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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1811/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1811/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIBRANDI Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA. 64 29100 PIACENZApresso il difensore avv. ALIBRANDI LUIGI
APPELLANTE contro
IN PERSONA DEL CURATORE AVV. Controparte_2
AL (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAROTTA ROSALIA LINDA e P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO 4 20122 MILANOpresso il difensore avv. MAROTTA ROSALIA LINDA
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 520 del 2023 del Tribunale di Piacenza, pubblicata il 6 settembre 2023
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva Controparte_2 in giudizio la società per sentir “dichiarare inefficaci nei confronti CP_1 CP_1 della massa dei creditori del ai sensi del combinato disposto degli Parte_1 artt. 2901 cod. civ. e 66 L.F., e con ogni conseguenza di legge, i seguenti atti:
pagina 1 di 6 1. atto di vendita del 29 aprile 2015 stipulato per atto pubblico a Ministero Notaio Dott. Per_1 di Piacenza, Rep. 163.971, Racc. n. 49.717, tra la e la
[...] Controparte_2 Controparte_1
[...
avente ad oggetto un capannone da cielo a terra sito in Piacenza, via Cesare Martelli, 7, censito al NCEU di Piacenza, F. 74, Mapp. 125, Piano T, Cat. C/3, cl. 5, e relativa area scoperta pertinenziale censita al NCT di Piacenza, F. 74, Mapp. 125, Ha. 00.19.00, atto trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Piacenza in data 30 aprile 2015, ai numeri 4818 di RG e 3789 di RP (all.n. 27);
2. atto di vendita del 29 gennaio 2015 stipulato a mezzo scrittura privata autenticata a Ministero Notaio Dott. di Piacenza, Racc. n. 32.074, tra la e la Persona_2 Controparte_2 [...]
avente ad oggetto il ramo di azienda commerciale organizzato per la distribuzione di CP_1 carburanti per autotrazione e lubrificanti sito in Piacenza, via Coppalati, 51; 3. contratto di locazione immobiliare stipulato in data 13 maggio 2015 tra la e la Controparte_2
avente ad oggetto l'area di mq. 3003 sita in Piacenza, via Coppalati 51, Controparte_1 destinata ad impianto di distribuzione di carburanti e censita al NCT di Piacenza, F. 75, part. 372 registrato a Piacenza in data 26 maggio 2015, Serie 3T, n. 4901; 4. contratto di locazione immobiliare stipulato in data 13 maggio 2015 tra la e la Controparte_2
avente ad oggetto un'area sita in Piacenza, via Coppalati snc, destinata ad Controparte_1 impianto di autolavaggio e censita al NCT di Piacenza, F. 75, part. 370, Cat. D08, registrato a Piacenza in data 26 maggio 2015, Serie 3T, n. 4895” , nonché “ ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 67, comma 2, L.F., revocare il pagamento ricevuto dalla Controparte_1 come disposto dal G.E. della procedura esecutiva RGEm n. 674/2016, e per l'effetto dire tenuta e condannare la a pagare al la somma di € Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 70.015,84 o quella diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
2. In definitiva, la Curatela sosteneva che la con il concorso della CP_2 Controparte_1 ed in favore della medesima, aveva dismesso la proprietà di un impianto di distribuzione del carburante, di un capannone dal valore considerevole e la disponibilità di due aree, su cui insistevano due impianti, senza ricevere alcuna corrispondente o quantomeno adeguata contropartita economica, aggravando ulteriormente la propria situazione di dissesto ormai irreversibile, a danno dell'intera massa dei creditori fallimentari .
3. Parte attrice precisava che, nonostante la piena conoscenza dello stato manifesto di insolvenza della che aveva condotto in data 12-16/12/2016 alla pronuncia di Fallimento-, la convenuta Controparte_2 aveva chiesto ed ottenuto nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare RGE 674/2016 il pagamento dell'importo di € 70.015,84, versato dalla quale terzo pignorato, di cui Parte_2 domandava in questa sede la revoca ex art. 67 comma 2 LF.
4. Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta , insistendo per Controparte_1 il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
5. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU estimativa e l'assunzione della prova testimoniale ammessa.
6. il Tribunale, così statuiva:
-rigetta le domande proposte dal ai sensi del combinato disposto Parte_1 degli artt. 2901 cod. civ. e 66 L.F.;
pagina 2 di 6 -accoglie la domanda proposta dal Fallimento della ai sensi e per gli effetti di Controparte_2 quanto previsto dall'art. 67 L.F. e revoca il pagamento ricevuto dalla di Euro Controparte_1 70.015,84 effettuato da (in qualità di terzo pignorato nella procedura di Parte_2 espropriazione R.G.E n. 674/2016 Tribunale di Piacenza, promossa contro , e, Controparte_2 conseguentemente, condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire al la somma di Euro 70.015,84, oltre interessi legali Controparte_2 dalla domanda al saldo;
-condanna parte convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in Euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
-spese di ctu poste in via definitiva a carico di parte attrice.
7. Il Tribunale, dunque, rigettava le azioni ex art. 2901 c.c. ma accoglieva l'azione revocatoria ex art. 67 LF, revocando il pagamento de quo:
“Infine, con riguardo alla domanda di revoca ex art. 67 comma 2 LF del pagamento dell'importo di € 70.015,84 versato alla odierna convenuta dal terzo pignorato, , nell'ambito della Pt_2 Parte_2 procedura esecutiva mobiliare RGE 674/2016, Tribunale di Piacenza, occorre svolgere alcune necessarie premesse. Secondo pacifica e costante giurisprudenza di legittimità sono revocabili ai sensi dell'art. 67, 2 co. L.F. i pagamenti coattivi ottenuti a seguito di esecuzione forzata individuale posto che "Il pagamento del terzo pignorato nell'esecuzione forzata individuale è revocabile nel successivo fallimento del debitore quando abbia inciso sul patrimonio del fallito perché eseguito con denaro a questi dovuto essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito" (Cass. 23652/2012; si veda anche Cass. Civ. Sez. VI n. 7750 del 28/03/2018). Inoltre ai fini del calcolo del cosiddetto "periodo sospetto" in caso di pagamenti coattivi ottenuti a seguito di esecuzione forzata individuale, la giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 12545 del 19/07/2012; Cass. civ. sez. I civile sent. 19/11/2008 n. 27518) precisa che "nell'ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedure esecutive individuali, gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 l. fall., in quanto compiuti entro l'anno anteriore ora sei mesi post riforma ex D.L. 14.3.2005 n. 35 conv, con mod, nella L. 14.5.2005 n. 80 (n.d.r.) alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) bensì i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti, con la conseguenza che, ai fini del computo del c.d. "periodo sospetto", occorre far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito". Deve infatti essere puntualizzato che oggetto dell'azione revocatoria è il pagamento del debitor debitoris eseguito in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa all'esito dell'esecuzione forzata presso terzi: è, dunque, detto pagamento che deve rientrare nei sei mesi di "periodo sospetto" da calcolarsi a ritroso dalla dichiarazione di fallimento, non il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione di assegnazione del credito né, tantomeno, l'atto di pignoramento che ha dato inizio all'esecuzione forzata individuale (in questo senso v. Tribunale Pistoia, 01/10/2020). Nel caso di specie parte convenuta nella propria comparsa di costituzione non ha contestato di aver ricevuto il pagamento dalla (circostanza, dunque, da considerarsi ammessa ex Parte_2 art. 115 cpc) ma ha contestato che il pagamento sia avvenuto nel periodo sospetto, come prospettato dalla Curatela (v p. 16 comparsa convenuta). In realtà, pur non avendo la Curatela specificato quando detto pagamento sarebbe avvenuto, essendo l'ordinanza di assegnazione del GE intervenuta l'1/7/2016 (doc. 9 attore), il pagamento non può che esserle posteriore e dunque pacificamente ricadente nel cd periodo sospetto, compreso tra il 12- 16/6/2016 e il 12-16/12/2016. Quanto alla cd scientia decoctionis, trattandosi di pagamento non normale, in quanto percepito all'esito di una procedura esecutiva ( "il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque pagina 3 di 6 gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la "par condicio creditorum", come quando il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto" v. Cass. 2015/25928), la stessa può semplicemente presumersi, spettando al convenuto provare il contrario art. 67, comma 1, n.2, L.F... Per stabilire dunque se è revocabile il pagamento eseguito dal terzo di un debito comunque gravante sul fallito, è determinante accertare se la provvista dell'operazione incida direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali. Si ritiene, infatti, che sia revocabile anche il pagamento da parte del terzo, debitore del fallito, quando eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il "solvens" obbligato verso il debitore successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti”. Ipotesi che certamente ricorre nel caso in esame, in cui non risulta in alcun modo contestato che la abbia pagato il credito della con denaro che sarebbe stato Parte_2 Controparte_1 destinato alla società poi fallita. CP_2 Ricorrendo dunque l'inversione del riparto probatorio di cui all'art. 67 comma 1 n 2 LF e non avendo la dimostrato la propria non conoscenza, al momento del percepimento della somma pari ad CP_1 Euro € 70.015,84 da parte di , dello stato di insolvenza della società debitrice Parte_2 pignorata, va accolta la richiesta di inefficacia nei confronti del Fallimento del pagamento della somma di € 70.015,84 eseguito da , in favore di in forza Parte_2 Controparte_1 dell'ordinanza di assegnazione dell'1/7/2016 resa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare RGE 674/2016 Tribunale di Piacenza.
8. Il Tribunale provvedeva poi a regolare le spese di lite:
“Stante l'esito della lite, le spese processuali vengono poste a carico di parte convenuta avuto riguardo a quanto riconosciuto come effettivamente dovuto ex art. 5 comma 1 DM 55/14 e succ modifiche. Le spese di ctu vengono invece poste a carico di parte attrice in quanto l'indagine sottesa afferiva alla domanda di revocatoria promossa ai sensi degli artt. 2901 cc e 66 LF che è stata respinta.
9. Proponeva appello Controparte_1
10. Con l'unico motivo di gravame parte appellante contestava il regolamento delle spese di lite, adducendo che la situazione di soccombenza reciproca, dovuta alla reiezione di ben quattro domande su cinque proposte, imponeva una compensazione integrale o parziale delle spese medesime.
11. Si costituiva parte appellata, chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
12. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
13. È ben vero che la complessiva pronuncia del tribunale ha dato luogo ad una situazione di soccombenza reciproca, operando il rigetto di quattro domande su cinque e il solo accoglimento della revocatoria fallimentare, con conseguente condanna di parte appellante alla restituzione della somma di
Euro 70.015,84, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In tal senso si è pronunciata la suprema corte a sezioni unite (sez. U,
Sentenza n. 32061 del 31/10/2022): In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda pagina 4 di 6 articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Si tratta di una soccombenza reciproca, caratterizzata, peraltro, da una prevalente soccombenza di parte appellante, tenuto conto della condanna al pagamento di un rilevante importo in favore del fallimento.
14. Il tribunale ha posto le spese di CTU a carico del fallimento, in quanto connesse alle domande rigettate.
Il tribunale ha poi liquidato in favore del fallimento i compensi del difensore, mediante applicazione dei valori tariffari minimi dello scaglione determinato dall'importo del decisum (euro 70.015,84).
Infatti, i valori medi dello scaglione ammonterebbero a euro 14.103,00, mentre la somma liquidata dal
Tribunale è stata pari alla metà, cioè a euro 7.052,00, importo corrispondente ai valori tariffari minimi dello scaglione.
In tal modo, il Tribunale ha, seppur non formalmente ma, di fatto e sostanzialmente, operato una compensazione delle spese di lite pari alla metà, con condanna di parte appellante, in quanto maggiormente soccombente, al rimborso della quota della residua metà.
Infatti, non vi è alcuna ragione plausibile per l'applicazione dei minimi tariffari, anche tenuto conto della complessità della causa, caratterizzata da ben cinque azioni revocatorie.
Pertanto, l'applicazione dei minimi tariffari non può che essere interpretata come un sostanziale equipollente della compensazione delle spese nella misura della metà, con imposizione della residua quota di metà a carico della parte maggiormente soccombente, cioè, parte appellante.
Tale compensazione “di fatto” nella misura della metà è assolutamente congrua, tenuto conto del complessivo esito della lite e in particolare della condanna di parte appellante al pagamento di una rilevante somma in favore del fallimento.
Deve, dunque, ritenersi comunque sostanzialmente corretta la statuizione del Tribunale.
15. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa, dato dall'importo delle spese liquidate dal Tribunale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore del Controparte_1 Controparte_2
delle spese del grado, che liquida in € 4000,00 per compenso, oltre al 15% di spese
[...] forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1811/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIBRANDI Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA. 64 29100 PIACENZApresso il difensore avv. ALIBRANDI LUIGI
APPELLANTE contro
IN PERSONA DEL CURATORE AVV. Controparte_2
AL (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAROTTA ROSALIA LINDA e P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO 4 20122 MILANOpresso il difensore avv. MAROTTA ROSALIA LINDA
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 520 del 2023 del Tribunale di Piacenza, pubblicata il 6 settembre 2023
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva Controparte_2 in giudizio la società per sentir “dichiarare inefficaci nei confronti CP_1 CP_1 della massa dei creditori del ai sensi del combinato disposto degli Parte_1 artt. 2901 cod. civ. e 66 L.F., e con ogni conseguenza di legge, i seguenti atti:
pagina 1 di 6 1. atto di vendita del 29 aprile 2015 stipulato per atto pubblico a Ministero Notaio Dott. Per_1 di Piacenza, Rep. 163.971, Racc. n. 49.717, tra la e la
[...] Controparte_2 Controparte_1
[...
avente ad oggetto un capannone da cielo a terra sito in Piacenza, via Cesare Martelli, 7, censito al NCEU di Piacenza, F. 74, Mapp. 125, Piano T, Cat. C/3, cl. 5, e relativa area scoperta pertinenziale censita al NCT di Piacenza, F. 74, Mapp. 125, Ha. 00.19.00, atto trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Piacenza in data 30 aprile 2015, ai numeri 4818 di RG e 3789 di RP (all.n. 27);
2. atto di vendita del 29 gennaio 2015 stipulato a mezzo scrittura privata autenticata a Ministero Notaio Dott. di Piacenza, Racc. n. 32.074, tra la e la Persona_2 Controparte_2 [...]
avente ad oggetto il ramo di azienda commerciale organizzato per la distribuzione di CP_1 carburanti per autotrazione e lubrificanti sito in Piacenza, via Coppalati, 51; 3. contratto di locazione immobiliare stipulato in data 13 maggio 2015 tra la e la Controparte_2
avente ad oggetto l'area di mq. 3003 sita in Piacenza, via Coppalati 51, Controparte_1 destinata ad impianto di distribuzione di carburanti e censita al NCT di Piacenza, F. 75, part. 372 registrato a Piacenza in data 26 maggio 2015, Serie 3T, n. 4901; 4. contratto di locazione immobiliare stipulato in data 13 maggio 2015 tra la e la Controparte_2
avente ad oggetto un'area sita in Piacenza, via Coppalati snc, destinata ad Controparte_1 impianto di autolavaggio e censita al NCT di Piacenza, F. 75, part. 370, Cat. D08, registrato a Piacenza in data 26 maggio 2015, Serie 3T, n. 4895” , nonché “ ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 67, comma 2, L.F., revocare il pagamento ricevuto dalla Controparte_1 come disposto dal G.E. della procedura esecutiva RGEm n. 674/2016, e per l'effetto dire tenuta e condannare la a pagare al la somma di € Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 70.015,84 o quella diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
2. In definitiva, la Curatela sosteneva che la con il concorso della CP_2 Controparte_1 ed in favore della medesima, aveva dismesso la proprietà di un impianto di distribuzione del carburante, di un capannone dal valore considerevole e la disponibilità di due aree, su cui insistevano due impianti, senza ricevere alcuna corrispondente o quantomeno adeguata contropartita economica, aggravando ulteriormente la propria situazione di dissesto ormai irreversibile, a danno dell'intera massa dei creditori fallimentari .
3. Parte attrice precisava che, nonostante la piena conoscenza dello stato manifesto di insolvenza della che aveva condotto in data 12-16/12/2016 alla pronuncia di Fallimento-, la convenuta Controparte_2 aveva chiesto ed ottenuto nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare RGE 674/2016 il pagamento dell'importo di € 70.015,84, versato dalla quale terzo pignorato, di cui Parte_2 domandava in questa sede la revoca ex art. 67 comma 2 LF.
4. Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta , insistendo per Controparte_1 il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
5. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU estimativa e l'assunzione della prova testimoniale ammessa.
6. il Tribunale, così statuiva:
-rigetta le domande proposte dal ai sensi del combinato disposto Parte_1 degli artt. 2901 cod. civ. e 66 L.F.;
pagina 2 di 6 -accoglie la domanda proposta dal Fallimento della ai sensi e per gli effetti di Controparte_2 quanto previsto dall'art. 67 L.F. e revoca il pagamento ricevuto dalla di Euro Controparte_1 70.015,84 effettuato da (in qualità di terzo pignorato nella procedura di Parte_2 espropriazione R.G.E n. 674/2016 Tribunale di Piacenza, promossa contro , e, Controparte_2 conseguentemente, condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire al la somma di Euro 70.015,84, oltre interessi legali Controparte_2 dalla domanda al saldo;
-condanna parte convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in Euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
-spese di ctu poste in via definitiva a carico di parte attrice.
7. Il Tribunale, dunque, rigettava le azioni ex art. 2901 c.c. ma accoglieva l'azione revocatoria ex art. 67 LF, revocando il pagamento de quo:
“Infine, con riguardo alla domanda di revoca ex art. 67 comma 2 LF del pagamento dell'importo di € 70.015,84 versato alla odierna convenuta dal terzo pignorato, , nell'ambito della Pt_2 Parte_2 procedura esecutiva mobiliare RGE 674/2016, Tribunale di Piacenza, occorre svolgere alcune necessarie premesse. Secondo pacifica e costante giurisprudenza di legittimità sono revocabili ai sensi dell'art. 67, 2 co. L.F. i pagamenti coattivi ottenuti a seguito di esecuzione forzata individuale posto che "Il pagamento del terzo pignorato nell'esecuzione forzata individuale è revocabile nel successivo fallimento del debitore quando abbia inciso sul patrimonio del fallito perché eseguito con denaro a questi dovuto essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito" (Cass. 23652/2012; si veda anche Cass. Civ. Sez. VI n. 7750 del 28/03/2018). Inoltre ai fini del calcolo del cosiddetto "periodo sospetto" in caso di pagamenti coattivi ottenuti a seguito di esecuzione forzata individuale, la giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 12545 del 19/07/2012; Cass. civ. sez. I civile sent. 19/11/2008 n. 27518) precisa che "nell'ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedure esecutive individuali, gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 l. fall., in quanto compiuti entro l'anno anteriore ora sei mesi post riforma ex D.L. 14.3.2005 n. 35 conv, con mod, nella L. 14.5.2005 n. 80 (n.d.r.) alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) bensì i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti, con la conseguenza che, ai fini del computo del c.d. "periodo sospetto", occorre far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito". Deve infatti essere puntualizzato che oggetto dell'azione revocatoria è il pagamento del debitor debitoris eseguito in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa all'esito dell'esecuzione forzata presso terzi: è, dunque, detto pagamento che deve rientrare nei sei mesi di "periodo sospetto" da calcolarsi a ritroso dalla dichiarazione di fallimento, non il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione di assegnazione del credito né, tantomeno, l'atto di pignoramento che ha dato inizio all'esecuzione forzata individuale (in questo senso v. Tribunale Pistoia, 01/10/2020). Nel caso di specie parte convenuta nella propria comparsa di costituzione non ha contestato di aver ricevuto il pagamento dalla (circostanza, dunque, da considerarsi ammessa ex Parte_2 art. 115 cpc) ma ha contestato che il pagamento sia avvenuto nel periodo sospetto, come prospettato dalla Curatela (v p. 16 comparsa convenuta). In realtà, pur non avendo la Curatela specificato quando detto pagamento sarebbe avvenuto, essendo l'ordinanza di assegnazione del GE intervenuta l'1/7/2016 (doc. 9 attore), il pagamento non può che esserle posteriore e dunque pacificamente ricadente nel cd periodo sospetto, compreso tra il 12- 16/6/2016 e il 12-16/12/2016. Quanto alla cd scientia decoctionis, trattandosi di pagamento non normale, in quanto percepito all'esito di una procedura esecutiva ( "il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque pagina 3 di 6 gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la "par condicio creditorum", come quando il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto" v. Cass. 2015/25928), la stessa può semplicemente presumersi, spettando al convenuto provare il contrario art. 67, comma 1, n.2, L.F... Per stabilire dunque se è revocabile il pagamento eseguito dal terzo di un debito comunque gravante sul fallito, è determinante accertare se la provvista dell'operazione incida direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali. Si ritiene, infatti, che sia revocabile anche il pagamento da parte del terzo, debitore del fallito, quando eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il "solvens" obbligato verso il debitore successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti”. Ipotesi che certamente ricorre nel caso in esame, in cui non risulta in alcun modo contestato che la abbia pagato il credito della con denaro che sarebbe stato Parte_2 Controparte_1 destinato alla società poi fallita. CP_2 Ricorrendo dunque l'inversione del riparto probatorio di cui all'art. 67 comma 1 n 2 LF e non avendo la dimostrato la propria non conoscenza, al momento del percepimento della somma pari ad CP_1 Euro € 70.015,84 da parte di , dello stato di insolvenza della società debitrice Parte_2 pignorata, va accolta la richiesta di inefficacia nei confronti del Fallimento del pagamento della somma di € 70.015,84 eseguito da , in favore di in forza Parte_2 Controparte_1 dell'ordinanza di assegnazione dell'1/7/2016 resa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare RGE 674/2016 Tribunale di Piacenza.
8. Il Tribunale provvedeva poi a regolare le spese di lite:
“Stante l'esito della lite, le spese processuali vengono poste a carico di parte convenuta avuto riguardo a quanto riconosciuto come effettivamente dovuto ex art. 5 comma 1 DM 55/14 e succ modifiche. Le spese di ctu vengono invece poste a carico di parte attrice in quanto l'indagine sottesa afferiva alla domanda di revocatoria promossa ai sensi degli artt. 2901 cc e 66 LF che è stata respinta.
9. Proponeva appello Controparte_1
10. Con l'unico motivo di gravame parte appellante contestava il regolamento delle spese di lite, adducendo che la situazione di soccombenza reciproca, dovuta alla reiezione di ben quattro domande su cinque proposte, imponeva una compensazione integrale o parziale delle spese medesime.
11. Si costituiva parte appellata, chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
12. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
13. È ben vero che la complessiva pronuncia del tribunale ha dato luogo ad una situazione di soccombenza reciproca, operando il rigetto di quattro domande su cinque e il solo accoglimento della revocatoria fallimentare, con conseguente condanna di parte appellante alla restituzione della somma di
Euro 70.015,84, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In tal senso si è pronunciata la suprema corte a sezioni unite (sez. U,
Sentenza n. 32061 del 31/10/2022): In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda pagina 4 di 6 articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Si tratta di una soccombenza reciproca, caratterizzata, peraltro, da una prevalente soccombenza di parte appellante, tenuto conto della condanna al pagamento di un rilevante importo in favore del fallimento.
14. Il tribunale ha posto le spese di CTU a carico del fallimento, in quanto connesse alle domande rigettate.
Il tribunale ha poi liquidato in favore del fallimento i compensi del difensore, mediante applicazione dei valori tariffari minimi dello scaglione determinato dall'importo del decisum (euro 70.015,84).
Infatti, i valori medi dello scaglione ammonterebbero a euro 14.103,00, mentre la somma liquidata dal
Tribunale è stata pari alla metà, cioè a euro 7.052,00, importo corrispondente ai valori tariffari minimi dello scaglione.
In tal modo, il Tribunale ha, seppur non formalmente ma, di fatto e sostanzialmente, operato una compensazione delle spese di lite pari alla metà, con condanna di parte appellante, in quanto maggiormente soccombente, al rimborso della quota della residua metà.
Infatti, non vi è alcuna ragione plausibile per l'applicazione dei minimi tariffari, anche tenuto conto della complessità della causa, caratterizzata da ben cinque azioni revocatorie.
Pertanto, l'applicazione dei minimi tariffari non può che essere interpretata come un sostanziale equipollente della compensazione delle spese nella misura della metà, con imposizione della residua quota di metà a carico della parte maggiormente soccombente, cioè, parte appellante.
Tale compensazione “di fatto” nella misura della metà è assolutamente congrua, tenuto conto del complessivo esito della lite e in particolare della condanna di parte appellante al pagamento di una rilevante somma in favore del fallimento.
Deve, dunque, ritenersi comunque sostanzialmente corretta la statuizione del Tribunale.
15. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa, dato dall'importo delle spese liquidate dal Tribunale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore del Controparte_1 Controparte_2
delle spese del grado, che liquida in € 4000,00 per compenso, oltre al 15% di spese
[...] forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
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