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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/04/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 17.04.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 17156/2023 R.G
TRA
( ), rappresentata e difesa dall' Avv. Marcello Ajale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Nuova Poggioreale n. 61 Parco I.N.A.I.L. Torre 7, presso lo studio dello stesso, giusta procura in atti
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55;
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.09.2023, l'opponente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato domanda amministrativa in data 29.06.2021 volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento dello status di soggetto con handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 e che il relativo procedimento si concludeva infruttuosamente stante la mancata convocazione a visita, deduceva di aver proposto istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il CTU nominato, dott. , aveva ingiustamente ritenuto non sussistente il requisito sanitario per Persona_1 beneficiare della provvidenza dell'indennità di accompagnamento.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza tecnica evidenziando che il CTU non aveva adeguatamente valutato la gravità del quadro patologico presentato da essa ricorrente, e l'incidenza delle serie infermità che l'affliggevano, sulla propria autonomia personale.
Concludeva chiedendo, previo rinnovo dell'indagine medico-legale, di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei a titolo di indennità di accompagnamento ex lege 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o con quella diversa eventualmente accertata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. CP_ L' costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza, alla luce della nuova documentazione medica depositata in data 27.9.2024, con nomina di nuovo CTU dott. all'udienza del Parte_2
10.10.2024 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
L'opposizione è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va disposta la riunione al presente giudizio di quello contraddistinto con il n. RG
17543/2022.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, lamentando la mancanza di una congrua e dettagliata motivazione medico-legale dell'elaborato peritale circa le ragioni che hanno portato al disconoscimento della indennità di accompagnamento ex lege 18/80, nonostante l'evidenza oggettiva di un quadro clinico di assoluta necessità di assistenza continuativa.
Tuttavia, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U. contenute nella relazione peritale siano coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato e meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato nel presente giudizio, dott. valutata nella sua interezza la Parte_2 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha affermato che la stessa risulta affetto “da artrite reumatoide e artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale. miocardiosclerosi. bronchite cronica in tabagista con insufficienza respiratoria di grado moderato.
Lieve insufficienza venosa arti inferiori. Il Ctu ha precisato, altresì, che “la suddetta diagnosi concorda fondamentalmente con quella formulata da tutti i sanitari, che hanno visitato, a vario titolo, la ricorrente e che tali affezioni hanno carattere permanente ed erano già presenti alla data della domanda amministrativa”.
Alla luce di tali considerazioni, l'Ausiliare nominato, dott. ha concluso, ritenendo Parte_2
che, sulla base della documentazione sanitaria versata in atti e del riscontro clinico-obiettivo, “la perizianda sia in grado di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di Parte_1
un accompagnatore;
è in grado di compiere, da sola, le funzioni e i compiti proprî della sua età e, quindi, i fondamentali atti quotidiani della vita e non necessita di cure e/o assistenza continue”.
Per tutto quanto sopra premesso, si ritiene che le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale siano corrette e condivisibili, in quanto fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere quindi rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già liquidate nella pregressa fase, così come quelle relative alla consulenza espletata nella presente fase, nella misura di cui in sperato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
- condanna l' al pagamento delle spese dell'accertamento peritale. CP_1
Napoli, 22.04.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 17.04.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 17156/2023 R.G
TRA
( ), rappresentata e difesa dall' Avv. Marcello Ajale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Nuova Poggioreale n. 61 Parco I.N.A.I.L. Torre 7, presso lo studio dello stesso, giusta procura in atti
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55;
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.09.2023, l'opponente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato domanda amministrativa in data 29.06.2021 volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento dello status di soggetto con handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 e che il relativo procedimento si concludeva infruttuosamente stante la mancata convocazione a visita, deduceva di aver proposto istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il CTU nominato, dott. , aveva ingiustamente ritenuto non sussistente il requisito sanitario per Persona_1 beneficiare della provvidenza dell'indennità di accompagnamento.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza tecnica evidenziando che il CTU non aveva adeguatamente valutato la gravità del quadro patologico presentato da essa ricorrente, e l'incidenza delle serie infermità che l'affliggevano, sulla propria autonomia personale.
Concludeva chiedendo, previo rinnovo dell'indagine medico-legale, di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei a titolo di indennità di accompagnamento ex lege 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o con quella diversa eventualmente accertata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. CP_ L' costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza, alla luce della nuova documentazione medica depositata in data 27.9.2024, con nomina di nuovo CTU dott. all'udienza del Parte_2
10.10.2024 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
L'opposizione è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va disposta la riunione al presente giudizio di quello contraddistinto con il n. RG
17543/2022.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, lamentando la mancanza di una congrua e dettagliata motivazione medico-legale dell'elaborato peritale circa le ragioni che hanno portato al disconoscimento della indennità di accompagnamento ex lege 18/80, nonostante l'evidenza oggettiva di un quadro clinico di assoluta necessità di assistenza continuativa.
Tuttavia, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U. contenute nella relazione peritale siano coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato e meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato nel presente giudizio, dott. valutata nella sua interezza la Parte_2 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha affermato che la stessa risulta affetto “da artrite reumatoide e artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale. miocardiosclerosi. bronchite cronica in tabagista con insufficienza respiratoria di grado moderato.
Lieve insufficienza venosa arti inferiori. Il Ctu ha precisato, altresì, che “la suddetta diagnosi concorda fondamentalmente con quella formulata da tutti i sanitari, che hanno visitato, a vario titolo, la ricorrente e che tali affezioni hanno carattere permanente ed erano già presenti alla data della domanda amministrativa”.
Alla luce di tali considerazioni, l'Ausiliare nominato, dott. ha concluso, ritenendo Parte_2
che, sulla base della documentazione sanitaria versata in atti e del riscontro clinico-obiettivo, “la perizianda sia in grado di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di Parte_1
un accompagnatore;
è in grado di compiere, da sola, le funzioni e i compiti proprî della sua età e, quindi, i fondamentali atti quotidiani della vita e non necessita di cure e/o assistenza continue”.
Per tutto quanto sopra premesso, si ritiene che le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale siano corrette e condivisibili, in quanto fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere quindi rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già liquidate nella pregressa fase, così come quelle relative alla consulenza espletata nella presente fase, nella misura di cui in sperato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
- condanna l' al pagamento delle spese dell'accertamento peritale. CP_1
Napoli, 22.04.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori