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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 5112 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico De Parte_1
UO e ES GL
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di CP_1
appellata
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 212/2018 del Giudice di Pace di
Sarno in materia di opposizione a provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.05.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione in appello notificato in data 12.09.2018
[...]
impugnava la sentenza n. 212/2018 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Sarno in data 27.02.2018, con la quale veniva rigettata l'opposizione avverso il decreto prot. n. 11/44 n. 747407229 emesso dal Prefetto di in data CP_1
06.05.2017.
Tale decreto disponeva la sospensione della patente di guida dell'appellante per la durata di un anno, quale sanzione accessoria conseguente alla violazione dell'art. 186 del Codice della Strada.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva i seguenti motivi:
-nullità dell'accertamento per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia;
-invalidità derivata del provvedimento prefettizio;
- mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione;
-insussistenza del presupposto della "guida".
Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza in Controparte_1
fatto e diritto dell'appello e chiedendone il rigetto.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 23.05.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato. In data 6 maggio 2017 il Comando del reparto territoriale dei Carabinieri di
Nocera Inferiore, a seguito di accertamento tecnico dei valori di concentrazione nell'area alveolare espirata ex art 186/4, trasmetteva la patente di guida cat. “B” rilasciata il 29 ottobre 2015 dalla UCO di Roma a NumeroD_1
, per aver quest'ultimo violato le disposizioni di cui all'art. Parte_1
186 c.2 lett. c) del C.d.S (guida in stato di ebbrezza).
Contestualmente veniva ritirata la patente di guida, atteso che, ai sensi del vigente Codice della strada, all'accertamento del suindicato illecito, consegue l'applicazione, da parte del Prefetto, della sanzione amministrativa accessoria cautelare della sospensione della validità della patente di guida.
In relazione alla asserita lesione del diritto di difesa derivante dall'espletamento dell'accertamento in assenza del legale, tale doglianza risulta destituita di fondamento atteso che l'organo accertatore ha provveduto alla redazione del verbale di elezione di domicilio e di nomina del difensore.
Nello stesso verbale, che è dotato di efficacia fidefaciente, si dà atto della regolarità della revisione e del fatto che l'interessato è stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e che lo stesso "rifiutava" di avvalersi di tale facoltà.
In secondo luogo, è ormai principio consolidato, corroborato da costante orientamento giurisprudenziale, che l'accertamento mediante etilometro possa essere legittimamente disposto unicamente nei casi tassativamente previsti dall'art. 186 del Codice della Strada, attraverso modalità di verifica qualitativa non invasive, conformemente alle direttive emanate dal Ministero dell'Interno e disciplinate dalla Circolare n. 300/A/1/42175/109/42 C.S., artt. 186 e 187, del
29 dicembre 2006.
Tali accertamenti trovano giustificazione, in primo luogo, laddove sussista fondato motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di ebbrezza, desumibile da sintomi evidenti;
ovvero, come nel caso che qui occupa, qualora egli risulti coinvolto in un sinistro stradale;
e, da ultimo, allorché il medesimo sia stato trasportato presso un presidio ospedaliero per sottoporsi ad accertamenti clinici in conseguenza del predetto incidente.
Ad ogni modo, si tratta di accertamento urgente (irripetibile) sulla persona ex art
354 c.p.p. e come tale soggetto alle garanzie previste per gli atti c.d. a sorpresa o urgenti, tra cui l'obbligo di avvertire l'interessato che può farsi assistere da un difensore di fiducia, senza che vi sia alcun obbligo di attenderlo sul posto, ostando a ciò i motivi di urgenza della ricerca della prova, stante la sua alterabilità nel tempo.
Infine, dal verbale di accertamento redatto dai Carabinieri risulta evidente che l'appellante fosse alla guida della propria autovettura poco prima dell'intervento dei militi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fino ad euro 1100,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, che liquida in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 10/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 5112 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico De Parte_1
UO e ES GL
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di CP_1
appellata
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 212/2018 del Giudice di Pace di
Sarno in materia di opposizione a provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.05.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione in appello notificato in data 12.09.2018
[...]
impugnava la sentenza n. 212/2018 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Sarno in data 27.02.2018, con la quale veniva rigettata l'opposizione avverso il decreto prot. n. 11/44 n. 747407229 emesso dal Prefetto di in data CP_1
06.05.2017.
Tale decreto disponeva la sospensione della patente di guida dell'appellante per la durata di un anno, quale sanzione accessoria conseguente alla violazione dell'art. 186 del Codice della Strada.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva i seguenti motivi:
-nullità dell'accertamento per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia;
-invalidità derivata del provvedimento prefettizio;
- mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione;
-insussistenza del presupposto della "guida".
Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza in Controparte_1
fatto e diritto dell'appello e chiedendone il rigetto.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 23.05.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato. In data 6 maggio 2017 il Comando del reparto territoriale dei Carabinieri di
Nocera Inferiore, a seguito di accertamento tecnico dei valori di concentrazione nell'area alveolare espirata ex art 186/4, trasmetteva la patente di guida cat. “B” rilasciata il 29 ottobre 2015 dalla UCO di Roma a NumeroD_1
, per aver quest'ultimo violato le disposizioni di cui all'art. Parte_1
186 c.2 lett. c) del C.d.S (guida in stato di ebbrezza).
Contestualmente veniva ritirata la patente di guida, atteso che, ai sensi del vigente Codice della strada, all'accertamento del suindicato illecito, consegue l'applicazione, da parte del Prefetto, della sanzione amministrativa accessoria cautelare della sospensione della validità della patente di guida.
In relazione alla asserita lesione del diritto di difesa derivante dall'espletamento dell'accertamento in assenza del legale, tale doglianza risulta destituita di fondamento atteso che l'organo accertatore ha provveduto alla redazione del verbale di elezione di domicilio e di nomina del difensore.
Nello stesso verbale, che è dotato di efficacia fidefaciente, si dà atto della regolarità della revisione e del fatto che l'interessato è stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e che lo stesso "rifiutava" di avvalersi di tale facoltà.
In secondo luogo, è ormai principio consolidato, corroborato da costante orientamento giurisprudenziale, che l'accertamento mediante etilometro possa essere legittimamente disposto unicamente nei casi tassativamente previsti dall'art. 186 del Codice della Strada, attraverso modalità di verifica qualitativa non invasive, conformemente alle direttive emanate dal Ministero dell'Interno e disciplinate dalla Circolare n. 300/A/1/42175/109/42 C.S., artt. 186 e 187, del
29 dicembre 2006.
Tali accertamenti trovano giustificazione, in primo luogo, laddove sussista fondato motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di ebbrezza, desumibile da sintomi evidenti;
ovvero, come nel caso che qui occupa, qualora egli risulti coinvolto in un sinistro stradale;
e, da ultimo, allorché il medesimo sia stato trasportato presso un presidio ospedaliero per sottoporsi ad accertamenti clinici in conseguenza del predetto incidente.
Ad ogni modo, si tratta di accertamento urgente (irripetibile) sulla persona ex art
354 c.p.p. e come tale soggetto alle garanzie previste per gli atti c.d. a sorpresa o urgenti, tra cui l'obbligo di avvertire l'interessato che può farsi assistere da un difensore di fiducia, senza che vi sia alcun obbligo di attenderlo sul posto, ostando a ciò i motivi di urgenza della ricerca della prova, stante la sua alterabilità nel tempo.
Infine, dal verbale di accertamento redatto dai Carabinieri risulta evidente che l'appellante fosse alla guida della propria autovettura poco prima dell'intervento dei militi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fino ad euro 1100,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, che liquida in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 10/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo