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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 15.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 4337/2022,
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Santoro, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Viale Principe Umberto 29, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, (Codice Fiscale e Partita IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in Messina C.da Faro Superiore presso l'Ufficio Legale della stessa rappresentata e difesa, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonino Comunale e Vincenza Maccora dell'avvocatura aziendale, giusta procura in atti
Resistente
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: CP_2
) residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Messina, via Camiciotti n. 71, presso lo studio dell'Avv. Francesco Olivo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente/controinteressato Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso ordinario e contestuale istanza cautelare, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo che venisse sospesa l'efficacia della determina adottata dall'
[...]
con cui era stato conferito l'incarico di Responsabile di Struttura Semplice a CP_1
valenza dipartimentale di “Anatomia e istologia patologica”, presso il Dipartimento
Oncoematologico, in favore della dott.ssa . CP_2
Nel merito chiedeva venisse accertato il suo diritto al conferimento dell'incarico, in luogo della controinteressata, con decorrenza giuridica ed economica dal 16/08/2022.
Deduceva sul punto l'erronea valutazione dei curricula da parte del Direttore generale, considerata, a parità di titoli, la sua maggiore anzianità di servizio.
Invocava il rimedio cautelare sussistendo il periculum in mora, dettato dal fatto che l'attribuzione formale dell'incarico sarebbe costituito nel coronamento di una carriera di altissimo prestigio, bene della vita non ristorabile per equivalente, e che la mancata assegnazione avrebbe diminuito irreversibilmente le chance di progressione lavorativa.
Resisteva alla domanda cautelare l' deducendo, in merito Controparte_1 all'infondatezza dell'azione, l'insussistenza di un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico, vertendosi nell'ambito della discrezionalità della pubblica amministrazione.
L'azienda contestava infine la sussistenza del requisito di gravità e irreparabilità del danno.
Nella resistenza altresì della controinteressata, scambiate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame delle domande del ricorrente
Premesso il rigetto della domanda cautelare, non essendo stati apportati dal ricorrente, nella presente fase di merito, ulteriori elementi a supporto delle proprie ragioni, non può che ribadirsi l'infondatezza del ricorso.
La legge 305/92 all' art. 15 Comma 4, dispone che: “All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”.
In merito alla procedura e, per quanto qui interessa, all'attribuzione del potere di assegnazione dell'incarico, l'art. 15 comma 7 quater dispone che: “L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, e' attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale”.
L'interpretazione ermeneutica di tale apparato normativo è stata effettuata dalla Suprema
Corte che ha espresso un principio di diritto, mutuabile anche per l'attribuzione della direzione di una U.O. semplice, dal quale non vi è motivo di discostarsi: “In tema di dirigenza sanitaria, il procedimento di conferimento di incarico dirigenziale di struttura complessa di cui all'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 è contrassegnato da due fasi: la prima è incentrata sul giudizio di idoneità, formulato dall'apposita commissione di esperti incaricata di stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative;
la seconda, finalizzata al conferimento dell'incarico, è rimessa alla discrezionalità del direttore generale e non si fonda sulla previa formazione di alcuna graduatoria, atteso che l'unico elemento rilevante per
l'assegnazione finale è quello dell'idoneità. (Nella specie, in cui la commissione di esperti aveva affiancato al giudizio di idoneità una scarna valutazione come "ottimo" o "buono", la
S.C., sulla base del principio di cui in massima, ha escluso che ciò avesse trasformato l'elenco degli idonei in una graduatoria, tale da condizionare il direttore generale nell'attribuzione dell'incarico) (Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, n.23889)
E ancora la Cassazione a SS.UU., correttamente richiamata dalla controinteressata, ha avuto modi di chiarire che La procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992 , ha carattere non concorsuale - anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. n. 158 del 2012 , conv. con modif. in l. n. 189 del 2012 -, essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore Part generale della , nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali. (cfr. Cass.
SS.UU. 6455/20)
Come già osservato, in questa fase di merito il ricorrente non adduce nessun nuovo elemento rispetto alla precedente fase cautelare, si ritiene quindi che dall'esame della normativa e dei principi sopra esposti, il ricorrente non possa vantare un diritto soggettivo all'attribuzione dell'incarico di direzione della struttura semplice oggetto di causa.
Tali disposizioni sanciscono infatti il diritto del dirigente con cinque anni di pregressa esperienza lavorativa all'attribuzione delle funzioni di “natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo”, mentre resta nella discrezionalità (“possono essere conferiti”) dell'Azienda conferire al dirigente gli
“incarichi di direzione di strutture semplici”.
È preclusa quindi l'adozione, da parte dell'organo giudicante, dell'atto amministrativo di esclusiva pertinenza del direttore generale, ai sensi dell'art.15 l.305/92, come richiamata, in relazione alla natura fiduciaria dell'incarico; in tale fase il ricorrente potrebbe vantare solo il diritto alla regolarità formale del procedimento di valutazione.
Dalla scansione procedimentale che emerge dagli atti depositati è da ritenersi sussistente tale requisito, essendo stata garantita la valutazione equa dei curricula degli aspiranti ed essendo stata preferita la dott. per la ragionevole preponderanza dell'esperienza gestionale CP_2
pregressa e positivamente valutata, come supplente del Direttore della Struttura Semplice oggetto dell'incarico.
Il ricorso è pertanto respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 147/22 come da dispositivo sulla base del valore dichiarato dal ricorrente nel ricorso introduttivo e secondo i parametri minimi in ragione della durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , uditi i procuratori Parte_1
delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
e di quantificate in € 2.606,50 ciascuna oltre Controparte_1 CP_2 spese generali, cpa, iva come per legge per la fase cautelare ed € 4.628,50 ciascuna oltre spese generali, cpa, iva come per legge per la fase di merito.
Messina, 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando