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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/04/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1417/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1417/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DEFILIPPI CLAUDIO
- parte attrice - nei confronti di:
in persona del Curatore AL (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. PISTOIA PAOLO P.IVA_2
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio il in persona del Curatore fallimentare, per sentire riconoscersi Controparte_1
l'avvenuta usucapione per possesso ultraventennale dei seguenti beni immobili: immobile sito nel Comune di Anzio, con accesso a Nord dalla Via Gramsci n. 100 (già Via Nettuno n.
pagina 1 di 4 93), a Sud dalla Riviera Partigiani della Pace n. 6 (già Riviera Confalonieri n. 39) e
Precisamente: - intero villino in stile Liberty - realizzato negli anni '30 e denunciato in
Catasto nel marzo del 1940 – con giardino circostante - attuale denominazione del villino:
" - censito al Catasto N.C.E.U. ANZIO al foglio 22 - mappe 50 e 313 Parte_2
(graffate).
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in Controparte_1 via riconvenzionale, chiedendo il rilascio dell'immobile.
Il G.I. concedeva i triplici termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, rigettava le istanze probatorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.10.2024, il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. svolta da parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Nella specie, infatti, non sussistono i presupposti di cui alla disposizione in oggetto.
Quanto al titolo, il contratto di compravendita dell'immobile (atto del 20/10/2005 a rogito
Notaio - rep. n. 35217, racc. n. 20370) è stato dichiarato nullo per simulazione Per_1
assoluta dal Tribunale di Velletri con sentenza n. 1347/13, successivamente confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 1966/17 e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21633/19 emessa il 23.9.2019 a definizione del procedimento n. 15608/17 R.G (cfr. docc. 3 e 4 di parte convenuta, nonché la sentenza della Corte di Cassazione allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.).
Si ricorda che ai fini dell'usucapione decennale l'atto nullo non costituisce titolo idoneo al trasferimento della proprietà (cfr. Cass. II, n. 5894/2001).
Non sussiste, ad avviso della giudicante, neanche l'ulteriore requisito della buona fede.
Con riferimento all'elemento psicologico, si è affermato che, in tema di acquisto a non domino di bene immobile, ai fini della usucapione decennale ex art. 1159, la buona fede, che ne costituisce requisito, va valutata in relazione al titolo (Cass. II, n. 7966/2003).
Orbene, dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, dalle CTU disposte nel giudizio di primo grado conclusosi con sentenza n. 1347/2013, nonché da quest'ultima decisione - come confermata nei successivi due gradi di giudizio -, emergono circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche che fanno deporre per la carenza di buona fede al momento dell'acquisto. Si osserva, infatti: (i) che il valore di mercato dell'immobile in pagina 2 di 4 oggetto era, al tempo della compravendita che qui interessa, pari a € 1.145.475,00, mentre nel contratto di compravendita del 2005 è indicato il prezzo di € 340.000,00; (ii) che non è stata rinvenuta traccia del versamento in contanti di parte del prezzo (ossia dell'importo di
€ 149.932,52); (iii) che il contratto è stato stipulato il giorno precedente alla dichiarazione di fallimento della (iv) che l'amministratore unico della società attrice era il Controparte_1
padre di tre dipendenti della società fallita e le tre società ( e Limbadi) CP_1 CP_2
erano gestite da un unico amministratore di fatto (si veda sul punto più diffusamente la sentenza della Corte d'Appello).
Anche in ordine al requisito della pacificità del possesso si deve osservare come sia la proprietà che il possesso dell'immobile in parola siano stati rivendicati a più riprese, nel corso degli anni, dalla Curatela AL della (la quale, infatti, nel CP_1 CP_1
2007 ha introdotto il giudizio conclusosi con sentenza n. 1347/2013, costituendosi successivamente nei due successivi gradi di giudizio;
nel 2013 ha richiesto, a mezzo lettera raccomandata, il rilascio e la consegna dell'immobile; nel 2015 ha introdotto procedimento cautelare per sequestro giudiziario ante causam).
Alla luce di quanto sopra le domande attoree vanno integralmente rigettate.
Deve invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene immobile de quo, vista la succitata sentenza, oggi passata in giudicato, di simulazione assoluta delle compravendite del 11.11.2004 e del
25.10.2005.
Per l'effetto, la società attrice va condannata al rilascio dell'immobile denominato
[...]
sito nel Comune di Anzio, tra via Gramsci n. 100 a nord e Riviera Zanardelli n. Pt_2
129, identificato al Catasto N.C.E.U. del Comune di Anzio al foglio 22, part. 50 graffata con la part. 313.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno pertanto poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza e calcolate sul valore dell'immobile come emerge dagli atti di causa, con applicazione dei valori minimi (non essendo presente in atti la visura catastale del bene recante il reddito dominicale del terreno al momento della proposizione della domanda, con conseguente applicazione dell'art. 15 ult. comma c.p.c.).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di usucapione di parte attrice;
pagina 3 di 4 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, ordina all'attrice il rilascio dell'immobile denominato Parte_1 Parte_2
sito nel Comune di Anzio, tra via Gramsci n. 100 a nord e Riviera
[...]
