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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 1349/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1349/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 19-3-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale Parte_1
l.r.p.t., P.I. n. , rappr. e dif., giusta procura alle liti P.IVA_1 agli atti, dall'avv. Guglielmo Ara , C.F._1 elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Aziendale in Frattamaggiore (NA) alla Via P. M. Vergara (Palazzo ex Inam),
s.n.
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del l.r.p.t., prof. , con sede in Controparte_2
Marano di Napoli alla Via Veneto n. 6, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Cristallino (C.F.
ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito C.F._2 in Pozzuoli (NA) alla Via Celle n. 2
APPELLATA FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 9-6-2021, lo conveniva in giudizio l' Controparte_1 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, al fine di chiedere:
[...]
“Accertare il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della per le causali in ricorso formulate nella somma di _3
€ 77.143,52 ovvero in quell'altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'Ill.mo Giudicante;
e per l'effetto – condannare la al pagamento in favore della _3 ricorrente dell'importo di € 77.143,52 ovvero di quell'altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'Ill.mo Giudicante, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, così come previsti da Cassazione n.
14349/16, da ogni singola scadenza al soddisfo”;
Esponeva il centro che: “Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c.,
l'odierna ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, onde ottenere ingiunzione di pagamento in danno della della somma di € 270.050,22 oltre _3 interessi e spese di giudizio, quale differenze tariffarie per prestazioni riabilitative ex art. 26, L. 833/1978, per gli anni 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 1° trimestre 2009, a fronte delle fatture nn. 9/B e 10/B del 13.03.2009, 15/B, 16/B e 17/B del
15.06.2009, il tutto in esecuzione del rapporto di accreditamento con il La domanda è stata accolta dall'indicato ufficio CP_4 giudiziario con Decreto Ingiuntivo n. 538/2010, depositato in cancelleria il 05.05.2010. Avverso l'indicato Decreto Ingiuntivo, la Cont debitrice non ha proposto alcuna opposizione, per cui decorsi i termini i cui all'art. 641 c.p.c., l'indicato provvedimento monitorio ha acquistato autorità di giudicato.
In ottemperanza all'innanzi indicato Decreto Ingiuntivo nonché in forza di una transazione, l' con mandato n. 14863 _3 del 04/12/2012, ha corrisposto alla odierna ricorrente l'importo di
€ 247.689,92, per le fatture nn. 9/B, 10/B del 13.03.2009 e
15/Be 16/B del 15.06.2009. A distanza di circa 6 anni ovvero con nota n. 0051195 del
05.10.2016, l' ha comunicato alla odierna _3 ricorrente l'avvio del procedimento di recupero dell'importo di €
247.689,92, pagato, come innanzi chiarito, in forza delle fatture nn. 9/B e 10/B del 13.03.2009 e 15/B e 16/B del 15.06.2009
(oggetto del decreto ingiuntivo innanzi specificato), precisando che tale importo sarebbe stato recuperato unitamente agli interessi legali pari ad € 2.505,80, con un piano di ammortamento decennale di 120 rate di € 2.084,96 cadauno;
L' ha provveduto – ad oggi – in dispregio Controparte_5 assoluto al combinato disposto degli artt. 647 c.p.c. e 2909 c.c., ed – anche – in assenza di un provvedimento successivo (e Cont comunque non legittimante la pretesa dell' , a trattenere sulle fatture nn. 3/F del 07.03.2018 (saldo I trimestre 2018); 4/F del 07.04.2018 (saldo I trimestre 2018); 5/F del 08.05.2018; 6/F del 06.06.2018; 7/F del 02.07.2018; 8/F del 01.08.2018; 9/F del
06.09.2018; 10/F del 05.10.2018; 11/F del 8/11/2018; 15/F del
05.12.2018; 1/F del 04.01.2019; 2/F del 07.02.2019; 3/F del
05.03.2019; 4/F del 04.04.2019; 5/F del 7.05.2019; 9/f del
06.06.2019; 10/F del 04.07.2019; 11/F del 01.08.2019; 15/F del
05.09.2019; 17/F del 04.10.2019; 18/F del 07.11.2019; 22/F del
05.12.2019; 1/F del 03.01.2020; 2/F del 06.02.2020; 6/F del
05.03.2020; 8/F del 10.04.2020; 15/F del 12.05.2020; 19/F del
09.06.2020; 20/F del 07.07.2020; 21/F del 05.08.2020; 23/F del
04.09.2020; 24/F del 06.10.2020; 25/F del 05.11.2020; 29/F del
04.12.2020; 3/F del 15/02/2021; 7/F del 08/03/2021 l'importo totale di € 77.143,52.
Ad oggi il credito complessivo vantato dalla ricorrente nei confronti dell' è pari ad € 77.143,52, importo _3
Cont questo che l' ha trattenuto sulle fatture specificate nel capo che precede “senza alcun titolo nonché in violazione del giudicato” formatosi in seno al Decreto Ingiuntivo n. 538/2010 innanzi citato e dell'atto di transazione intervenuto con la predetta per il pagamento delle relative Controparte_5 somme”.
Con la impugnata ordinanza n. Rep. 1658/22 il Tribunale statuiva quanto segue: “accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di euro 77.143,52, oltre gli Controparte_1 interessi di cui al Dlgs 231/2002 da ciascuna scadenza al soddisfo”.
Avverso la suddetta ordinanza proponeva appello l' Parte_1
, che chiedeva: “Revocare l'ordinanza qui gravata:
[...]
Condannare la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
La parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello; inoltre, proponeva appello incidentale, censurando la impugnata ordinanza “nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto
“successiva” al giudicato la formazione dei fatti impeditivi Cont introdotti dalla nel giudizio di opposizione e che la rideterminazione ex post delle tariffe in forza dei D.CC.AA. 153 e
154 del 2014 e quindi in sostituzione di quelle precedentemente adottate con Deliberazione n. 224/2009, aveva anche comportato una rideterminazione ex post del tetto di spesa”.
Indi, chiedeva: “Rigettare, se ritenuto previo accoglimento dello spiegato appello incidentale, l'appello proposto dal _3
, in persona del l.r.p.t., avverso la l'ordinanza repert.
[...]
1658/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord il 21/3/2022 e comunicata il 23/3/2022, in quanto infondato per le motivazioni sopra spiegate;
In subordine, rigettare l'appello principale, accogliere quello incidentale e condannare la , in _3 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della comparente e appellante in via incidentale della somma di € 77.143,52, oltre interessi ex art. 5, D.lgs. 231/2002, ovvero come per legge;
In estremo subordine, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti del , in quella somma maggiore o _3 minore che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002, ovvero come per legge in favore della comparente”;
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19-3-25, svoltasi con modalità a trattazione scritta, alla quale la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale ha accolto la domanda del centro sulla base della seguente motivazione: “Con riferimento all'eccezione di giudicato va rilevato come il giudicato copre non solo l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti alla domanda giudiziale. Non si estende invece ai fatti successivi al giudicato ad a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda.
Pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi non sussista la Cont violazione del giudicato, avendo l' agito per il recupero in forza della regressione tariffaria per il superamento dei tetti di spesa e quindi di asserite circostanze successive alla formazione Cont del titolo. Ciò posto, va rilevato però come l' in violazione dell'onere probatorio sulla stessa gravante, non ha fornito alcuna prova circa il superamento del tetto di spesa negli anni dal 2003 Con al 2008. Nel caso di specie l' si è limitata soltanto ad eccepire, genericamente, il superamento del tetto di spesa, senza indicare il numero delle prestazioni “sforate” e senza fornire la prova di una partecipazione al procedimento volto alla definizione della Cont regressione medesima. L' si è limitata a dichiarare che l' resistente sta legittimamente esercitando il preciso CP_5 dovere di recuperare somme eccedenti i limiti imposti dalla legge perché rese oltre il tetto prestazionale annuo, senza allegare alcun elemento probatorio, limitandosi a produrre un piano di ammortamento in cui sono indicate le somme da recuperare ratealmente”.
Con l'atto di gravame in esame l'appellante principale censura sotto un primo profilo la impugnata ordinanza per aver il
Tribunale accolto il ricorso, ritenendo che l' Parte_1 non avesse dato prova dell'avvenuto superamento del tetto di spesa negli anni dal 2003 al 2008, mentre avrebbe dovuto limitare l'accertamento all'unica deduzione del centro, relativa alla “presunta violazione del giudicato (rappresentato dal d.i.
538/2010, non opposto ed esecutivo).
Inoltre, sotto un secondo profilo l'appellante principale deduce che “sulla problematica relativa all'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa, non v'è stata mai discussione, né attività istruttoria. Il Tribunale, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto desumere conseguenzialmente che sul punto non v'era discussione o contestazione alcuna, avendo lo Controparte_1 assunto una prospettazione difensiva e documentale incompatibile con la contestazione relativa ai ”. Parte_2
L'appello principale è infondato.
Infatti, si rileva che il centro ha con l'originario ricorso contestato sia per difetto di titolo che per violazione del giudicato (cfr. Con pagina 4 del ricorso) il provvedimento con il quale l' sulla base della regressione tariffaria decretata al riguardo, ha disposto il recupero delle somme dalla medesima già pagate in relazione a fatture oggetto di precedente decreto ingiuntivo passato in giudicato, recupero eseguito attraverso la trattenuta
(in sostanziale compensazione) di somme relative a crediti maturati del centro in relazione a fatture successive.
Pertanto, poiché il ha chiesto il pagamento di queste Pt_3 ultime fatture, deve ritenersi che il medesimo abbia per ciò solo anche implicitamente richiesto lo svincolo delle stesse dal suddetto decreto di recupero (anche) per difetto di titolo. Dunque, deve ritenersi che dal caso di specie esuli del tutto il principio di non contestazione in merito al superamento del tetto Con di spesa e che l' per il suddetto motivo citata in giudizio, avrebbe dovuto dare la prova del fondamento del titolo della suddetta trattenuta e cioè la prova del fatto impeditivo del superamento del tetto di spesa da parte del centro in relazione alle fatture oggetto del suddetto decreto ingiuntivo, il che non è avvenuto, come affermato dal Tribunale e non specificamente censurato dalla odierna appellante.
Pertanto, l'appello principale deve essere rigettato, con assorbimento di quello incidentale. Cont Le spese di lite seguono la soccombenza della e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la ordinanza n. Rep. 1658/22 del Tribunale di Napoli Nord, proposto da con atto Parte_4 notificato a così provvede: Controparte_1
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Cristallino;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 18-6-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE
(dott. Angelo Del Franco)
IL PRESIDENTE
(dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 1349/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1349/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 19-3-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale Parte_1
l.r.p.t., P.I. n. , rappr. e dif., giusta procura alle liti P.IVA_1 agli atti, dall'avv. Guglielmo Ara , C.F._1 elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Aziendale in Frattamaggiore (NA) alla Via P. M. Vergara (Palazzo ex Inam),
s.n.
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del l.r.p.t., prof. , con sede in Controparte_2
Marano di Napoli alla Via Veneto n. 6, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Cristallino (C.F.
ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito C.F._2 in Pozzuoli (NA) alla Via Celle n. 2
APPELLATA FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 9-6-2021, lo conveniva in giudizio l' Controparte_1 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, al fine di chiedere:
[...]
“Accertare il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della per le causali in ricorso formulate nella somma di _3
€ 77.143,52 ovvero in quell'altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'Ill.mo Giudicante;
e per l'effetto – condannare la al pagamento in favore della _3 ricorrente dell'importo di € 77.143,52 ovvero di quell'altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'Ill.mo Giudicante, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, così come previsti da Cassazione n.
14349/16, da ogni singola scadenza al soddisfo”;
Esponeva il centro che: “Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c.,
l'odierna ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, onde ottenere ingiunzione di pagamento in danno della della somma di € 270.050,22 oltre _3 interessi e spese di giudizio, quale differenze tariffarie per prestazioni riabilitative ex art. 26, L. 833/1978, per gli anni 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 1° trimestre 2009, a fronte delle fatture nn. 9/B e 10/B del 13.03.2009, 15/B, 16/B e 17/B del
15.06.2009, il tutto in esecuzione del rapporto di accreditamento con il La domanda è stata accolta dall'indicato ufficio CP_4 giudiziario con Decreto Ingiuntivo n. 538/2010, depositato in cancelleria il 05.05.2010. Avverso l'indicato Decreto Ingiuntivo, la Cont debitrice non ha proposto alcuna opposizione, per cui decorsi i termini i cui all'art. 641 c.p.c., l'indicato provvedimento monitorio ha acquistato autorità di giudicato.
In ottemperanza all'innanzi indicato Decreto Ingiuntivo nonché in forza di una transazione, l' con mandato n. 14863 _3 del 04/12/2012, ha corrisposto alla odierna ricorrente l'importo di
€ 247.689,92, per le fatture nn. 9/B, 10/B del 13.03.2009 e
15/Be 16/B del 15.06.2009. A distanza di circa 6 anni ovvero con nota n. 0051195 del
05.10.2016, l' ha comunicato alla odierna _3 ricorrente l'avvio del procedimento di recupero dell'importo di €
247.689,92, pagato, come innanzi chiarito, in forza delle fatture nn. 9/B e 10/B del 13.03.2009 e 15/B e 16/B del 15.06.2009
(oggetto del decreto ingiuntivo innanzi specificato), precisando che tale importo sarebbe stato recuperato unitamente agli interessi legali pari ad € 2.505,80, con un piano di ammortamento decennale di 120 rate di € 2.084,96 cadauno;
L' ha provveduto – ad oggi – in dispregio Controparte_5 assoluto al combinato disposto degli artt. 647 c.p.c. e 2909 c.c., ed – anche – in assenza di un provvedimento successivo (e Cont comunque non legittimante la pretesa dell' , a trattenere sulle fatture nn. 3/F del 07.03.2018 (saldo I trimestre 2018); 4/F del 07.04.2018 (saldo I trimestre 2018); 5/F del 08.05.2018; 6/F del 06.06.2018; 7/F del 02.07.2018; 8/F del 01.08.2018; 9/F del
06.09.2018; 10/F del 05.10.2018; 11/F del 8/11/2018; 15/F del
05.12.2018; 1/F del 04.01.2019; 2/F del 07.02.2019; 3/F del
05.03.2019; 4/F del 04.04.2019; 5/F del 7.05.2019; 9/f del
06.06.2019; 10/F del 04.07.2019; 11/F del 01.08.2019; 15/F del
05.09.2019; 17/F del 04.10.2019; 18/F del 07.11.2019; 22/F del
05.12.2019; 1/F del 03.01.2020; 2/F del 06.02.2020; 6/F del
05.03.2020; 8/F del 10.04.2020; 15/F del 12.05.2020; 19/F del
09.06.2020; 20/F del 07.07.2020; 21/F del 05.08.2020; 23/F del
04.09.2020; 24/F del 06.10.2020; 25/F del 05.11.2020; 29/F del
04.12.2020; 3/F del 15/02/2021; 7/F del 08/03/2021 l'importo totale di € 77.143,52.
Ad oggi il credito complessivo vantato dalla ricorrente nei confronti dell' è pari ad € 77.143,52, importo _3
Cont questo che l' ha trattenuto sulle fatture specificate nel capo che precede “senza alcun titolo nonché in violazione del giudicato” formatosi in seno al Decreto Ingiuntivo n. 538/2010 innanzi citato e dell'atto di transazione intervenuto con la predetta per il pagamento delle relative Controparte_5 somme”.
Con la impugnata ordinanza n. Rep. 1658/22 il Tribunale statuiva quanto segue: “accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di euro 77.143,52, oltre gli Controparte_1 interessi di cui al Dlgs 231/2002 da ciascuna scadenza al soddisfo”.
Avverso la suddetta ordinanza proponeva appello l' Parte_1
, che chiedeva: “Revocare l'ordinanza qui gravata:
[...]
Condannare la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
La parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello; inoltre, proponeva appello incidentale, censurando la impugnata ordinanza “nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto
“successiva” al giudicato la formazione dei fatti impeditivi Cont introdotti dalla nel giudizio di opposizione e che la rideterminazione ex post delle tariffe in forza dei D.CC.AA. 153 e
154 del 2014 e quindi in sostituzione di quelle precedentemente adottate con Deliberazione n. 224/2009, aveva anche comportato una rideterminazione ex post del tetto di spesa”.
Indi, chiedeva: “Rigettare, se ritenuto previo accoglimento dello spiegato appello incidentale, l'appello proposto dal _3
, in persona del l.r.p.t., avverso la l'ordinanza repert.
[...]
1658/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord il 21/3/2022 e comunicata il 23/3/2022, in quanto infondato per le motivazioni sopra spiegate;
In subordine, rigettare l'appello principale, accogliere quello incidentale e condannare la , in _3 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della comparente e appellante in via incidentale della somma di € 77.143,52, oltre interessi ex art. 5, D.lgs. 231/2002, ovvero come per legge;
In estremo subordine, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti del , in quella somma maggiore o _3 minore che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002, ovvero come per legge in favore della comparente”;
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19-3-25, svoltasi con modalità a trattazione scritta, alla quale la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale ha accolto la domanda del centro sulla base della seguente motivazione: “Con riferimento all'eccezione di giudicato va rilevato come il giudicato copre non solo l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti alla domanda giudiziale. Non si estende invece ai fatti successivi al giudicato ad a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda.
Pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi non sussista la Cont violazione del giudicato, avendo l' agito per il recupero in forza della regressione tariffaria per il superamento dei tetti di spesa e quindi di asserite circostanze successive alla formazione Cont del titolo. Ciò posto, va rilevato però come l' in violazione dell'onere probatorio sulla stessa gravante, non ha fornito alcuna prova circa il superamento del tetto di spesa negli anni dal 2003 Con al 2008. Nel caso di specie l' si è limitata soltanto ad eccepire, genericamente, il superamento del tetto di spesa, senza indicare il numero delle prestazioni “sforate” e senza fornire la prova di una partecipazione al procedimento volto alla definizione della Cont regressione medesima. L' si è limitata a dichiarare che l' resistente sta legittimamente esercitando il preciso CP_5 dovere di recuperare somme eccedenti i limiti imposti dalla legge perché rese oltre il tetto prestazionale annuo, senza allegare alcun elemento probatorio, limitandosi a produrre un piano di ammortamento in cui sono indicate le somme da recuperare ratealmente”.
Con l'atto di gravame in esame l'appellante principale censura sotto un primo profilo la impugnata ordinanza per aver il
Tribunale accolto il ricorso, ritenendo che l' Parte_1 non avesse dato prova dell'avvenuto superamento del tetto di spesa negli anni dal 2003 al 2008, mentre avrebbe dovuto limitare l'accertamento all'unica deduzione del centro, relativa alla “presunta violazione del giudicato (rappresentato dal d.i.
538/2010, non opposto ed esecutivo).
Inoltre, sotto un secondo profilo l'appellante principale deduce che “sulla problematica relativa all'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa, non v'è stata mai discussione, né attività istruttoria. Il Tribunale, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto desumere conseguenzialmente che sul punto non v'era discussione o contestazione alcuna, avendo lo Controparte_1 assunto una prospettazione difensiva e documentale incompatibile con la contestazione relativa ai ”. Parte_2
L'appello principale è infondato.
Infatti, si rileva che il centro ha con l'originario ricorso contestato sia per difetto di titolo che per violazione del giudicato (cfr. Con pagina 4 del ricorso) il provvedimento con il quale l' sulla base della regressione tariffaria decretata al riguardo, ha disposto il recupero delle somme dalla medesima già pagate in relazione a fatture oggetto di precedente decreto ingiuntivo passato in giudicato, recupero eseguito attraverso la trattenuta
(in sostanziale compensazione) di somme relative a crediti maturati del centro in relazione a fatture successive.
Pertanto, poiché il ha chiesto il pagamento di queste Pt_3 ultime fatture, deve ritenersi che il medesimo abbia per ciò solo anche implicitamente richiesto lo svincolo delle stesse dal suddetto decreto di recupero (anche) per difetto di titolo. Dunque, deve ritenersi che dal caso di specie esuli del tutto il principio di non contestazione in merito al superamento del tetto Con di spesa e che l' per il suddetto motivo citata in giudizio, avrebbe dovuto dare la prova del fondamento del titolo della suddetta trattenuta e cioè la prova del fatto impeditivo del superamento del tetto di spesa da parte del centro in relazione alle fatture oggetto del suddetto decreto ingiuntivo, il che non è avvenuto, come affermato dal Tribunale e non specificamente censurato dalla odierna appellante.
Pertanto, l'appello principale deve essere rigettato, con assorbimento di quello incidentale. Cont Le spese di lite seguono la soccombenza della e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la ordinanza n. Rep. 1658/22 del Tribunale di Napoli Nord, proposto da con atto Parte_4 notificato a così provvede: Controparte_1
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Cristallino;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 18-6-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE
(dott. Angelo Del Franco)
IL PRESIDENTE
(dott. Fulvio Dacomo)