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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/11/2024, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 20/11/2024 nel procedimento portante il n. 996 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Maio e Mario Lovero parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 la ricorrente in epigrafe indicata evocava in giudizio deducendo di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze della società convenuta in forza di contratto a tempo determinato e parziale, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal 10/5/2022 al 15/5/2024, per l'espletamento di mansioni di operaia e inquadramento nel I livello del C.C.N.L. chimica, gomma, vetro artigiani fino al dicembre 2023 e di mansioni di impiegata e inquadramento nel II livello dal gennaio 2024 alla cessazione del rapporto, risolto per le rassegnate dimissioni.
Precisava di aver fruito dell'astensione anticipata dal lavoro per maternità con decorrenza dal 21/7/2023 e del congedo per maternità obbligatoria fino al 25/4/2024, assentandosi dal lavoro per malattia dal 26/4/2024 al 5/5/2024.
Tanto premesso, lamentava il mancato pagamento dell'indennità di malattia relativamente al periodo 26 aprile / 5 maggio 2024, dell'indennità di congedo parentale maturata fino al 25/4/2024, delle competenze di fine rapporto, del TFR e dell'indennità
1 sostitutiva del preavviso, chiedendo condannarsi parte convenuta al pagamento della somma lorda di € 7.426,09, oltre accessori di legge.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la società convenuta non si costituiva in giudizio, benché regolarmente vocata in ius.
La controversia veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza il difensore rassegnava le conclusioni.
* * * * *
1. Premesso che l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio sono adeguatamente provate alla luce della documentazione versata in atti (cfr. contratto, comunicazione di trasformazione e listini paga), il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.
1.1. Costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento,
e anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (cfr. Cass. civ. S.U. n. 13533/2001; in termini Cass. civ. n. 15677/2009).
Con particolare riguardo poi ai crediti di lavoro, occorre richiamare quel costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare
l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento
2 delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (Cass. civ.
n. 26985/2009).
2. Nel caso di specie, scegliendo di rimanere contumace, parte convenuta non ha provato di aver pagato in tutto o in parte alla lavoratrice le spettanze in questione, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., da determinarsi alla luce dei listini paga acquisiti nel corso del giudizio e nei cui limiti l'istante ha formulato domanda di condanna.
3. In definitiva la società convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma lorda corrispondente a quella netta di € 6.000,88, importo al quale, dal giorno di maturazione del diritto devono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
4. In ragione della soccombenza la convenuta va, infine, condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate come da dispositivo alla stregua dei minimi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto della moderata complessità della lite.
P.Q.M.
Udito il procuratore della ricorrente e nella contumacia della convenuta, definitivamente pronunciando, condanna in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma lorda corrispondente a quella netta di € 6.000,88, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo.
Condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.700, oltre € 118,50 per esposti, IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nelle misure di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Asti, 20/11/2024
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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