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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4116/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1726/2021 resa dal Tribunale di Benevento all'esito del giudizio n.4274/2017 vertente
TRA
C.F. 1(C.F. 1) rappresentato e difeso, sia Parte_1
congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Andrea Gabriel e dall'Avv. Claudio
D'Ambrosio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Gabriel in Campobasso alla Via Umberto I n. 5, in virtù di procura alle liti allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1 (C.F. C.F._2
Parte_2 (C.F. C.F. 3 Parte_3 (C.F. C.F._4
tutte rappresentate e difese dall'Avv.Andrea de Ciampis ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in Morcone (BN) al Vico I Roma
n. 8, in virtù di procura alle liti allegato all'atto di appello
APPELLANTI
E
con unico Controparte_2
socio, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in
Milano Viale Brenta n. 18/B, Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. - Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° P.IVA 1
-e per essa denominazione variata come deliberato CP_3 (già CP_4 dall'Assemblea Straordinaria in 25/06/2019, con verbale del Notaio Per_1
[...] di Roma), società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, C.F.
P.IVA_3 in virtù di procura del 20/07/2017 per Notaio P.IVA P.IVA_2
Persona_2 di Milano rep. 60850 racc. 11358, la procura per la dott.
gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali, in persona del suo procuratore speciale, dott.ssa
), in virtù di CP_5 (C.F. C.F._5 procura a rogito Dott. Notaio in Roma, Rep. n. 56707 del Per_3
17/06/2020, rappresentata e difesa dal prof. Avv. Bruno Meoli con studio in
Avellino alla Via B. Maffei n. 10, con domicilio elettronico presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.09.2017 la CP_4 quale mandataria di [...] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Benevento Controparte_2
'in proprio e quale esercente, unitamente alla coniuge CP_6 Parte_1
[...] , la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_3 Parte_2 e la '
Controparte_1 per sentire accertare e dichiarare la simulazione assoluta '
dell'atto pubblico di compravendita immobiliare del 26.05.2011 per Notar
Persona_4 di Benevento, rep. n. 36142, racc. 14038, trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. in data 21.06.2011.
Esponeva l'attrice che: era creditrice di Parte_1 per le seguenti causali: D.I n.843/2010 che ingiungeva al Pt 1 il pagamento della somma di E. 165.825,44; D.I N.9/2011 che ingiungeva al Pt 1 il pagamento della somma di E. 277.694,66; - a seguito delle sentenze n.2500/2016 e n. 948/2017 che confermavano i predetti decreti ingiuntivi, venivano notificati un atto di diffida ed un precetto, senza esito,
e le ricerche prodromiche alle azioni esecutive da esperirsi hanno dato esito negativo, in assenza di beni utili da escutere in capo al debitore, il cui debito ammontava ad oltre E. 450.000,00;
- da verifiche effettuate presto i competenti uffici immobiliari risultava che tutti i beni immobili intestati al erano stati oggetto di atto di vendita Parte_1
del 26.05.2011 per Notar Persona_4 di Benevento, rep. n. 36142 e racc.
14038, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento in data 21.06.2011 a n.004915;
Controparte_1 cheche i beni immobili venivano trasferiti alla madre acquistava in favore delle nipoti T_ e Pt 3, figlie dell'alienante _1
[...] ; che dall'atto risultava la riserva di uso e di abitazione in favore del
_1 vita natural durante;
che il prezzo veniva pattuito nella somma di E.
43.000,00 da corrispondersi per E. 20.000,00 a mezzo di assegno bancario, per il restante importo mediante accollo da parte dell'acquirente del debito del _1 nei confronti della;
che il venditore rinunciavaControparte_7
all'ipoteca legale sugli immobili alienati;
- che alla luce di una valutazione globale degli elementi risultanti dall'atto di compravendita e tenuto conto del contesto temporale in cui esso era perfezionato, era evidente che si trattava di atto totalmente simulato;
Chiedeva dunque: “1) accogliere la domanda di cui al presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto del 26.05.2011 per Notar Persona_4 di Benevento, rep. n. 36142 e racc. 14038, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento in data 21.06.2011
al n.004915, avente ad oggetto i beni immobili di cui nel presente atto;
2) farsi ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Benevento di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di responsabilità”.
I convenuti si costituivano contestando la domanda e chiedendone il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Depositata la documentazione e precisate le conclusioni, con sentenza n.
1726/2021 pubblicata il 2.09.2021 il Tribunale di Benevento così decideva: “1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la simulazione assoluta dell'atto del
26.05.2011 per Notar Persona_4 di Benevento, rep. n. 36142 e racc.
14038; 2) condanna i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1800,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria, € 2200,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA secondo legge.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 4.10.2021 Parte_1 "
Controparte_1 Parte_3 e Parte_2 proponevano appello censuravano '
l'impugnata sentenza lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma per aver il giudice di primo grado erroneamente interpretato i documenti agli atti e contestavano, di conseguenza, l'intervenuta dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto per insussistenza dei relativi presupposti.
