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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 419/2024 R.G. promossa da:
C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi (C.F.
, pec e Francesco Balestrazzi, C.F._1 Email_1
(C.F. , pec , con domicilio C.F._2 Email_2 digitale presso gli indirizzi PEC dei suddetti procuratori;
Attore/Opponente
Contro
(C.F. ) e Controparte_2 P.IVA_2 personale dei soci (C.F. ), Controparte_3 C.F._3 Controparte_2
( ) e (C.F. , in persona del C.F._4 Controparte_4 C.F._5 Curatore, Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mauro Pappalardo (C.F. Controparte_5
), presso il cui studio in Catania, Viale XX Settembre n. 45, è elettivamente C.F._6 domiciliata.
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03.03.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, la (d'ora in Controparte_1 Parte poi proponeva opposizione avverso il precetto ricevuto il 20.11.2023 unitamente alla Sentenza n.
3874/2023 del Tribunale di Catania, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 71.000,00 in sorte capitale ed € 24.992,97 per interessi legali ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della domanda del 31.10.2019 sino al 18.11.2023, oltre compensi di avvocato, e così in totale € 96.613,09, oltre tassa di registrazione e successivi interessi legali. L'attrice, invero, contestava la legittimità del precetto in esame premettendo come la sentenza citata fosse stata emessa in esito ad un giudizio promosso dalla Curatela per ottenere tra l'altro la revocatoria del pagamento della somma di € 71.000,00 eseguito il 20.07.2018 ed effettuato dalla fallita in favore della BNL SpA, per il tramite dei coniugi e con la forma della CP_6 CP_7 delegazione di pagamento. Sicché, la sentenza n. 3874/2023 in accoglimento delle istanze della curatela
-per quanto qui di interesse- aveva così statuito: “…dichiara inefficace la delegazione di pagamento effettuata da ai convenuti e in Controparte_4 Controparte_8 Controparte_9
pagina 1 di 5 favore di BNL spa e, per l'effetto, condanna BNL spa al pagamento in favore della curatela attrice della somma di €.71.000,00, oltre agli interessi nei termini di cui in motivazione;…”. Eccepiva, quindi, l'inapplicabilità automatica degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., come calcolati con il precetto opposto, non avendo il Giudice accolto l'esplicita richiesta della curatela di condannare la al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., essendosi limitato CP_1 a riconoscere “gli interessi … dalla data della domanda giudiziale”.
Difatti, riteneva che dovessero utilizzarsi gli interessi legali semplici ex comma 1 del medesimo articolo, essendo ciò desumibile dal fatto che la condanna al pagamento di una somma di denaro non derivasse da un inadempimento contrattuale, bensì dal vittorioso esperimento di un'azione revocatoria fallimentare;
la cui sentenza aveva natura costitutiva e gli interessi legali liquidati avevano una funzione equitativo-perequativa, poiché volti a compensare il creditore di non avere avuto la disponibilità del denaro. Invece l'art. 1284, comma 4, c.c., introdotto dall'art 17 del D.L. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, aveva una funzione radicalmente diversa e specificatamente una finalità spiccatamente risarcitoria del ritardo e/o dell'inadempimento del pagamento di una obbligazione contrattuale di natura pecuniaria rimasta inadempiuta. Assumeva, poi, che il ben diverso atteggiarsi della funzione degli interessi nei due casi imponeva di concludere che, in caso di azione revocatoria l'art. 1284, comma 4, c.c. non poteva trovare applicazione, trovando tale interpretazione conforto anche nello stesso testo dell'articolo, laddove testualmente si leggeva: “Se le parti non ne hanno determinato la misura”, avendo voluto il legislatore intendere tramite tale inciso che la norma trovava applicazione solo in quei casi in cui le parti avrebbero potuto pattiziamente disciplinare gli effetti della mora debendi correlati all'inadempimento di una obbligazione di pagamento e non lo abbiano fatto, cosa che non era configurabile nel caso di declaratoria di inefficacia di un pagamento a seguito di esperimento dell'azione revocatoria. E, all'uopo, citava l'esistenza di precedenti in tal senso sia della giurisprudenza di legittimità che di merito. Affermava, inoltre, la non debenza della sorte capitale precettata per le ragioni esposte nell'atto di appello, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo relativamente, quantomeno, alla infondata pretesa della corresponsione degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., sussistendone i requisiti richiesti dall'art. 615 comma 1 c.p.c.. Pertanto, chiedeva: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così decidere: - in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 , comma 1 , c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e/o del precetto;
- nel merito dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del precetto per tutti i motivi di cui in motivazione . Con vittoria di spese e compensi”. Costituitasi in giudizio la Controparte_2
e personale dei soci , e , questa
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 confutava le avverse doglianze deducendo di aver fatto corretta applicazione dell'art. 1284, IV comma, Parte c.c., nel calcolare gli interessi dovuti dalla in quanto detta norma trovava applicazione, per come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 61 del 3.1.2023, per qualsivoglia obbligazione anche derivante da fatto illecito successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. A supporto osservava che la Suprema Corte con l'indicata ordinanza aveva statuito che: “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.”.
pagina 2 di 5 Sosteneva poi in ordine al secondo motivo di opposizione che la curatela chiedendo la dichiarazione di inefficacia del precetto per i medesimi motivi del giudizio di gravame ancora sub iudice, incorreva nel divieto del ne bis in idem, rilevando pure l'improponibilità dell'opposizione e contestando la richiesta di sospensione dell'esecuzione, attesa la carenza dei suoi presupposti. Quindi, così concludeva: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, in via preliminare e pregiudiziale rigettare la richiesta sospensione per mancanza dei presupposti per come esposto al punto 3); in via gradata, in caso di concessione della sospensione, subordinarla alla prestazione di una cauzione in misura non inferiore a €. 96.613,09 come da precetto, o in quella somma che verrà decisa. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, dichiarare l'inammissibilita', l'improponibilita', comunque rigettarla e dichiarare e l'infondatezza della domanda di inefficacia dell'atto di precetto per i motivi esposti in narrativa al punto 2), per essere corretto il calcolo degli interessi, fondato sull'art. 1284, 4° comma, cc, ossia per quelli previsti dalla legislazione speciale per i ritardi nelle transazioni commerciali, per il periodo successivo all'inizio del processo che trova applicazione anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, e quindi anche per quelli derivanti dalla revocatoria fallimentare, come nel caso di specie. Dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità dell'opposizione e comunque rigettarla, atteso la sussistenza di un valido titolo esecutivo su cui il precetto è fondato e l'infondatezza dei motivi su cui è basata l'opposizione con violazione del principio del ne bis in idem e stante il difetto di interesse dell'opponente; nonché, l'incompetenza del giudice dell'esecuzione a dichiarare la inefficacia del precetto, per i motivi esposti al punto 2, con conseguente rigetto dell'opposizione, atteso che i motivi di opposizione sono i medesimi motivi fatti valere nel giudizio di appello. Con vittoria di spese e compensi”. Posto che non andava adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 171 bis, comma 1 c.p.c., con decreto del 21.03.2024 si confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti, assegnandosi i termini per memorie e repliche.
Nondimeno, con le terze memorie ex art. 171 ter c.p.c. entrambe le parti davano atto dell'emissione di una recente pronuncia a SS.UU. della Suprema Corte, la n. 12449 del 7.5.2024, dirimente il contrasto esistente sulla questione degli interessi ex art. 1284 IV comma c.c..
Alla luce di tale Sentenza, quindi, parte opposta già con le sopraddette memorie e, di poi, Parte personalmente all'udienza del 03.06.2024 rinunciava all'atto di precetto notificato alla in data 20.11.2023, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite Parte in virtù del mutamento della giurisprudenza avvenuto in corso di causa;
la insisteva per la liquidazione delle spese di lite e in subordine insisteva nelle proprie domande.
A scioglimento della riserva assunta in udienza, la causa veniva, dunque, rinviata per p.c. al
17.2.2025.
Tuttavia, trattandosi di causa soggetta al nuovo rito c.d. Cartabia, con ordinanza del 2.07.2024 si revocava la precedente ordinanza concedendosi alle parti i termini per il deposito degli atti conclusivi e fissandosi allo scopo l'udienza di discussione. Il 03.03.2025 la causa andava, infine, a sentenza come da relativo verbale.
