TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/09/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 98 – 1 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
Dott. Giorgia Sartoni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 98/2025 diretto alla dichiarazione di apertura della LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE della società C.F. ), con sede in VIA Controparte_1 P.IVA_1
BARATTI 1 FORLI'
Visto il ricorso proposto in data 23 giugno 2025 da:
(C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), (C.F. ), C.F._3 Parte_5 C.F._4
(C.F. , (C.F. Parte_6 C.F._5 Parte_7
), (C.F. ), C.F._6 Parte_8 C.F._7 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_9 C.F._8 Parte_10
), tutti con il patrocinio degli avv. SARACCO UMBERTO, MARCHESIN P.IVA_2
DANIELA, GALLETTI DANILO
Visti gli interventi adesivi di (C.F. ), di Parte_11 C.F._9
(C.F. ) e di Parte_12 C.F._10 Parte_13
) C.F._11 nei confronti di
(c.f. ), VIA BARATTI 1 FORLI' Controparte_1 P.IVA_1 − esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 40, comma 6 CCII, in data 27 giugno 2025;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la propria sede nel circondario di questo Ufficio;
− considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
− rilevato che il convenuto non ha dimostrato il ricorrere dei requisiti congiuntamente richiesti dall'articolo 2, comma 1, lettera d);
− rilevato infatti che non si è costituito ed ha provveduto, tramite il Commercialista, unicamente al deposito dei bilanci relativi agli anni 2022, 2023, 2024;
− osservato che risulta assolto l'onere a carico del creditore istante di dimostrare la presenza di debiti scaduti superiori al limite di cui all'art. 49, comma 5 CCII, atteso che:
1) gli originari ricorrenti (ad eccezione di sono proprietari di Parte_10 immobili siti in un condominio edificato dalla debitrice e di cui la debitrice risulta essere, tutt'ora, proprietaria di svariate unità immobiliari. In quanto tale si è resa gravemente morosa al pagamento degli “oneri” condominiali (cui stanno facendo fronte i ricorrenti e gli intervenuti) per un importo di oltre Euro 78.000,00;
2) Il ricorrente è titolare di un credito, già riconosciuto nella Parte_10 procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Treviso (R.G. 635/17) per oltre Euro
19.000,00;
− ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza della società risultante, oltre che da quanto esposto ai punti che precede,
a) dalla pendenza di varie procedure esecutive;
b) dalla sussistenza nei confronti di Agenzia di un debito di oltre Controparte_2
Euro 105.000,00;
c) dalla sussistenza nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di debiti per oltre Euro 80.000,00;
d) dalla mancata approvazione dei bilanci, risultando l'ultimo bilancio pubblicato nell'anno
2022); − ritenuto che a fronte di una simile situazione sia palese come la convenuta non sia in grado di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni, non potendo contare su un'attività di impresa per ricavare i denari necessari a ripianare le proprie esposizioni;
− ritenuto pertanto che versi effettivamente in stato di Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte e che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
− tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (C.F. ), con sede legale in VIA Controparte_1 P.IVA_1
BARATTI 1 FORLI';
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Curatore il dott. (C.F. ), iscritto Persona_1 C.F._12 all'albo dell' di Forlì-Cesena, che alla luce Controparte_3 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII;
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e rispetto a C.F. : Controparte_1 P.IVA_1 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCC.
FISSA il giorno 02/02/2026 ad ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato sopra nominato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente Il Giudice rel. ed estensore dott. Maria Cecilia Branca
dott. Barbara Vacca
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
Dott. Giorgia Sartoni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 98/2025 diretto alla dichiarazione di apertura della LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE della società C.F. ), con sede in VIA Controparte_1 P.IVA_1
BARATTI 1 FORLI'
Visto il ricorso proposto in data 23 giugno 2025 da:
(C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), (C.F. ), C.F._3 Parte_5 C.F._4
(C.F. , (C.F. Parte_6 C.F._5 Parte_7
), (C.F. ), C.F._6 Parte_8 C.F._7 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_9 C.F._8 Parte_10
), tutti con il patrocinio degli avv. SARACCO UMBERTO, MARCHESIN P.IVA_2
DANIELA, GALLETTI DANILO
Visti gli interventi adesivi di (C.F. ), di Parte_11 C.F._9
(C.F. ) e di Parte_12 C.F._10 Parte_13
) C.F._11 nei confronti di
(c.f. ), VIA BARATTI 1 FORLI' Controparte_1 P.IVA_1 − esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 40, comma 6 CCII, in data 27 giugno 2025;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la propria sede nel circondario di questo Ufficio;
− considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
− rilevato che il convenuto non ha dimostrato il ricorrere dei requisiti congiuntamente richiesti dall'articolo 2, comma 1, lettera d);
− rilevato infatti che non si è costituito ed ha provveduto, tramite il Commercialista, unicamente al deposito dei bilanci relativi agli anni 2022, 2023, 2024;
− osservato che risulta assolto l'onere a carico del creditore istante di dimostrare la presenza di debiti scaduti superiori al limite di cui all'art. 49, comma 5 CCII, atteso che:
1) gli originari ricorrenti (ad eccezione di sono proprietari di Parte_10 immobili siti in un condominio edificato dalla debitrice e di cui la debitrice risulta essere, tutt'ora, proprietaria di svariate unità immobiliari. In quanto tale si è resa gravemente morosa al pagamento degli “oneri” condominiali (cui stanno facendo fronte i ricorrenti e gli intervenuti) per un importo di oltre Euro 78.000,00;
2) Il ricorrente è titolare di un credito, già riconosciuto nella Parte_10 procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Treviso (R.G. 635/17) per oltre Euro
19.000,00;
− ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza della società risultante, oltre che da quanto esposto ai punti che precede,
a) dalla pendenza di varie procedure esecutive;
b) dalla sussistenza nei confronti di Agenzia di un debito di oltre Controparte_2
Euro 105.000,00;
c) dalla sussistenza nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di debiti per oltre Euro 80.000,00;
d) dalla mancata approvazione dei bilanci, risultando l'ultimo bilancio pubblicato nell'anno
2022); − ritenuto che a fronte di una simile situazione sia palese come la convenuta non sia in grado di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni, non potendo contare su un'attività di impresa per ricavare i denari necessari a ripianare le proprie esposizioni;
− ritenuto pertanto che versi effettivamente in stato di Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte e che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
− tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (C.F. ), con sede legale in VIA Controparte_1 P.IVA_1
BARATTI 1 FORLI';
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Curatore il dott. (C.F. ), iscritto Persona_1 C.F._12 all'albo dell' di Forlì-Cesena, che alla luce Controparte_3 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII;
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e rispetto a C.F. : Controparte_1 P.IVA_1 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCC.
FISSA il giorno 02/02/2026 ad ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato sopra nominato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente Il Giudice rel. ed estensore dott. Maria Cecilia Branca
dott. Barbara Vacca