Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 879/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/02/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BERTELLI STEFANIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa, già di abitazione coniugale, sita in Borgo Mantovano fraz. Villa Poma
(MN), via Ilaria Alpi n. 23/C, di proprietà della moglie con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti verrà assegnata alla medesima che la abiterà insieme al figlio minore sino a quando questi non sarà autosufficiente. Persona_1
3) Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, fissando la propria residenza con la madre, presso l'abitazione familiare in Borgo Mantovano fraz. Villa Poma (MN), Via Ilaria Alpi n. 23/C, con facoltà per il padre di vederlo ogni qual volta lo vorrà, previ opportuni accordi con l'altro genitore ed in ogni caso
potrà tenere ed avere con sé il figlio per un periodo Parte_1 anche consecutivo di 15 giorni nei mesi estivi, periodo da concordare entro il mese di febbraio di ogni anno, di una settimana durante le vacanze Natalizie e di tre giorni durante quelle Pasquali. Natale e Pasqua ad anni alterni. Per ogni altra festività (patrono, carnevale etc. rimane ferma l'alternanza così come sopra articolata). Durante detti periodi i genitori potranno anche portare il figlio in altra località, avendo cura e obbligo di comunicare sempre destinazione e recapiti, anche telefonici. I genitori potranno, in ogni caso, concordare di volta in volta, sempre nel rispetto delle esigenze e dei bisogni del figlio minore e delle loro esigenze lavorative, eventuali modalità afferenti il diritto di visita divergenti da quanto precedentemente disciplinato;
in caso di dissenso, comunque, resteranno ferme le odierne disposizioni. Il padre e la madre si impegnano a tenere costantemente informato ed aggiornato l'altro genitore circa ogni aspetto inerente alla vita di : colloqui con gli insegnanti, attività organizzate Per_1 dalla scuola, visite mediche, attività extrascolastiche, sportive, ricreative, ecc.
4) si obbliga a corrispondere a , a titolo Parte_1 Parte_2 di concorso per il mantenimento del figlio minore, un assegno di euro 400,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
mentre entrambi i genitori concorreranno nella misura pari al 50% ciascuno, secondo il seguente nuovo schema, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro venti giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, alle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse del medesimo: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio sanitario nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica). b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'Istituto) alla scuola superiore ed all'università imposte da istituti pubblici (qualora il figlio prosegua negli studi) acquisto dei libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto pubblico da e per la sede di studi (anche universitaria); spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e per gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano). c) spese per il conseguimento della patente di guida (teoria e pratica). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede
2 universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5) verserà in favore della moglie, a titolo di concorso al suo Parte_1 mantenimento, un assegno mensile, pari ad € 200,00, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) L'assegno unico spettante per il minore sarà richiesto ed incassato da
[...]
; entrambi i genitori fruiranno altresì delle detrazioni fiscali così Parte_2 come, sussistendone i presupposti, potranno richiedere sgravi fiscali in ragione delle spese sostenute nell'interesse del minore.
7) I coniugi dichiarano di aver proceduto alla divisione dei beni familiari e più genericamente di aver provveduto in separata sede a definire ogni altra questione patrimoniale tra loro pendente. Pertanto, nulla ciascuno ha più a pretendere nei confronti dell'altro.
8) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio sia per gli stessi sia per il figlio minore.
9) Entrambi i genitori si impegnano a non fornire al figlio una immagine denigrata e negativa l'uno dell'altro e si impegnano a non farlo assistere a discussioni e litigi di qualsivoglia natura al fine di fare crescere in un Per_1 ambiente sereno ed adeguato.
10) Le spese della presente procedura saranno sostenute da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in FABBRICO (MN) in data 10/05/2008 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2008) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va
3 pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FABBRICO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 03/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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