendo la verifica del presupposto dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 alla prima delle dette fasi, l'assenza del requisito previsto dalla norma, preclude il passaggio alla seconda fase senza che, tuttavia, ciò comporti necessariamente un pregiudizio per il lavoratore irregolare.
In altri termini, ove a tale seconda fase non si abbia avuto accesso per il mancato superamento dei controlli sul datore di lavoro, non è possibile esprimere una valutazione sul rilascio del titolo di pagina 6 di 8 soggiorno legato al quel rapporto specifico. Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare.
Nella fattispecie in esame la documentazione depositata in atti dalla difesa di parte ricorrente è del tutto insufficiente a ritenere provata la conclusione della procedura di emersione per il sig. in Parte_3
assenza dei requisiti necessari in qualità di datore di lavoro.
Peraltro, non vi è prova che sia mai stato sottoscritto alcun contratto di soggiorno tra la CP_3
ed il Sig. tale non potendosi intendere il documento di parte ricorrente denominato
[...] Pt_3
“contratto di soggiorno del 24.11.2021 trattandosi di un'unica pagina, non sottoscritta, ove sono indicati solamente i dati della società e del suo legale rappresentante, Sig. . Parte_1
Nulla di diverso ed ulteriore è stato depositato dalla difesa di parte ricorrente.
A nulla rileva che al sig. si stato rilasciato successivamente un permesso di soggiorno Parte_3
essendosi in realtà al medesimo applicata la disciplina più favorevole.
Per giurisprudenza costante, difatti, ove a seguito della procedura di emersione, la sottoscrizione del contratto di soggiorno non sia possibile per il venir meno del rapporto di lavoro originario, viene valutata la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione”, concedendo un termine per l'eventuale subentro di un diverso datore di lavoro (cfr. TAR Umbria, 27 dicembre 2023, n.
769).
Tale permesso, difatti, è del tutto scollegato al rapporto tra il lavoratore (nel nostro caso il sig.
[...]
ed il datore di lavoro che ha dato impulso al procedimento di emersione rendendosi di contro Pt_3
necessario proprio per l'esito negativo di questo.
Correttamente quindi il procedimento amministrativo di cui al verbale n. 64/2020, effettivamente sospeso in attesa del completamento della procedura di emersione di cui sopra, ha ripreso la sua operatività stante il rigetto de facto della di quest'ultima per cause imputabili allo stesso datore di lavoro.
L'art. 103, comma 11, del D.L. 34/2020 che prevede la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi, difatti, riguarda i rapporti lavorativi avviati nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore coinvolti nell'ambito dei procedimenti aperti nei riguardi di quel solo rapporto di lavoro.
Per tale motivo l' ha ben applicato la normativa di Pt_2 Parte_2 Parte_2
riferimento.
Non sussistono i presupposti per la diminuzione della sanzione al minimo edittale stante la palese infondatezza della tesi difensiva di parte ricorrente.
pagina 7 di 8 Sussistono gli estremi per pronunciarsi la totale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, c.p.c. (C. Cost. n.° 77/2018) stante la novità della questione sottesa all'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Rigetta l'opposizione.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa
Micaela Picone
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8154/2023
Oggi 9 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. CIAMPI BENEDETTA oggi sostituito da avv. Sergio Pizzuto il Parte_1
quale si riporta al contenuto degli atti e della nota conclusionale depositata in pct.
Per l'avv. FALORNI FAUSTO oggi Parte_2
sostituito dall'avv. Federico Venturi il quale si riporta al contenuto degli atti e della nota conclusionale depositata in pct insistendo per il rigetto anche in via istruttoria della domanda ex adverso proposta.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo alle ore 17.30.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n.
150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 8154/2023, promossa da:
Parte_1
con avv. Benedetta Ciampi giusto mandato in atti
-ricorrente contro
Parte_2
con avv. Fausto Falorni giusto mandato in atti
- resistente
*******
Oggetto: opposizione ordinanza – ingiunzione n. 7 in data 1.6.2023, Registro Generale n. 363 emessa dall' , , Parte_2 Controparte_1
Controparte_2
Conclusioni: per come rassegnate in data odierna a verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. , quale legale rappresentante della ha proposto opposizione Parte_1 Controparte_3 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 7 del 1.6.2023, Registro Generale n. 363, con la quale l'
[...]
Controparte_4
pagina 2 di 8 gli ha ingiunto il pagamento “…di euro 1.805,00 di cui euro 1.800,00 a Controparte_2
titolo di sanzione amministrativa ed euro 5,00 per rimborso spese di notifica, giusto il combinato disposto degli artt. 18 c.2 della L. 689/1981 e 10 c.
4-bis della L. R. 81/2000” per aver impiegato il sig. senza il necessario tesserino di identificazione e privo di permesso di soggiorno. Parte_3
Il sig. ha evidenziato che in data 9.7.2020, alcuni agenti del Gruppo dei Carabinieri Forestali Parte_1 di Firenze nel corso di accertamenti presso un cantiere forestale sito in Firenzuola, loc. “Ronchetti –
Boschetto”, riferibile alla San Michele Legnami S.r.l., avevano trovato il cittadino albanese Sig.
[...]
a lavorare per conto della (esecutrice dei lavori di taglio), senza un Pt_3 Controparte_3
regolare contratto di lavoro, senza tesserino di identificazione e senza alcun permesso di soggiorno.
Il sig. ha dedotto come: in ragione di ciò, gli agenti gli notificavano il verbale n. 64/2020, con Parte_1 cui era contestato l'utilizzo nel cantiere forestale di personale “non in regola con le norme sulle condizioni di rilascio del tesserino di cui all'articolo 39, comma 4, lettera a), numero 8 bis) della
Legge”; successivamente, l'esecutività delle sanzioni di cui al verbale di contestazione di illecito amministrativo veniva sospesa sino alla definizione del procedimento di emersione ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.L. 34/2020 a cui il lo stesso aveva dato impulso proprio in data 9 luglio 2020 mediante il pagamento del contributo forfettario di Euro 500,00 per poi presentare la domanda in data
23.07.2020; infine, in data 24 novembre 2021 assieme al lavoratore si recava personalmente alla
Prefettura di Pisa ove sottoscrivevano tutta la documentazione idonea a concludere l'iter di emersione previsto dal citato D.L..
Su tali presupposti il sig. ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato che non Parte_1
avrebbe tenuto conto del buon esito della procedura di emersione dal in favore del lavoratore
[...]
Pt_3
Tanto premesso, ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato o per la rideterminazione della somma ingiunta al minimo edittale.
Nel costituirsi in giudizio l' ha integralmente contestato in Parte_2 fatto ed in diritto le prospettazioni del ricorrente ed ha istato per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza odierna, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate a verbale dalle parti costituite.
*******
In via preliminare, occorre precisare che nell'odierno giudizio, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione è l'Amministrazione opposta ad assumere il ruolo di attrice sostanziale e ad avere, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi necessari per l'applicazione della sanzione. Sul punto, ex multis, giova pagina 3 di 8 richiamare Cass., Sez. I, 7.3.2007, n. 5277, secondo cui: “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dèi fatti impeditivi o estintivi”1.
Ciò in quanto è pacifico l'approdo ermeneutico secondo cui, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, l'onere probatorio in ordine all'effettiva sussistenza circa le irregolarità rimproverate nei confronti della parte datoriale è posto a carico esclusivo del preteso creditore sostanziale.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame non è in contestazione che in data 9.7.2020, alcuni agenti del
Gruppo dei Carabinieri Forestali di Firenze, nel corso degli accertamenti condotti presso un cantiere forestale sito in Firenzuola, loc. “Ronchetti – Boschetto”, riferibile alla San Michele Legnami S.r.l., identificavano il cittadino albanese Sig. impegnato, all'arrivo dei militari, a depezzare Parte_3
con una motosega le piante abbattute.
Né è in contestazione che nel corso dell'accertamento i Carabinieri appuravano che il Sig. Pt_3
stava lavorando per conto della (esecutrice dei lavori di taglio), senza un regolare Controparte_3
contratto di lavoro, in assenza del tesserino di identificazione di cui ogni soggetto impiegato in un cantiere forestale deve essere provvisto ai sensi dell'art. 47, comma 6 quinquies, L.R.T. n. 39/2000 nonché in assenza di un regolare permesso di soggiorno.
Infine, non è in contestazione che veniva regolarmente notificato al Sig. – quale legale Parte_1 rappresentante della – il verbale di contestazione n. 64/2020 conseguente Controparte_3
all'accertamento di cui sopra.
E' poi pacifico che, a seguito della memoria difensiva ex art. 18, comma I, L. n. 681/1989 trasmessa all' dal Sig. (per il tramite del proprio legale), veniva disposta la sospensione Parte_2 Parte_1
dell'esecutività della sanzione di cui al detto verbale di contestazione di illecito amministrativo sino alla definizione del processo di emersione ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.L. 34/2020.
Ciò in quanto l'amministrazione appurava che proprio in data 9 luglio 2020 il aveva Parte_1 effettuato il pagamento del contributo forfettario di € 500,00 per poter presentare la richiesta di 1 Nello stesso senso, Cass., Sez. Il, 10.8.2007, n. 17615, per cui: “in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, escluso il ricorso a presunzioni legali che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza dei fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità”. pagina 4 di 8 sanatoria per i lavoratori irregolari emersione di cui al D.L. n. 34/2020 poi depositata effettivamente il successivo 23.07.2020.
Risulta documentato dalla difesa di parte resistente che su propria richiesta (nota prot. n. 6582 del
6.4.2023) lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Pisa informava che “l'istanza di emersione di cui all'oggetto, relativa al datore di lavoro ed al lavoratore Parte_1 Pt_3
nato in [...] il [...], si è positivamente conclusa in data 24.11.2021 per la parte di
[...] competenza di questo Sportello” e nella nota pec di trasmissione della suddetta comunicazione era precisato “che il lavoratore, per quanto risulta a questo Sportello, ha definito la procedura con la richiesta di soggiorno per attesa occupazione e non per rapporto di lavoro subordinato con il sig.
” (vedi doc. 6 parte resistente). Parte_1
Risulta altresì documentato come, sempre su richiesta di parte resistente, con pec del 28.4.2023, lo
Sportello Unico per l'Immigrazione chiariva che la procedura di emersione si era conclusa con richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione da parte del lavoratore, perché “il datore di lavoro non era in possesso di uno dei prerequisiti utili a presentare istanza di emersione, ovvero non era titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, come rilevato dalla Questura di Pisa” (vedi doc. 8 parte resistente).
Tale documentazione e tali circostanze non sono state contestate dalla difesa del sig. né Parte_1
contraddette dal deposito di documentazione di contenuto contrario, per cui devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 cpc.
Ebbene la difesa del ricorrente afferma mancherebbero i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto: a) la domanda di emersione di lavoro irregolare afferente all'impiego del Sig. sarebbe stata presentata precedentemente ai fatti contestati e che, Pt_3
pertanto, il lavoratore non era irregolare sul territorio nazionale all'epoca dei fatti;
b) la procedura di emersione di lavoro irregolare sarebbe andata a buon fine, con conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata.
Tale prospettazione non viene condivisa dallo scrivente Giudice.
Quanto al punto a) è la stessa documentazione depositata dalla difesa di parte ricorrente a smentirne l'assunto: difatti, nel documento denominato “ricevuta modello 209 per il rilascio del permesso di soggiorno del 24.11.2021” depositato dalla medesima è testualmente indicato che l'istanza di emersione è stata presentata il 24.7.2020, quindi successivamente alla data degli accertamenti svolti dal
Gruppo dei Carabinieri Forestali di Firenze presso il cantiere forestale sito in Firenzuola, loc.
“Ronchetti – Boschetto”, riferibile alla San Michele Legnami S.r.l..
pagina 5 di 8 Inconferente sul punto la circostanza che in detta ultima data, cioè il 9.7.2020, fosse stato versato il contributo forfettario da € 500,00 che, ai sensi del comma 7 dell'art. 103, D.L. n. 34/2020, doveva essere pagato prima della presentazione della domanda di emersione dal momento che tale pagamento non era vincolante per dare inizio alla procedura a cui, pertanto, poteva anche non essere dato corso.
Con riferimento alla contestazione di cui al punto b) cioè alla dedotta circostanza che la procedura di emersione di lavoro irregolare sarebbe andata a buon fine, occorre osservare che il decreto legge 2020,
n. 34 dispone all'art. 103 (“Emersione di rapporti di lavoro”) “Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire
l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri”.
Per l'accoglimento di tale istanza, tra gli altri requisiti la norma richiede che il datore di lavoro, al momento della presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sia in possesso del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La procedura difatti si articola in due fasi: la prima è finalizzata all'acquisizione dei pareri della
Questura e dell'Ispettorato territoriale del lavoro (quest'ultimo al fine di verificare la capacità reddituale del datore di lavoro) e non vede la partecipazione dello straniero cui si riferisce la richiesta;
soltanto qualora entrambi i pareri siano favorevoli, viene avviata la fase successiva, con la partecipazione dello straniero da regolarizzare, il quale viene convocato davanti allo Sportello unico, al quale deve produrre la documentazione di sua competenza (copia del passaporto, titolo legittimante l'alloggio, attestazione della propria presenza sul territorio dello Stato da data antecedente l'8 marzo
2020) per poter poi sottoscrivere, dinanzi all'Ufficio procedente, il contratto di soggiorno.
Pertanto, inerendo la verifica del presupposto dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 alla prima delle dette fasi, l'assenza del requisito previsto dalla norma, preclude il passaggio alla seconda fase senza che, tuttavia, ciò comporti necessariamente un pregiudizio per il lavoratore irregolare.
In altri termini, ove a tale seconda fase non si abbia avuto accesso per il mancato superamento dei controlli sul datore di lavoro, non è possibile esprimere una valutazione sul rilascio del titolo di pagina 6 di 8 soggiorno legato al quel rapporto specifico. Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare.
Nella fattispecie in esame la documentazione depositata in atti dalla difesa di parte ricorrente è del tutto insufficiente a ritenere provata la conclusione della procedura di emersione per il sig. in Parte_3
assenza dei requisiti necessari in qualità di datore di lavoro.
Peraltro, non vi è prova che sia mai stato sottoscritto alcun contratto di soggiorno tra la CP_3
ed il Sig. tale non potendosi intendere il documento di parte ricorrente denominato
[...] Pt_3
“contratto di soggiorno del 24.11.2021 trattandosi di un'unica pagina, non sottoscritta, ove sono indicati solamente i dati della società e del suo legale rappresentante, Sig. . Parte_1
Nulla di diverso ed ulteriore è stato depositato dalla difesa di parte ricorrente.
A nulla rileva che al sig. si stato rilasciato successivamente un permesso di soggiorno Parte_3
essendosi in realtà al medesimo applicata la disciplina più favorevole.
Per giurisprudenza costante, difatti, ove a seguito della procedura di emersione, la sottoscrizione del contratto di soggiorno non sia possibile per il venir meno del rapporto di lavoro originario, viene valutata la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione”, concedendo un termine per l'eventuale subentro di un diverso datore di lavoro (cfr. TAR Umbria, 27 dicembre 2023, n.
769).
Tale permesso, difatti, è del tutto scollegato al rapporto tra il lavoratore (nel nostro caso il sig.
[...]
ed il datore di lavoro che ha dato impulso al procedimento di emersione rendendosi di contro Pt_3
necessario proprio per l'esito negativo di questo.
Correttamente quindi il procedimento amministrativo di cui al verbale n. 64/2020, effettivamente sospeso in attesa del completamento della procedura di emersione di cui sopra, ha ripreso la sua operatività stante il rigetto de facto della di quest'ultima per cause imputabili allo stesso datore di lavoro.
L'art. 103, comma 11, del D.L. 34/2020 che prevede la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi, difatti, riguarda i rapporti lavorativi avviati nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore coinvolti nell'ambito dei procedimenti aperti nei riguardi di quel solo rapporto di lavoro.
Per tale motivo l' ha ben applicato la normativa di Pt_2 Parte_2 Parte_2
riferimento.
Non sussistono i presupposti per la diminuzione della sanzione al minimo edittale stante la palese infondatezza della tesi difensiva di parte ricorrente.
pagina 7 di 8 Sussistono gli estremi per pronunciarsi la totale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, c.p.c. (C. Cost. n.° 77/2018) stante la novità della questione sottesa all'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Rigetta l'opposizione.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa
Micaela Picone
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