********************** Tanto premesso, prioritario diviene l'esame della questione afferente all'intervenuta rinuncia al precetto da parte dell'intimante ed alle ricadute che tale rinuncia ha nel presente procedimento. Orbene, nel caso di specie la rinuncia al precetto notificato dalla Curatela alla BNL in data
20.11.2023 -come dichiarato all'udienza del 03.06.2024 dal Curatore fallimentare- determina inevitabilmente la sopravvenuta carenza di interesse delle parti in causa alla prosecuzione del presente procedimento di opposizione al succitato precetto, comportando la cessazione della materia del contendere.
pagina 3 di 5 Difatti, va segnatamente richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, con cui è stato affermato che “nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, che determina il venire meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato” e ciò tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso
(Cfr. anche Cass. n. 1089/2003). Pertanto, posto quanto sopra e assorbita ogni ulteriore questione, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, sulle quali permane l'interesse delle parti ad una pronuncia, le stesse vanno liquidate secondo l'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, per il quale la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa,
o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c. (Cfr. Cass. n. 3977/2020). Orbene, ritenuto:
-che è pacifico come, al momento della proposizione dell'opposizione, sul tema degli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. sussistessero oscillamenti e contrasti non solo nella giurisprudenza di merito ma anche di legittimità -i cui indirizzi e precedenti di segno opposto sono stati peraltro allegati dalle rispettive parti- tanto che la questione è stata rimessa alle SSUU per dirimere il contrasto di orientamenti;
-che nelle more del giudizio le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza n. 12449 del 7.5.2024 risolvendo il citato contrasto e pronunciando il seguente principio di diritto: “…ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”;
-che, a seguito dell'intervenuto arresto della Suprema Corte, la Curatela opposta ha rinunciato al precetto oggetto del presente procedimento;
a corollario ne discende, quindi, come il mutamento di orientamento, intervenuto in corso di causa, giustifichi l'integrale compensazione delle stesse ai sensi del secondo comma dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere.
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Catania, il 27 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 419/2024 R.G. promossa da:
C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi (C.F.
, pec e Francesco Balestrazzi, C.F._1 Email_1
(C.F. , pec , con domicilio C.F._2 Email_2 digitale presso gli indirizzi PEC dei suddetti procuratori;
Attore/Opponente
Contro
(C.F. ) e Controparte_2 P.IVA_2 personale dei soci (C.F. ), Controparte_3 C.F._3 Controparte_2
( ) e (C.F. , in persona del C.F._4 Controparte_4 C.F._5 Curatore, Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mauro Pappalardo (C.F. Controparte_5
), presso il cui studio in Catania, Viale XX Settembre n. 45, è elettivamente C.F._6 domiciliata.
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03.03.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, la (d'ora in Controparte_1 Parte poi proponeva opposizione avverso il precetto ricevuto il 20.11.2023 unitamente alla Sentenza n.
3874/2023 del Tribunale di Catania, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 71.000,00 in sorte capitale ed € 24.992,97 per interessi legali ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della domanda del 31.10.2019 sino al 18.11.2023, oltre compensi di avvocato, e così in totale € 96.613,09, oltre tassa di registrazione e successivi interessi legali. L'attrice, invero, contestava la legittimità del precetto in esame premettendo come la sentenza citata fosse stata emessa in esito ad un giudizio promosso dalla Curatela per ottenere tra l'altro la revocatoria del pagamento della somma di € 71.000,00 eseguito il 20.07.2018 ed effettuato dalla fallita in favore della BNL SpA, per il tramite dei coniugi e con la forma della CP_6 CP_7 delegazione di pagamento. Sicché, la sentenza n. 3874/2023 in accoglimento delle istanze della curatela
-per quanto qui di interesse- aveva così statuito: “…dichiara inefficace la delegazione di pagamento effettuata da ai convenuti e in Controparte_4 Controparte_8 Controparte_9
pagina 1 di 5 favore di BNL spa e, per l'effetto, condanna BNL spa al pagamento in favore della curatela attrice della somma di €.71.000,00, oltre agli interessi nei termini di cui in motivazione;…”. Eccepiva, quindi, l'inapplicabilità automatica degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., come calcolati con il precetto opposto, non avendo il Giudice accolto l'esplicita richiesta della curatela di condannare la al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., essendosi limitato CP_1 a riconoscere “gli interessi … dalla data della domanda giudiziale”.
Difatti, riteneva che dovessero utilizzarsi gli interessi legali semplici ex comma 1 del medesimo articolo, essendo ciò desumibile dal fatto che la condanna al pagamento di una somma di denaro non derivasse da un inadempimento contrattuale, bensì dal vittorioso esperimento di un'azione revocatoria fallimentare;
la cui sentenza aveva natura costitutiva e gli interessi legali liquidati avevano una funzione equitativo-perequativa, poiché volti a compensare il creditore di non avere avuto la disponibilità del denaro. Invece l'art. 1284, comma 4, c.c., introdotto dall'art 17 del D.L. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, aveva una funzione radicalmente diversa e specificatamente una finalità spiccatamente risarcitoria del ritardo e/o dell'inadempimento del pagamento di una obbligazione contrattuale di natura pecuniaria rimasta inadempiuta. Assumeva, poi, che il ben diverso atteggiarsi della funzione degli interessi nei due casi imponeva di concludere che, in caso di azione revocatoria l'art. 1284, comma 4, c.c. non poteva trovare applicazione, trovando tale interpretazione conforto anche nello stesso testo dell'articolo, laddove testualmente si leggeva: “Se le parti non ne hanno determinato la misura”, avendo voluto il legislatore intendere tramite tale inciso che la norma trovava applicazione solo in quei casi in cui le parti avrebbero potuto pattiziamente disciplinare gli effetti della mora debendi correlati all'inadempimento di una obbligazione di pagamento e non lo abbiano fatto, cosa che non era configurabile nel caso di declaratoria di inefficacia di un pagamento a seguito di esperimento dell'azione revocatoria. E, all'uopo, citava l'esistenza di precedenti in tal senso sia della giurisprudenza di legittimità che di merito. Affermava, inoltre, la non debenza della sorte capitale precettata per le ragioni esposte nell'atto di appello, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo relativamente, quantomeno, alla infondata pretesa della corresponsione degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., sussistendone i requisiti richiesti dall'art. 615 comma 1 c.p.c.. Pertanto, chiedeva: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così decidere: - in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 , comma 1 , c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e/o del precetto;
- nel merito dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del precetto per tutti i motivi di cui in motivazione . Con vittoria di spese e compensi”. Costituitasi in giudizio la Controparte_2
e personale dei soci , e , questa
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 confutava le avverse doglianze deducendo di aver fatto corretta applicazione dell'art. 1284, IV comma, Parte c.c., nel calcolare gli interessi dovuti dalla in quanto detta norma trovava applicazione, per come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 61 del 3.1.2023, per qualsivoglia obbligazione anche derivante da fatto illecito successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. A supporto osservava che la Suprema Corte con l'indicata ordinanza aveva statuito che: “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.”.
pagina 2 di 5 Sosteneva poi in ordine al secondo motivo di opposizione che la curatela chiedendo la dichiarazione di inefficacia del precetto per i medesimi motivi del giudizio di gravame ancora sub iudice, incorreva nel divieto del ne bis in idem, rilevando pure l'improponibilità dell'opposizione e contestando la richiesta di sospensione dell'esecuzione, attesa la carenza dei suoi presupposti. Quindi, così concludeva: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, in via preliminare e pregiudiziale rigettare la richiesta sospensione per mancanza dei presupposti per come esposto al punto 3); in via gradata, in caso di concessione della sospensione, subordinarla alla prestazione di una cauzione in misura non inferiore a €. 96.613,09 come da precetto, o in quella somma che verrà decisa. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, dichiarare l'inammissibilita', l'improponibilita', comunque rigettarla e dichiarare e l'infondatezza della domanda di inefficacia dell'atto di precetto per i motivi esposti in narrativa al punto 2), per essere corretto il calcolo degli interessi, fondato sull'art. 1284, 4° comma, cc, ossia per quelli previsti dalla legislazione speciale per i ritardi nelle transazioni commerciali, per il periodo successivo all'inizio del processo che trova applicazione anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, e quindi anche per quelli derivanti dalla revocatoria fallimentare, come nel caso di specie. Dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità dell'opposizione e comunque rigettarla, atteso la sussistenza di un valido titolo esecutivo su cui il precetto è fondato e l'infondatezza dei motivi su cui è basata l'opposizione con violazione del principio del ne bis in idem e stante il difetto di interesse dell'opponente; nonché, l'incompetenza del giudice dell'esecuzione a dichiarare la inefficacia del precetto, per i motivi esposti al punto 2, con conseguente rigetto dell'opposizione, atteso che i motivi di opposizione sono i medesimi motivi fatti valere nel giudizio di appello. Con vittoria di spese e compensi”. Posto che non andava adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 171 bis, comma 1 c.p.c., con decreto del 21.03.2024 si confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti, assegnandosi i termini per memorie e repliche.
Nondimeno, con le terze memorie ex art. 171 ter c.p.c. entrambe le parti davano atto dell'emissione di una recente pronuncia a SS.UU. della Suprema Corte, la n. 12449 del 7.5.2024, dirimente il contrasto esistente sulla questione degli interessi ex art. 1284 IV comma c.c..
Alla luce di tale Sentenza, quindi, parte opposta già con le sopraddette memorie e, di poi, Parte personalmente all'udienza del 03.06.2024 rinunciava all'atto di precetto notificato alla in data 20.11.2023, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite Parte in virtù del mutamento della giurisprudenza avvenuto in corso di causa;
la insisteva per la liquidazione delle spese di lite e in subordine insisteva nelle proprie domande.
A scioglimento della riserva assunta in udienza, la causa veniva, dunque, rinviata per p.c. al
17.2.2025.
Tuttavia, trattandosi di causa soggetta al nuovo rito c.d. Cartabia, con ordinanza del 2.07.2024 si revocava la precedente ordinanza concedendosi alle parti i termini per il deposito degli atti conclusivi e fissandosi allo scopo l'udienza di discussione. Il 03.03.2025 la causa andava, infine, a sentenza come da relativo verbale.
********************** Tanto premesso, prioritario diviene l'esame della questione afferente all'intervenuta rinuncia al precetto da parte dell'intimante ed alle ricadute che tale rinuncia ha nel presente procedimento. Orbene, nel caso di specie la rinuncia al precetto notificato dalla Curatela alla BNL in data
20.11.2023 -come dichiarato all'udienza del 03.06.2024 dal Curatore fallimentare- determina inevitabilmente la sopravvenuta carenza di interesse delle parti in causa alla prosecuzione del presente procedimento di opposizione al succitato precetto, comportando la cessazione della materia del contendere.
pagina 3 di 5 Difatti, va segnatamente richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, con cui è stato affermato che “nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, che determina il venire meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato” e ciò tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso
(Cfr. anche Cass. n. 1089/2003). Pertanto, posto quanto sopra e assorbita ogni ulteriore questione, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, sulle quali permane l'interesse delle parti ad una pronuncia, le stesse vanno liquidate secondo l'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, per il quale la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa,
o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c. (Cfr. Cass. n. 3977/2020). Orbene, ritenuto:
-che è pacifico come, al momento della proposizione dell'opposizione, sul tema degli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. sussistessero oscillamenti e contrasti non solo nella giurisprudenza di merito ma anche di legittimità -i cui indirizzi e precedenti di segno opposto sono stati peraltro allegati dalle rispettive parti- tanto che la questione è stata rimessa alle SSUU per dirimere il contrasto di orientamenti;
-che nelle more del giudizio le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza n. 12449 del 7.5.2024 risolvendo il citato contrasto e pronunciando il seguente principio di diritto: “…ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”;
-che, a seguito dell'intervenuto arresto della Suprema Corte, la Curatela opposta ha rinunciato al precetto oggetto del presente procedimento;
a corollario ne discende, quindi, come il mutamento di orientamento, intervenuto in corso di causa, giustifichi l'integrale compensazione delle stesse ai sensi del secondo comma dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere.
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Catania, il 27 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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