Zanardelli n. 129, identificato al Catasto N.C.E.U. del Comune di Anzio al foglio
22, part. 50 graffata con la part. 313, libero da cose e da persone, in favore del
Controparte_1
3) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta Controparte_1
le spese di giudizio, che liquida in euro 18.977,00 per compensi, oltre 15%
[...]
per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Velletri, 8 aprile 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1417/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DEFILIPPI CLAUDIO
- parte attrice - nei confronti di:
in persona del Curatore AL (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. PISTOIA PAOLO P.IVA_2
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio il in persona del Curatore fallimentare, per sentire riconoscersi Controparte_1
l'avvenuta usucapione per possesso ultraventennale dei seguenti beni immobili: immobile sito nel Comune di Anzio, con accesso a Nord dalla Via Gramsci n. 100 (già Via Nettuno n.
pagina 1 di 4 93), a Sud dalla Riviera Partigiani della Pace n. 6 (già Riviera Confalonieri n. 39) e
Precisamente: - intero villino in stile Liberty - realizzato negli anni '30 e denunciato in
Catasto nel marzo del 1940 – con giardino circostante - attuale denominazione del villino:
" - censito al Catasto N.C.E.U. ANZIO al foglio 22 - mappe 50 e 313 Parte_2
(graffate).
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in Controparte_1 via riconvenzionale, chiedendo il rilascio dell'immobile.
Il G.I. concedeva i triplici termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, rigettava le istanze probatorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.10.2024, il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. svolta da parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Nella specie, infatti, non sussistono i presupposti di cui alla disposizione in oggetto.
Quanto al titolo, il contratto di compravendita dell'immobile (atto del 20/10/2005 a rogito
Notaio - rep. n. 35217, racc. n. 20370) è stato dichiarato nullo per simulazione Per_1
assoluta dal Tribunale di Velletri con sentenza n. 1347/13, successivamente confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 1966/17 e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21633/19 emessa il 23.9.2019 a definizione del procedimento n. 15608/17 R.G (cfr. docc. 3 e 4 di parte convenuta, nonché la sentenza della Corte di Cassazione allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.).
Si ricorda che ai fini dell'usucapione decennale l'atto nullo non costituisce titolo idoneo al trasferimento della proprietà (cfr. Cass. II, n. 5894/2001).
Non sussiste, ad avviso della giudicante, neanche l'ulteriore requisito della buona fede.
Con riferimento all'elemento psicologico, si è affermato che, in tema di acquisto a non domino di bene immobile, ai fini della usucapione decennale ex art. 1159, la buona fede, che ne costituisce requisito, va valutata in relazione al titolo (Cass. II, n. 7966/2003).
Orbene, dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, dalle CTU disposte nel giudizio di primo grado conclusosi con sentenza n. 1347/2013, nonché da quest'ultima decisione - come confermata nei successivi due gradi di giudizio -, emergono circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche che fanno deporre per la carenza di buona fede al momento dell'acquisto. Si osserva, infatti: (i) che il valore di mercato dell'immobile in pagina 2 di 4 oggetto era, al tempo della compravendita che qui interessa, pari a € 1.145.475,00, mentre nel contratto di compravendita del 2005 è indicato il prezzo di € 340.000,00; (ii) che non è stata rinvenuta traccia del versamento in contanti di parte del prezzo (ossia dell'importo di
€ 149.932,52); (iii) che il contratto è stato stipulato il giorno precedente alla dichiarazione di fallimento della (iv) che l'amministratore unico della società attrice era il Controparte_1
padre di tre dipendenti della società fallita e le tre società ( e Limbadi) CP_1 CP_2
erano gestite da un unico amministratore di fatto (si veda sul punto più diffusamente la sentenza della Corte d'Appello).
Anche in ordine al requisito della pacificità del possesso si deve osservare come sia la proprietà che il possesso dell'immobile in parola siano stati rivendicati a più riprese, nel corso degli anni, dalla Curatela AL della (la quale, infatti, nel CP_1 CP_1
2007 ha introdotto il giudizio conclusosi con sentenza n. 1347/2013, costituendosi successivamente nei due successivi gradi di giudizio;
nel 2013 ha richiesto, a mezzo lettera raccomandata, il rilascio e la consegna dell'immobile; nel 2015 ha introdotto procedimento cautelare per sequestro giudiziario ante causam).
Alla luce di quanto sopra le domande attoree vanno integralmente rigettate.
Deve invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene immobile de quo, vista la succitata sentenza, oggi passata in giudicato, di simulazione assoluta delle compravendite del 11.11.2004 e del
25.10.2005.
Per l'effetto, la società attrice va condannata al rilascio dell'immobile denominato
[...]
sito nel Comune di Anzio, tra via Gramsci n. 100 a nord e Riviera Zanardelli n. Pt_2
129, identificato al Catasto N.C.E.U. del Comune di Anzio al foglio 22, part. 50 graffata con la part. 313.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno pertanto poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza e calcolate sul valore dell'immobile come emerge dagli atti di causa, con applicazione dei valori minimi (non essendo presente in atti la visura catastale del bene recante il reddito dominicale del terreno al momento della proposizione della domanda, con conseguente applicazione dell'art. 15 ult. comma c.p.c.).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di usucapione di parte attrice;
pagina 3 di 4 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, ordina all'attrice il rilascio dell'immobile denominato Parte_1 Parte_2
sito nel Comune di Anzio, tra via Gramsci n. 100 a nord e Riviera
[...]
Zanardelli n. 129, identificato al Catasto N.C.E.U. del Comune di Anzio al foglio
22, part. 50 graffata con la part. 313, libero da cose e da persone, in favore del
Controparte_1
3) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta Controparte_1
le spese di giudizio, che liquida in euro 18.977,00 per compensi, oltre 15%
[...]
per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Velletri, 8 aprile 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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