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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MONZA
Seconda sezione
Il Giudice
all'esito dell'udienza telematica scritta del 28 Gennaio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2520/2022 (alla quale sono state riunite le cause n. 8368/2023; 8371/2023; 8477/2023 8478/2023) del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- a socio unico e a Parte_1 Controparte_1
socio unico con gli Avv.ti Giambattista Lomartire e Katia Vetere;
- Ricorrenti/Opponenti/Intimate;
e - con l'Avv. Gravallese;
Controparte_2
- Resistente/Opposta/Intimante;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva emessa in data 29 Marzo 2023 il Tribunale di
Monza accertava la successione di nei contratti di Controparte_2
locazione oggetto di giudizio e la dichiarava tenuta a garantire alle controparti conduttrici i servizi relativi all'allegato C) ai suddetti contratti ovvero quelli relativi alle parti comuni del complesso industriale nel quale si svolgono le attività aziendali delle ricorrenti.
In questa sede si tratta quindi ancora di determinare i rapporti di debito credito tra le parti compensando crediti della locatrice per canoni insoluti con i crediti delle conduttrici per oneri di competenza della locatrice stessa.
La CTU espletata, unitamente ai chiarimenti resi dai tecnici incaricati, ha consentito di determinare l'entità dei costi sostenuti dalle parti ricorrenti in luogo della parte resistente locatrice, tenuta contrattualmente a farsi carico dei medesimi. Le modalità di calcolo di tali oneri sono state assai ampiamente motivate dai CTU nel contraddittorio con i CTP anche a seguito di udienza in presenza appositamente fissata per discutere le risultanze dell'indagine tecnica;
ragion per cui ritiene il Giudicante di fare integrale riferimento alle conclusioni a cui è giunto l'elaborato peritale.
Effettuate le dovute compensazioni tra i crediti reciproci delle parti, il credito residuo in favore della resistente per canoni non pagati va pertanto
Pag. 2 di 5 rideterminato (alla data del 15 Giugno 2024) sulla base di quanto risultante dalla relazione di chiarimenti depositata dai CTU in data 15 Ottobre 2024 e dalla successiva nota di chiarimento depositata in data 02 Gennaio 2025.
Diversamente da quanto sostenuto dalle parti ricorrenti non pare infatti possibile addivenire ad una determinazione delle somme dovute anche per il periodo successivo considerato che si tratta di debiti meramente eventuali sia nell'an che nel quantum che presuppongono l'accertamento di inadempimenti futuri ed incerti.
Le parti ricorrenti devono altresì essere condannate a corrispondere alla parte resistente i canoni scaduti e scadenti in epoca successiva al conteggio contenuto nella suddetta relazione di chiarimenti (riferito al Giugno 2024); trattasi infatti in tal caso di credito liquido ed esigibile la cui debenza non può essere condizionata a compensazione con un credito da rimborso spese ancora totalmente incerto.
Relativamente alle cause riunite non possono essere accolte le domande di risoluzione dei contratti oggetto di giudizio (e di conseguente liberazione degli immobili locati) posto che, come già statuito nella sentenza non definitiva, la morosità dei conduttori ha trovato e continua a trovare una almeno parziale giustificazione nell'inadempimento della locatrice all'obbligo contrattuale di garantire a proprie spese determinati servizi.
Le spese di lite possono essere compensate in relazione a tutte le cause riunite ed al procedimento cautelare in corso di giudizio avendo sia la sentenza parziale che l'ulteriore successiva istruttoria evidenziato reciproci inadempimenti alle obbligazioni contrattuali;
l'accanimento giudiziario manifestatosi nell'ambito del processo rende inoltre assai inopportuna una liquidazione in favore dell'una o dell'altra parte.
Pag. 3 di 5 Le spese della CTU espletata nel giudizio di merito vanno infine poste a carico della locatrice resistente essendosi resa l'indagine peritale necessaria all'unico fine di accertare inadempimenti imputabili a Controparte_2
diversamente, le spese della CTU svolta in sede cautelare devono essere poste a carico solidale delle parti ricorrenti avendo tale indagine escluso la sussistenza dei presupposti di urgenza per accogliere la domanda ex art. 700 c.p.c. avanzata dalle conduttrici.
così provvede
1) Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore a corrispondere a la Controparte_2
somma di euro 350.317,60.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore a corrispondere a la somma di euro Controparte_2
538.008,77.
3) Condanna e in persona dei Parte_1 Controparte_1
rispettivi legali rappresentanti pro tempore a corrispondere a
[...]
i canoni di locazione scaduti e scadenti successivamente CP_2
al Giugno 2024.
4) Respinge tutte le altre domande ed eccezioni presentate dalle parti nell'ambito di tutte le cause riunite revocando i decreti ingiuntivi emessi.
5) Compensa integralmente le spese di giudizio in tutte le cause riunite.
6) Pone le spese della CTU svolta nel processo di merito a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
Pag. 4 di 5 7) Pone le spese della CTU svolta nel procedimento cautelare a carico di e Parte_1 Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 28 Gennaio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI MONZA
Seconda sezione
Il Giudice
all'esito dell'udienza telematica scritta del 28 Gennaio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2520/2022 (alla quale sono state riunite le cause n. 8368/2023; 8371/2023; 8477/2023 8478/2023) del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- a socio unico e a Parte_1 Controparte_1
socio unico con gli Avv.ti Giambattista Lomartire e Katia Vetere;
- Ricorrenti/Opponenti/Intimate;
e - con l'Avv. Gravallese;
Controparte_2
- Resistente/Opposta/Intimante;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva emessa in data 29 Marzo 2023 il Tribunale di
Monza accertava la successione di nei contratti di Controparte_2
locazione oggetto di giudizio e la dichiarava tenuta a garantire alle controparti conduttrici i servizi relativi all'allegato C) ai suddetti contratti ovvero quelli relativi alle parti comuni del complesso industriale nel quale si svolgono le attività aziendali delle ricorrenti.
In questa sede si tratta quindi ancora di determinare i rapporti di debito credito tra le parti compensando crediti della locatrice per canoni insoluti con i crediti delle conduttrici per oneri di competenza della locatrice stessa.
La CTU espletata, unitamente ai chiarimenti resi dai tecnici incaricati, ha consentito di determinare l'entità dei costi sostenuti dalle parti ricorrenti in luogo della parte resistente locatrice, tenuta contrattualmente a farsi carico dei medesimi. Le modalità di calcolo di tali oneri sono state assai ampiamente motivate dai CTU nel contraddittorio con i CTP anche a seguito di udienza in presenza appositamente fissata per discutere le risultanze dell'indagine tecnica;
ragion per cui ritiene il Giudicante di fare integrale riferimento alle conclusioni a cui è giunto l'elaborato peritale.
Effettuate le dovute compensazioni tra i crediti reciproci delle parti, il credito residuo in favore della resistente per canoni non pagati va pertanto
Pag. 2 di 5 rideterminato (alla data del 15 Giugno 2024) sulla base di quanto risultante dalla relazione di chiarimenti depositata dai CTU in data 15 Ottobre 2024 e dalla successiva nota di chiarimento depositata in data 02 Gennaio 2025.
Diversamente da quanto sostenuto dalle parti ricorrenti non pare infatti possibile addivenire ad una determinazione delle somme dovute anche per il periodo successivo considerato che si tratta di debiti meramente eventuali sia nell'an che nel quantum che presuppongono l'accertamento di inadempimenti futuri ed incerti.
Le parti ricorrenti devono altresì essere condannate a corrispondere alla parte resistente i canoni scaduti e scadenti in epoca successiva al conteggio contenuto nella suddetta relazione di chiarimenti (riferito al Giugno 2024); trattasi infatti in tal caso di credito liquido ed esigibile la cui debenza non può essere condizionata a compensazione con un credito da rimborso spese ancora totalmente incerto.
Relativamente alle cause riunite non possono essere accolte le domande di risoluzione dei contratti oggetto di giudizio (e di conseguente liberazione degli immobili locati) posto che, come già statuito nella sentenza non definitiva, la morosità dei conduttori ha trovato e continua a trovare una almeno parziale giustificazione nell'inadempimento della locatrice all'obbligo contrattuale di garantire a proprie spese determinati servizi.
Le spese di lite possono essere compensate in relazione a tutte le cause riunite ed al procedimento cautelare in corso di giudizio avendo sia la sentenza parziale che l'ulteriore successiva istruttoria evidenziato reciproci inadempimenti alle obbligazioni contrattuali;
l'accanimento giudiziario manifestatosi nell'ambito del processo rende inoltre assai inopportuna una liquidazione in favore dell'una o dell'altra parte.
Pag. 3 di 5 Le spese della CTU espletata nel giudizio di merito vanno infine poste a carico della locatrice resistente essendosi resa l'indagine peritale necessaria all'unico fine di accertare inadempimenti imputabili a Controparte_2
diversamente, le spese della CTU svolta in sede cautelare devono essere poste a carico solidale delle parti ricorrenti avendo tale indagine escluso la sussistenza dei presupposti di urgenza per accogliere la domanda ex art. 700 c.p.c. avanzata dalle conduttrici.
così provvede
1) Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore a corrispondere a la Controparte_2
somma di euro 350.317,60.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore a corrispondere a la somma di euro Controparte_2
538.008,77.
3) Condanna e in persona dei Parte_1 Controparte_1
rispettivi legali rappresentanti pro tempore a corrispondere a
[...]
i canoni di locazione scaduti e scadenti successivamente CP_2
al Giugno 2024.
4) Respinge tutte le altre domande ed eccezioni presentate dalle parti nell'ambito di tutte le cause riunite revocando i decreti ingiuntivi emessi.
5) Compensa integralmente le spese di giudizio in tutte le cause riunite.
6) Pone le spese della CTU svolta nel processo di merito a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
Pag. 4 di 5 7) Pone le spese della CTU svolta nel procedimento cautelare a carico di e Parte_1 Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 28 Gennaio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 5 di 5