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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16601/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO Parte_1 C.F._1
FRANCIA, 3 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. DEPETRIS FEDERICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) _1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
“In via temporanea ed urgente: - rigettare le eventuali domande avversarie di assegno divorzile. Nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti ordinando all'Ufficiale di Stato Civile a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Rigettare le eventuali domande avversarie di assegno divorzile. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari con aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
pagina 1 di 3 PCT (art. 4, comma 1-bis). In via istruttoria: Si chiede che venga ordinato all'INPS ed all'Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio della documentazione reddituale (Certificazioni uniche) degli anni 2021, 2022 e 2023 del convenuto”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 _1
NICHELINO il 22/06/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n.
22 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
10-15/10/2022
Con ricorso depositato il 26/09/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. _1
All'udienza del 22/1/2025 compariva personalmente la parte ricorrente con il difensore e all'esito dell'ascolto si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Spese di lite
Nulla per le spese trattandosi di pronuncia adottata nell'esclusivo interesse del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. ss c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 _1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...] pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/02/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16601/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO Parte_1 C.F._1
FRANCIA, 3 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. DEPETRIS FEDERICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) _1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
“In via temporanea ed urgente: - rigettare le eventuali domande avversarie di assegno divorzile. Nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti ordinando all'Ufficiale di Stato Civile a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Rigettare le eventuali domande avversarie di assegno divorzile. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari con aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
pagina 1 di 3 PCT (art. 4, comma 1-bis). In via istruttoria: Si chiede che venga ordinato all'INPS ed all'Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio della documentazione reddituale (Certificazioni uniche) degli anni 2021, 2022 e 2023 del convenuto”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 _1
NICHELINO il 22/06/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n.
22 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
10-15/10/2022
Con ricorso depositato il 26/09/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. _1
All'udienza del 22/1/2025 compariva personalmente la parte ricorrente con il difensore e all'esito dell'ascolto si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Spese di lite
Nulla per le spese trattandosi di pronuncia adottata nell'esclusivo interesse del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. ss c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 _1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...] pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/02/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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