Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 475/2025 V.G.
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. GiudiceDott.re Giuseppe Gennari
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.01.2025
da
1) Parte 1
Nato a AR (CL) in data 19.11.1945 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Luca Gamba presso il quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 2
Nata a Stoccarda (Germania) in data 16.09.1947 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Luca Gamba presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo (MI) in data 01.08.1969
Separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano emesso il 20.06.1997
(N.274/97 R.G.)
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica del decreto di omologa del Tribunale di Milano emesso il 20.06.1997 (N.274/97 R.G.).
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
"disporre la sospensione (decorrente dal mese di luglio dell'anno 2021) dell'assegno di mantenimento corrisposto dal Sig. Parte 1 favore della moglie Sig.ra Parte 2
[...] prevista dalla separazione n. 274/97 R.G. SEP. omologata dal Tribunale di Milano in data
20.06.1997, ma da reintrodurre - per accordo unanime dei coniugi - qualora le condizioni reddituali della sig.ra Parte 2 dovessero diminuire."
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di
Milano emesso il 20.06.1997 (N.274/97 R.G.), così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato