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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4959 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 3898 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio C.F._3
Nicola Aldo Scicchitano
- appellanti
e
(P. IVA ) n.q. cessionaria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(C.F./P.IVA. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Luca P.IVA_2
Fiasconaro
- appellata avverso sentenza Tribunale di Velletri n. 660 dell'anno 2020 oggetto azione revocatoria conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la conveniva in giudizio Controparte_2
dinnanzi al Tribunale di Velletri i Sig.ri e Parte_2 Parte_1
per sentir accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. Parte_3
dell'atto di donazione avente ad oggetto un immobile.
Deduceva in fatto che la sottoscriveva con la Controparte_3
il contratto di conto corrente e che la Banca Controparte_2
successivamente concedeva alla società una sovvenzione chirografaria per l'acquisto di scorte di magazzino pari ad euro 40.000, da restituirsi secondo un piano di ammortamento.
I e prestavano una fideiussione omnibus Parte_1 Pt_2
nell'interesse della ed in favore della Banca, a garanzia Controparte_3
di tutte le obbligazioni dipendenti da operazioni già consentite o che venissero consentite alla debitrice, sino alla somma di euro 97.500,00.
Tuttavia, la risultava inadempiente al Controparte_3
versamento di alcune rate mensili di ammortamento, divenendo debitrice della di euro 33.959,30. CP_2
Con lettera del 09.11.2012 la Banca costituiva in mora la
[...]
e e quali Controparte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_2
fideiussori, ed in data 14.12.2012 comunicava loro la revoca di ogni affidamento a loro concesso, nonché la risoluzione del contratto di sovvenzione chirografaria con decadenza del beneficio del termine.
La Banca chiedeva e otteneva il 03.01.2014 il decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività nei confronti dei Proietti nella loro qualità di fideiussori della per l'importo di euro 66.714,31. Avverso tale Controparte_3
decreto proponevano opposizione i Proietti, opposizione che veniva rigettata. Il 28.02.2013 i e cedevano alla sorella, Parte_1 Pt_2 Parte_3
, a titolo gratuito, la proprietà dell'immobile sito in Fiano Romano.
[...]
Secondo la tesi sostenuta dalla tale trasferimento era effettuato al CP_2
fine di porre in essere un atto in frode ai creditori;
pertanto, la esperiva CP_2
azione revocatoria.
Resistevano i fratelli Pt_2
Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda e dichiarava inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di donazione.
Avverso la sentenza insorgevano i Pt_2
Resisteva la quale, in forza di contratto di cessione di Controparte_1
crediti pecuniari individuabili in blocco concluso in data 31.10.2018, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto dalla la posizione creditoria Controparte_2
vantate dalla Banca, come risultante dall'avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025 con i termini ordinari per il deposito di atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di legittimazione processuale passiva sollevata dagli odierni appellanti.
La costituendosi nel presente giudizio, ha depositato Controparte_1
l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Dalla lettura dell'art. 58 TUB non si evince l'obbligo di inserire nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'elenco specifico dei crediti ceduti, quanto piuttosto l'onere di fornire indicazioni per categorie di tali rapporti così da poter individuare senza incertezze il perimetro di cessione.
Questa Corte ritiene di aderire al principio sostenuto dalla Corte di
Cassazione per il quale la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto a condizione che sia possibile verificare l'inclusione del suo credito tra quelli ceduti.
Nel caso di specie risulta sufficiente l'indicazione del credito ceduto, in quanto consente ai debitori di individuare l'avvenuta cessione del loro debito.
In presenza di tali elementi risulta individuabile la cessione del credito oggetto del presente giudizio e raggiunta la prova della titolarità del credito e della conseguente legittimazione in capo al cessionario.
Per quanto attiene al merito, con il primo motivo gli appellanti sostengono che la ricostruzione in punto di fatto e di diritto operata dal giudice di primo grado circa il rigetto dell'istanza di sospensione del processo, sia ai sensi dell'art. 295
c.p.c. che ai sensi dell'art. 337, comma 2°, c.p.c., non è condivisibile.
Sostengono gli appellanti che il Giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio avente ad oggetto l'esistenza del credito.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene condivisibile l'orientamento, richiamato inoltre nello stesso atto di appello, secondo cui “quando un giudizio in astratto idoneo a pregiudicarne un altro pende in appello, l'unica sospensione ammessa è quella disciplinata dall'art. 337 c.p.c.” (Cass. n° 6620/2018).
Pertanto, il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria, qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
Conseguentemente, “il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione.” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30106 del 21/11/2024).
Nella sentenza oggetto del presente gravame, il Giudice ha ampiamente motivato la sua legittima decisione di non sospendere il giudizio in attesa del gravame.
Con il secondo motivo gli appellanti chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il credito da parte della deducendo l'inesistenza della pretesa creditoria della CP_2 Controparte_2
.
[...]
Parte appellante sostiene che il credito litigioso, oggetto di accertamento in altro giudizio, non possa assumere la veste di condizione idonea al fine di richiedere l'azione revocatoria, con la conseguenza che mancherebbero i presupposti dell'azione stessa.
Il motivo è infondato.
Infatti, anche in presenza di un credito litigioso è possibile agire in revocatoria e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia dell'atto in quanto si accoglie una nozione lata di credito in forza della quale anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che consente l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Alla luce della finalità dell'azione revocatoria, la Corte condivide l'orientamento posto a fondamento della motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.” (Cass.
n. 4212/2020 in motivazione).
Nelle more del presente giudizio, inoltre, è stata accerta la sussistenza del credito della con sentenza n. 5630/2023 della Corte d'appello di Roma. CP_2
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza di prime cure sostenendo l'erroneità della stessa laddove ha ritenuto sussistenti i presupposti ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
Tale motivo è infondato.
Dall'impianto probatorio risultano sussistenti i presupposti ex art. 2901 c.c.
Come noto, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debito, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Vi è prova del fatto che tale effetto si sia verificato con il negozio di donazione con cui gli appellanti hanno sottratto il bene alla garanzia patrimoniale ledendo la posizione creditoria della CP_2
Risulta altresì provata la consapevolezza dei Proietti di ledere il credito della Banca.
Infatti, “in tema di azione revocatoria di un atto a titolo gratuito, è irrilevante lo stato soggettivo del donatario, poiché la scientia damni richiesta dall'art. 2901, primo comma, n. 1), cod. civ. si risolve nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto”. (Cass. 34256/2023)
Con il quarto e ultimo motivo di appello, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria. Il detto motivo, alla luce delle considerazioni sopra svolte, va ritenuto assorbito. Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo agli appellanti, di somma pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza Tribunale di Velletri n. 660
[...] Parte_3
dell'anno 2020, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 8.470,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo agli appellanti, di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, li 16 luglio 2025
Il presidente estensore
Silvia Di Matteo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 3898 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio C.F._3
Nicola Aldo Scicchitano
- appellanti
e
(P. IVA ) n.q. cessionaria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(C.F./P.IVA. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Luca P.IVA_2
Fiasconaro
- appellata avverso sentenza Tribunale di Velletri n. 660 dell'anno 2020 oggetto azione revocatoria conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la conveniva in giudizio Controparte_2
dinnanzi al Tribunale di Velletri i Sig.ri e Parte_2 Parte_1
per sentir accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. Parte_3
dell'atto di donazione avente ad oggetto un immobile.
Deduceva in fatto che la sottoscriveva con la Controparte_3
il contratto di conto corrente e che la Banca Controparte_2
successivamente concedeva alla società una sovvenzione chirografaria per l'acquisto di scorte di magazzino pari ad euro 40.000, da restituirsi secondo un piano di ammortamento.
I e prestavano una fideiussione omnibus Parte_1 Pt_2
nell'interesse della ed in favore della Banca, a garanzia Controparte_3
di tutte le obbligazioni dipendenti da operazioni già consentite o che venissero consentite alla debitrice, sino alla somma di euro 97.500,00.
Tuttavia, la risultava inadempiente al Controparte_3
versamento di alcune rate mensili di ammortamento, divenendo debitrice della di euro 33.959,30. CP_2
Con lettera del 09.11.2012 la Banca costituiva in mora la
[...]
e e quali Controparte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_2
fideiussori, ed in data 14.12.2012 comunicava loro la revoca di ogni affidamento a loro concesso, nonché la risoluzione del contratto di sovvenzione chirografaria con decadenza del beneficio del termine.
La Banca chiedeva e otteneva il 03.01.2014 il decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività nei confronti dei Proietti nella loro qualità di fideiussori della per l'importo di euro 66.714,31. Avverso tale Controparte_3
decreto proponevano opposizione i Proietti, opposizione che veniva rigettata. Il 28.02.2013 i e cedevano alla sorella, Parte_1 Pt_2 Parte_3
, a titolo gratuito, la proprietà dell'immobile sito in Fiano Romano.
[...]
Secondo la tesi sostenuta dalla tale trasferimento era effettuato al CP_2
fine di porre in essere un atto in frode ai creditori;
pertanto, la esperiva CP_2
azione revocatoria.
Resistevano i fratelli Pt_2
Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda e dichiarava inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di donazione.
Avverso la sentenza insorgevano i Pt_2
Resisteva la quale, in forza di contratto di cessione di Controparte_1
crediti pecuniari individuabili in blocco concluso in data 31.10.2018, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto dalla la posizione creditoria Controparte_2
vantate dalla Banca, come risultante dall'avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025 con i termini ordinari per il deposito di atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di legittimazione processuale passiva sollevata dagli odierni appellanti.
La costituendosi nel presente giudizio, ha depositato Controparte_1
l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Dalla lettura dell'art. 58 TUB non si evince l'obbligo di inserire nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'elenco specifico dei crediti ceduti, quanto piuttosto l'onere di fornire indicazioni per categorie di tali rapporti così da poter individuare senza incertezze il perimetro di cessione.
Questa Corte ritiene di aderire al principio sostenuto dalla Corte di
Cassazione per il quale la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto a condizione che sia possibile verificare l'inclusione del suo credito tra quelli ceduti.
Nel caso di specie risulta sufficiente l'indicazione del credito ceduto, in quanto consente ai debitori di individuare l'avvenuta cessione del loro debito.
In presenza di tali elementi risulta individuabile la cessione del credito oggetto del presente giudizio e raggiunta la prova della titolarità del credito e della conseguente legittimazione in capo al cessionario.
Per quanto attiene al merito, con il primo motivo gli appellanti sostengono che la ricostruzione in punto di fatto e di diritto operata dal giudice di primo grado circa il rigetto dell'istanza di sospensione del processo, sia ai sensi dell'art. 295
c.p.c. che ai sensi dell'art. 337, comma 2°, c.p.c., non è condivisibile.
Sostengono gli appellanti che il Giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio avente ad oggetto l'esistenza del credito.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene condivisibile l'orientamento, richiamato inoltre nello stesso atto di appello, secondo cui “quando un giudizio in astratto idoneo a pregiudicarne un altro pende in appello, l'unica sospensione ammessa è quella disciplinata dall'art. 337 c.p.c.” (Cass. n° 6620/2018).
Pertanto, il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria, qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
Conseguentemente, “il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione.” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30106 del 21/11/2024).
Nella sentenza oggetto del presente gravame, il Giudice ha ampiamente motivato la sua legittima decisione di non sospendere il giudizio in attesa del gravame.
Con il secondo motivo gli appellanti chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il credito da parte della deducendo l'inesistenza della pretesa creditoria della CP_2 Controparte_2
.
[...]
Parte appellante sostiene che il credito litigioso, oggetto di accertamento in altro giudizio, non possa assumere la veste di condizione idonea al fine di richiedere l'azione revocatoria, con la conseguenza che mancherebbero i presupposti dell'azione stessa.
Il motivo è infondato.
Infatti, anche in presenza di un credito litigioso è possibile agire in revocatoria e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia dell'atto in quanto si accoglie una nozione lata di credito in forza della quale anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che consente l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Alla luce della finalità dell'azione revocatoria, la Corte condivide l'orientamento posto a fondamento della motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.” (Cass.
n. 4212/2020 in motivazione).
Nelle more del presente giudizio, inoltre, è stata accerta la sussistenza del credito della con sentenza n. 5630/2023 della Corte d'appello di Roma. CP_2
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza di prime cure sostenendo l'erroneità della stessa laddove ha ritenuto sussistenti i presupposti ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
Tale motivo è infondato.
Dall'impianto probatorio risultano sussistenti i presupposti ex art. 2901 c.c.
Come noto, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debito, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Vi è prova del fatto che tale effetto si sia verificato con il negozio di donazione con cui gli appellanti hanno sottratto il bene alla garanzia patrimoniale ledendo la posizione creditoria della CP_2
Risulta altresì provata la consapevolezza dei Proietti di ledere il credito della Banca.
Infatti, “in tema di azione revocatoria di un atto a titolo gratuito, è irrilevante lo stato soggettivo del donatario, poiché la scientia damni richiesta dall'art. 2901, primo comma, n. 1), cod. civ. si risolve nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto”. (Cass. 34256/2023)
Con il quarto e ultimo motivo di appello, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria. Il detto motivo, alla luce delle considerazioni sopra svolte, va ritenuto assorbito. Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo agli appellanti, di somma pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza Tribunale di Velletri n. 660
[...] Parte_3
dell'anno 2020, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 8.470,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo agli appellanti, di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, li 16 luglio 2025
Il presidente estensore
Silvia Di Matteo