Si costituiva la CP_8 quale mandataria della Controparte_2
[...] la quale contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, precisate le conclusioni, la causa era rimessa in decisione con i termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda di simulazione assoluta avente ad oggetto il contratto di compravendita del 26.05.2011 per Notar Per_4 di Benevento, rep.n.36142 e racc. 14038, intercorso tra
[...] Parte_1
rispettivamente figlio e madre, a favore delle di lui figlie T_ Controparte_1 e all'esito di una valutazione globale degli elementi fattuali Parte_3 e emergenti dalle risultanze istruttorie.
In particolare, il carattere fittizio del contratto in esame discende, ad avviso del primo giudice, dal dato temporale in cui è intervenuta la stipula, successivamente all'emanazione di due decreti ingiuntivi che condannavano Parte_1 al pagamento di ingenti somme, dal legame familiare intercorrente tra le parti nonché dalla riserva del diritto di uso e di abitazione in capo all'alienante vita sua natural durante.
A corroborare la prova della volontà solo apparente di trasferire il bene immobile oggetto del contratto, è altresì l'assenza di una reale causa giustificatrice del negozio, considerato che le figlie dell'alienante avrebbero comunque ottenuto l'immobile de quo in quanto eredi legittimari, e l'irrisorietà dell'ammontare del prezzo nonché la mancata prova del relativo pagamento e dell'effettiva ricezione della somma da parte dell'alienante.
Con unico complesso e disorganico motivo di appello, parte appellante contesta la decisione del giudice di primo grado sostenendo che la sentenza impugnata è viziata sotto un duplice profilo: erronea applicazione del disposto normativo di cui all'art. 1414 e 1415 c.c. ed errata valutazione delle risultanze probatorie.
Quanto al primo profilo, gli appellanti deducono l'insussistenza dei presupposti della simulazione assoluta riconosciuta dal Tribunale non essendo neppure stato assolto dalla banca l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della simulazione dell'atto impugnato.
L'istituto di credito avversario, infatti, sostengono gli appellanti, ha denunciato solamente una presunta sottrazione dei beni oggetto dell'atto di compravendita del 26.05.2011 alla garanzia dei creditori dell'alienante, senza tuttavia fornire la prova circa l'asserita mera apparenza del trasferimento della proprietà di detti beni.
L'appellata avrebbe dovuto acquisire la controdichiarazione con cui le parti della compravendita avrebbero dovuto esternare una volontà effettiva divergente da quella manifestata nell'atto apparentemente stipulato, presupponendo, la simulazione assoluta, la prova della controdichiarazione da cui risulti nell'alienante, la volontà di non dismettere la titolarità del diritto e nell'altra parte,
l'intento di non acquisirla.
Inoltre, proseguono gli appellanti, la sentenza impugnata è altresì lesiva del dettato normativo di cui all'art. 1415 c.c., in ragione del quale la simulazione non può essere opposta dai creditori del simulato alienante ai terzi (nel caso di specie
Pt 2 e Parte_3 che, in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente. Quanto al secondo profilo, gli appellanti offrono una diversa interpretazione delle emergenze processuali, tesa a negare valenza indiziaria agli elementi valorizzati dal giudice di primo e prospettano una diversa ricostruzione della vicenda in esame a fondamento della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti e più in generale della razionalità economica del negozio perfezionato.
In particolare, contestando la parte della sentenza in cui il giudice di prime ha dichiarato che il _1 non ha addotto alcuna causa di giustificazione dell'alienazione, sostengono che i beni sono stati venduti per pagare altri debiti aventi ordine di privilegio superiore rispetto a quello vantato dal [...]
Controparte_2 che l'acquirente ha acquistato per spirito di liberalità nei confronti delle nipoti e che il prezzo di compravendita degli immobili è stato effettivamente ed interamente pagato dall'acquirente come evincibile dalla documentazione depositata.
Né può assurgere a elemento idoneo a comprovare l'apparente trasferimento, la presunta incongruità del prezzo del bene pattuito rispetto al suo valore, poichè la sola base imponibile IMU, assunta dal giudice di primo grado a parametro della valutazione di proporzionalità del prezzo, non può costituire un valido criterio discretivo cui ancorare la valutazione degli immobili.
Inoltre, la circostanza che l'alienante si sia riservato il diritto di abitazione e uso dei beni oggetto di compravendita non prova che T_ e T_ entreranno nel pieno possesso del bene soltanto alla morte del padre, atteso che il Pt_1 potrebbe spostare la propria abitazione in altra dimora, in qualunque momento della propria vita.
Pertanto, concludono gli appellanti, gli elementi presi in considerazione dal
Tribunale per fondare la dichiarazione di simulazione non sono connotati da gravità, precisione e concordanza per cui non possono assumere alcun rango probatorio.
Nessun intento dissimulatorio può ravvisarsi, quindi, nel compimento di tale operazione negoziale.
Il motivo d'appello complessivamente considerato è infondato e l'appello va pertanto rigettato per le seguenti ragioni. Anzitutto, procedendo alla disamina del profilo afferente all'onere probatorio incombente sull'attrice odierna appellata, da essa non assolto, la doglianza ivi articolata non può che essere disattesa.
In materia di simulazione contrattuale, infatti, fermo restando il principio generale di cui all'art.2697 c.c. secondo il quale l'onus probandi dell'intesa simulatoria grava su chi ne allega l'esistenza, il codice civile detta un diverso regime probatorio, a seconda che ad agire per l'accertamento dell'invalidità contrattuale siano direttamente le parti che hanno posto in essere il negozio simulato, o soggetti terzi, loro eredi agenti per la riduzione, o aventi causa, i quali assai difficilmente potrebbero avere accesso ai documenti contenenti la dichiarazione di volontà necessaria a porre nel nulla quella contenuta nel contratto simulato.
In considerazione di tale difficoltà di reperimento, l'art. 1417 c.c., così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi, ex multis, Cass.n.5765 del 17.3.2005), stabilisce una serie di deroghe ai divieti probatori degli artt. 2722 c.c. e 2729 c.c., consentendo alle parti di provare l'esistenza dell'accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, purché si tratti di presunzioni "gravi, precise e concordanti" ai sensi dell'art. 2729 c.c..
Ciò detto, non si rinvengono ragioni per cui questa Corte debba discostarsi dal principio di diritto, cui intende, quindi, dare continuità, secondo il quale “in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit" (Cass.
28224/2008; 36478/2021).
Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha ritenuto di poter accertare la simulazione del contratto di cui si discute all'esito di un giudizio fondato su una valutazione globale degli elementi presuntivi tratti dalla situazione concreta da cui ha avuto origine la vicenda de qua.
Poi, quanto al secondo profilo di censura con il quale gli appellati contestano nel merito l'iter logico-giuridico che è sfociato nella dichiarazione del carattere fittizio del negozio, si deve sottolineare che, nell'ambito della prova per presunzioni, come precisato dalla Suprema Corte (cfr., in particolare Cass.22.07.2014
n.16691) "il procedimento che deve necessariamente seguirsi si articola in due momenti valutativi;
in primo luogo, il giudice deve valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravita, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. E' pertanto viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità - a tale sindacato sottraendosi l'apprezzamento circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici - la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento".
In relazione al contratto di compravendita, ove si contesti la simulazione assoluta,
è necessario provare che le parti non abbiano realmente inteso produrre gli effetti giuridici del contratto, il che implica la dimostrazione che l'alienazione del bene non sia stata effettivamente voluta.
Al riguardo, la giurisprudenza ha indicato alcuni elementi indiziari tipici che, in un caso come quello in esame, possono condurre a ritenere che il contratto sia stato simulato.
Tali elementi sono: la causa simulandi, cioè il motivo concreto che ha indotto le parti a porre in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza;
il rapporto di parentela tra le parti;
la cosiddetta retentio possessionis da parte dell'apparente venditore/cedente; il difetto di prova del versamento del prezzo indicato nel contratto.
Nella vicenda che qui occupa, il giudice di prime cure ha proceduto a valutare tali circostanze, in connessione tra loro, verificandone il valore indiziario, che lo hanno condotto a ritenere simulata la vendita.
Gli odierni appellanti, come innanzi esposto, prospettano una diversa ricostruzione degli elementi acquisiti in giudizio, che tuttavia non appare convincente.
Al contrario, la valutazione del giudice di primo grado appare condivisibile.
Infatti, diversi elementi depongono a favore della natura fittizia del trasferimento del bene e del carattere solo apparente della manifestazione di volontà delle parti confezionata nel contratto di compravendita.
Anzitutto, la vendita è avvenuta tra soggetti legati da un rapporto di stretta parentela, ovvero tra (venditore) e Controparte_1Parte_1
(acquirente), rispettivamente figlio e madre.
Tale legame familiare, pur non essendo di per sé elemento sufficiente a dimostrare la simulazione, assume sicuramente rilievo nel contesto complessivo della vicenda in esame.
Procedendo oltre, risulta pienamente integrato l'elemento della “retentio possessionis" da parte del venditore, atteso che Parte_1 si è riservato per sé il diritto di abitazione vita natural durante sui beni alienati (pag.2 del rogito notarile).
Non si è verificata, pertanto alcuna dismissione del possesso a favore delle figlie
Pt 3 e Parte_2
Priva di consistente valore indiziario di segno contrario appare dunque l'affermazione secondo la quale il _1 avrebbe potuto spostare la propria abitazione in altra dimora, in qualunque momento della propria vita, e che dunque non corrispondeva al vero il fatto che l'immobile sarebbe stato materialmente trasferito alle figlie solo alla sua morte.
Ai fini della prova della sussistenza della causa simulandi (ovvero il motivo concreto che ha indotto le parti a porre in essere il contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza) non può sottacersi la circostanza, non contestata, che il bene alienato era l'unico immobile di cui era proprietario il venditore, soprattutto se si coglie il contesto temporale in cui lo stesso bene è stato alienato.
Infatti, l'atto di compravendita è stato perfezionato tra le parti il 26.05.2011, a seguito della emanazione di due decreti ingiuntivi, il D.I n.843/2010 e il D.I
n.9/2011, con i quali Controparte_9 veniva condannato al pagamento di una somma complessiva superiore a E.400.000,00.
Tale circostanza appare sintomatica della strategia dell'alienante volta a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale.
La tempistica dell'atto di acquisto dell'immobile non può dunque ritenersi neutra, anzi rappresenta un rilevante indizio della simulazione, così come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
Quanto all'asserito reale pagamento del prezzo indicato nel contratto, premesso che, in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, la prova del pagamento non può consistere nella dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta in un rogito notarile (cfr. sul punto, Cass.29.2.2024 n.5372), si osserva che le modalità di corresponsione del prezzo non offrono garanzia del suo effettivo pagamento, poiché non è dato neppure sapere se Controparte_1
abbia provveduto al saldo del debito di cui all'accollo né se l'assegno a sua firma sia stato mai incassato da Parte 1
Si ricorda che con la stipula dell'atto pubblico del 26.05.2011 è stato espressamente previsto il pagamento, da parte dell'acquirente, del prezzo di E.
43.000,00, da corrispondere in due tranches, una di E. 20.000,00 ed una di E.
23.000,00, con due diverse modalità: quanto all'importo di E. 20.000,00, mediante assegno bancario;
quanto all'importo di E. 23.000,00, mediante accollo di un debito dell'alienante nei confronti di poi confluita Controparte_7 "
Controparte_10 per effetto della garanzia fideiussoria prestata dal _1 in per le obbligazioni sociali della P.R.M. Steel Nails S.r.l., compagine di cui lo stesso era socio, per la quale era stata iscritta ipoteca giudiziale sull'immobile compravenduto. Le operazioni bancarie risultanti dalle descrizioni contenute negli estratti conto documentano che in data 26.05.2011 è stato disposto dal conto di CP_1
[...] il pagamento dell'assegno di 20.000,00 euro;
tuttavia, non vi è prova dell'effettivo incasso da parte dell'acquirente.
Quanto all'accollo del mutuo per la somma di E.23.000,00, dall'esame dell'estratto conto si evince che è stato versato e incassato dalla CP_10
[...] solamente l'importo pari a E.7.766,00.
Pertanto, l'importo certamente da ritenersi corrisposto è pari a E.7.666,00, notevolmente inferiore al prezzo pattuito.
Non convince neppure la tesi prospettata dagli appellanti secondo la quale l'acquirente ha acquistato per spirito di liberalità nei confronti delle nipoti.
Pare difficile apprezzare una reale causa donandi considerato che tale funzione non è giustificabile essendo, rispetto ad essa, l'atto totalmente eccentrico.
Infatti, si legge: “i terzi acquisiranno la materiale disponibilità degli immobili solo al momento dell'estinzione del diritto di uso e di abitazione innanzi riservati", e cioè al momento della morte dell'alienante.
Le figlie del Pt 1 avrebbero comunque ottenuto l'immobile de quo in quanto eredi legittimari.
Alla luce delle considerazioni fino ad ora svolte, il Tribunale ha correttamente valutato il valore indiziario degli elementi fattuali pervenendo alla giusta conclusione che il contratto di compravendita sia simulato.
Accertata la simulazione del contratto di compravendita, deve disattendersi anche l'ulteriore profilo di censura secondo la quale la simulazione sarebbe inopponibile ai terzi aventi causa del simulato acquirente, quali sarebbero Pt_3
[...] e nel cui interesse Controparte_1 ebbe a sottoscrivere il Parte_2 '
contratto di vendita per cui qui è causa. infatti, non hanno acquistato il bene dall'apparente titolare Le figlie del _1
Controparte_1 , ma risultano beneficiarie di un contratto a del relativo diritto,
favore di terzo da cui è sorto, apparentemente, in capo ad esse un diritto di proprietà nei confronti del promittente che viene travolto dalla dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto. Per l'effetto di tutto quanto precede, l'appello va rigettato e deve essere, quindi confermata l'impugnata sentenza.
Segue per rigore di soccombenza la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute da Controparte_2
[...] e per essa Controparte_11
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal
D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020
n.9263).
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto da Parte_1 ' Parte_3 e Parte_2 " Controparte_1 notificato in data 4.10.2021 avverso la sentenza n. 1726/2021 del Tribunale di
Benevento, nei confronti di Controparte 12 e per essa CP_11
così provvede:
a) rigetta l'appello principale e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata
[...]
delle spese del presente Controparte_2 e per essa CP_11 grado del giudizio, che liquida in E. 6.946,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 26.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4116/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1726/2021 resa dal Tribunale di Benevento all'esito del giudizio n.4274/2017 vertente
TRA
C.F. 1(C.F. 1) rappresentato e difeso, sia Parte_1
congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Andrea Gabriel e dall'Avv. Claudio
D'Ambrosio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Gabriel in Campobasso alla Via Umberto I n. 5, in virtù di procura alle liti allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1 (C.F. C.F._2
Parte_2 (C.F. C.F. 3 Parte_3 (C.F. C.F._4
tutte rappresentate e difese dall'Avv.Andrea de Ciampis ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in Morcone (BN) al Vico I Roma
n. 8, in virtù di procura alle liti allegato all'atto di appello
APPELLANTI
E
con unico Controparte_2
socio, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in
Milano Viale Brenta n. 18/B, Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. - Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° P.IVA 1
-e per essa denominazione variata come deliberato CP_3 (già CP_4 dall'Assemblea Straordinaria in 25/06/2019, con verbale del Notaio Per_1
[...] di Roma), società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, C.F.
P.IVA_3 in virtù di procura del 20/07/2017 per Notaio P.IVA P.IVA_2
Persona_2 di Milano rep. 60850 racc. 11358, la procura per la dott.
gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali, in persona del suo procuratore speciale, dott.ssa
), in virtù di CP_5 (C.F. C.F._5 procura a rogito Dott. Notaio in Roma, Rep. n. 56707 del Per_3
17/06/2020, rappresentata e difesa dal prof. Avv. Bruno Meoli con studio in
Avellino alla Via B. Maffei n. 10, con domicilio elettronico presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.09.2017 la CP_4 quale mandataria di [...] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Benevento Controparte_2
'in proprio e quale esercente, unitamente alla coniuge CP_6 Parte_1
[...] , la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_3 Parte_2 e la '
Controparte_1 per sentire accertare e dichiarare la simulazione assoluta '
dell'atto pubblico di compravendita immobiliare del 26.05.2011 per Notar
Persona_4 di Benevento, rep. n. 36142, racc. 14038, trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. in data 21.06.2011.
Esponeva l'attrice che: era creditrice di Parte_1 per le seguenti causali: D.I n.843/2010 che ingiungeva al Pt 1 il pagamento della somma di E. 165.825,44; D.I N.9/2011 che ingiungeva al Pt 1 il pagamento della somma di E. 277.694,66; - a seguito delle sentenze n.2500/2016 e n. 948/2017 che confermavano i predetti decreti ingiuntivi, venivano notificati un atto di diffida ed un precetto, senza esito,
e le ricerche prodromiche alle azioni esecutive da esperirsi hanno dato esito negativo, in assenza di beni utili da escutere in capo al debitore, il cui debito ammontava ad oltre E. 450.000,00;
- da verifiche effettuate presto i competenti uffici immobiliari risultava che tutti i beni immobili intestati al erano stati oggetto di atto di vendita Parte_1
del 26.05.2011 per Notar Persona_4 di Benevento, rep. n. 36142 e racc.
14038, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento in data 21.06.2011 a n.004915;
Controparte_1 cheche i beni immobili venivano trasferiti alla madre acquistava in favore delle nipoti T_ e Pt 3, figlie dell'alienante _1
[...] ; che dall'atto risultava la riserva di uso e di abitazione in favore del
_1 vita natural durante;
che il prezzo veniva pattuito nella somma di E.
43.000,00 da corrispondersi per E. 20.000,00 a mezzo di assegno bancario, per il restante importo mediante accollo da parte dell'acquirente del debito del _1 nei confronti della;
che il venditore rinunciavaControparte_7
all'ipoteca legale sugli immobili alienati;
- che alla luce di una valutazione globale degli elementi risultanti dall'atto di compravendita e tenuto conto del contesto temporale in cui esso era perfezionato, era evidente che si trattava di atto totalmente simulato;
Chiedeva dunque: “1) accogliere la domanda di cui al presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto del 26.05.2011 per Notar Persona_4 di Benevento, rep. n. 36142 e racc. 14038, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento in data 21.06.2011
al n.004915, avente ad oggetto i beni immobili di cui nel presente atto;
2) farsi ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Benevento di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di responsabilità”.
I convenuti si costituivano contestando la domanda e chiedendone il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Depositata la documentazione e precisate le conclusioni, con sentenza n.
1726/2021 pubblicata il 2.09.2021 il Tribunale di Benevento così decideva: “1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la simulazione assoluta dell'atto del
26.05.2011 per Notar Persona_4 di Benevento, rep. n. 36142 e racc.
14038; 2) condanna i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1800,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria, € 2200,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA secondo legge.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 4.10.2021 Parte_1 "
Controparte_1 Parte_3 e Parte_2 proponevano appello censuravano '
l'impugnata sentenza lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma per aver il giudice di primo grado erroneamente interpretato i documenti agli atti e contestavano, di conseguenza, l'intervenuta dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto per insussistenza dei relativi presupposti.
Si costituiva la CP_8 quale mandataria della Controparte_2
[...] la quale contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, precisate le conclusioni, la causa era rimessa in decisione con i termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda di simulazione assoluta avente ad oggetto il contratto di compravendita del 26.05.2011 per Notar Per_4 di Benevento, rep.n.36142 e racc. 14038, intercorso tra
[...] Parte_1
rispettivamente figlio e madre, a favore delle di lui figlie T_ Controparte_1 e all'esito di una valutazione globale degli elementi fattuali Parte_3 e emergenti dalle risultanze istruttorie.
In particolare, il carattere fittizio del contratto in esame discende, ad avviso del primo giudice, dal dato temporale in cui è intervenuta la stipula, successivamente all'emanazione di due decreti ingiuntivi che condannavano Parte_1 al pagamento di ingenti somme, dal legame familiare intercorrente tra le parti nonché dalla riserva del diritto di uso e di abitazione in capo all'alienante vita sua natural durante.
A corroborare la prova della volontà solo apparente di trasferire il bene immobile oggetto del contratto, è altresì l'assenza di una reale causa giustificatrice del negozio, considerato che le figlie dell'alienante avrebbero comunque ottenuto l'immobile de quo in quanto eredi legittimari, e l'irrisorietà dell'ammontare del prezzo nonché la mancata prova del relativo pagamento e dell'effettiva ricezione della somma da parte dell'alienante.
Con unico complesso e disorganico motivo di appello, parte appellante contesta la decisione del giudice di primo grado sostenendo che la sentenza impugnata è viziata sotto un duplice profilo: erronea applicazione del disposto normativo di cui all'art. 1414 e 1415 c.c. ed errata valutazione delle risultanze probatorie.
Quanto al primo profilo, gli appellanti deducono l'insussistenza dei presupposti della simulazione assoluta riconosciuta dal Tribunale non essendo neppure stato assolto dalla banca l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della simulazione dell'atto impugnato.
L'istituto di credito avversario, infatti, sostengono gli appellanti, ha denunciato solamente una presunta sottrazione dei beni oggetto dell'atto di compravendita del 26.05.2011 alla garanzia dei creditori dell'alienante, senza tuttavia fornire la prova circa l'asserita mera apparenza del trasferimento della proprietà di detti beni.
L'appellata avrebbe dovuto acquisire la controdichiarazione con cui le parti della compravendita avrebbero dovuto esternare una volontà effettiva divergente da quella manifestata nell'atto apparentemente stipulato, presupponendo, la simulazione assoluta, la prova della controdichiarazione da cui risulti nell'alienante, la volontà di non dismettere la titolarità del diritto e nell'altra parte,
l'intento di non acquisirla.
Inoltre, proseguono gli appellanti, la sentenza impugnata è altresì lesiva del dettato normativo di cui all'art. 1415 c.c., in ragione del quale la simulazione non può essere opposta dai creditori del simulato alienante ai terzi (nel caso di specie
Pt 2 e Parte_3 che, in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente. Quanto al secondo profilo, gli appellanti offrono una diversa interpretazione delle emergenze processuali, tesa a negare valenza indiziaria agli elementi valorizzati dal giudice di primo e prospettano una diversa ricostruzione della vicenda in esame a fondamento della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti e più in generale della razionalità economica del negozio perfezionato.
In particolare, contestando la parte della sentenza in cui il giudice di prime ha dichiarato che il _1 non ha addotto alcuna causa di giustificazione dell'alienazione, sostengono che i beni sono stati venduti per pagare altri debiti aventi ordine di privilegio superiore rispetto a quello vantato dal [...]
Controparte_2 che l'acquirente ha acquistato per spirito di liberalità nei confronti delle nipoti e che il prezzo di compravendita degli immobili è stato effettivamente ed interamente pagato dall'acquirente come evincibile dalla documentazione depositata.
Né può assurgere a elemento idoneo a comprovare l'apparente trasferimento, la presunta incongruità del prezzo del bene pattuito rispetto al suo valore, poichè la sola base imponibile IMU, assunta dal giudice di primo grado a parametro della valutazione di proporzionalità del prezzo, non può costituire un valido criterio discretivo cui ancorare la valutazione degli immobili.
Inoltre, la circostanza che l'alienante si sia riservato il diritto di abitazione e uso dei beni oggetto di compravendita non prova che T_ e T_ entreranno nel pieno possesso del bene soltanto alla morte del padre, atteso che il Pt_1 potrebbe spostare la propria abitazione in altra dimora, in qualunque momento della propria vita.
Pertanto, concludono gli appellanti, gli elementi presi in considerazione dal
Tribunale per fondare la dichiarazione di simulazione non sono connotati da gravità, precisione e concordanza per cui non possono assumere alcun rango probatorio.
Nessun intento dissimulatorio può ravvisarsi, quindi, nel compimento di tale operazione negoziale.
Il motivo d'appello complessivamente considerato è infondato e l'appello va pertanto rigettato per le seguenti ragioni. Anzitutto, procedendo alla disamina del profilo afferente all'onere probatorio incombente sull'attrice odierna appellata, da essa non assolto, la doglianza ivi articolata non può che essere disattesa.
In materia di simulazione contrattuale, infatti, fermo restando il principio generale di cui all'art.2697 c.c. secondo il quale l'onus probandi dell'intesa simulatoria grava su chi ne allega l'esistenza, il codice civile detta un diverso regime probatorio, a seconda che ad agire per l'accertamento dell'invalidità contrattuale siano direttamente le parti che hanno posto in essere il negozio simulato, o soggetti terzi, loro eredi agenti per la riduzione, o aventi causa, i quali assai difficilmente potrebbero avere accesso ai documenti contenenti la dichiarazione di volontà necessaria a porre nel nulla quella contenuta nel contratto simulato.
In considerazione di tale difficoltà di reperimento, l'art. 1417 c.c., così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi, ex multis, Cass.n.5765 del 17.3.2005), stabilisce una serie di deroghe ai divieti probatori degli artt. 2722 c.c. e 2729 c.c., consentendo alle parti di provare l'esistenza dell'accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, purché si tratti di presunzioni "gravi, precise e concordanti" ai sensi dell'art. 2729 c.c..
Ciò detto, non si rinvengono ragioni per cui questa Corte debba discostarsi dal principio di diritto, cui intende, quindi, dare continuità, secondo il quale “in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit" (Cass.
28224/2008; 36478/2021).
Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha ritenuto di poter accertare la simulazione del contratto di cui si discute all'esito di un giudizio fondato su una valutazione globale degli elementi presuntivi tratti dalla situazione concreta da cui ha avuto origine la vicenda de qua.
Poi, quanto al secondo profilo di censura con il quale gli appellati contestano nel merito l'iter logico-giuridico che è sfociato nella dichiarazione del carattere fittizio del negozio, si deve sottolineare che, nell'ambito della prova per presunzioni, come precisato dalla Suprema Corte (cfr., in particolare Cass.22.07.2014
n.16691) "il procedimento che deve necessariamente seguirsi si articola in due momenti valutativi;
in primo luogo, il giudice deve valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravita, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. E' pertanto viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità - a tale sindacato sottraendosi l'apprezzamento circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici - la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento".
In relazione al contratto di compravendita, ove si contesti la simulazione assoluta,
è necessario provare che le parti non abbiano realmente inteso produrre gli effetti giuridici del contratto, il che implica la dimostrazione che l'alienazione del bene non sia stata effettivamente voluta.
Al riguardo, la giurisprudenza ha indicato alcuni elementi indiziari tipici che, in un caso come quello in esame, possono condurre a ritenere che il contratto sia stato simulato.
Tali elementi sono: la causa simulandi, cioè il motivo concreto che ha indotto le parti a porre in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza;
il rapporto di parentela tra le parti;
la cosiddetta retentio possessionis da parte dell'apparente venditore/cedente; il difetto di prova del versamento del prezzo indicato nel contratto.
Nella vicenda che qui occupa, il giudice di prime cure ha proceduto a valutare tali circostanze, in connessione tra loro, verificandone il valore indiziario, che lo hanno condotto a ritenere simulata la vendita.
Gli odierni appellanti, come innanzi esposto, prospettano una diversa ricostruzione degli elementi acquisiti in giudizio, che tuttavia non appare convincente.
Al contrario, la valutazione del giudice di primo grado appare condivisibile.
Infatti, diversi elementi depongono a favore della natura fittizia del trasferimento del bene e del carattere solo apparente della manifestazione di volontà delle parti confezionata nel contratto di compravendita.
Anzitutto, la vendita è avvenuta tra soggetti legati da un rapporto di stretta parentela, ovvero tra (venditore) e Controparte_1Parte_1
(acquirente), rispettivamente figlio e madre.
Tale legame familiare, pur non essendo di per sé elemento sufficiente a dimostrare la simulazione, assume sicuramente rilievo nel contesto complessivo della vicenda in esame.
Procedendo oltre, risulta pienamente integrato l'elemento della “retentio possessionis" da parte del venditore, atteso che Parte_1 si è riservato per sé il diritto di abitazione vita natural durante sui beni alienati (pag.2 del rogito notarile).
Non si è verificata, pertanto alcuna dismissione del possesso a favore delle figlie
Pt 3 e Parte_2
Priva di consistente valore indiziario di segno contrario appare dunque l'affermazione secondo la quale il _1 avrebbe potuto spostare la propria abitazione in altra dimora, in qualunque momento della propria vita, e che dunque non corrispondeva al vero il fatto che l'immobile sarebbe stato materialmente trasferito alle figlie solo alla sua morte.
Ai fini della prova della sussistenza della causa simulandi (ovvero il motivo concreto che ha indotto le parti a porre in essere il contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza) non può sottacersi la circostanza, non contestata, che il bene alienato era l'unico immobile di cui era proprietario il venditore, soprattutto se si coglie il contesto temporale in cui lo stesso bene è stato alienato.
Infatti, l'atto di compravendita è stato perfezionato tra le parti il 26.05.2011, a seguito della emanazione di due decreti ingiuntivi, il D.I n.843/2010 e il D.I
n.9/2011, con i quali Controparte_9 veniva condannato al pagamento di una somma complessiva superiore a E.400.000,00.
Tale circostanza appare sintomatica della strategia dell'alienante volta a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale.
La tempistica dell'atto di acquisto dell'immobile non può dunque ritenersi neutra, anzi rappresenta un rilevante indizio della simulazione, così come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
Quanto all'asserito reale pagamento del prezzo indicato nel contratto, premesso che, in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, la prova del pagamento non può consistere nella dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta in un rogito notarile (cfr. sul punto, Cass.29.2.2024 n.5372), si osserva che le modalità di corresponsione del prezzo non offrono garanzia del suo effettivo pagamento, poiché non è dato neppure sapere se Controparte_1
abbia provveduto al saldo del debito di cui all'accollo né se l'assegno a sua firma sia stato mai incassato da Parte 1
Si ricorda che con la stipula dell'atto pubblico del 26.05.2011 è stato espressamente previsto il pagamento, da parte dell'acquirente, del prezzo di E.
43.000,00, da corrispondere in due tranches, una di E. 20.000,00 ed una di E.
23.000,00, con due diverse modalità: quanto all'importo di E. 20.000,00, mediante assegno bancario;
quanto all'importo di E. 23.000,00, mediante accollo di un debito dell'alienante nei confronti di poi confluita Controparte_7 "
Controparte_10 per effetto della garanzia fideiussoria prestata dal _1 in per le obbligazioni sociali della P.R.M. Steel Nails S.r.l., compagine di cui lo stesso era socio, per la quale era stata iscritta ipoteca giudiziale sull'immobile compravenduto. Le operazioni bancarie risultanti dalle descrizioni contenute negli estratti conto documentano che in data 26.05.2011 è stato disposto dal conto di CP_1
[...] il pagamento dell'assegno di 20.000,00 euro;
tuttavia, non vi è prova dell'effettivo incasso da parte dell'acquirente.
Quanto all'accollo del mutuo per la somma di E.23.000,00, dall'esame dell'estratto conto si evince che è stato versato e incassato dalla CP_10
[...] solamente l'importo pari a E.7.766,00.
Pertanto, l'importo certamente da ritenersi corrisposto è pari a E.7.666,00, notevolmente inferiore al prezzo pattuito.
Non convince neppure la tesi prospettata dagli appellanti secondo la quale l'acquirente ha acquistato per spirito di liberalità nei confronti delle nipoti.
Pare difficile apprezzare una reale causa donandi considerato che tale funzione non è giustificabile essendo, rispetto ad essa, l'atto totalmente eccentrico.
Infatti, si legge: “i terzi acquisiranno la materiale disponibilità degli immobili solo al momento dell'estinzione del diritto di uso e di abitazione innanzi riservati", e cioè al momento della morte dell'alienante.
Le figlie del Pt 1 avrebbero comunque ottenuto l'immobile de quo in quanto eredi legittimari.
Alla luce delle considerazioni fino ad ora svolte, il Tribunale ha correttamente valutato il valore indiziario degli elementi fattuali pervenendo alla giusta conclusione che il contratto di compravendita sia simulato.
Accertata la simulazione del contratto di compravendita, deve disattendersi anche l'ulteriore profilo di censura secondo la quale la simulazione sarebbe inopponibile ai terzi aventi causa del simulato acquirente, quali sarebbero Pt_3
[...] e nel cui interesse Controparte_1 ebbe a sottoscrivere il Parte_2 '
contratto di vendita per cui qui è causa. infatti, non hanno acquistato il bene dall'apparente titolare Le figlie del _1
Controparte_1 , ma risultano beneficiarie di un contratto a del relativo diritto,
favore di terzo da cui è sorto, apparentemente, in capo ad esse un diritto di proprietà nei confronti del promittente che viene travolto dalla dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto. Per l'effetto di tutto quanto precede, l'appello va rigettato e deve essere, quindi confermata l'impugnata sentenza.
Segue per rigore di soccombenza la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute da Controparte_2
[...] e per essa Controparte_11
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal
D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020
n.9263).
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto da Parte_1 ' Parte_3 e Parte_2 " Controparte_1 notificato in data 4.10.2021 avverso la sentenza n. 1726/2021 del Tribunale di
Benevento, nei confronti di Controparte 12 e per essa CP_11
così provvede:
a) rigetta l'appello principale e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata
[...]
delle spese del presente Controparte_2 e per essa CP_11 grado del giudizio, che liquida in E. 6.946,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 26.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio