CASS
Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL IQ nato in [...] il [...] (CUI 06GS5TU) avverso l'ordinanza del 05/07/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA CI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Milano, ha accolto l'appello del Pubblico Ministero ed ha applicato all'imputato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 / comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere, in concorso con terzi ignoti, detenuto o comunque procurato ad altri, Kg 25 di sostanza stupefacente tipo hashish suddivisa in 24 involucri contenuti nel bagagliaio dell'autovettura Citroen C4/ tg EH804MG 1 (capo 1) e del reato di cui all'art 81 ) comma 2;51495 cod.pen. (capo 2) in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Secondo il Penale Sent. Sez. 3 Num. 9 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 03/11/2023 iribunale la gravità indiziaria a carico del AL si ricaverebbe unicamente dalla ritenuta relazione qualificata idonea a ravvisare i gravi indizi di colpevolezza in oz...c:etvte (!gazhne alla condotta di detenzione in concorso con ignoti per avere vigilato sulla sostanza stupefacente per un lasso di tempo, motivazione lacunosa e fondata su argomentazioni di puro stile tenuto conto del fatto che l'indagato era stato trovato all'interno dell'autovettura e la sostanza stupefacente nel bagagliaio. - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancanza della motivazione sotto il profilo della sussistenza del pericolo di recidiva quanto al capo 2). 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Sono inammissibili le censure concernenti al profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria di cui al capo 1, (artt. 110 cod.pen. . e art. 73 comma 4,d P.R. 9 ottobre 1990, n. :309) per avere, in concorso con terzi ignoti, detenuto o comunque procurato ad altri, sostanza stupefacente tipo hashish suddivisa in 24 involucri, contenuti nel bagagliaio dell'autovettura all'interno della quale veniva sorpreso dagli agenti operanti (non essendo motivo di ricorso la gravità indiziaria di cui al capo 2, (art. 81 comma 2, 495 cod.pen.), secondo una diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare, senza in effetti denunciare nessuno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la partecipazione del ricorrente, nella detenzione della sostanza rivenuta nel bagagliaio dell'autovettura a bordo della quale è stato trovato, avendo egli custodito lo stupefacente per conto di altri, secondo l'imputazione provvisoria. L'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, sulla scorta delle risultanze probatorie attestate dalla fonte dichiarativa e dal verbale di arresto (l'indagato era avvistato nei pressi dell'autovettura parcheggiata, nel bagagliaio della quale veniva rinvenuta la sostanza stupefacente ed era sorpreso dagli operanti mentre era disteso sul sedile posteriore nei pressi del quale veniva rinvenuto un involucro recante tracce di hashish), e, soprattutto, delle dichiarazioni spontanee dell'indagato che aveva dichiarato di essere stato retribuito con la somma di C 400,00 da un soggetto di cui forniva le generalità, per custodire lo stupefacente, ha ritenuto sussistente la relazione qualificata tra il soggetto e lo stupefacente integrante un quadro indiziario grave del concorso nella 2 detenzione, con terzi, avendo, per sua stessa ammissione, custodito per un tempo apprezzabile lo stupefacente. La contestazione del concorso in detenzione di sostanza stupefacente è, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, corretta, come del pari è corretta la sussistenza, come sopra argomentata, del contributo fornito alla realizzazione del delitto, del quale è peraltro indiscutibile la rilevanza causale. Il Tribunale del riesame, confrontandosi con le generiche argomentazioni del Gip che aveva negato la sussistenza della relazione qualificata, ha correttamente ritenuto sussistente il concorso nel reato del LD e l'ha congruamente argomentato, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. Anche con riguardo al capo 2), - non oggetto di contestazione quanto alla gravità indiziaria-, il Tribunale ha argomentato la gravità indiziaria avendo in precedenza, in occasioni di altri fotosegnalarnenti, indicato generalità diverse per nome e data di nascita incompatibili con imprecisioni dei verbalizzanti, in ben tre occasioni oltre a quelle rese in occasione dell'arresto del 30 maggio 2023 per cui è processo. 6. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione in relazione all'esigenze cautelare limitatamente al capo 2), è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha esplicitamente ritenuto sussistente il pericolo di recidiva con riguardo ad entrambi i reati e l'ha poi argomentato', quanto al capo tek, 2),Wmaialità e circostanze del fatto che, con riguardo al reato di cui all'art. 495 cod.pen., sono state ritenute sussistenti tenuto conto che la contestazione riguardava plurime condotte di false indicazioni delle proprie generalità, da cui il pericolo di recidiva anche con riguardo a tale fattispecie proprio in ragione delle modalità reiterate della condotta di avere reso false generalità da cui il conseguente concreto rischio di recidiva anche con riguardo a tale fattispecie. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3 Ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod.proc.pen., la Corte dispone che il dispositivo sia trasmesso al Pubblico Ministero per l'esecuzione. Così deciso il 03/11/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA CI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Milano, ha accolto l'appello del Pubblico Ministero ed ha applicato all'imputato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 / comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere, in concorso con terzi ignoti, detenuto o comunque procurato ad altri, Kg 25 di sostanza stupefacente tipo hashish suddivisa in 24 involucri contenuti nel bagagliaio dell'autovettura Citroen C4/ tg EH804MG 1 (capo 1) e del reato di cui all'art 81 ) comma 2;51495 cod.pen. (capo 2) in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Secondo il Penale Sent. Sez. 3 Num. 9 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 03/11/2023 iribunale la gravità indiziaria a carico del AL si ricaverebbe unicamente dalla ritenuta relazione qualificata idonea a ravvisare i gravi indizi di colpevolezza in oz...c:etvte (!gazhne alla condotta di detenzione in concorso con ignoti per avere vigilato sulla sostanza stupefacente per un lasso di tempo, motivazione lacunosa e fondata su argomentazioni di puro stile tenuto conto del fatto che l'indagato era stato trovato all'interno dell'autovettura e la sostanza stupefacente nel bagagliaio. - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancanza della motivazione sotto il profilo della sussistenza del pericolo di recidiva quanto al capo 2). 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Sono inammissibili le censure concernenti al profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria di cui al capo 1, (artt. 110 cod.pen. . e art. 73 comma 4,d P.R. 9 ottobre 1990, n. :309) per avere, in concorso con terzi ignoti, detenuto o comunque procurato ad altri, sostanza stupefacente tipo hashish suddivisa in 24 involucri, contenuti nel bagagliaio dell'autovettura all'interno della quale veniva sorpreso dagli agenti operanti (non essendo motivo di ricorso la gravità indiziaria di cui al capo 2, (art. 81 comma 2, 495 cod.pen.), secondo una diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare, senza in effetti denunciare nessuno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la partecipazione del ricorrente, nella detenzione della sostanza rivenuta nel bagagliaio dell'autovettura a bordo della quale è stato trovato, avendo egli custodito lo stupefacente per conto di altri, secondo l'imputazione provvisoria. L'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, sulla scorta delle risultanze probatorie attestate dalla fonte dichiarativa e dal verbale di arresto (l'indagato era avvistato nei pressi dell'autovettura parcheggiata, nel bagagliaio della quale veniva rinvenuta la sostanza stupefacente ed era sorpreso dagli operanti mentre era disteso sul sedile posteriore nei pressi del quale veniva rinvenuto un involucro recante tracce di hashish), e, soprattutto, delle dichiarazioni spontanee dell'indagato che aveva dichiarato di essere stato retribuito con la somma di C 400,00 da un soggetto di cui forniva le generalità, per custodire lo stupefacente, ha ritenuto sussistente la relazione qualificata tra il soggetto e lo stupefacente integrante un quadro indiziario grave del concorso nella 2 detenzione, con terzi, avendo, per sua stessa ammissione, custodito per un tempo apprezzabile lo stupefacente. La contestazione del concorso in detenzione di sostanza stupefacente è, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, corretta, come del pari è corretta la sussistenza, come sopra argomentata, del contributo fornito alla realizzazione del delitto, del quale è peraltro indiscutibile la rilevanza causale. Il Tribunale del riesame, confrontandosi con le generiche argomentazioni del Gip che aveva negato la sussistenza della relazione qualificata, ha correttamente ritenuto sussistente il concorso nel reato del LD e l'ha congruamente argomentato, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. Anche con riguardo al capo 2), - non oggetto di contestazione quanto alla gravità indiziaria-, il Tribunale ha argomentato la gravità indiziaria avendo in precedenza, in occasioni di altri fotosegnalarnenti, indicato generalità diverse per nome e data di nascita incompatibili con imprecisioni dei verbalizzanti, in ben tre occasioni oltre a quelle rese in occasione dell'arresto del 30 maggio 2023 per cui è processo. 6. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione in relazione all'esigenze cautelare limitatamente al capo 2), è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha esplicitamente ritenuto sussistente il pericolo di recidiva con riguardo ad entrambi i reati e l'ha poi argomentato', quanto al capo tek, 2),Wmaialità e circostanze del fatto che, con riguardo al reato di cui all'art. 495 cod.pen., sono state ritenute sussistenti tenuto conto che la contestazione riguardava plurime condotte di false indicazioni delle proprie generalità, da cui il pericolo di recidiva anche con riguardo a tale fattispecie proprio in ragione delle modalità reiterate della condotta di avere reso false generalità da cui il conseguente concreto rischio di recidiva anche con riguardo a tale fattispecie. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3 Ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod.proc.pen., la Corte dispone che il dispositivo sia trasmesso al Pubblico Ministero per l'esecuzione. Così deciso il 03/11/2023