TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8118 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019;
TRA
, difesa dall'Avv. Patrizia Averaimo;
Parte_1 attrice
CONTRO
, , , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
, , , , , difesi CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 dall'Avv. Pasquale Ago;
convenuti
Oggetto: distanze
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proprietaria dell'immobile Parte_1 sito in Sessa CA alla via S. Antonio, riportata in catasto fabbricati al f. 500, part. 5047, sub 1, ha convenuto in giudizio , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , , , , CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, , proprietari dell'unità immobiliare confinante, riportata in CP_9 Controparte_10 catasto fabbricati al f. 500, part. 5044, sub 1, per chiedere, previo accertamento della illegittimità delle opere da questi realizzate a distanze non regolamentari ed in violazione delle norme urbanistiche e dei diritti di veduta, la loro condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi con eliminazione delle opere illegittime, oltre al risarcimento del danno per € 13.000,00 per infiltrazioni cagionate dalla maggiore pendenza del tetto nonché dall'insufficienza della grondaia e dei pluviali.
Rappresentava che i convenuti, durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà, contravvenendo a quanto dichiarato con SCIA n. 17 recante prot. 18713, avevano sopraelevato il preesistente muro, fronteggiante la proprietà della istante, realizzando un solaio in cemento armato -anziché in struttura di legno con apposizione di tegole tipo coppo-
, oltre ad una grondaia sporgente a soli 60 cm dal fabbricato attoreo. Specificava che le citate opere erano state realizzate in contrasto con il dettato dell'art. 25 del regolamento edilizio del comune di Sessa CA che consente esclusivamente opere di consolidamento e di restauro, senza alterare i preesistenti limiti di volume costruito e superficie coperta, con mantenimento delle distanze che non devono essere inferiori a quelle delle precedenti costruzioni. Tuttavia le segnalazioni alle “autorità competenti” non avevano ricevuto alcun riscontro. Contestava che le citate opere erano state realizzate anche in violazione delle distanze previste dall'art. 907 c.c. avendo privato il fabbricato attoreo, relativamente al vano bagno al primo piano ed alla camera posta al secondo piano, delle vedute dirette, oltre che di luce ed aria.
Si sono costituiti i convenuti eccependo l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto stante l'assenza di sopraelevazioni e/o modificazioni del preesistente solaio nonché di illegittimità urbanistiche essendo gli interventi realizzati conformi alla S.C.I.A. presentata in data 23/10/2017 prot. 18713, oltre alla assenza di qualsivoglia danno da infiltrazione tenuto conto del regolare funzionamento della grondaia per la raccolta delle acque piovane, nonché della distanza di 80 cm tra i due fabbricati che rende impossibile la formazione di fenomeni infiltrativi. Hanno altresì contestato in ordine alle rimostranze attoree sulla grondaia che alla stessa non è applicabile la disciplina delle distanze tenuto conto della sua indispensabile funzione tecnica di raccolta delle acque.
La causa, istruita documentalmente, è stata presa in decisione all'udienza del 26.6.2025, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
La domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione,
Va premesso che l'accertamento sulla invocata illegittimità per violazione delle norme urbanistiche non rientra nelle competenze del giudice ordinario, ma dell'autorità amministrativa. Il consulente nominato dal Tribunale sulla scorta dei rilievi effettuati sul luogo ed all'esito di un'attenta valutazione della documentazione versata in atti dalle parti costituite (Relazione tecnica descrittiva a firma dell'arch. datata 13.11.1995 avente ad oggetto la Persona_1 riparazione di un fabbricato in muratura sito nel Comune di Sessa A, alla Via Sant'Antonio
– Proprietà ; S.C.I.A. n. 17 prot. 18713 del 03.10.2017 avente ad oggetto la Persona_2 ristrutturazione dell'immobile in capo al Sig. ; Provvedimento di Autorizzazione CP_11
Sismica n.305 del 07.08.2018 relativo ai lavori di sostituzione di un solaio in laterocemento con altro dello stesso materiale, per il fabbricato in muratura ubicato alla Via Vico
Sant'Antonio n°2 identificato al foglio 550 p.lla 5044 sub 1 (Intervento locale L.R. 9/83 art. 5 co.2 Bis - L.R. n. 19 del 22.06.2017). Ditta Committente;
(Ex Controparte_7 CP_11
); Attestato rilasciato dal Capo Settore dell'Area Tecnica del Comune di Sessa
[...]
CA (CE) in data 27.06.2019; Immagine n°1 rappresentativa dello stato dei luoghi a valle della rimozione dell'impalcato di copertura (immagine presente nella produzione di parte convenuta firmata digitalmente)) ha concluso ribadendo che “…non ricorrono, nel caso di specie, gli estremi per rilevare una sopraelevazione rispetto alla quota originaria nei termini e nelle dimensioni lamentate da parte ricorrente (circa 1,25 metri circa)…” (cfr.: pag.
9 elaborato peritale). Ne consegue, stante la legittimità sotto il profilo civilistico, delle opere, realizzate nei limiti delle volumetrie della preesistente costruzione, e dunque conformi sia al regolamento comunale sia a quanto stabilito dall'art. 907 c.c. in materia di distanze, il rigetto della domanda attrice.
Priva di pregio è la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte istante atteso che quest'ultima si è limitata a fornire un mero computo metrico che indica una serie di interventi da realizzare quali a titolo esemplificativo “…a)- Smontaggio infissi, completo di controtelai, compreso il carico e scarico in discarica autorizzata…………2x €. 150,00……………….€.
300,00…”, per un totale comprensivo di iva di € 5.026,40, per danni da infiltrazione di acqua che vanno a “inficiare” la camera posta al secondo piano ed al bagno posto al primo piano ed una diminuzione del valore dell'immobile per le stesse infiltrazioni e per l'occlusione di luce ed aria di € 8.000,00 (cfr.: pag. 6 perizia di parte depositata in produzione di parte attrice). Tuttavia la stessa consulenza di parte non ha specificato detti danni né contiene una descrizione fotografica. Il CTU non li ha riscontrati, limitandosi a osservare che l'attuale pendenza del manto di copertura sia comunque nei limiti e che sarebbe auspicabile una aumento delle dimensioni del canale di gronda. Troppo poco per poter accogliere la domanda di risarcimento Le risultanze della consulenza tecnica si presentano acquisite con criteri corretti e pertanto sono pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento. Ne consegue che la richiesta di integrazione o addirittura di rinnovazione CTU avanzata da parte attrice nonché di escussione testimoniale del proprio consulente non è sorretta da obiettive deduzioni in grado di soverchiare l'esito della decisione.
Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- Rigetta la domanda attrice;
- Condanna a rifondere al procuratore di parte convenuta Avv. Pasquale Parte_1
Ago dichiaratosi antistatario, le spese di lite quantificate in € 5.077,00 per compensi professionali (III scaglione in base al criterio della domanda) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge.;
- Spese di ctu a carico di . Parte_1
Santa Maria Capua Vetere 3.11.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8118 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019;
TRA
, difesa dall'Avv. Patrizia Averaimo;
Parte_1 attrice
CONTRO
, , , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
, , , , , difesi CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 dall'Avv. Pasquale Ago;
convenuti
Oggetto: distanze
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proprietaria dell'immobile Parte_1 sito in Sessa CA alla via S. Antonio, riportata in catasto fabbricati al f. 500, part. 5047, sub 1, ha convenuto in giudizio , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , , , , CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, , proprietari dell'unità immobiliare confinante, riportata in CP_9 Controparte_10 catasto fabbricati al f. 500, part. 5044, sub 1, per chiedere, previo accertamento della illegittimità delle opere da questi realizzate a distanze non regolamentari ed in violazione delle norme urbanistiche e dei diritti di veduta, la loro condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi con eliminazione delle opere illegittime, oltre al risarcimento del danno per € 13.000,00 per infiltrazioni cagionate dalla maggiore pendenza del tetto nonché dall'insufficienza della grondaia e dei pluviali.
Rappresentava che i convenuti, durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà, contravvenendo a quanto dichiarato con SCIA n. 17 recante prot. 18713, avevano sopraelevato il preesistente muro, fronteggiante la proprietà della istante, realizzando un solaio in cemento armato -anziché in struttura di legno con apposizione di tegole tipo coppo-
, oltre ad una grondaia sporgente a soli 60 cm dal fabbricato attoreo. Specificava che le citate opere erano state realizzate in contrasto con il dettato dell'art. 25 del regolamento edilizio del comune di Sessa CA che consente esclusivamente opere di consolidamento e di restauro, senza alterare i preesistenti limiti di volume costruito e superficie coperta, con mantenimento delle distanze che non devono essere inferiori a quelle delle precedenti costruzioni. Tuttavia le segnalazioni alle “autorità competenti” non avevano ricevuto alcun riscontro. Contestava che le citate opere erano state realizzate anche in violazione delle distanze previste dall'art. 907 c.c. avendo privato il fabbricato attoreo, relativamente al vano bagno al primo piano ed alla camera posta al secondo piano, delle vedute dirette, oltre che di luce ed aria.
Si sono costituiti i convenuti eccependo l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto stante l'assenza di sopraelevazioni e/o modificazioni del preesistente solaio nonché di illegittimità urbanistiche essendo gli interventi realizzati conformi alla S.C.I.A. presentata in data 23/10/2017 prot. 18713, oltre alla assenza di qualsivoglia danno da infiltrazione tenuto conto del regolare funzionamento della grondaia per la raccolta delle acque piovane, nonché della distanza di 80 cm tra i due fabbricati che rende impossibile la formazione di fenomeni infiltrativi. Hanno altresì contestato in ordine alle rimostranze attoree sulla grondaia che alla stessa non è applicabile la disciplina delle distanze tenuto conto della sua indispensabile funzione tecnica di raccolta delle acque.
La causa, istruita documentalmente, è stata presa in decisione all'udienza del 26.6.2025, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
La domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione,
Va premesso che l'accertamento sulla invocata illegittimità per violazione delle norme urbanistiche non rientra nelle competenze del giudice ordinario, ma dell'autorità amministrativa. Il consulente nominato dal Tribunale sulla scorta dei rilievi effettuati sul luogo ed all'esito di un'attenta valutazione della documentazione versata in atti dalle parti costituite (Relazione tecnica descrittiva a firma dell'arch. datata 13.11.1995 avente ad oggetto la Persona_1 riparazione di un fabbricato in muratura sito nel Comune di Sessa A, alla Via Sant'Antonio
– Proprietà ; S.C.I.A. n. 17 prot. 18713 del 03.10.2017 avente ad oggetto la Persona_2 ristrutturazione dell'immobile in capo al Sig. ; Provvedimento di Autorizzazione CP_11
Sismica n.305 del 07.08.2018 relativo ai lavori di sostituzione di un solaio in laterocemento con altro dello stesso materiale, per il fabbricato in muratura ubicato alla Via Vico
Sant'Antonio n°2 identificato al foglio 550 p.lla 5044 sub 1 (Intervento locale L.R. 9/83 art. 5 co.2 Bis - L.R. n. 19 del 22.06.2017). Ditta Committente;
(Ex Controparte_7 CP_11
); Attestato rilasciato dal Capo Settore dell'Area Tecnica del Comune di Sessa
[...]
CA (CE) in data 27.06.2019; Immagine n°1 rappresentativa dello stato dei luoghi a valle della rimozione dell'impalcato di copertura (immagine presente nella produzione di parte convenuta firmata digitalmente)) ha concluso ribadendo che “…non ricorrono, nel caso di specie, gli estremi per rilevare una sopraelevazione rispetto alla quota originaria nei termini e nelle dimensioni lamentate da parte ricorrente (circa 1,25 metri circa)…” (cfr.: pag.
9 elaborato peritale). Ne consegue, stante la legittimità sotto il profilo civilistico, delle opere, realizzate nei limiti delle volumetrie della preesistente costruzione, e dunque conformi sia al regolamento comunale sia a quanto stabilito dall'art. 907 c.c. in materia di distanze, il rigetto della domanda attrice.
Priva di pregio è la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte istante atteso che quest'ultima si è limitata a fornire un mero computo metrico che indica una serie di interventi da realizzare quali a titolo esemplificativo “…a)- Smontaggio infissi, completo di controtelai, compreso il carico e scarico in discarica autorizzata…………2x €. 150,00……………….€.
300,00…”, per un totale comprensivo di iva di € 5.026,40, per danni da infiltrazione di acqua che vanno a “inficiare” la camera posta al secondo piano ed al bagno posto al primo piano ed una diminuzione del valore dell'immobile per le stesse infiltrazioni e per l'occlusione di luce ed aria di € 8.000,00 (cfr.: pag. 6 perizia di parte depositata in produzione di parte attrice). Tuttavia la stessa consulenza di parte non ha specificato detti danni né contiene una descrizione fotografica. Il CTU non li ha riscontrati, limitandosi a osservare che l'attuale pendenza del manto di copertura sia comunque nei limiti e che sarebbe auspicabile una aumento delle dimensioni del canale di gronda. Troppo poco per poter accogliere la domanda di risarcimento Le risultanze della consulenza tecnica si presentano acquisite con criteri corretti e pertanto sono pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento. Ne consegue che la richiesta di integrazione o addirittura di rinnovazione CTU avanzata da parte attrice nonché di escussione testimoniale del proprio consulente non è sorretta da obiettive deduzioni in grado di soverchiare l'esito della decisione.
Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- Rigetta la domanda attrice;
- Condanna a rifondere al procuratore di parte convenuta Avv. Pasquale Parte_1
Ago dichiaratosi antistatario, le spese di lite quantificate in € 5.077,00 per compensi professionali (III scaglione in base al criterio della domanda) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge.;
- Spese di ctu a carico di . Parte_1
Santa Maria Capua Vetere 3.11.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera