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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 664 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Gilda Avena, Umberto Pt_1
Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellante
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, con l'Avv. Maria Tunno ---- appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Opposizione avverso avvisi di addebito.
Conclusioni per l'appellante: <<... - In integrale accoglimento dell'appello proposto dall Pt_1
- rigetti la domanda prodotta dall'appellata dinanzi al Tribunale di Cosenza, dichiarandola inammissibile o, comunque, infondata;
- Condanni, per l'effetto, la parte appellata, al pagamento degli importi di cui agli avvisi di addebito impugnati. - Con favore di spese e competenze di entrambe le fasi di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellata: art. 1 comma 236>>.
Svolgimento del processo 1. Con ricorso RG 2461/19, la società appellata proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 334 2019 00007395 76 0000 e 334 2019 00006004 80 000, entrambi notificatile via
PEC il 12/4/2019, coi quali le era stato intimato il pagamento delle somme ivi riportate, derivanti da note di rettifica relative al periodo 2016/2017.
2. Col detto ricorso la società lamentava la nullità/illegittimità Controparte_1
dei citati avvisi di addebito per difetto dei requisiti formali e, nel merito, per insussistenza della pretesa, deducendo che gli atti traevano origine da un DURC negativo emesso dall' CP_2
il 16/1/2018, da cui era derivata la decadenza dalle agevolazioni contributive;
evidenziando che il DURC in questione era conseguenza di un errore commesso dall' . CP_3
3. Con sentenza del 27/5/2022, il tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo che i DURC positivi emessi nelle date del 4/4-19/11/2018, successive a quella del DURC negativo, testimoniavano la regolarità della posizione contributiva dell'opponente; sia nei confronti dell' che dell' . Pt_1 CP_2
4. La sentenza è stata gravata d'appello dall' che ne ha lamentato l'erroneità Pt_1
sostenendo: a) che i DURC positivi erano stati emessi (nel 2018); b) che un DURC negativo comporta la perdita delle agevolazioni contributive nei confronti di tutti gli enti interessati;
e da ciò gli avvisi di addebito;
c) che il Tribunale, quindi, aveva errato nell'attribuire efficacia sanante ai DURC, favorevoli alla parte privata, del 2018.
5. La società contribuente s'è costituita in grado di appello, evidenziando di avere proposto istanza, accettata, per la rottamazione c.d. quater, comprendente, tra le poste, i due avvisi di addebito oggetto di giudizio.
Invitata, poi, dal Collegio a produrre la prova dei pagamenti delle rate, l'appellata ha versato in atti le ricevute non già dei ratei della rottamazione bensì dei pagamenti, effettuati in unica soluzione, delle somme portate da entrambi gli avvisi di addebito previamente opposti, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
6. Su tale produzione e sulla correlativa richiesta l' non ha preso posizione. Pt_1
7. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 4 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato. II.- L'appellata, nelle proprie difese di secondo grado, ha semplicemente chiesto la sospensione del giudizio ai sensi della L. 197/20233 art. 1 comma 236, avendo proposto, nelle more, richiesta di c.d. rottamazione quater, rispetto agli AVA inizialmente opposti nonché ad altri titoli.
III.- Sollecitata dalla Corte, con ordinanza dell'8/7/2025, a versare in atti la “documentazione comprovante il pagamento delle rate indicate nella definizione agevolata”, ha, sostanzialmente, prodotto le ricevute di versamento delle poste oggetto dei due AVA inizialmente opposti, quantunque nella misura oggetto di rottamazione, piuttosto che nella misura integrale riportata negli AVA medesimi.
IV.- Con tale atteggiamento processuale, la parte appellata, originaria ricorrente, ha sostanzialmente abbandonato la difesa iniziale, proposta in sede di gravame, manifestando una sostanziale acquiescenza, rispetto alle pretese azionate dall' coi titoli di credito Pt_1
opposti in primo grado.
V.- L'adempimento spontaneo di quanto rivendicato dall' equivale ad una sorta di Pt_1
riconoscimento del debito.
La Suprema Corte, al riguardo, ha stabilito che <<la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della < i> causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto>> (Cassazione civile sez. III, 10/12/2024,
n.31818).
VI.- E poiché nella fattispecie in esame l'autore della ricognizione non ha allegato e provato, successivamente alla ricognizione medesima, che il rapporto non fosse sorto, piuttosto prestando acquiescenza, come detto, alla pretesa dell'Istituto previdenziale, si presume che l' non abbia più l'obbligo, neppure astrattamente, di dimostrare il titolo di quanto Pt_1
richiesto in pagamento.
VII.- L'appello, pertanto, va accolto, con l'ovvia precisazione che l'appellante avrà titolo a richiedere, per le ragioni riportate negli ava opposti, solo la differenza tra gli importi rivendicati e quanto oggetto di adempimento parziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 6 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 137/2022, resa in data 27 maggio 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per gli effetti, rigetta il ricorso di primo grado proposto dalla società
Controparte_1
2. Condanna l'appellata, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo nella misura di € 1.312,00 e per il secondo nella misura di € 1.458,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovute, come per legge, in favore dell'Istituto appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il
22 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 664 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Gilda Avena, Umberto Pt_1
Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellante
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, con l'Avv. Maria Tunno ---- appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Opposizione avverso avvisi di addebito.
Conclusioni per l'appellante: <<... - In integrale accoglimento dell'appello proposto dall Pt_1
- rigetti la domanda prodotta dall'appellata dinanzi al Tribunale di Cosenza, dichiarandola inammissibile o, comunque, infondata;
- Condanni, per l'effetto, la parte appellata, al pagamento degli importi di cui agli avvisi di addebito impugnati. - Con favore di spese e competenze di entrambe le fasi di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellata: art. 1 comma 236>>.
Svolgimento del processo 1. Con ricorso RG 2461/19, la società appellata proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 334 2019 00007395 76 0000 e 334 2019 00006004 80 000, entrambi notificatile via
PEC il 12/4/2019, coi quali le era stato intimato il pagamento delle somme ivi riportate, derivanti da note di rettifica relative al periodo 2016/2017.
2. Col detto ricorso la società lamentava la nullità/illegittimità Controparte_1
dei citati avvisi di addebito per difetto dei requisiti formali e, nel merito, per insussistenza della pretesa, deducendo che gli atti traevano origine da un DURC negativo emesso dall' CP_2
il 16/1/2018, da cui era derivata la decadenza dalle agevolazioni contributive;
evidenziando che il DURC in questione era conseguenza di un errore commesso dall' . CP_3
3. Con sentenza del 27/5/2022, il tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo che i DURC positivi emessi nelle date del 4/4-19/11/2018, successive a quella del DURC negativo, testimoniavano la regolarità della posizione contributiva dell'opponente; sia nei confronti dell' che dell' . Pt_1 CP_2
4. La sentenza è stata gravata d'appello dall' che ne ha lamentato l'erroneità Pt_1
sostenendo: a) che i DURC positivi erano stati emessi (nel 2018); b) che un DURC negativo comporta la perdita delle agevolazioni contributive nei confronti di tutti gli enti interessati;
e da ciò gli avvisi di addebito;
c) che il Tribunale, quindi, aveva errato nell'attribuire efficacia sanante ai DURC, favorevoli alla parte privata, del 2018.
5. La società contribuente s'è costituita in grado di appello, evidenziando di avere proposto istanza, accettata, per la rottamazione c.d. quater, comprendente, tra le poste, i due avvisi di addebito oggetto di giudizio.
Invitata, poi, dal Collegio a produrre la prova dei pagamenti delle rate, l'appellata ha versato in atti le ricevute non già dei ratei della rottamazione bensì dei pagamenti, effettuati in unica soluzione, delle somme portate da entrambi gli avvisi di addebito previamente opposti, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
6. Su tale produzione e sulla correlativa richiesta l' non ha preso posizione. Pt_1
7. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 4 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato. II.- L'appellata, nelle proprie difese di secondo grado, ha semplicemente chiesto la sospensione del giudizio ai sensi della L. 197/20233 art. 1 comma 236, avendo proposto, nelle more, richiesta di c.d. rottamazione quater, rispetto agli AVA inizialmente opposti nonché ad altri titoli.
III.- Sollecitata dalla Corte, con ordinanza dell'8/7/2025, a versare in atti la “documentazione comprovante il pagamento delle rate indicate nella definizione agevolata”, ha, sostanzialmente, prodotto le ricevute di versamento delle poste oggetto dei due AVA inizialmente opposti, quantunque nella misura oggetto di rottamazione, piuttosto che nella misura integrale riportata negli AVA medesimi.
IV.- Con tale atteggiamento processuale, la parte appellata, originaria ricorrente, ha sostanzialmente abbandonato la difesa iniziale, proposta in sede di gravame, manifestando una sostanziale acquiescenza, rispetto alle pretese azionate dall' coi titoli di credito Pt_1
opposti in primo grado.
V.- L'adempimento spontaneo di quanto rivendicato dall' equivale ad una sorta di Pt_1
riconoscimento del debito.
La Suprema Corte, al riguardo, ha stabilito che <<la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della < i> causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto>> (Cassazione civile sez. III, 10/12/2024,
n.31818).
VI.- E poiché nella fattispecie in esame l'autore della ricognizione non ha allegato e provato, successivamente alla ricognizione medesima, che il rapporto non fosse sorto, piuttosto prestando acquiescenza, come detto, alla pretesa dell'Istituto previdenziale, si presume che l' non abbia più l'obbligo, neppure astrattamente, di dimostrare il titolo di quanto Pt_1
richiesto in pagamento.
VII.- L'appello, pertanto, va accolto, con l'ovvia precisazione che l'appellante avrà titolo a richiedere, per le ragioni riportate negli ava opposti, solo la differenza tra gli importi rivendicati e quanto oggetto di adempimento parziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 6 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 137/2022, resa in data 27 maggio 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per gli effetti, rigetta il ricorso di primo grado proposto dalla società
Controparte_1
2. Condanna l'appellata, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo nella misura di € 1.312,00 e per il secondo nella misura di € 1.458,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovute, come per legge, in favore dell'Istituto appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il
22 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale