Articolo 6 della Legge 29 novembre 1971, n. 1080
Articolo 5
Versione
4 gennaio 1972
Art. 6.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari, medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 gennaio 1972