Art. 5. Guarentigie
I membri ordinari ed i loro supplenti, durante l'esercizio del loro ufficio, possono essere collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento dei limiti massimi di eta' o di servizio.
Gli stessi non possono essere collocati d'ufficio in aspettativa per infermita', dispensati dal servizio, sottoposti a procedimento disciplinare se non previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Tale parere e' altresi' necessario perche' possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica, procedimento disciplinare per addebiti relativi all'esercizio dell'ufficio o ad esso connessi. I membri ordinari ed i loro supplenti durante lo stesso periodo non possono essere trasferiti, se non a domanda o con loro consenso, a sede di servizio diversa da quella cui si trovano assegnati al momento della nomina.
I membri ordinari ed i loro supplenti, durante l'esercizio del loro ufficio, possono essere collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento dei limiti massimi di eta' o di servizio.
Gli stessi non possono essere collocati d'ufficio in aspettativa per infermita', dispensati dal servizio, sottoposti a procedimento disciplinare se non previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Tale parere e' altresi' necessario perche' possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica, procedimento disciplinare per addebiti relativi all'esercizio dell'ufficio o ad esso connessi. I membri ordinari ed i loro supplenti durante lo stesso periodo non possono essere trasferiti, se non a domanda o con loro consenso, a sede di servizio diversa da quella cui si trovano assegnati al momento della nomina.