Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6959/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN NO D'AVERSA (CE) il 18/05/1938 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. MAIOLICA LEONARDO e PAOLA MIRIAM
MAIOLICA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO
RESISTENTE
OGGETTO: dell'incremento figurativo decennale dell'anzianità contributiva in base all'art. 3 co. 1 l. 206/2004 ed all'art. 34 co. 3 d.l. 159/2007.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/05/2024 parte ricorrente ha dedotto di essere vedova di , deceduto il 26.6.1985 a seguito di evento Persona_1 criminoso;
di essere titolare di pensione di vecchiaia dal giugno 1998; di essere stata riconosciuta il 20.4.2010 quale erede superstite di vittima di atti di terrorismo e dalle stragi;
di aver presentato domanda per il
1
di aver diritto all'incremento figurativo in base all'art. 3 co. 1 l. 206/2004 ed all'art. 34 co. 3 d.l. 159/2007.
Ha, quindi, agito in giudizio per l'accertamento del proprio diritto all'incremento figurativo decennale dell'anzianità contributiva dall'1.9.2004 con conseguente condanna dell' al ricalcolo ed alla ricostituzione CP_1 della propria pensione ed al pagamento dei maggiori importi, con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento del beneficio dell'incremento decennale figurativo dell'anzianità contributiva sulla pensione diretta percepita dalla ricorrente a seguito del decesso del marito, vittima di criminalità organizzata.
Anche se parte resistente ha formulato ulteriori eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra
2 le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un.
9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
EQUIPARAZIONE SOLO TENDENZIALE TRA
[...]
Parte_2
Per quanto riguarda il merito del giudizio, il giudicante ritiene di condividere quella consolidata giurisprudenza di merito e contabile secondo cui l'equiparazione tra vittime del terrorismo, da un lato, e le altre categorie di vittime sia solo tendenziale.
Secondo tale giurisprudenza (Trib. Bologna sent. 541/2023; cfr. anche
Corte App. Palermo sent. 354/2021 e Corte Conti sent. 84/2024) secondo cui “La giurisprudenza di legittimità, richiamata e condivisa ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si è pronunciata con ordinanza n. 22753 del
03.07.2018 sull'equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo, statuendo: “ (…) l'art 1, comma 562, annuncia la volontà del legislatore di estendere progressivamente i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, come sotto identificate, ed a tal fine autorizza un limite massimo di spesa a partire dall'anno 2006; il comma 563 identifica la categoria delle
«vittime del dovere» allargando il perimetro dei soggetti beneficiari di cui all'art. 3 della legge n. 466 del 1980 (magistrati e forze dell'ordine) a tutti gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito invalidità permanente in occasione di taluni eventi di servizio tipizzati ( quali :a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f)
a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità); il comma 564 estende il novero delle vittime del dovere includendovi anche i militari i quali abbiano contratto le infermità invalidanti o siano deceduti in
3 occasione o a seguito di missioni di qualsiasi natura che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;
il comma 565, infine, rimette ad un successivo regolamento ( oggi d.P.R. n. 243 del 2006) la disciplina dei termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti. (…) La normativa in esame non ha unificato la categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, ma ha solo fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici con la conseguenza che l'individuazione della categoria dei superstiti non può trarsi dal disposto dell'art 82 della L
n 388/2000 che si rivolge specificamente ai soli familiari di atti di terrorismo. Tale progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici espresso nel comma 562 della L. n. 266 del 2005 , così come evidenziato dall'ordinanza interlocutoria, non necessariamente contrasta con "una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari la quale può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l'atto terroristico, oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare. La diversità di fattispecie ben può giustificare il riconoscimento di benefici solo a talune categorie.” In senso conforme si è pronunciato il Tribunale di Venezia nella sentenza n.135 del
02/03/2023 in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, che si richiama e si condivide ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c.: “L'art. 3, legge n. 206/2004 attribuisce espressamente il beneficio oggetto del contendere alle vittime di atti di terrorismo e ai loro familiari superstiti. La platea dei destinatari è individuata dalla medesima legge 206/2004, il cui articolo 1, comma 1, della legge n.206/2004, come modificato dall'articolo
34 del D.L. 1°. ottobre 2007, n. 159, recita: “Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della
4 presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Il legislatore, successivamente all'entrata in vigore della legge sopra citata, ha scelto di estendere taluni benefici previsti dalla legge n.
206/2004 anche in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere, stabilendo all'art. 2 comma 105 della l. n. 222/2007 che “a decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di” atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”. La scelta del legislatore è chiara, pur nel contesto di una tendenziale equiparazione, nel senso di escludere l'applicazione della speciale contribuzione figurativa decennale di cui all'art. 3 citato per le vittime del dovere. L'ampliamento della platea dei beneficiari non ha riguardato automaticamente tutte le vittime del dovere e della criminalità organizzata, ma solo le vittime della criminalità organizzata che siano state colpite da azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Difatti la lettera della legge è insuperabile in tal senso;
e se il legislatore avesse voluto semplicemente equiparare, ai fini che interessano, le vittime del terrorismo alle vittime della criminalità organizzata e del dovere, lo avrebbe detto (in questo senso Corte App. Roma, 22/02/2021, n.635).
Non risulta poi decisivo in senso favorevole a parte ricorrente il fatto che il
DPR 7.07.2006, n. 243 (con cui vengono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze da estendere alle vittime del dovere) abbia affermato, all'art. 1, che per benefici e provvidenze si intendono le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
5 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206. Tale riferimento alla legge n. 206/2004 va letto unitamente al già citato art. 2, comma 105, della l. n. 222/2007 che ha esteso anche alle vittime del dovere i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ma non anche il beneficio di cui all'art. 3, oggetto di questo giudizio. Tale differenziazione non è irragionevole, poiché la legge n. n. 266 del 2005 non ha provveduto alla unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine;
né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale (così, da ultimo, Cass. sez. un. 25.9.2018, n. 22753). - come da motivazione espressa dalla CA di To. – che il richiamo ex art art.1, comma 211
L.232/2016 alle leggi 466 del 1980, 302 del 1990, 266 del 2005 non può essere inteso come riferito e collegato alla dizione 'trattamenti pensionistici” in quanto nessuna di tali leggi prevede o disciplina trattamenti pensionistici a favore delle Vittime del Do., e va semplicemente inteso come connesso con la dizione “Vittime del Do. e loro familiari superstiti”, e dunque il rinvio come diretto a precisare ed individuare i soggetti beneficiari.” Ciò posto, la lettera dell'art. 1 c. 562 della l.266/2005, ha chiaramente stabilito una “progressiva estensione” dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo;
ma tale estensione è stata limitata dal leguslatore alle vittime del dovere tassativamente individuate nei commi 563 e 564, senza pervenire ad una perfetta e piena equiparazione delle due categorie”.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale sulle questioni dirimenti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 25/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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