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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1979/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1979/2021 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 23 dicembre 2024;
Parte_1
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Parte_2 C.F._1
Nappa;
attrice
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Luigi Rosace;
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Luigi Rosace e dall'avv. Catia Coccia;
convenuti
, nata a [...], il [...], e residente in [...]Controparte_3
Giovanni (RC) alla Via Nino Bixio, 19 (C.F.: ); CodiceFiscale_4
convenuta contumace
pagina 1 di 5 E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Tripoli, 113, Torino;
Litisconsorte necessario contumace
Oggetto: usucapione.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalla parte attrice in data 5-19 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società conveniva in giudizio Pt_1
i signori e ed esponeva che: Controparte_5 Controparte_2
- l'istante è proprietario di un immobile sito nel Comune di Reggio Calabria, via San
Francesco, n. 74-fraz. , identificato alla Sez. , Foglio 22, Particella 462, sub. CP_6 CP_6
3-4-6-7-10;
- a tale immobile è annesso un terreno sito nel Comune di Reggio Calabria, Sez.
, Foglio 22, Particella 444, di proprietà di , CP_6 Controparte_1 Controparte_7
(subentrata nella proprietà a in seguito alla
[...] Controparte_8
stipulazione dell'atto di compravendita datato 11.02.2022);
- l'istante possiede una porzione di detto terreno in maniera continuata ed esclusiva e di essa provvede a prendersi cura e sul quale transita abitualmente, continuativamente e pacificamente da venti anni;
- l'istante, altresì, da più di 20 anni, transita abitualmente, continuativamente e pacificamente su tale porzione di terreno al fine di accedere dalla pubblica via all'immobile di proprietà dello stesso, “mediante opere visibili, permanenti, inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù di passaggio, quali n.2 cancelli carrai e 1 pedonale”;
pagina 2 di 5 Chiedeva, pertanto, di dichiarare acquisita, in favore della l'esclusiva Pt_1
proprietà della porzione di terreno censito in catasto al Foglio di mappa n. 22, Particella
444, sito nel Comune di Reggio Calabria, Sez. per intervenuta prescrizione CP_6
ventennale.
Con distinte comparse di costituzione e risposta, depositate in data 3-5 novembre 2021,
si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
eccependo l'improcedibilità della domanda giudiziale “per mancata citazione in giudizio di uno dei litisconsorti necessari, sig. ”, nonché “in conseguenza Controparte_4 dell'omesso e corretto esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio” e indeterminatezza del petitum;
nel merito, concludevano per il rigetto della domanda attrice.
Disposta con ordinanza del 6.12.2021 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, lo stesso - regolarmente citato in giudizio - rimaneva contumace, così Controparte_4
come rimaneva contumace in giudizio . Controparte_3
Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 04.12.2023, prendendo atto della mancata formulazione di richieste istruttorie da parte dell'attrice, dichiarava la causa matura per la decisione e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, il Giudice con ordinanza del
23.12.2024 riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
nella formulazione applicabile al presente procedimento.
2. Sulla domanda di usucapione.
In diritto, è necessario premettere che in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass., Sez. 2 - , Sentenza n.
20539 del 30/08/2017, Rv. 645235 - 01).
pagina 3 di 5 Sotto il profilo materiale, l'attività considerata idonea all'acquisto per usucapione è soltanto quella la cui esteriorizzazione non lasci alcun dubbio sulla corrispondenza all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Gli atti compiuti devono, dunque, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente, rivelare l'intenzionalità del possesso e l'incompatibilità con l'altrui diritto.
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare le allegazioni, invero generiche, formulate.
Per di più, nella memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice non ha contestato specificatamente nessuna delle circostanze fattuali allegate dai convenuti costituiti in giudizio e, pertanto, giusto disposto di cui all'art. 115 c.p.c., tali fatti devono essere posti a fondamento della decisione.
Fermo restando il dirimente profilo del mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere probatorio di cui è titolare, tra le circostanze non contestate vi è quella con cui si deduce che la società attrice “è sorta con atto del Notaio in Roma Dr. Per_1
in data 20.12.2019 dalla trasformazione della società di persone
[...] [...] in società di capitali”; la società istante, peraltro, non ha nemmeno Controparte_9
invocato, in suo favore, l'istituto dell'accessione nel possesso ex art. 1146 c.c., 2° comma.
I convenuti costituiti hanno, altresì, specificatamente allegato che i germani CP_1
hanno posseduto distinte porzioni della particella 444 in attuazione del piano di divisione concordato e che ha domandato, dapprima, a mezzo a mezzo lettera Controparte_3
raccomandata e, quindi, promuovendo il procedimento di mediazione, la divisione dell'immobile, identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, sezione
, Foglio 22, particella 444, in parte oggetto di domanda di usucapione. CP_6
Non solo, quindi, parte attrice non ha assolto al rigoroso onere probatorio sulla stessa incombente, ma non ha neanche specificatamente contestato le circostanze allegate (e in buona parte documentate) dai convenuti, incompatibili con i presupposti della domanda di usucapione formulata dalla società Pt_1
In conclusione, la domanda di usucapione va rigettata.
pagina 4 di 5
3. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese seguono il principio della soccombenza nei rapporti processuali azionati con i convenuti costituitisi in giudizio e, pertanto, si pongono a carico di parte attrice;
esse si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato del procedimento, della connotazione documentale dell'istruttoria e della concreta attività svolta.
Occorre precisare che, per i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
aventi identica posizione processuale, è dovuto un compenso unico (determinato applicando, per le fasi di studio e introduzione, i parametri medi e, per le fasi istruttoria e decisionale, i parametri minimi, in considerazione dell'istruttoria solamente documentale e dell'assenza di nuove argomentazioni negli scritti difensivi finali) secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, con aumento del 20% per l'assistenza di più
parti (sul tema si rimanda a Cass., ordinanza n. 1650/2022; cfr. anche Cass. ordinanza n.
18047/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di usucapione proposta dalla società Pt_1
b) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, sostenute dai convenuti e che si liquidano in complessivi € 4.080,00per Controparte_1 Controparte_2
compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A
ed I.V.A. nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 3 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Delfino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1979/2021 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 23 dicembre 2024;
Parte_1
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Parte_2 C.F._1
Nappa;
attrice
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Luigi Rosace;
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Luigi Rosace e dall'avv. Catia Coccia;
convenuti
, nata a [...], il [...], e residente in [...]Controparte_3
Giovanni (RC) alla Via Nino Bixio, 19 (C.F.: ); CodiceFiscale_4
convenuta contumace
pagina 1 di 5 E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Tripoli, 113, Torino;
Litisconsorte necessario contumace
Oggetto: usucapione.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalla parte attrice in data 5-19 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società conveniva in giudizio Pt_1
i signori e ed esponeva che: Controparte_5 Controparte_2
- l'istante è proprietario di un immobile sito nel Comune di Reggio Calabria, via San
Francesco, n. 74-fraz. , identificato alla Sez. , Foglio 22, Particella 462, sub. CP_6 CP_6
3-4-6-7-10;
- a tale immobile è annesso un terreno sito nel Comune di Reggio Calabria, Sez.
, Foglio 22, Particella 444, di proprietà di , CP_6 Controparte_1 Controparte_7
(subentrata nella proprietà a in seguito alla
[...] Controparte_8
stipulazione dell'atto di compravendita datato 11.02.2022);
- l'istante possiede una porzione di detto terreno in maniera continuata ed esclusiva e di essa provvede a prendersi cura e sul quale transita abitualmente, continuativamente e pacificamente da venti anni;
- l'istante, altresì, da più di 20 anni, transita abitualmente, continuativamente e pacificamente su tale porzione di terreno al fine di accedere dalla pubblica via all'immobile di proprietà dello stesso, “mediante opere visibili, permanenti, inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù di passaggio, quali n.2 cancelli carrai e 1 pedonale”;
pagina 2 di 5 Chiedeva, pertanto, di dichiarare acquisita, in favore della l'esclusiva Pt_1
proprietà della porzione di terreno censito in catasto al Foglio di mappa n. 22, Particella
444, sito nel Comune di Reggio Calabria, Sez. per intervenuta prescrizione CP_6
ventennale.
Con distinte comparse di costituzione e risposta, depositate in data 3-5 novembre 2021,
si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
eccependo l'improcedibilità della domanda giudiziale “per mancata citazione in giudizio di uno dei litisconsorti necessari, sig. ”, nonché “in conseguenza Controparte_4 dell'omesso e corretto esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio” e indeterminatezza del petitum;
nel merito, concludevano per il rigetto della domanda attrice.
Disposta con ordinanza del 6.12.2021 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, lo stesso - regolarmente citato in giudizio - rimaneva contumace, così Controparte_4
come rimaneva contumace in giudizio . Controparte_3
Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 04.12.2023, prendendo atto della mancata formulazione di richieste istruttorie da parte dell'attrice, dichiarava la causa matura per la decisione e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, il Giudice con ordinanza del
23.12.2024 riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
nella formulazione applicabile al presente procedimento.
2. Sulla domanda di usucapione.
In diritto, è necessario premettere che in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass., Sez. 2 - , Sentenza n.
20539 del 30/08/2017, Rv. 645235 - 01).
pagina 3 di 5 Sotto il profilo materiale, l'attività considerata idonea all'acquisto per usucapione è soltanto quella la cui esteriorizzazione non lasci alcun dubbio sulla corrispondenza all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Gli atti compiuti devono, dunque, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente, rivelare l'intenzionalità del possesso e l'incompatibilità con l'altrui diritto.
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare le allegazioni, invero generiche, formulate.
Per di più, nella memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice non ha contestato specificatamente nessuna delle circostanze fattuali allegate dai convenuti costituiti in giudizio e, pertanto, giusto disposto di cui all'art. 115 c.p.c., tali fatti devono essere posti a fondamento della decisione.
Fermo restando il dirimente profilo del mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere probatorio di cui è titolare, tra le circostanze non contestate vi è quella con cui si deduce che la società attrice “è sorta con atto del Notaio in Roma Dr. Per_1
in data 20.12.2019 dalla trasformazione della società di persone
[...] [...] in società di capitali”; la società istante, peraltro, non ha nemmeno Controparte_9
invocato, in suo favore, l'istituto dell'accessione nel possesso ex art. 1146 c.c., 2° comma.
I convenuti costituiti hanno, altresì, specificatamente allegato che i germani CP_1
hanno posseduto distinte porzioni della particella 444 in attuazione del piano di divisione concordato e che ha domandato, dapprima, a mezzo a mezzo lettera Controparte_3
raccomandata e, quindi, promuovendo il procedimento di mediazione, la divisione dell'immobile, identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, sezione
, Foglio 22, particella 444, in parte oggetto di domanda di usucapione. CP_6
Non solo, quindi, parte attrice non ha assolto al rigoroso onere probatorio sulla stessa incombente, ma non ha neanche specificatamente contestato le circostanze allegate (e in buona parte documentate) dai convenuti, incompatibili con i presupposti della domanda di usucapione formulata dalla società Pt_1
In conclusione, la domanda di usucapione va rigettata.
pagina 4 di 5
3. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese seguono il principio della soccombenza nei rapporti processuali azionati con i convenuti costituitisi in giudizio e, pertanto, si pongono a carico di parte attrice;
esse si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato del procedimento, della connotazione documentale dell'istruttoria e della concreta attività svolta.
Occorre precisare che, per i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
aventi identica posizione processuale, è dovuto un compenso unico (determinato applicando, per le fasi di studio e introduzione, i parametri medi e, per le fasi istruttoria e decisionale, i parametri minimi, in considerazione dell'istruttoria solamente documentale e dell'assenza di nuove argomentazioni negli scritti difensivi finali) secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, con aumento del 20% per l'assistenza di più
parti (sul tema si rimanda a Cass., ordinanza n. 1650/2022; cfr. anche Cass. ordinanza n.
18047/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di usucapione proposta dalla società Pt_1
b) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, sostenute dai convenuti e che si liquidano in complessivi € 4.080,00per Controparte_1 Controparte_2
compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A
ed I.V.A. nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 3 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Delfino
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