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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 660/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 660/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del 10.06.2024 vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2 nata a [...] il [...] ( ), entrambi elettivamente
[...] C.F._2 ati in Messina, Via Lenzi 5 presso lo Zanghì, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI e
, in persona del procuratore speciale, c.f.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in Messina in Viale Regina Elena n. 125 presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Nicola Iacopino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1328/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data 14.07.2022 e pubblicata in data 15.07.2022.
Conclusioni dei procuratori delle parti: vedi verbali ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.06.2018 (oggi Controparte_2
), premettendo di vantare un cospicuo credito nei confronti Controparte_1 di ammontante ad €. 2.170.755,85 dovuto al mancato pagamento di tributi e Parte_1 sanzioni risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi nn. TYX01H404696/2013 e TYX01B103678/2015, lo conveniva in giudizio, unitamente all'ex moglie al fine di Parte_2 sentire dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di compravendita in Notar Capo rep. n. Per_1
7762, n. Racc. 4035 stipulato in data 18.12.2014 (Reg. Gen. 15624) con il quale il debitore cedeva alla la comproprietà, nella misura di ½, dell'unità immobiliare sita in Viareggio (LU) Parte_2
1 in via Cesare Battisti n. 53, arrecante grave pregiudizio alla soddisfazione del credito frattanto registrato, nonché dolosamente preordinato alla riduzione della garanzia patrimoniale idonea a soddisfare le residue pretese creditorie.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.12.2018 si costituiva in giudizio il quale, contestando preliminarmente la Parte_1 sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azionata domanda in revocatoria, in via subordinata, invocava la non assoggettabilità dell'atto in questione alla disciplina ex art. 2901 c.c., atteso che il trasferimento in questione era finalizzato all'adempimento di un debito scaduto, scaturente dal mancato pagamento dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della , nella misura determinata dal Tribunale nel giudizio di cessazione degli effetti civili Pt_2 del matrimonio (sentenza n. 2259/2012, il cui ammontare è stato successivamente rideterminato con sentenza resa in appello n. 520/2013).
In data 12.12.2018 si costituiva in giudizio la quale invocava il rigetto della Parte_2 revocatoria esperita ex art. 2901 c.c., deducendo a riguardo l'anteriorità del proprio credito rispetto a quello vantato da , e rilevava il difetto dei presupposti richiesti ex Controparte_2 lege, con vittoria di spese e c
Con sentenza n. 1328 pubblicata in data 15.07.2022 il Tribunale adìto, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava l'inefficacia dell'atto di disposizione compiuto in data 18.12.2014, condannando per l'effetto i convenuti soccombenti alla refusione in solido delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza e proponevano appello Parte_1 Parte_2 ritualmente notificato in data 30.08.2022 con il quale, preliminarmente, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata, invocavano, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'azionata revocatoria, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario o, in subordine, la rideterminazione delle stesse avendo tenendo conto dell'effettivo valore del bene oggetto del trasferimento contestato.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.01.2023 si costituiva in giudizio l' la quale, in reiezione Controparte_1 delle domande avversarie, instava per il rigetto integrale del proposto atto di appello, perché infondato in fatto e in diritto, con condanna degli appellanti alle spese ed ai compensi del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore procuratore antistatario.
All'udienza collegiale del 05.05.2023, la Corte, accertato il deposito di note scritte e la ritualità del contraddittorio tra le parti in causa, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.06.2024.
A tale udienza (svoltasi in modalità cartolari, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.) la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi che appresso si illustreranno.
§. 1 Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata là dove il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, ha considerato non applicabile alla fattispecie
2 in esame il disposto normativo di cui all'art. 2901 co. 3 c.c. sul presupposto che l'atto dispositivo contestato non configurasse una forma di adempimento di un debito scaduto, bensì una “datio in solutum”, ossia un atto diverso, sotto il profilo della volontà dispositiva, dal semplice adempimento dell'originaria obbligazione pecuniaria.
Tale conclusione, a dir degli appellanti, si appaleserebbe errata atteso che non Parte_2 avrebbe ricevuto a titolo di donazione la metà indivisa del bene oggetto di trasferimento, avendo quest'ultima in parte versato l'importo di € 103.000,00 ad estinzione di un pregresso debito del assunto nei confronti del venditore BNP PARIBAS e garantito da ipoteca giudiziale per € Pt_1
700,00 iscritta il 27.03.2009, ed in parte, previo accollo del debito, versando l'importo di € 35.000,00 nei confronti di Unicredit, a titolo di saldo per la quota dovuta dal per gli arretrati Pt_1 di un ulteriore contratto di mutuo acceso nel 2000.
Per tali circostanze, a dir degli appellanti, la vendita oggetto di revocatoria non potrebbe essere considerata quale mera “datio in solutum” non essendovi alcun riferimento di ciò nell'atto pubblico di compravendita “né tantomeno alcun riferimento è stato reso da parte attrice in ordine alla definizione transattiva del debito nascente dagli arretrati assegni di mantenimento.”
L'atto di compravendita, secondo gli appellanti, prevedeva un prezzo di € 138.000,00 che – per una quota indivisa di un appartamento familiare- rappresentava comunque un prezzo di acquisto congruo rispetto al valore del mercato – e che è stato regolarmente corrisposto da Parte_2 secondo le soluzioni di pagamento citate in precedenza, circostanza quest'ultima che dimostrerebbe che la vendita in questione rappresentasse un modo per consentire al di Pt_1 ristorare i debiti maturati e già scaduti, derivanti da un primo mutuo acceso negli anni 2000 e da un altro finanziamento oggetto di contenzioso per il quale pendeva un'ipoteca giudiziale ed oggetto di pignoramento giudiziale eseguito negli anni 2013.
§ 1.1. Tale motivo di appello risulta, oltre che inammissibile, comunque infondato nel merito.
E' bene precisare che, come si evince dalla lettura degli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio di prime cure, e come pure eccepito in questa sede dall' Controparte_1 con l'atto di costituzione in appello, nel giudizio di primo grado gli appellanti hanno invocato l'applicazione dell'art. 2901 co. 3 c.c. deducendo ed allegando a sostegno di tale eccezione come il trasferimento della metà indivisa dell'immobile in favore della ex moglie rappresentasse un mezzo per ristorare le precedenti debenze del derivanti dal mancato pagamento degli Pt_1 assegni di mantenimento, nulla adducendo avut rdo agli ulteriori elementi di fatto e cioè all'estinzione degli altri rapporti di finanziamento.
Basti pensare che, ai fini invocati, , nel proprio scritto introduttivo in prime cure, Parte_1 al fine di confutare l'azionata revocatoria ex adverso, deduceva “…L'Arch. non aveva potuto – Pt_1 stante le mutate condizioni economiche così come, peraltro, accertato dalla stessa Corte di Appello di Messina nella sentenza emessa a conclusione del secondo grado di giudizio – versare alla Sig.ra gli importi indicati nei Pt_2 provvedimenti giudiziari sopra richiamati…Orbene, l'Arch. – stante il passaggio in giudicato della Pt_1 sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina – concordava con la Sig.ra di estinguere il proprio Pt_2 debito operando la cessione della propria quota (pari ad ½) della proprietà dell'ap nto di Viareggio (casa coniugale assegnata dal Tribunale alla Sig.ra a cui veniva, peraltro, affidata la figlia minore ”(pag. Pt_2 Per_2
12 comparsa di costituzione); ed ancora, in modo ancora più netto, lo stesso affermava Pt_1
“Appare opportuno evidenziare come il diritto di credito della Sig.ra nei confronti dell'Arch. trova Pt_2 Pt_1
3 la propria scaturigine nell'Ordinanza Presidenziale del 15 Luglio 2009”, demandando in conclusione ed in via subordinata all'adìto Tribunale l'accertamento “…che la quota pari ad ½ della proprietà dell'immobile sito in Viareggio alla Via Cesare Battisti n. 53 identificato al NCEU del Comune di Viareggio al Foglio 19, Particella 354, Subalterno 20 è stata ceduta dall'Arch. alla Sig.ra Parte_1 Parte_2 al fine di dare adempimento al proprio debito sorto in seguito all'emissione dell'Ordinanza Presidenziale del 15 Luglio 2009 con cui veniva condannato al pagamento di Euro 15.000,00 mensili a favore dell'ex coniuge e della figlia minore”.
E' doveroso, altresì, rilevare che perfino costituitasi autonomamente aderiva Parte_2 pedissequamente alle conclusioni rassegnate dal nulla esponendo con riferimento ai Pt_1 contratti di mutuo richiamati solo in questa sede.
Tanto è vero che per avvalorare la tesi di parte, gli odierni appellanti – già convenuti in primo grado, depositavano in atti, una dichiarazione unilaterale, avente rilievo asseritamente di riscontro indiziario, con cui dava atto che il ristorava tanto il debito maturato per il Parte_2 Pt_1 mancato pagamento degli assegni a titolo di mantenimento per la figlia mediante bonifico Per_3 bancario eseguito in data 11.12.2014 della Cariparma, quanto la pendenza debitoria dovuta per il mancato pagamento della somma dovuta per l'assegno divorzile che, invece, veniva saldata mediante la cessione del trasferimento contestato.
Come sopra anticipato, nessun riferimento veniva effettuato da entrambi gli appellanti ai finanziamenti accesi dal rispettivamente negli anni 2000 e dell'altro finanziamento oggetto Pt_1 di contenzioso per il quale pendeva un'ipoteca giudiziale, oggetto di pignoramento giudiziale, eseguito negli anni 2013, ad estinzione dei quali rispondeva a loro dire la ratio sottesa al contratto di compravendita oggetto del contendere, avendo le parti esclusivamente dedotto che il prezzo concordato per la cessione della metà indivisa dell'immobile sito in Viareggio rispondeva ad una chiara finalità satisfattiva del debito vantato dal per effetto del mancato pagamento di Pt_1 somme dovute a titolo di assegni divorzili.
Trattasi, quindi, di eccezione nuova che implica la valutazione di nuovi elementi di fatto (estranei al giudizio di primo grado) e che, in quanto introdotta soltanto in questo grado di appello deve ritenersi inammissibile, incontrando il divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c.
In ogni caso anche a voler considerare l'atto di compravendita nella sua globalità non può non osservarsi come lo stesso non muti il carattere di “datio in solutum” riconosciutogli dal Giudice di prime cure, ove si consideri quanto segue.
Anzitutto, l' nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di Controparte_1 primo grado aveva dedotto, senza che tale affermazione sia stata oggetto di alcuna contestazione da parte dei convenuti, che applicando i parametri di cui all'art. 79 DPR 602/73 (che individua i criteri di determinazione del prezzo di vendita nelle procedure esecutive esattoriali), il valore del bene venduto risultava essere approssimativamente di € 680.000,00, la cui metà (€ 340.000,00, trattandosi di vendita di ½), era notevolmente superiore al prezzo convenuto dalle parti;
e ciò, prescindendo dal fatto che il prezzo determinato ai sensi dell'art. 79 del DPR 602/73 risulta, in ogni caso, inferiore al valore di mercato di un immobile composto da 8,5 vani in attico ubicato a Viareggio – notoriamente rinomata località ad elevata vocazione turistica –, non avrebbe potuto essere congruamente determinato secondo i criteri enunciati nel contratto.
4 Ne deriva che il modesto prezzo della compravendita, ovvero soli € 138.000,00, a fronte della vendita di un bene avente siffatte caratteristiche, sia pur per la quota di ½, con l'elevata rendita catastale pari ad € 1.802,05, come efficacemente rilevato dall'Agenzia appellata, costituisce la conferma della natura oggettivamente pregiudizievole dell'atto rispetto alle garanzie a prò del creditore, dovendosi ritenere – anche a voler tenere fede all'iniziale prospettazione delle parti- che la differenza di prezzo rispetto all'effettivo valore di mercato della res sia da attribuire alla loro volontà di conferire al trasferimento del bene quell'efficacia estintiva, come datio in solutum, del debito del derivante dalla sentenza divorzile. Pt_1
§. 2. Con il secondo motivo di cui al chiesto gravame gli appellanti, in continuità rispetto alla precedente censura, lamentano la nullità della sentenza impugnata a causa della manifesta contraddittorietà da cui sarebbe affetta laddove il Giudice di prime cure, sebbene preliminarmente abbia qualificato l'atto oggetto di revocatoria quale vendita posta in essere dal debitore per un prezzo contestualmente destinato a soddisfare le pretese creditorie altrui, successivamente, invece, al fine di giustificare la non assoggettabilità dell'atto in questione alla deroga di cui all'art. 2901 co. 3 c.c., l'avrebbe considerato quale mera datio in solutum finalizzato all'adempimento di un debito del da parte della , incorrendo così in una specifica Pt_1 Pt_2 violazione di cui all'art. 116 c.p.c.
§ 2.1. Anche tale motivo deve ritenersi infondato.
Nel richiamare i dati di fatto emergenti dagli atti ed in particolare il contenuto dell'atto dispositivo e le allegazioni di parte che avrebbero dovuto giustificare la riconducibilità del negozio giuridico alla fattispecie esimente di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., meglio esposte nell'esaminare la doglianza di cui al precedente paragrafo, appare evidente come il Giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali applicabili in materia, senza incorrere nella lamentata contraddizione.
Ribadendo quanto già correttamente argomentato dal Tribunale, occorre, infatti, osservare che costituisce principio pacifico che la “datio in solutum” (nella specie attuata mediante la cessione di un bene con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto) rappresenta una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto. (così Cass. Sez. 6-1, ord. 14/11/2017, n. 26927, e ancora più specificamente in un caso analogo Cass., sez. 6-3, ord. 06/10/2020, n. 21358: “È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.”. Conf. in precedenza Cass., sez. III, sent. 22/01/2015, n. 1144).
Dunque, se come nel caso di specie, l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere “di atto dovuto” dal meccanismo negoziale prescelto.
5 Ed infatti, ex multis, si rammenta che “L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.” (Cass., Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8992 del 15/05/2020 (Rv. 657941 - 01); cfr. in casi analoghi Sez. 3 - , Ordinanza n. 4244 del 19/02/2020 (Rv. 656908 - 01), Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1414 del 22/01/2020 (Rv. 656555 - 01)).
Alla luce delle considerazioni esposte e in adesione alla giurisprudenza consolidata, consegue l'infondatezza delle argomentazioni arguite dagli appellanti.
Infatti, la scelta volontaria del debitore, concordata con il creditore, di estinguere il debito attraverso una datio in solutum esclude, per sua stessa natura, la riferibilità del carattere di “atto dovuto” del meccanismo negoziale prescelto.
Non risultando, inoltre, dimostrata la sussistenza della strumentalità necessaria fra la vendita dell'immobile e l'adempimento del debito, non può invocarsi l'esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c..
§ 3. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella misura in cui il Tribunale ha accolto la domanda in revocatoria azionata ex adverso sul presupposto che l'atto di trasferimento compiuto dal nei confronti della fosse idoneo a nuocere la Pt_1 Pt_2 soddisfazione del credito vantato frattanto dall' in quanto anteriore rispetto a quello CP_3 riconosciuto alla stessa e scaturente dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del Pt_2 precedente loro vincolo coniugale.
Ribadivano e premettevano gli appellanti che “il fatto che l'atto in questione comportasse la rinuncia di
ai crediti per assegno di divorzio è atto interno risultante da dichiarazione interna, inopponibile ai Parte_2 terzi, in quanto dal testo dell'atto di compravendita nulla risulta a tal proposito”. Ad ogni buon conto ed in ogni caso, censuravano anche il ragionamento del Tribunale secondo cui il credito da assegno divorzile sorgerebbe solo con la sentenza di divorzio, dovendosi invece in un normale procedimento di separazione e divorzio tenere conto, anche di tutti gli assegni disposti a partire dall'udienza presidenziale di separazione, a seguire nella sentenza di separazione;
quindi all'udienza presidenziale di divorzio e nella sentenza definitiva di divorzio.
Un ragionamento diverso, a dire degli stessi, postulerebbe un'innegabile situazione di profondo disagio in cui verserebbe il coniuge destinatario degli assegni che non vanterebbe alcun credito in attesa della pronuncia di divorzio definitiva.
Per tali motivazioni gli appellanti invocano, quale momento discretivo dal quale far decorrere l'esistenza del credito vantato dalla , quello in cui è stata pronunciata l'ordinanza Pt_2 presidenziale resa nel giudizio divorzile in data 15.07.2009 con cui è stato disposto, seppur temporaneamente, a carico del l'obbligo di mantenimento in favore della . Pt_1 Pt_2
Ed infatti, risultando pacifica la separazione consensuale intervenuta fra i due coniugi in data 2003, con la quale veniva convenuto che il dovesse versare nei confronti della un Pt_1 Pt_2 importo a titolo di mantenimento nella misura di € 2.500,00 mensili, gli appellanti rilevano che il
6 credito litigioso vantato dalla fosse anteriore rispetto a quello frattanto sorto nei confronti Pt_2 di atteso che già con l'ordinanza provvisoria emessa dal Dott. Bonazinga nell'ambito del CP_3 procedimento iscritto al n. 2464/2009 veniva determinato l'assegno a titolo divorzile nei confronti dell'ex moglie da parte del Tale provvedimento è stato successivamente Pt_1 confermato per effetto della sent. n. 2259/12 Reg. Sent. emessa in data 20.11.2012 che il Pt_1 con atto di gravame depositato in data 06.02.2013, impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Messina che, per l'effetto, con sent. n. 520/2013, confermava l'obbligo a carico dello stesso procedendo però ad una rideterminazione del quantum mensilmente dovuto in favore dell'ex moglie e dell'unica figlia Parte_2 Per_3
Gli appellanti evidenziano come l'anteriorità del credito vantato dalla possa desumersi Pt_2 altresì, dall'introduzione da parte della debitrice di due distinti procedimenti penali, presso il Tribunale di Lucca, recanti rispettivamente R.G.N.R. 1638/12 e N. 6770/12, entrambi instaurati a seguito di formale denuncia sporta nei confronti del per il reato di cui all'art. 570 c.p. per Pt_1 effetto dell'imponente esposizione debitoria registrata da quest'ultimo a causa del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo di mantenimento.
I predetti, inoltre, contestano la pronuncia impugnata nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto che il momento di scadenza del credito vantato dal nei confronti della fosse Pt_1 Pt_2 posteriore rispetto a quello in cui sarebbe sorto il credito vantato da omettendo di CP_3 considerare che la revocatoria ordinaria, a differenza di quella fallimentare, costituisce semmai un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale per la cui esperibilità non incide in alcun modo il momento esatto in cui è sorto il credito.
§ 3.1. Anche tale motivo risulta infondato.
Preliminarmente va precisato che quanto detto sopra a proposito della natura della “datio in solutum” che la rende assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. rende superflui ogni considerazione ed approfondimento circa la tempistica di insorgenza del debito asseritamente adempiuto, ossia la sua anteriorità o posteriorità rispetto al debito maturato nei confronti dell' CP_3
Ad ogni buon conto, va osservato che gli appellanti sostengono l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto la revocatoria dell'atto dispositivo, omettendo di considerare che gli effetti patrimoniali derivanti dall'obbligo di corresponsione di somme dovute a titolo di mantenimento, nel caso di specie, rinvenivano la propria fonte nell'ordinanza presidenziale resa in data 15.07.2009 nell'ambito del giudizio di divorzio, rispetto a quello riconosciuto all'Ente riscossione.
Premettendo che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo, è doveroso rilevare che l'esperimento dell'azione de qua, che ha natura e funzione cautelare non essendo finalizzata a soli fini restitutori, non presuppone il preventivo accertamento del diritto di credito, quanto, piuttosto, l'esistenza di una ragione di credito o di una legittima aspettativa di credito che si appalesi, come detto, anche soltanto probabile o non pretestuosa.
Nella specie costituisce dato incontroverso che vantasse una cospicua posizione creditoria CP_3 nei confronti di a far data dal 26.05.2006 (data in cui è stata notificata la prima Parte_1
7 cartella di pagamento), circostanza quest'ultima dimostrata mediante il deposito, da parte dell'ente incaricato della riscossione, di svariate cartelle di pagamento corredate dalle relative relate di notifica, oltre che di due distinti avvisi di accertamento nn. TYX01H404696/2013 e TYX01B103678/2015, nonché di un prospetto riepilogativo dei dati identificativi e degli importi delle stesse.
Invece, relativamente al credito derivante dal mancato pagamento di somme dovute a titolo di mantenimento da un coniuge nei confronti dell'altro, è doveroso ribadire che, sovente, l'ordinanza presidenziale si propone — anche per l'analiticità della motivazione — come una vera e propria anticipazione della sentenza di divorzio, in una prospettiva deflattiva del contenzioso, idonea a dissuadere le parti dal proseguire il giudizio e trovare un accordo per definire anticipatamente la litispedenza.
In effetti, per l'assegno di divorzio ex art. 5, l. n. 898/1970, contrariamente a quanto accade per quello di mantenimento previsto in sede di separazione, la regola generale dovrebbe essere quella della decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (o di scioglimento del matrimonio), posto che “L'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo « status » delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale”(in termini, Cass. civ., 15 novembre 2016, n. 23263).
Dunque, la sentenza di divorzio, sciogliendo — con il suo passaggio in giudicato — lo status coniugale, diventa poi fonte delle attribuzioni patrimoniali a ciò connesse, quale appunto l'assegno di mantenimento c.d. “divorzile” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2011, n. 1613; Cass. civ., 21 febbraio 2008, n. 4424; Cass. civ., 12 luglio 2007, n. 15611; Cass. civ., 25 giugno 2004, n. 11863; Cass. civ., 6 marzo 2003, n. 3351).
A tale granitico principio il Legislatore ha introdotto un temperamento poiché, la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 10, così come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8 ha conferito al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio, statuizione quest'ultima che necessita di una precipua motivazione in punto di fatto.
Ciò posto, in base alle precedenti coordinate ermeneutiche, a tacer della sua irrilevanza, alla luce di quanto sopra esposto, infondata appare l'argomentazione addotta dagli appellanti ove si consideri che dalla sentenza n. 2259 emessa in data 30.11.12 depositata nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i due ex coniugi odierni appellati, si ricava come il Tribunale non abbia disposto alcuna retrodatazione degli effetti economici a far data dalla domanda di divorzio, disponendo esclusivamente la decorrenza da quel momento degli obblighi di mantenimento in capo al Pt_1
Tale statuizione è stata inoltre oggetto di una significativa rideterminazione in minus in punto di quantum nel successivo giudizio di gravame posto che, in ragione delle sopravvenute modifiche reddituali del è stato ridotto tanto l'assegno divorzile nei confronti della quanto Pt_1 Pt_2 quello di mantenimento in favore della figlia, precisando che l'obbligo decorreva “…dalla data pubblicazione della presente statuizione”.
Né del resto, la difesa degli appellanti ha mai dedotto, come era suo onere, in maniera specifica, quale fosse l'ammontare esatto delle somme dovute dal all'ex moglie ed il periodo di Pt_1
8 precisa insorgenza delle stesse, trattandosi di obbligazioni periodiche, in modo da indicarne il totale per il quale vi sarebbe stata piena tacitazione con l'atto di vendita oggetto di revocatoria, essendo rimasto tutto ciò solo genericamente affermato.
Ne deriva il rigetto anche di tale motivo di appello.
§ 4. Con il quarto motivo di gravame gli appellanti censurano il capo della sentenza impugnata nella misura in cui il Tribunale ha accolto l'azionata domanda in revocatoria sul presupposto che il credito litigioso, nel caso di specie derivante da procedure di accertamento tributario, potesse essere ricompreso nella previsione normativa di cui all'art. 2901 c.c..
A dir degli appellanti, sebbene costituisca dato pacifico che il credito avente natura litigiosa possa costituire antecedente logico idoneo a legittimare l'esperimento dell'azione in revocatoria, non può dimenticarsi che la stessa troverà accoglimento solo nel caso in cui venga dimostrata la contestuale sussistenza dei presupposti della scientia damni e dell'eventus damni, quest'ultimo nel caso di specie del tutto inesistente.
Ed infatti gli stessi appellanti segnalano che avrebbe azionato la domanda in revocatoria CP_3 sulla base di crediti insussistenti rientranti in procedure di definizione agevolata, stralcio, rottamazione e rateizzazione che, secondo quanto statuito dall'art. 4 D.L. 119/2018, costituivano nelle specie delle procedure atte ad estinguere partite debitorie di importo non superiore ad € 1.000,00, devolute all nel periodo ricompreso tra 01.01.2000 ed il Controparte_1
31.12.2010.
Gli appellanti rilevano che le cartelle di pagamento ricomprese in tali procedure (pag. 20 e 21 atto di appello) dimostrerebbero pacificamente l'insussistenza dei presupposti per ritenere accolta la domanda in revocatoria, atteso che, quanto all'elemento oggettivo, il debito risulterebbe essere totalmente estinto ed altresì, con riferimento all'accertamento dell'ulteriore elemento soggettivo, la circostanza che il abbia spontaneamente aderito alle procedure di rateizzazione, Pt_1 definizione agevolata e rottamazione, dimostrerebbe l'assenza di qualsivoglia comportamento fraudolento atto ad integrare il requisito della scientia damni.
Con il quinto motivo di appello gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha accolto la domanda in revocatoria, omettendo di rilevare che la declaratoria di nullità del contratto oggetto dell'avviso di accertamento, in forza del quale l' ha vantato CP_3 un cospicuo credito nei confronti del postuli la conseguente nullità del presupposto Pt_1 impositivo in forza del quale risulterebbe essere stata accolta la domanda attorea.
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare tale circostanza risolutiva, in conformità con l'orientamento granitico giurisprudenziale recepito sul punto secondo il quale la base imponibile perderebbe qualsivoglia efficacia nel momento in cui venga dichiarata la nullità del titolo presupposto, oltreché considerare che nel caso in cui venga dichiarata la nullità di un contratto per violazione di legge o contrarietà all'ordine pubblico non è prevista alcuna imposizione fiscale.
Con il sesto motivo di gravame gli appellanti invocano l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure ritenuto comprovata la loro “scientia damni”, omettendo di
9 considerare che sulla quota indivisa del pendessero una serie di iscrizioni ipotecarie1 in Pt_1 grado di azzerarne ogni capacità patrimoniale.
Tale circostanza appare del tutto idonea – secondo la tesi degli appellanti- a dimostrare l'inconsapevolezza di entrambi gli ex coniugi di nuocere alle aspettative vantate dai creditori sul bene oggetto di vendita, non potendo questi ultimi essere a conoscenza che sulla metà indivisa dell'immobile trasferito, gravato da innumerevoli iscrizioni ipotecarie, fossero esistenti delle ulteriori aspettative creditorie rispetto a quelle soddisfatte con l'atto in questione.
Oltretutto gli appellanti precisano che ove il avesse conosciuto di ledere le posizioni di Pt_1 creditori diversi dagli istituti di credito con i quali aveva intrattenuto precedenti rapporti, non solo non avrebbe completato l'operazione contestata, ma avrebbe certamente indotto la Pt_2 ad acquisire all'asta la quota indivisa dell'immobile ad un prezzo inferiore rispetto a quello versato in sede di compravendita.
Con il settimo motivo di appello gli appellanti contestano la sentenza impugnata laddove il Giudice di prime cure ha ulteriormente ritenuto dimostrata la scientia damni sul presupposto che fra i due soggetti intercorressero non solo rapporti personali legati ad un ex coniugio ma anche professionali, essendo gli stessi possessori di partecipazioni sociali presso la medesima società Airon S.r.l.
A dir degli stessi, preliminarmente, dall'esame della visura societaria di Airon Srl non si rintraccia in modo alcuno il nominativo di quale amministratrice societaria;
per quanto Parte_2 riguarda invece gli intensi rapporti personali intercorrenti fra i due, gli stessi rilevano che, sebbene costituisca dato incontroverso la chiusura del precedente rapporto matrimoniale, non può non rilevarsi l'evidente impossibilità nell'intessere detti rapporti difettando il requisito della contiguità, atteso che la risiede a Viareggio ed il a Messina, non trovando pertanto fondamento Pt_2 Pt_1
l'argomenta ottata dal Tribunale.
L'inesistenza di qualsivoglia forma di consilium fraudis fra i due apparirebbe confermata altresì dalle intense vicende giudiziarie intercorse, con le quali la imputava al gravose Pt_2 Pt_1 responsabilità – anche penali - comportanti addirittura un sequestro di circa € 500.000,00 in danno di quest'ultimo, atte a dimostrare in modo assoluto l'insussistenza della “contiguità” familiare addotta a sostegno dal Tribunale.
§ 4.1. Anche i motivi di appello testé enunciati si rivelano privi di fondamento e, in considerazione della loro intrinseca connessione oggettiva, in quanto vertenti sulla verifica dei presupposti propri dell'azione revocatoria proposta, saranno sottoposti ad un esame congiunto.
In diritto, costituisce ius receptum la collocazione codicistica dello strumento dell'azione revocatoria ordinaria tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui agli artt. 2901- 2904 c.c.
La ratio sottesa alla disciplina tratteggiata nei predetti articoli pone in risalto la sua rilevanza quale strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per il creditore, dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 1 1) Ipoteca dell'anno 2000 da 1.000.000.000 vecchie lire, per 500.000.000 vecchie lire di capitale, a garanzia del mutuo Unicredit, rimasto impagato e risolto con la vendita alla . 2) Ipoteca giudiziale dell'anno 2009 per € 700.000,00 iscritta a favore di BNP Paribas. 3) Ipoteca giudiziale dell'anno 2011 Pt_2 per € 35.000,00 di cui € 1 di capitale iscritta a favore di Banca Popolare S.Angelo 4) Trascrizione di sequestro conservativo dell'anno 2011 per € 500.000,00 a favore di 5) Pignoramento immobiliare dell'anno 2013 a favore di Parte_2 CP_4 10 2740 c.c. che, come noto, dispone che il debitore per l'adempimento delle proprie obbligazioni risponda con tutti i suoi beni presenti e futuri.
In base all'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria riguarda “gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore”; ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria occorre un pregiudizio per il creditore (c.d. eventus damni) il quale, in seguito all'atto di disposizione patrimoniale del debitore, nutra un fondato pericolo che il patrimonio del debitore non sia capiente rispetto all'entità del credito contratto, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate.
E' piuttosto necessaria una concreta ed attuale possibilità (in buona sostanza la probabilità) che il patrimonio del debitore sia insufficiente, non risultando a tal uopo necessario che abbia luogo una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che, in conseguenza dell'atto compiuto, sia resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
L'atto dispositivo, per poter essere revocato, non solo deve cagionare un pregiudizio, ma deve essere compiuto dal debitore in una particolare situazione psicologica: il c.d. consilium fraudis. Tale presupposto soggettivo si atteggia in modo diverso a seconda che l'atto dispositivo venga posto in essere anteriormente o successivamente al sorgere del credito. Nell'ipotesi più frequente, per la revocabilità di un atto posteriore al sorgere del credito, il presupposto psicologico è individuato nella “conoscenza del pregiudizio” alle ragioni del creditore: in altre parole è necessario che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduca la garanzia patrimoniale sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo in danno dei creditori complessivamente considerati, senza pretendere la prova dello specifico intento di nuocere (l'animus nocendi). Quando si tratti, invece, di atto che precede invece il sorgere del credito, il presupposto soggettivo viene invece individuato nella dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (scientia damni). In questo caso occorre dimostrare l'intenzione, la volontà dell'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, di contrarre debiti e precostituire in questo modo l'incapacità del suo patrimonio a soddisfarli (necessario che il soggetto abbia compiuto l'atto per porsi in una situazione di parziale o totale impossidenza in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto).
Nel caso di specie, nel giudizio di prime cure ha avanzato domanda in revocatoria con la CP_3 quale veniva invocata l'inefficacia del contratto di compravendita (Reg. Gen. 15624), a rogito notarile, con il quale vendeva all'ex moglie la piena proprietà pari Parte_1 Parte_2 ad ½ dell'unità imm areggio alla Via Cesare piano 4.
Al riguardo l' invocava l'inefficacia di detto atto poiché, vantando nei CP_1 CP_1 confronti del un'ingente posizione creditoria maturata per il mancato pagamento di tributi Pt_1
e sanzioni, alcuni risultanti anche dagli avvisi di accertamento nn. TYX01H404696/2013 e TYX01B103678/2015, nutriva un'intrinseca capacità lesiva della capacità patrimoniale del contribuente, essendo detta cessione idonea ad assottigliare la garanzia patrimoniale di quest'ultimo e rendendo estremamente difficoltosa la soddisfazione del credito insorto.
Gli appellanti, invece, come già sopra evidenziato nell'esaminare i primi motivi di gravame, invocando l'applicazione dell'art. 2901 co. 3 c.c., rappresentavano che la ratio di detto atto risiedeva nell'adempimento di debiti scaduti, rinvenienti la propria scaturigine nel mancato pagamento da parte del degli assegni di mantenimento dovuti in favore dell'ex moglie Pt_1
Parte_2
11 In considerazione delle argomentazioni sopra esposte, ritiene la Corte come non si ravvisi alcuna incertezza circa la revocabilità dell'atto di compravendita oggetto di giudizio, rilevato l'intrinseco carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo posto in essere dalle parti, atteso che, per mezzo dello stesso, il ha compromesso la propria consistenza patrimoniale, rendendo più Pt_1 difficoltoso, per l'ente appellato, il recupero coattivo del credito.
È noto, infatti, che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, costringendo altresì il creditore ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe (ex multis, Cass. n. 19207/18), nonché, a maggior ragione, allorché alla sottrazione del cespite dal patrimonio del debitore non consegua neanche l'acquisizione nel medesimo patrimonio di un corrispettivo in denaro, alla stregua della effettuata compensazione legale (Cass. n. 2552/2023).
Pertanto, nel caso di specie si è assistito, ad una sostanziale riduzione quantitativa del patrimonio del debitore che, in assenza di concreta prova, ex latere debitoris, della rimanenza di un patrimonio residuo sufficiente a soddisfare le pretese creditorie di parte attrice può certamente far ritenere provata l'esistenza di un pericolo di pregiudizio per il creditore, il cui onere probatorio postula la sola dimostrazione della variazione patrimoniale, senza la necessità di provare analiticamente l'entità e la natura del patrimonio del debitore, laddove incombe al convenuto in revocatoria l'onere della prova dell'insussistenza dell'eventus danni, ovverosia della prova che il suo patrimonio residuo è tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. ex multis Cass. n.16221.2019).
Il non ha dimostrato la capienza e la sufficienza del proprio patrimonio residuo, né Pt_1 tantomeno la titolarità di altri beni avente un valore idoneo a soddisfare le pretese creditorie dell' attestandosi su una generica contestazione delle argomentazioni poste alla base CP_3 dell'azionata revocatoria, sollevando contestazioni prive di qualsivoglia riscontro probatorio atte ad evidenziare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata ex adverso.
di contro, ha dimostrato come in seguito alla vendita della metà indivisa dell'immobile CP_3 sito in Lucca, il fosse rimasto nella sola disponibilità di un unico bene immobile sito in Pt_1
Messina in via Consolare Valeria, piano T-1-2, al N.C.E.U. foglio 62 – part 353 – sub , rendita catastale 2801,78 sul quale, per effetto di un ulteriore ed ingente esposizione debitoria accumulata dallo stesso presso la medesima Riscossione, veniva iscritta ipoteca legale con Pt_1 CP_1 conseguente pignoramento e vendita all'incanto.
Non incide in diverso rilievo l'argomentazione con cui gli appellanti invocano l'inesistenza della pretesa tributaria avanzata dall' in ragione dell'adesione del alla Controparte_5 Pt_1 proceduta di definizione agevolata e/o rottamazione ter di talune cartelle esattoriali a lui indirizzate: gli appellanti infatti, conformemente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, hanno allegato di aver aderito ad una procedura di risanamento debitoria agevolata ricorrendo ad un piano di rateizzazione, senza tuttavia aver fornito prova di aver saldato tutte le scadenze pattuite con conseguente estinzione del debito.
Constatazione, quest'ultima, che conduce a rilevare come, in assenza di una valida prova fornita dal debitore circa l'effettiva disponibilità economica atta a soddisfare le pretese creditorie vantate
12 dal creditore potenzialmente pregiudicato dall'atto dispositivo, l'accertamento dell'eventus damni non presuppone un vero e proprio pregiudizio alle ragioni del creditore, essendo sufficiente che l'atto impugnato sia pericoloso, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Nella specie, il debitore ha soltanto genericamente dedotto di aver estinto il debito vantato da mediante l'adozione di un piano di definizione agevolata, senza tuttavia aver comprovato CP_3 in modo concreto l'intero soddisfacimento della pretesa creditoria, circostanza che ove riscontrata avrebbe senza dubbio prodotto una sopravvenuta carenza di interesse di CP_3
Tale considerazione non può essere scalfita neppure dal richiamo alla pronuncia di nullità dell'atto pubblico stipulato dal con la poiché, detta circostanza, attinente a Pt_1 CP_6 rapporti intercorrenti esclusivamente tra il convenuto e soggetti estranei al presente giudizio, non incide sulla possibilità per l'attrice di esercitare l'azione revocatoria ordinaria.
Del resto, gli appellanti non hanno offerto alcuna prova atta a dimostrare la correlazione tra la nullità dedotta dell'avviso di accertamento e la rilevanza della stessa rispetto all'azione revocatoria, il che preclude qualsiasi incidenza concreta di tale argomentazione nel contesto del presente procedimento.
Priva di pregio appare, infine, l'ulteriore difesa spiegata dagli appellanti i quali invocano l'erroneità della sentenza di prime cure laddove il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la quota di proprietà del oggetto di revocatoria, fosse gravata da una serie di pregiudizi ipotecari di Pt_1 primo e di secondo grado che per l'effetto ne azzeravano il valore monetario ai fini esecutivi.
Gli appellanti sostengono invero che la stipula dell'anzidetto atto dispositivo avrebbe tuttavia avvantaggiato l'ente appellato poiché, laddove avessero concordato una vendita coattiva del bene in questione, l'immobile sarebbe stato venduto all'asta su istanza di BNP PARIBAS, non consentendo pertanto ad alcun soddisfacimento. CP_3
Sul punto, è doveroso ribadire che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Con specifico riferimento alle eventuali iscrizioni ipotecarie vantate da terzi sul bene oggetto di disposizione, si rammenta come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte ribadito il principio, secondo cui “non vale ad escludere l'eventus damni la circostanza che i beni ceduti fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione - di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito” (Sez. 3, Sentenza n. 27718 del 16/12/2005, Rv. 586681 - 01) (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, Ord., 25-05-2017, n. 13172).
È irrilevante, pertanto, la circostanza che sulla metà indivisa oggetto dell'atto di vendita fossero state precedentemente apposte varie iscrizioni ipotecarie a favore di terzi, poiché l'azione
13 revocatoria ordinaria ha natura di strumento volto a tutelare la garanzia generica sui beni del debitore, e non la garanzia specifica eventualmente vantata da singoli creditori, a nulla rilevando la presenza di precedenti ipoteche che, quand'anche esistenti, non riduce in modo alcuno l'interesse del creditore ad ottenere l'inefficacia dell'atto.
Il Legislatore ha inteso attribuire al creditore una posizione tutelabile in relazione al proprio diritto di esazione, consentendogli di agire per far dichiarare inefficace l'atto che, pur non determinando una sottrazione diretta di valore, comporti un aggravamento della difficoltà di realizzazione del credito, tutelando preventivamente la sua soddisfazione anche in assenza di una diminuzione diretta del valore dei beni, al fine di evitare che azioni giuridiche di disposizione compromettano la soddisfazione del credito in futuro.
Ciò posto, ritenuta la pregiudizialità dell'atto in questione sotto il profilo oggettivo, è doveroso rilevare la sussistenza dell'ulteriore ed indefettibile requisito soggettivo affinché l'atto in questione possa essere assoggettato alla disciplina di cui all'art. 2901 c.c..
A parere di questa Corte, è opportuno accertare la sussistenza del presupposto psicologico in capo agli appellanti al fine di valutare la conoscenza di arrecare pregiudizio, mediante la stipula dell'atto oggetto del contendere, alle ragioni creditorie frattanto vantate da nei confronti del CP_3
, a nulla rilevando le motivazioni sottese all'instaurazione dell'atto in questione Parte_1 che attengono a rapporti meramente interni intercorsi fra i due ex coniugi.
È doveroso richiamare il consolidato principio in base al quale ad integrare tale elemento soggettivo è sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore alienante e al terzo acquirente, di una diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, tale da arrecare un pregiudizio agli interessi dei creditori del medesimo, non essendo necessario il c.d. animus nocendi inteso come collusione tra gli stessi allo specifico fine di danneggiare il singolo creditore (v. da ultimo Cass. 28423/2021, nonché Cass. 24757/08).
Ciò posto, considerato che la prova di tale consapevolezza, d'altra parte, ben può essere raggiunta anche in base ad indici presuntivi (v. ex multis Cass. 16221/2019, Cass. 18073/2018, Cass. 17336/2018), nel caso di specie è innegabile che i due appellanti fossero a conoscenza del pregiudizio che con tale atto dispositivo avrebbero recato all' . Controparte_7
Intanto deve ritenersi evidente ed indiscussa, oltre che comprovata, la conoscenza da parte del dell'ingente esposizione debitoria accumulata nei confronti di circostanza Pt_1 CP_3 quest'ultima ampiamente documentata attraverso la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, atti ufficiali che, per la loro natura e per le modalità di comunicazione, sono idonei a cristallizzare la consapevolezza da parte del debitore in ordine all'entità del debito preesistente.
A tale circostanza si accompagna un contesto relazionale particolarmente significativo, che trova riscontro nei numerosi e intensi rapporti interpersonali sussistenti fra i due appellanti, i quali, pur essendo formalmente divorziati e residenti in luoghi diversi, mantenevano comunque una solida interconnessione derivante dalla comune cura e responsabilità nei confronti della figlia Per_3 fonte di legame permanente e d'intuibile continuità di contatti e d'informazioni vicendevoli tra i due.
14 Inoltre, la sentenza emessa nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra i due appellanti consente di riscontrare ulteriori elementi attestanti il rilevante e profondo coinvolgimento reciproco degli stessi nel rispettivo contesto (per motivi economici e per la responsabilità nella struttura societaria relativa).
Infatti, come si evince dalla documentazione disponibile, i due vantavano una serie di rapporti professionali legati alla gestione della società Airon Srl, nella quale il ricopriva il ruolo di Pt_1 amministratore e, contestualmente, la , in qualità di azionista, possedeva una quota Pt_2 rilevante del capitale sociale. In partic stato accertato che la , in un atto di Pt_2 compravendita delle azioni, avrebbe ceduto all'ex marito una partecipazione pari al 26% del capitale sociale, avvalorando ulteriormente la reciproca connessione di relazioni economiche e patrimoniali tra i due e verosimilmente di cointeressenze.
Inoltre, l'atto di compravendita contestato – strutturato secondo un meccanismo compensativo che ha posto in essere un trasferimento delle metà indivisa dell'immobile già acquistato congiuntamente –, sebbene formalmente risultasse operazione del tutto legittima (ed in qualche misura ragionevole, alla luce delle deduzioni difensive prospettate) appariva ed appare ugualmente latore d'una potenzialità diversa, d'ausilio da parte della alla situazione di Pt_2 precarietà patrimoniale che affliggeva l'ex marito, donde l'inferenza per cui essa avrebbe potuto essere ritenuta – quale cessionaria d'un bene di gran lunga esuberante il valore del proprio credito verso il che non era in grado di far luogo se non in natura alla relativa solutio – Pt_1 corresponsabile, sotto il profilo della partecipatio al prodursi del suo naturale effetto di deminutio della garanzia dovuta dal suo cedente ai propri creditori.
E tali circostanze, valutate complessivamente, non solo giustificano ma per così dire meglio avvalorano la conclusione presuntiva che la fosse pienamente consapevole della Pt_2 situazione di crisi economica del al mome a stipula dell'atto di cessione, e che per Pt_1 tale consapevolezza debba essere stata determinante (il che rileva ai fini della valutazione della legittimità e della validità dell'azionata revocatoria), in relazione agli scopi perseguiti e alle implicazioni giuridiche derivanti dalla presumibile volontà da parte del secondo di eludere i propri obblighi nei confronti dei suoi creditori, anche la sua personale interessenza (onde non rischiare di veder non soddisfatta la propria diretta pretesa creditoria verso il nominato ed assicurarsi invece in via prioritaria l'adempimento pro se).
Dunque, la sussistenza dei due presupposti applicativi prescritti ex lege, corroborata dal difetto di un'adeguata prova contraria atta a sconfessare le risultanze probatorie emerse dalla documentazione versata in atti, conducono questa Corte a condividere il decisum reso dal Giudice di prime cure e a rigettare integralmente il presente gravame.
§ 5. Con l'ottavo motivo gli appellanti contestano altresì l'errata quantificazione delle spese di lite adottata dal Tribunale che, omettendo di conformarsi ad una regolamentazione delle stesse in precipuo rispetto dell'art. 24 e 111 Cost., li avrebbe condannati in solido alla refusione delle spese di lite parametrate in base al valore della controversia che, tuttavia, non può in alcun modo essere superiore a quello del valore del bene oggetto del contendere.
La trattazione di tale motivo resta assorbita dalla definizione extragiudiziale depositata in atti con cui le parti hanno concordato in data 17.11.2022, nelle more dell'incoata fase di gravame, una risoluzione in punto di spese di lite disposte in primo grado, prevedendo un piano di pagamento secondo il quale i due appellanti, soccombenti in prime cure, si impegnavano in solido a rifondere
15 – anche ratealmente - all' la somma di € 15.000,00 omnicomprensiva di Controparte_1 qualsivoglia pretesa derivante dalla pronuncia impugnata, dichiarando altresì la cogenza di tale accordo indipendentemente dall'esito del giudizio di impugnazione.
Ciò fa venir meno l'interesse della parte alla trattazione del motivo.
§§§
Al rigetto dell'appello segue la condanna in solido degli appellanti al pagamento, nei confronti di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio parametrate in base al valore della controversia determinata sulla scorta del credito vantato dall'attore (Cfr. Cassazione civile, sezione 3, Ordinanza n. 3697 del 13.02.2020 secondo la quale “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”).
Tali spese vanno quindi liquidate in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia e considerata l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nella misura complessiva di € 12.150,00 (euro 3.200,00 per la fase di studio;
euro 1.800,00 per quella introduttiva;
euro 2.950,00 per quella istruttoria e/o trattazione ed euro 4.200,00 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa.
Tali spese vanno distratte in favore del difensore antistatario. Avv. Nicola Iacopino.
Ricorrono, inoltre, i presupposti per porre a carico degli appellanti - in solido - il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
P.Q.M.
16 La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 660/2022 R.G., sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1328/2022 emessa dal Tribunale di Parte_2 Parte_1
Messina in data 14.07.2022 e pubblicata in data 15.07.2022, nei confronti di
[...]
, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi €. 12.150,00, oltre rimborso spese CP_3 generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Nicola Iacopino;
3) dà atto della dei presupposti per porre a carico per ciascuno degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svolta con la partecipazione da remoto del dr. Sabatini) del 28 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Maria Giuseppa Scolaro) (Dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo Dott. Giovanni Iovine.
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 660/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del 10.06.2024 vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2 nata a [...] il [...] ( ), entrambi elettivamente
[...] C.F._2 ati in Messina, Via Lenzi 5 presso lo Zanghì, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI e
, in persona del procuratore speciale, c.f.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in Messina in Viale Regina Elena n. 125 presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Nicola Iacopino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1328/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data 14.07.2022 e pubblicata in data 15.07.2022.
Conclusioni dei procuratori delle parti: vedi verbali ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.06.2018 (oggi Controparte_2
), premettendo di vantare un cospicuo credito nei confronti Controparte_1 di ammontante ad €. 2.170.755,85 dovuto al mancato pagamento di tributi e Parte_1 sanzioni risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi nn. TYX01H404696/2013 e TYX01B103678/2015, lo conveniva in giudizio, unitamente all'ex moglie al fine di Parte_2 sentire dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di compravendita in Notar Capo rep. n. Per_1
7762, n. Racc. 4035 stipulato in data 18.12.2014 (Reg. Gen. 15624) con il quale il debitore cedeva alla la comproprietà, nella misura di ½, dell'unità immobiliare sita in Viareggio (LU) Parte_2
1 in via Cesare Battisti n. 53, arrecante grave pregiudizio alla soddisfazione del credito frattanto registrato, nonché dolosamente preordinato alla riduzione della garanzia patrimoniale idonea a soddisfare le residue pretese creditorie.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.12.2018 si costituiva in giudizio il quale, contestando preliminarmente la Parte_1 sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azionata domanda in revocatoria, in via subordinata, invocava la non assoggettabilità dell'atto in questione alla disciplina ex art. 2901 c.c., atteso che il trasferimento in questione era finalizzato all'adempimento di un debito scaduto, scaturente dal mancato pagamento dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della , nella misura determinata dal Tribunale nel giudizio di cessazione degli effetti civili Pt_2 del matrimonio (sentenza n. 2259/2012, il cui ammontare è stato successivamente rideterminato con sentenza resa in appello n. 520/2013).
In data 12.12.2018 si costituiva in giudizio la quale invocava il rigetto della Parte_2 revocatoria esperita ex art. 2901 c.c., deducendo a riguardo l'anteriorità del proprio credito rispetto a quello vantato da , e rilevava il difetto dei presupposti richiesti ex Controparte_2 lege, con vittoria di spese e c
Con sentenza n. 1328 pubblicata in data 15.07.2022 il Tribunale adìto, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava l'inefficacia dell'atto di disposizione compiuto in data 18.12.2014, condannando per l'effetto i convenuti soccombenti alla refusione in solido delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza e proponevano appello Parte_1 Parte_2 ritualmente notificato in data 30.08.2022 con il quale, preliminarmente, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata, invocavano, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'azionata revocatoria, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario o, in subordine, la rideterminazione delle stesse avendo tenendo conto dell'effettivo valore del bene oggetto del trasferimento contestato.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.01.2023 si costituiva in giudizio l' la quale, in reiezione Controparte_1 delle domande avversarie, instava per il rigetto integrale del proposto atto di appello, perché infondato in fatto e in diritto, con condanna degli appellanti alle spese ed ai compensi del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore procuratore antistatario.
All'udienza collegiale del 05.05.2023, la Corte, accertato il deposito di note scritte e la ritualità del contraddittorio tra le parti in causa, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.06.2024.
A tale udienza (svoltasi in modalità cartolari, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.) la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi che appresso si illustreranno.
§. 1 Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata là dove il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, ha considerato non applicabile alla fattispecie
2 in esame il disposto normativo di cui all'art. 2901 co. 3 c.c. sul presupposto che l'atto dispositivo contestato non configurasse una forma di adempimento di un debito scaduto, bensì una “datio in solutum”, ossia un atto diverso, sotto il profilo della volontà dispositiva, dal semplice adempimento dell'originaria obbligazione pecuniaria.
Tale conclusione, a dir degli appellanti, si appaleserebbe errata atteso che non Parte_2 avrebbe ricevuto a titolo di donazione la metà indivisa del bene oggetto di trasferimento, avendo quest'ultima in parte versato l'importo di € 103.000,00 ad estinzione di un pregresso debito del assunto nei confronti del venditore BNP PARIBAS e garantito da ipoteca giudiziale per € Pt_1
700,00 iscritta il 27.03.2009, ed in parte, previo accollo del debito, versando l'importo di € 35.000,00 nei confronti di Unicredit, a titolo di saldo per la quota dovuta dal per gli arretrati Pt_1 di un ulteriore contratto di mutuo acceso nel 2000.
Per tali circostanze, a dir degli appellanti, la vendita oggetto di revocatoria non potrebbe essere considerata quale mera “datio in solutum” non essendovi alcun riferimento di ciò nell'atto pubblico di compravendita “né tantomeno alcun riferimento è stato reso da parte attrice in ordine alla definizione transattiva del debito nascente dagli arretrati assegni di mantenimento.”
L'atto di compravendita, secondo gli appellanti, prevedeva un prezzo di € 138.000,00 che – per una quota indivisa di un appartamento familiare- rappresentava comunque un prezzo di acquisto congruo rispetto al valore del mercato – e che è stato regolarmente corrisposto da Parte_2 secondo le soluzioni di pagamento citate in precedenza, circostanza quest'ultima che dimostrerebbe che la vendita in questione rappresentasse un modo per consentire al di Pt_1 ristorare i debiti maturati e già scaduti, derivanti da un primo mutuo acceso negli anni 2000 e da un altro finanziamento oggetto di contenzioso per il quale pendeva un'ipoteca giudiziale ed oggetto di pignoramento giudiziale eseguito negli anni 2013.
§ 1.1. Tale motivo di appello risulta, oltre che inammissibile, comunque infondato nel merito.
E' bene precisare che, come si evince dalla lettura degli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio di prime cure, e come pure eccepito in questa sede dall' Controparte_1 con l'atto di costituzione in appello, nel giudizio di primo grado gli appellanti hanno invocato l'applicazione dell'art. 2901 co. 3 c.c. deducendo ed allegando a sostegno di tale eccezione come il trasferimento della metà indivisa dell'immobile in favore della ex moglie rappresentasse un mezzo per ristorare le precedenti debenze del derivanti dal mancato pagamento degli Pt_1 assegni di mantenimento, nulla adducendo avut rdo agli ulteriori elementi di fatto e cioè all'estinzione degli altri rapporti di finanziamento.
Basti pensare che, ai fini invocati, , nel proprio scritto introduttivo in prime cure, Parte_1 al fine di confutare l'azionata revocatoria ex adverso, deduceva “…L'Arch. non aveva potuto – Pt_1 stante le mutate condizioni economiche così come, peraltro, accertato dalla stessa Corte di Appello di Messina nella sentenza emessa a conclusione del secondo grado di giudizio – versare alla Sig.ra gli importi indicati nei Pt_2 provvedimenti giudiziari sopra richiamati…Orbene, l'Arch. – stante il passaggio in giudicato della Pt_1 sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina – concordava con la Sig.ra di estinguere il proprio Pt_2 debito operando la cessione della propria quota (pari ad ½) della proprietà dell'ap nto di Viareggio (casa coniugale assegnata dal Tribunale alla Sig.ra a cui veniva, peraltro, affidata la figlia minore ”(pag. Pt_2 Per_2
12 comparsa di costituzione); ed ancora, in modo ancora più netto, lo stesso affermava Pt_1
“Appare opportuno evidenziare come il diritto di credito della Sig.ra nei confronti dell'Arch. trova Pt_2 Pt_1
3 la propria scaturigine nell'Ordinanza Presidenziale del 15 Luglio 2009”, demandando in conclusione ed in via subordinata all'adìto Tribunale l'accertamento “…che la quota pari ad ½ della proprietà dell'immobile sito in Viareggio alla Via Cesare Battisti n. 53 identificato al NCEU del Comune di Viareggio al Foglio 19, Particella 354, Subalterno 20 è stata ceduta dall'Arch. alla Sig.ra Parte_1 Parte_2 al fine di dare adempimento al proprio debito sorto in seguito all'emissione dell'Ordinanza Presidenziale del 15 Luglio 2009 con cui veniva condannato al pagamento di Euro 15.000,00 mensili a favore dell'ex coniuge e della figlia minore”.
E' doveroso, altresì, rilevare che perfino costituitasi autonomamente aderiva Parte_2 pedissequamente alle conclusioni rassegnate dal nulla esponendo con riferimento ai Pt_1 contratti di mutuo richiamati solo in questa sede.
Tanto è vero che per avvalorare la tesi di parte, gli odierni appellanti – già convenuti in primo grado, depositavano in atti, una dichiarazione unilaterale, avente rilievo asseritamente di riscontro indiziario, con cui dava atto che il ristorava tanto il debito maturato per il Parte_2 Pt_1 mancato pagamento degli assegni a titolo di mantenimento per la figlia mediante bonifico Per_3 bancario eseguito in data 11.12.2014 della Cariparma, quanto la pendenza debitoria dovuta per il mancato pagamento della somma dovuta per l'assegno divorzile che, invece, veniva saldata mediante la cessione del trasferimento contestato.
Come sopra anticipato, nessun riferimento veniva effettuato da entrambi gli appellanti ai finanziamenti accesi dal rispettivamente negli anni 2000 e dell'altro finanziamento oggetto Pt_1 di contenzioso per il quale pendeva un'ipoteca giudiziale, oggetto di pignoramento giudiziale, eseguito negli anni 2013, ad estinzione dei quali rispondeva a loro dire la ratio sottesa al contratto di compravendita oggetto del contendere, avendo le parti esclusivamente dedotto che il prezzo concordato per la cessione della metà indivisa dell'immobile sito in Viareggio rispondeva ad una chiara finalità satisfattiva del debito vantato dal per effetto del mancato pagamento di Pt_1 somme dovute a titolo di assegni divorzili.
Trattasi, quindi, di eccezione nuova che implica la valutazione di nuovi elementi di fatto (estranei al giudizio di primo grado) e che, in quanto introdotta soltanto in questo grado di appello deve ritenersi inammissibile, incontrando il divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c.
In ogni caso anche a voler considerare l'atto di compravendita nella sua globalità non può non osservarsi come lo stesso non muti il carattere di “datio in solutum” riconosciutogli dal Giudice di prime cure, ove si consideri quanto segue.
Anzitutto, l' nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di Controparte_1 primo grado aveva dedotto, senza che tale affermazione sia stata oggetto di alcuna contestazione da parte dei convenuti, che applicando i parametri di cui all'art. 79 DPR 602/73 (che individua i criteri di determinazione del prezzo di vendita nelle procedure esecutive esattoriali), il valore del bene venduto risultava essere approssimativamente di € 680.000,00, la cui metà (€ 340.000,00, trattandosi di vendita di ½), era notevolmente superiore al prezzo convenuto dalle parti;
e ciò, prescindendo dal fatto che il prezzo determinato ai sensi dell'art. 79 del DPR 602/73 risulta, in ogni caso, inferiore al valore di mercato di un immobile composto da 8,5 vani in attico ubicato a Viareggio – notoriamente rinomata località ad elevata vocazione turistica –, non avrebbe potuto essere congruamente determinato secondo i criteri enunciati nel contratto.
