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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 14553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14553 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luciana Sangiovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48413/2024 promossa da:
, n. in MAROCCO in data 16/07/1963 (con il Parte_1 patrocinio dell'avv.to ASCARI DAVIDE;
RICORRENTE contro
C/O AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO , con il patrocinio dell'avv.to AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO ;
RESISTENTE OGGETTO: visto per ricongiungimento familiare
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso per il rilascio di un visto per ricongiungimento familiare il ricorrente indicato in epigrafe , cittadino marocchino, ha impugnato il silenzio inadempimento dell'Amministrazione in relazione alla domanda amministrativa di rilascio del visto proposta dall'istante.
In particolare il richiedente esponeva di aver richiesto il rilascio del visto al ricongiungimento familiare in data 24.10.2022 in favore della moglie e dei due figli minori e di non aver avuto notizia dell'esito della domanda e si doleva dell'ingiustificato silenzio serbato dall'Amministrazione ;
l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto l'Ambasciata competente ha provveduto , nel corso del giudizio, al rilascio del relativo visto;
la parte ricorrente ha aderito alla pronuncia di cessazione della materia del contendere ma ha insistito nella condanna al pagamento delle spese di lite evidenziando la necessità per il ricorrente di proporre ricorso giurisdizionale;
ritiene il giudice che il fatto sopravvenuto allegato e documentato dalla difesa della parte resistente faccia venir meno l'interesse della parte ricorrente ad una decisione nel merito del ricorso, posto che, come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria generale nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa dunque inutile o inattuale;
relativamente alla domanda di condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite stante la soccombenza virtuale, si osserva che la Suprema Corte ha da tempo evidenziato che il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, debba deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di cassazione, sen. n. 5555/2016);
ciò posto il giudice ritiene che nel caso di specie ricorrano eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, in ragione della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versano molti degli uffici consolari, come affermato, in più occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
Le spese debbono dunque compensarsi nonostante il rilascio del visto solo nel corso del giudizio.
PQM
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese della presente procedura.
Così deciso in Roma, in data 08/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Luciana Sangiovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luciana Sangiovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48413/2024 promossa da:
, n. in MAROCCO in data 16/07/1963 (con il Parte_1 patrocinio dell'avv.to ASCARI DAVIDE;
RICORRENTE contro
C/O AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO , con il patrocinio dell'avv.to AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO ;
RESISTENTE OGGETTO: visto per ricongiungimento familiare
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso per il rilascio di un visto per ricongiungimento familiare il ricorrente indicato in epigrafe , cittadino marocchino, ha impugnato il silenzio inadempimento dell'Amministrazione in relazione alla domanda amministrativa di rilascio del visto proposta dall'istante.
In particolare il richiedente esponeva di aver richiesto il rilascio del visto al ricongiungimento familiare in data 24.10.2022 in favore della moglie e dei due figli minori e di non aver avuto notizia dell'esito della domanda e si doleva dell'ingiustificato silenzio serbato dall'Amministrazione ;
l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto l'Ambasciata competente ha provveduto , nel corso del giudizio, al rilascio del relativo visto;
la parte ricorrente ha aderito alla pronuncia di cessazione della materia del contendere ma ha insistito nella condanna al pagamento delle spese di lite evidenziando la necessità per il ricorrente di proporre ricorso giurisdizionale;
ritiene il giudice che il fatto sopravvenuto allegato e documentato dalla difesa della parte resistente faccia venir meno l'interesse della parte ricorrente ad una decisione nel merito del ricorso, posto che, come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria generale nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa dunque inutile o inattuale;
relativamente alla domanda di condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite stante la soccombenza virtuale, si osserva che la Suprema Corte ha da tempo evidenziato che il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, debba deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di cassazione, sen. n. 5555/2016);
ciò posto il giudice ritiene che nel caso di specie ricorrano eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, in ragione della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versano molti degli uffici consolari, come affermato, in più occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
Le spese debbono dunque compensarsi nonostante il rilascio del visto solo nel corso del giudizio.
PQM
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese della presente procedura.
Così deciso in Roma, in data 08/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Luciana Sangiovanni