Articolo 52 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 51Articolo 47
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24 agosto 1975
Art. 52. Licenza al condannato ammesso al regime di semiliberta'

Al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono essere concesse a titolo di premio una o piu' licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.
Durante la licenza il condannato e' sottoposto al regime della liberta' vigilata.
Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla revoca della semiliberta'.
Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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