4 Ne deriva che il modesto prezzo della compravendita, ovvero soli € 138.000,00, a fronte della vendita di un bene avente siffatte caratteristiche, sia pur per la quota di ½, con l'elevata rendita catastale pari ad € 1.802,05, come efficacemente rilevato dall'Agenzia appellata, costituisce la conferma della natura oggettivamente pregiudizievole dell'atto rispetto alle garanzie a prò del creditore, dovendosi ritenere – anche a voler tenere fede all'iniziale prospettazione delle parti- che la differenza di prezzo rispetto all'effettivo valore di mercato della res sia da attribuire alla loro volontà di conferire al trasferimento del bene quell'efficacia estintiva, come datio in solutum, del debito del derivante dalla sentenza divorzile. Pt_1
§. 2. Con il secondo motivo di cui al chiesto gravame gli appellanti, in continuità rispetto alla precedente censura, lamentano la nullità della sentenza impugnata a causa della manifesta contraddittorietà da cui sarebbe affetta laddove il Giudice di prime cure, sebbene preliminarmente abbia qualificato l'atto oggetto di revocatoria quale vendita posta in essere dal debitore per un prezzo contestualmente destinato a soddisfare le pretese creditorie altrui, successivamente, invece, al fine di giustificare la non assoggettabilità dell'atto in questione alla deroga di cui all'art. 2901 co. 3 c.c., l'avrebbe considerato quale mera datio in solutum finalizzato all'adempimento di un debito del da parte della , incorrendo così in una specifica Pt_1 Pt_2 violazione di cui all'art. 116 c.p.c.
§ 2.1. Anche tale motivo deve ritenersi infondato.
Nel richiamare i dati di fatto emergenti dagli atti ed in particolare il contenuto dell'atto dispositivo e le allegazioni di parte che avrebbero dovuto giustificare la riconducibilità del negozio giuridico alla fattispecie esimente di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., meglio esposte nell'esaminare la doglianza di cui al precedente paragrafo, appare evidente come il Giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali applicabili in materia, senza incorrere nella lamentata contraddizione.
Ribadendo quanto già correttamente argomentato dal Tribunale, occorre, infatti, osservare che costituisce principio pacifico che la “datio in solutum” (nella specie attuata mediante la cessione di un bene con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto) rappresenta una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto. (così Cass. Sez. 6-1, ord. 14/11/2017, n. 26927, e ancora più specificamente in un caso analogo Cass., sez. 6-3, ord. 06/10/2020, n. 21358: “È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.”. Conf. in precedenza Cass., sez. III, sent. 22/01/2015, n. 1144).
Dunque, se come nel caso di specie, l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere “di atto dovuto” dal meccanismo negoziale prescelto.
5 Ed infatti, ex multis, si rammenta che “L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.” (Cass., Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8992 del 15/05/2020 (Rv. 657941 - 01); cfr. in casi analoghi Sez. 3 - , Ordinanza n. 4244 del 19/02/2020 (Rv. 656908 - 01), Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1414 del 22/01/2020 (Rv. 656555 - 01)).
Alla luce delle considerazioni esposte e in adesione alla giurisprudenza consolidata, consegue l'infondatezza delle argomentazioni arguite dagli appellanti.
Infatti, la scelta volontaria del debitore, concordata con il creditore, di estinguere il debito attraverso una datio in solutum esclude, per sua stessa natura, la riferibilità del carattere di “atto dovuto” del meccanismo negoziale prescelto.
Non risultando, inoltre, dimostrata la sussistenza della strumentalità necessaria fra la vendita dell'immobile e l'adempimento del debito, non può invocarsi l'esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c..
§ 3. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella misura in cui il Tribunale ha accolto la domanda in revocatoria azionata ex adverso sul presupposto che l'atto di trasferimento compiuto dal nei confronti della fosse idoneo a nuocere la Pt_1 Pt_2 soddisfazione del credito vantato frattanto dall' in quanto anteriore rispetto a quello CP_3 riconosciuto alla stessa e scaturente dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del Pt_2 precedente loro vincolo coniugale.
Ribadivano e premettevano gli appellanti che “il fatto che l'atto in questione comportasse la rinuncia di
ai crediti per assegno di divorzio è atto interno risultante da dichiarazione interna, inopponibile ai Parte_2 terzi, in quanto dal testo dell'atto di compravendita nulla risulta a tal proposito”. Ad ogni buon conto ed in ogni caso, censuravano anche il ragionamento del Tribunale secondo cui il credito da assegno divorzile sorgerebbe solo con la sentenza di divorzio, dovendosi invece in un normale procedimento di separazione e divorzio tenere conto, anche di tutti gli assegni disposti a partire dall'udienza presidenziale di separazione, a seguire nella sentenza di separazione;
quindi all'udienza presidenziale di divorzio e nella sentenza definitiva di divorzio.
Un ragionamento diverso, a dire degli stessi, postulerebbe un'innegabile situazione di profondo disagio in cui verserebbe il coniuge destinatario degli assegni che non vanterebbe alcun credito in attesa della pronuncia di divorzio definitiva.
Per tali motivazioni gli appellanti invocano, quale momento discretivo dal quale far decorrere l'esistenza del credito vantato dalla , quello in cui è stata pronunciata l'ordinanza Pt_2 presidenziale resa nel giudizio divorzile in data 15.07.2009 con cui è stato disposto, seppur temporaneamente, a carico del l'obbligo di mantenimento in favore della . Pt_1 Pt_2
Ed infatti, risultando pacifica la separazione consensuale intervenuta fra i due coniugi in data 2003, con la quale veniva convenuto che il dovesse versare nei confronti della un Pt_1 Pt_2 importo a titolo di mantenimento nella misura di € 2.500,00 mensili, gli appellanti rilevano che il
6 credito litigioso vantato dalla fosse anteriore rispetto a quello frattanto sorto nei confronti Pt_2 di atteso che già con l'ordinanza provvisoria emessa dal Dott. Bonazinga nell'ambito del CP_3 procedimento iscritto al n. 2464/2009 veniva determinato l'assegno a titolo divorzile nei confronti dell'ex moglie da parte del Tale provvedimento è stato successivamente Pt_1 confermato per effetto della sent. n. 2259/12 Reg. Sent. emessa in data 20.11.2012 che il Pt_1 con atto di gravame depositato in data 06.02.2013, impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Messina che, per l'effetto, con sent. n. 520/2013, confermava l'obbligo a carico dello stesso procedendo però ad una rideterminazione del quantum mensilmente dovuto in favore dell'ex moglie e dell'unica figlia Parte_2 Per_3
Gli appellanti evidenziano come l'anteriorità del credito vantato dalla possa desumersi Pt_2 altresì, dall'introduzione da parte della debitrice di due distinti procedimenti penali, presso il Tribunale di Lucca, recanti rispettivamente R.G.N.R. 1638/12 e N. 6770/12, entrambi instaurati a seguito di formale denuncia sporta nei confronti del per il reato di cui all'art. 570 c.p. per Pt_1 effetto dell'imponente esposizione debitoria registrata da quest'ultimo a causa del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo di mantenimento.
I predetti, inoltre, contestano la pronuncia impugnata nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto che il momento di scadenza del credito vantato dal nei confronti della fosse Pt_1 Pt_2 posteriore rispetto a quello in cui sarebbe sorto il credito vantato da omettendo di CP_3 considerare che la revocatoria ordinaria, a differenza di quella fallimentare, costituisce semmai un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale per la cui esperibilità non incide in alcun modo il momento esatto in cui è sorto il credito.
§ 3.1. Anche tale motivo risulta infondato.
Preliminarmente va precisato che quanto detto sopra a proposito della natura della “datio in solutum” che la rende assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. rende superflui ogni considerazione ed approfondimento circa la tempistica di insorgenza del debito asseritamente adempiuto, ossia la sua anteriorità o posteriorità rispetto al debito maturato nei confronti dell' CP_3
Ad ogni buon conto, va osservato che gli appellanti sostengono l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto la revocatoria dell'atto dispositivo, omettendo di considerare che gli effetti patrimoniali derivanti dall'obbligo di corresponsione di somme dovute a titolo di mantenimento, nel caso di specie, rinvenivano la propria fonte nell'ordinanza presidenziale resa in data 15.07.2009 nell'ambito del giudizio di divorzio, rispetto a quello riconosciuto all'Ente riscossione.
Premettendo che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo, è doveroso rilevare che l'esperimento dell'azione de qua, che ha natura e funzione cautelare non essendo finalizzata a soli fini restitutori, non presuppone il preventivo accertamento del diritto di credito, quanto, piuttosto, l'esistenza di una ragione di credito o di una legittima aspettativa di credito che si appalesi, come detto, anche soltanto probabile o non pretestuosa.
Nella specie costituisce dato incontroverso che vantasse una cospicua posizione creditoria CP_3 nei confronti di a far data dal 26.05.2006 (data in cui è stata notificata la prima Parte_1
7 cartella di pagamento), circostanza quest'ultima dimostrata mediante il deposito, da parte dell'ente incaricato della riscossione, di svariate cartelle di pagamento corredate dalle relative relate di notifica, oltre che di due distinti avvisi di accertamento nn. TYX01H404696/2013 e TYX01B103678/2015, nonché di un prospetto riepilogativo dei dati identificativi e degli importi delle stesse.
Invece, relativamente al credito derivante dal mancato pagamento di somme dovute a titolo di mantenimento da un coniuge nei confronti dell'altro, è doveroso ribadire che, sovente, l'ordinanza presidenziale si propone — anche per l'analiticità della motivazione — come una vera e propria anticipazione della sentenza di divorzio, in una prospettiva deflattiva del contenzioso, idonea a dissuadere le parti dal proseguire il giudizio e trovare un accordo per definire anticipatamente la litispedenza.
In effetti, per l'assegno di divorzio ex art. 5, l. n. 898/1970, contrariamente a quanto accade per quello di mantenimento previsto in sede di separazione, la regola generale dovrebbe essere quella della decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (o di scioglimento del matrimonio), posto che “L'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo « status » delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale”(in termini, Cass. civ., 15 novembre 2016, n. 23263).
Dunque, la sentenza di divorzio, sciogliendo — con il suo passaggio in giudicato — lo status coniugale, diventa poi fonte delle attribuzioni patrimoniali a ciò connesse, quale appunto l'assegno di mantenimento c.d. “divorzile” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2011, n. 1613; Cass. civ., 21 febbraio 2008, n. 4424; Cass. civ., 12 luglio 2007, n. 15611; Cass. civ., 25 giugno 2004, n. 11863; Cass. civ., 6 marzo 2003, n. 3351).
A tale granitico principio il Legislatore ha introdotto un temperamento poiché, la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 10, così come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8 ha conferito al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio, statuizione quest'ultima che necessita di una precipua motivazione in punto di fatto.
Ciò posto, in base alle precedenti coordinate ermeneutiche, a tacer della sua irrilevanza, alla luce di quanto sopra esposto, infondata appare l'argomentazione addotta dagli appellanti ove si consideri che dalla sentenza n. 2259 emessa in data 30.11.12 depositata nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i due ex coniugi odierni appellati, si ricava come il Tribunale non abbia disposto alcuna retrodatazione degli effetti economici a far data dalla domanda di divorzio, disponendo esclusivamente la decorrenza da quel momento degli obblighi di mantenimento in capo al Pt_1
Tale statuizione è stata inoltre oggetto di una significativa rideterminazione in minus in punto di quantum nel successivo giudizio di gravame posto che, in ragione delle sopravvenute modifiche reddituali del è stato ridotto tanto l'assegno divorzile nei confronti della quanto Pt_1 Pt_2 quello di mantenimento in favore della figlia, precisando che l'obbligo decorreva “…dalla data pubblicazione della presente statuizione”.
Né del resto, la difesa degli appellanti ha mai dedotto, come era suo onere, in maniera specifica, quale fosse l'ammontare esatto delle somme dovute dal all'ex moglie ed il periodo di Pt_1
8 precisa insorgenza delle stesse, trattandosi di obbligazioni periodiche, in modo da indicarne il totale per il quale vi sarebbe stata piena tacitazione con l'atto di vendita oggetto di revocatoria, essendo rimasto tutto ciò solo genericamente affermato.
Ne deriva il rigetto anche di tale motivo di appello.
§ 4. Con il quarto motivo di gravame gli appellanti censurano il capo della sentenza impugnata nella misura in cui il Tribunale ha accolto l'azionata domanda in revocatoria sul presupposto che il credito litigioso, nel caso di specie derivante da procedure di accertamento tributario, potesse essere ricompreso nella previsione normativa di cui all'art. 2901 c.c..
A dir degli appellanti, sebbene costituisca dato pacifico che il credito avente natura litigiosa possa costituire antecedente logico idoneo a legittimare l'esperimento dell'azione in revocatoria, non può dimenticarsi che la stessa troverà accoglimento solo nel caso in cui venga dimostrata la contestuale sussistenza dei presupposti della scientia damni e dell'eventus damni, quest'ultimo nel caso di specie del tutto inesistente.
Ed infatti gli stessi appellanti segnalano che avrebbe azionato la domanda in revocatoria CP_3 sulla base di crediti insussistenti rientranti in procedure di definizione agevolata, stralcio, rottamazione e rateizzazione che, secondo quanto statuito dall'art. 4 D.L. 119/2018, costituivano nelle specie delle procedure atte ad estinguere partite debitorie di importo non superiore ad € 1.000,00, devolute all nel periodo ricompreso tra 01.01.2000 ed il Controparte_1
31.12.2010.
Gli appellanti rilevano che le cartelle di pagamento ricomprese in tali procedure (pag. 20 e 21 atto di appello) dimostrerebbero pacificamente l'insussistenza dei presupposti per ritenere accolta la domanda in revocatoria, atteso che, quanto all'elemento oggettivo, il debito risulterebbe essere totalmente estinto ed altresì, con riferimento all'accertamento dell'ulteriore elemento soggettivo, la circostanza che il abbia spontaneamente aderito alle procedure di rateizzazione, Pt_1 definizione agevolata e rottamazione, dimostrerebbe l'assenza di qualsivoglia comportamento fraudolento atto ad integrare il requisito della scientia damni.
Con il quinto motivo di appello gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha accolto la domanda in revocatoria, omettendo di rilevare che la declaratoria di nullità del contratto oggetto dell'avviso di accertamento, in forza del quale l' ha vantato CP_3 un cospicuo credito nei confronti del postuli la conseguente nullità del presupposto Pt_1 impositivo in forza del quale risulterebbe essere stata accolta la domanda attorea.
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare tale circostanza risolutiva, in conformità con l'orientamento granitico giurisprudenziale recepito sul punto secondo il quale la base imponibile perderebbe qualsivoglia efficacia nel momento in cui venga dichiarata la nullità del titolo presupposto, oltreché considerare che nel caso in cui venga dichiarata la nullità di un contratto per violazione di legge o contrarietà all'ordine pubblico non è prevista alcuna imposizione fiscale.
Con il sesto motivo di gravame gli appellanti invocano l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure ritenuto comprovata la loro “scientia damni”, omettendo di
9 considerare che sulla quota indivisa del pendessero una serie di iscrizioni ipotecarie1 in Pt_1 grado di azzerarne ogni capacità patrimoniale.
Tale circostanza appare del tutto idonea – secondo la tesi degli appellanti- a dimostrare l'inconsapevolezza di entrambi gli ex coniugi di nuocere alle aspettative vantate dai creditori sul bene oggetto di vendita, non potendo questi ultimi essere a conoscenza che sulla metà indivisa dell'immobile trasferito, gravato da innumerevoli iscrizioni ipotecarie, fossero esistenti delle ulteriori aspettative creditorie rispetto a quelle soddisfatte con l'atto in questione.
Oltretutto gli appellanti precisano che ove il avesse conosciuto di ledere le posizioni di Pt_1 creditori diversi dagli istituti di credito con i quali aveva intrattenuto precedenti rapporti, non solo non avrebbe completato l'operazione contestata, ma avrebbe certamente indotto la Pt_2 ad acquisire all'asta la quota indivisa dell'immobile ad un prezzo inferiore rispetto a quello versato in sede di compravendita.
Con il settimo motivo di appello gli appellanti contestano la sentenza impugnata laddove il Giudice di prime cure ha ulteriormente ritenuto dimostrata la scientia damni sul presupposto che fra i due soggetti intercorressero non solo rapporti personali legati ad un ex coniugio ma anche professionali, essendo gli stessi possessori di partecipazioni sociali presso la medesima società Airon S.r.l.
A dir degli stessi, preliminarmente, dall'esame della visura societaria di Airon Srl non si rintraccia in modo alcuno il nominativo di quale amministratrice societaria;
per quanto Parte_2 riguarda invece gli intensi rapporti personali intercorrenti fra i due, gli stessi rilevano che, sebbene costituisca dato incontroverso la chiusura del precedente rapporto matrimoniale, non può non rilevarsi l'evidente impossibilità nell'intessere detti rapporti difettando il requisito della contiguità, atteso che la risiede a Viareggio ed il a Messina, non trovando pertanto fondamento Pt_2 Pt_1
l'argomenta ottata dal Tribunale.
L'inesistenza di qualsivoglia forma di consilium fraudis fra i due apparirebbe confermata altresì dalle intense vicende giudiziarie intercorse, con le quali la imputava al gravose Pt_2 Pt_1 responsabilità – anche penali - comportanti addirittura un sequestro di circa € 500.000,00 in danno di quest'ultimo, atte a dimostrare in modo assoluto l'insussistenza della “contiguità” familiare addotta a sostegno dal Tribunale.
§ 4.1. Anche i motivi di appello testé enunciati si rivelano privi di fondamento e, in considerazione della loro intrinseca connessione oggettiva, in quanto vertenti sulla verifica dei presupposti propri dell'azione revocatoria proposta, saranno sottoposti ad un esame congiunto.
In diritto, costituisce ius receptum la collocazione codicistica dello strumento dell'azione revocatoria ordinaria tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui agli artt. 2901- 2904 c.c.
La ratio sottesa alla disciplina tratteggiata nei predetti articoli pone in risalto la sua rilevanza quale strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per il creditore, dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 1 1) Ipoteca dell'anno 2000 da 1.000.000.000 vecchie lire, per 500.000.000 vecchie lire di capitale, a garanzia del mutuo Unicredit, rimasto impagato e risolto con la vendita alla . 2) Ipoteca giudiziale dell'anno 2009 per € 700.000,00 iscritta a favore di BNP Paribas. 3) Ipoteca giudiziale dell'anno 2011 Pt_2 per € 35.000,00 di cui € 1 di capitale iscritta a favore di Banca Popolare S.Angelo 4) Trascrizione di sequestro conservativo dell'anno 2011 per € 500.000,00 a favore di 5) Pignoramento immobiliare dell'anno 2013 a favore di Parte_2 CP_4 10 2740 c.c. che, come noto, dispone che il debitore per l'adempimento delle proprie obbligazioni risponda con tutti i suoi beni presenti e futuri.
In base all'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria riguarda “gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore”; ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria occorre un pregiudizio per il creditore (c.d. eventus damni) il quale, in seguito all'atto di disposizione patrimoniale del debitore, nutra un fondato pericolo che il patrimonio del debitore non sia capiente rispetto all'entità del credito contratto, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate.
E' piuttosto necessaria una concreta ed attuale possibilità (in buona sostanza la probabilità) che il patrimonio del debitore sia insufficiente, non risultando a tal uopo necessario che abbia luogo una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che, in conseguenza dell'atto compiuto, sia resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
L'atto dispositivo, per poter essere revocato, non solo deve cagionare un pregiudizio, ma deve essere compiuto dal debitore in una particolare situazione psicologica: il c.d. consilium fraudis. Tale presupposto soggettivo si atteggia in modo diverso a seconda che l'atto dispositivo venga posto in essere anteriormente o successivamente al sorgere del credito. Nell'ipotesi più frequente, per la revocabilità di un atto posteriore al sorgere del credito, il presupposto psicologico è individuato nella “conoscenza del pregiudizio” alle ragioni del creditore: in altre parole è necessario che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduca la garanzia patrimoniale sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo in danno dei creditori complessivamente considerati, senza pretendere la prova dello specifico intento di nuocere (l'animus nocendi). Quando si tratti, invece, di atto che precede invece il sorgere del credito, il presupposto soggettivo viene invece individuato nella dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (scientia damni). In questo caso occorre dimostrare l'intenzione, la volontà dell'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, di contrarre debiti e precostituire in questo modo l'incapacità del suo patrimonio a soddisfarli (necessario che il soggetto abbia compiuto l'atto per porsi in una situazione di parziale o totale impossidenza in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto).
Nel caso di specie, nel giudizio di prime cure ha avanzato domanda in revocatoria con la CP_3 quale veniva invocata l'inefficacia del contratto di compravendita (Reg. Gen. 15624), a rogito notarile, con il quale vendeva all'ex moglie la piena proprietà pari Parte_1 Parte_2 ad ½ dell'unità imm areggio alla Via Cesare piano 4.
Al riguardo l' invocava l'inefficacia di detto atto poiché, vantando nei CP_1 CP_1 confronti del un'ingente posizione creditoria maturata per il mancato pagamento di tributi Pt_1
e sanzioni, alcuni risultanti anche dagli avvisi di accertamento nn. TYX01H404696/2013 e TYX01B103678/2015, nutriva un'intrinseca capacità lesiva della capacità patrimoniale del contribuente, essendo detta cessione idonea ad assottigliare la garanzia patrimoniale di quest'ultimo e rendendo estremamente difficoltosa la soddisfazione del credito insorto.
Gli appellanti, invece, come già sopra evidenziato nell'esaminare i primi motivi di gravame, invocando l'applicazione dell'art. 2901 co. 3 c.c., rappresentavano che la ratio di detto atto risiedeva nell'adempimento di debiti scaduti, rinvenienti la propria scaturigine nel mancato pagamento da parte del degli assegni di mantenimento dovuti in favore dell'ex moglie Pt_1
Parte_2
11 In considerazione delle argomentazioni sopra esposte, ritiene la Corte come non si ravvisi alcuna incertezza circa la revocabilità dell'atto di compravendita oggetto di giudizio, rilevato l'intrinseco carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo posto in essere dalle parti, atteso che, per mezzo dello stesso, il ha compromesso la propria consistenza patrimoniale, rendendo più Pt_1 difficoltoso, per l'ente appellato, il recupero coattivo del credito.
È noto, infatti, che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, costringendo altresì il creditore ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe (ex multis, Cass. n. 19207/18), nonché, a maggior ragione, allorché alla sottrazione del cespite dal patrimonio del debitore non consegua neanche l'acquisizione nel medesimo patrimonio di un corrispettivo in denaro, alla stregua della effettuata compensazione legale (Cass. n. 2552/2023).
Pertanto, nel caso di specie si è assistito, ad una sostanziale riduzione quantitativa del patrimonio del debitore che, in assenza di concreta prova, ex latere debitoris, della rimanenza di un patrimonio residuo sufficiente a soddisfare le pretese creditorie di parte attrice può certamente far ritenere provata l'esistenza di un pericolo di pregiudizio per il creditore, il cui onere probatorio postula la sola dimostrazione della variazione patrimoniale, senza la necessità di provare analiticamente l'entità e la natura del patrimonio del debitore, laddove incombe al convenuto in revocatoria l'onere della prova dell'insussistenza dell'eventus danni, ovverosia della prova che il suo patrimonio residuo è tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. ex multis Cass. n.16221.2019).
Il non ha dimostrato la capienza e la sufficienza del proprio patrimonio residuo, né Pt_1 tantomeno la titolarità di altri beni avente un valore idoneo a soddisfare le pretese creditorie dell' attestandosi su una generica contestazione delle argomentazioni poste alla base CP_3 dell'azionata revocatoria, sollevando contestazioni prive di qualsivoglia riscontro probatorio atte ad evidenziare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata ex adverso.
di contro, ha dimostrato come in seguito alla vendita della metà indivisa dell'immobile CP_3 sito in Lucca, il fosse rimasto nella sola disponibilità di un unico bene immobile sito in Pt_1
Messina in via Consolare Valeria, piano T-1-2, al N.C.E.U. foglio 62 – part 353 – sub , rendita catastale 2801,78 sul quale, per effetto di un ulteriore ed ingente esposizione debitoria accumulata dallo stesso presso la medesima Riscossione, veniva iscritta ipoteca legale con Pt_1 CP_1 conseguente pignoramento e vendita all'incanto.
Non incide in diverso rilievo l'argomentazione con cui gli appellanti invocano l'inesistenza della pretesa tributaria avanzata dall' in ragione dell'adesione del alla Controparte_5 Pt_1 proceduta di definizione agevolata e/o rottamazione ter di talune cartelle esattoriali a lui indirizzate: gli appellanti infatti, conformemente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, hanno allegato di aver aderito ad una procedura di risanamento debitoria agevolata ricorrendo ad un piano di rateizzazione, senza tuttavia aver fornito prova di aver saldato tutte le scadenze pattuite con conseguente estinzione del debito.
Constatazione, quest'ultima, che conduce a rilevare come, in assenza di una valida prova fornita dal debitore circa l'effettiva disponibilità economica atta a soddisfare le pretese creditorie vantate
12 dal creditore potenzialmente pregiudicato dall'atto dispositivo, l'accertamento dell'eventus damni non presuppone un vero e proprio pregiudizio alle ragioni del creditore, essendo sufficiente che l'atto impugnato sia pericoloso, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Nella specie, il debitore ha soltanto genericamente dedotto di aver estinto il debito vantato da mediante l'adozione di un piano di definizione agevolata, senza tuttavia aver comprovato CP_3 in modo concreto l'intero soddisfacimento della pretesa creditoria, circostanza che ove riscontrata avrebbe senza dubbio prodotto una sopravvenuta carenza di interesse di CP_3
Tale considerazione non può essere scalfita neppure dal richiamo alla pronuncia di nullità dell'atto pubblico stipulato dal con la poiché, detta circostanza, attinente a Pt_1 CP_6 rapporti intercorrenti esclusivamente tra il convenuto e soggetti estranei al presente giudizio, non incide sulla possibilità per l'attrice di esercitare l'azione revocatoria ordinaria.
Del resto, gli appellanti non hanno offerto alcuna prova atta a dimostrare la correlazione tra la nullità dedotta dell'avviso di accertamento e la rilevanza della stessa rispetto all'azione revocatoria, il che preclude qualsiasi incidenza concreta di tale argomentazione nel contesto del presente procedimento.
Priva di pregio appare, infine, l'ulteriore difesa spiegata dagli appellanti i quali invocano l'erroneità della sentenza di prime cure laddove il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la quota di proprietà del oggetto di revocatoria, fosse gravata da una serie di pregiudizi ipotecari di Pt_1 primo e di secondo grado che per l'effetto ne azzeravano il valore monetario ai fini esecutivi.
Gli appellanti sostengono invero che la stipula dell'anzidetto atto dispositivo avrebbe tuttavia avvantaggiato l'ente appellato poiché, laddove avessero concordato una vendita coattiva del bene in questione, l'immobile sarebbe stato venduto all'asta su istanza di BNP PARIBAS, non consentendo pertanto ad alcun soddisfacimento. CP_3
Sul punto, è doveroso ribadire che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Con specifico riferimento alle eventuali iscrizioni ipotecarie vantate da terzi sul bene oggetto di disposizione, si rammenta come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte ribadito il principio, secondo cui “non vale ad escludere l'eventus damni la circostanza che i beni ceduti fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione - di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito” (Sez. 3, Sentenza n. 27718 del 16/12/2005, Rv. 586681 - 01) (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, Ord., 25-05-2017, n. 13172).
È irrilevante, pertanto, la circostanza che sulla metà indivisa oggetto dell'atto di vendita fossero state precedentemente apposte varie iscrizioni ipotecarie a favore di terzi, poiché l'azione
13 revocatoria ordinaria ha natura di strumento volto a tutelare la garanzia generica sui beni del debitore, e non la garanzia specifica eventualmente vantata da singoli creditori, a nulla rilevando la presenza di precedenti ipoteche che, quand'anche esistenti, non riduce in modo alcuno l'interesse del creditore ad ottenere l'inefficacia dell'atto.
Il Legislatore ha inteso attribuire al creditore una posizione tutelabile in relazione al proprio diritto di esazione, consentendogli di agire per far dichiarare inefficace l'atto che, pur non determinando una sottrazione diretta di valore, comporti un aggravamento della difficoltà di realizzazione del credito, tutelando preventivamente la sua soddisfazione anche in assenza di una diminuzione diretta del valore dei beni, al fine di evitare che azioni giuridiche di disposizione compromettano la soddisfazione del credito in futuro.
Ciò posto, ritenuta la pregiudizialità dell'atto in questione sotto il profilo oggettivo, è doveroso rilevare la sussistenza dell'ulteriore ed indefettibile requisito soggettivo affinché l'atto in questione possa essere assoggettato alla disciplina di cui all'art. 2901 c.c..
A parere di questa Corte, è opportuno accertare la sussistenza del presupposto psicologico in capo agli appellanti al fine di valutare la conoscenza di arrecare pregiudizio, mediante la stipula dell'atto oggetto del contendere, alle ragioni creditorie frattanto vantate da nei confronti del CP_3
, a nulla rilevando le motivazioni sottese all'instaurazione dell'atto in questione Parte_1 che attengono a rapporti meramente interni intercorsi fra i due ex coniugi.
È doveroso richiamare il consolidato principio in base al quale ad integrare tale elemento soggettivo è sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore alienante e al terzo acquirente, di una diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, tale da arrecare un pregiudizio agli interessi dei creditori del medesimo, non essendo necessario il c.d. animus nocendi inteso come collusione tra gli stessi allo specifico fine di danneggiare il singolo creditore (v. da ultimo Cass. 28423/2021, nonché Cass. 24757/08).
Ciò posto, considerato che la prova di tale consapevolezza, d'altra parte, ben può essere raggiunta anche in base ad indici presuntivi (v. ex multis Cass. 16221/2019, Cass. 18073/2018, Cass. 17336/2018), nel caso di specie è innegabile che i due appellanti fossero a conoscenza del pregiudizio che con tale atto dispositivo avrebbero recato all' . Controparte_7
Intanto deve ritenersi evidente ed indiscussa, oltre che comprovata, la conoscenza da parte del dell'ingente esposizione debitoria accumulata nei confronti di circostanza Pt_1 CP_3 quest'ultima ampiamente documentata attraverso la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, atti ufficiali che, per la loro natura e per le modalità di comunicazione, sono idonei a cristallizzare la consapevolezza da parte del debitore in ordine all'entità del debito preesistente.
A tale circostanza si accompagna un contesto relazionale particolarmente significativo, che trova riscontro nei numerosi e intensi rapporti interpersonali sussistenti fra i due appellanti, i quali, pur essendo formalmente divorziati e residenti in luoghi diversi, mantenevano comunque una solida interconnessione derivante dalla comune cura e responsabilità nei confronti della figlia Per_3 fonte di legame permanente e d'intuibile continuità di contatti e d'informazioni vicendevoli tra i due.
14 Inoltre, la sentenza emessa nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra i due appellanti consente di riscontrare ulteriori elementi attestanti il rilevante e profondo coinvolgimento reciproco degli stessi nel rispettivo contesto (per motivi economici e per la responsabilità nella struttura societaria relativa).
Infatti, come si evince dalla documentazione disponibile, i due vantavano una serie di rapporti professionali legati alla gestione della società Airon Srl, nella quale il ricopriva il ruolo di Pt_1 amministratore e, contestualmente, la , in qualità di azionista, possedeva una quota Pt_2 rilevante del capitale sociale. In partic stato accertato che la , in un atto di Pt_2 compravendita delle azioni, avrebbe ceduto all'ex marito una partecipazione pari al 26% del capitale sociale, avvalorando ulteriormente la reciproca connessione di relazioni economiche e patrimoniali tra i due e verosimilmente di cointeressenze.
Inoltre, l'atto di compravendita contestato – strutturato secondo un meccanismo compensativo che ha posto in essere un trasferimento delle metà indivisa dell'immobile già acquistato congiuntamente –, sebbene formalmente risultasse operazione del tutto legittima (ed in qualche misura ragionevole, alla luce delle deduzioni difensive prospettate) appariva ed appare ugualmente latore d'una potenzialità diversa, d'ausilio da parte della alla situazione di Pt_2 precarietà patrimoniale che affliggeva l'ex marito, donde l'inferenza per cui essa avrebbe potuto essere ritenuta – quale cessionaria d'un bene di gran lunga esuberante il valore del proprio credito verso il che non era in grado di far luogo se non in natura alla relativa solutio – Pt_1 corresponsabile, sotto il profilo della partecipatio al prodursi del suo naturale effetto di deminutio della garanzia dovuta dal suo cedente ai propri creditori.
E tali circostanze, valutate complessivamente, non solo giustificano ma per così dire meglio avvalorano la conclusione presuntiva che la fosse pienamente consapevole della Pt_2 situazione di crisi economica del al mome a stipula dell'atto di cessione, e che per Pt_1 tale consapevolezza debba essere stata determinante (il che rileva ai fini della valutazione della legittimità e della validità dell'azionata revocatoria), in relazione agli scopi perseguiti e alle implicazioni giuridiche derivanti dalla presumibile volontà da parte del secondo di eludere i propri obblighi nei confronti dei suoi creditori, anche la sua personale interessenza (onde non rischiare di veder non soddisfatta la propria diretta pretesa creditoria verso il nominato ed assicurarsi invece in via prioritaria l'adempimento pro se).
Dunque, la sussistenza dei due presupposti applicativi prescritti ex lege, corroborata dal difetto di un'adeguata prova contraria atta a sconfessare le risultanze probatorie emerse dalla documentazione versata in atti, conducono questa Corte a condividere il decisum reso dal Giudice di prime cure e a rigettare integralmente il presente gravame.
§ 5. Con l'ottavo motivo gli appellanti contestano altresì l'errata quantificazione delle spese di lite adottata dal Tribunale che, omettendo di conformarsi ad una regolamentazione delle stesse in precipuo rispetto dell'art. 24 e 111 Cost., li avrebbe condannati in solido alla refusione delle spese di lite parametrate in base al valore della controversia che, tuttavia, non può in alcun modo essere superiore a quello del valore del bene oggetto del contendere.
La trattazione di tale motivo resta assorbita dalla definizione extragiudiziale depositata in atti con cui le parti hanno concordato in data 17.11.2022, nelle more dell'incoata fase di gravame, una risoluzione in punto di spese di lite disposte in primo grado, prevedendo un piano di pagamento secondo il quale i due appellanti, soccombenti in prime cure, si impegnavano in solido a rifondere
15 – anche ratealmente - all' la somma di € 15.000,00 omnicomprensiva di Controparte_1 qualsivoglia pretesa derivante dalla pronuncia impugnata, dichiarando altresì la cogenza di tale accordo indipendentemente dall'esito del giudizio di impugnazione.
Ciò fa venir meno l'interesse della parte alla trattazione del motivo.
§§§
Al rigetto dell'appello segue la condanna in solido degli appellanti al pagamento, nei confronti di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio parametrate in base al valore della controversia determinata sulla scorta del credito vantato dall'attore (Cfr. Cassazione civile, sezione 3, Ordinanza n. 3697 del 13.02.2020 secondo la quale “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”).
Tali spese vanno quindi liquidate in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia e considerata l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nella misura complessiva di € 12.150,00 (euro 3.200,00 per la fase di studio;
euro 1.800,00 per quella introduttiva;
euro 2.950,00 per quella istruttoria e/o trattazione ed euro 4.200,00 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa.
Tali spese vanno distratte in favore del difensore antistatario. Avv. Nicola Iacopino.
Ricorrono, inoltre, i presupposti per porre a carico degli appellanti - in solido - il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
P.Q.M.
16 La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 660/2022 R.G., sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1328/2022 emessa dal Tribunale di Parte_2 Parte_1
Messina in data 14.07.2022 e pubblicata in data 15.07.2022, nei confronti di
[...]
, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi €. 12.150,00, oltre rimborso spese CP_3 generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Nicola Iacopino;
3) dà atto della dei presupposti per porre a carico per ciascuno degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svolta con la partecipazione da remoto del dr. Sabatini) del 28 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Maria Giuseppa Scolaro) (Dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo Dott. Giovanni Iovine.
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