TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione civile
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1180/2024 R.G.
avente ad oggetto: “divorzio – cessazione degli effetti civili”
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Parte_1 C.F._1
Pascucci (C.F: ) presso il cui studio in Napoli (NA) al Viale della C.F._2
Costituzione is. G 1 elett.te domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F: ) rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Controparte_1 C.F._3
Ferro (C.F: presso il cui studio in Grumo Nevano (NA) alla via T. Spena C.F._4
n. 21 elett.te domicilia, giusta procura in atti;
RESISTENTE Con l'intervento del PM Sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 09/02/2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Sant'Agnello (NA) in data 15/05/2010 con , Controparte_1 dalla cui unione erano nati due figli: (il 27/07/2011) e (il 18/05/2015); che, Per_1 Per_2 venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di Napoli Nord aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 2194/2022 cui era seguito l'accordo dei coniugi sulle statuizioni accessorie, recepito nella sentenza n. 4269/2022 emessa il 5.12.2022; che la successivamente all'accordo, aveva continuato ad CP_1 assumere in via autonoma e indipendente le decisioni relative ai figli minori (anche con riguardo ai problemi di salute della figlia ) in violazione del regime di affido Per_1 condiviso stabilito in sede di separazione;
che la resistente aveva trasferito il proprio domicilio da Casoria a Napoli unitamente ai figli minori, senza preventiva consultazione con il padre, decidendo altresì gli istituti scolastici per i figli e le attività extrascolastiche;
che la era solita coinvolgere i figli (soprattutto la minore ) nelle discussioni CP_1 Per_1 genitoriali, influenzandoli negativamente nel rapporto padre-figli; che, a seguito del trasferimento della madre con i minori e attesa la sua attività lavorativa, il ricorrente non era più in grado di rispettare il calendario degli incontri così come stabilito in sede di separazione, aggiungendo, altresì, che la non gli consentiva di adattare i giorni e gli orari degli CP_1 stessi alle mutate circostanze;
che in sede di separazione era stato stabilito un assegno di mantenimento in favore dei figli per euro 2.400 mensili, pari quasi alla retribuzione che percepiva come medico ospedaliero (euro 2.696,00), oltre al 50% delle spese straordinarie e che, pertanto, a causa del notevole aumento del costo della vita e potendo contare soltanto sugli introiti incerti dell'attività che esercitava privatamente, non era più in grado di mantenersi adeguatamente;
tanto premesso chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
la modifica del calendario di visita e del quantum dell'assegno mensile di mantenimento in favore dei minori per un importo pari ad euro 1.500,00 (750,00 per ogni figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate;
con condanna della resistente in caso di opposizione alle spese, diritti ed onorari del giudizio. - Con comparsa depositata in data 29/04/2024 si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale, pur non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le circostanze fattuali dedotte dal ricorrente.
-In particolare deduceva che il ricorrente, dedito esclusivamente al lavoro, non rispettava gli incontri infrasettimanali con i figli stabiliti, in via consensuale, a fine settimana alterni;
che la minore manifestava la volontà di non vedere il padre a causa delle asserite Per_1 mancanze del genitore nei suoi confronti ed in seguito al diniego del padre di utilizzare il cellulare per poter comunicare con la madre;
che il trasferimento presso altra abitazione era stato causato dalle precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versava il precedente immobile a causa dell'attività di dogsitter svolta dalla sorella del ricorrente all'interno del palazzo ove era ubicato l'appartamento; che data l'esigua distanza tra la predetta e la nuova abitazione in Napoli non era stato in alcun modo condizionato il diritto di visita del padre;
che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la stessa aveva sempre coinvolto il padre nei problemi di salute della minore;
che, sul piano economico, a differenza di Per_1 quanto dichiarato dal le condizioni di quest'ultimo erano notevolmente migliorate e Pt_1 che lo stesso non aveva prodotto completa documentazione fiscale, mentre al contempo la situazione economica della resistente era peggiorata avendo dovuto affrontare nuove spese
(quali il canone di locazione, gli oneri condominiali e l'affitto di un garage) tali da non consentirle di riuscire a provvedere adeguatamente alle esigenze della prole;
tanto premesso chiedeva, in via preliminare, adottarsi i provvedimenti opportuni per l'affidamento dei figli e la frequenza dei rapporti col padre;
emettere provvedimento in luogo del consenso del padre per il cambio di residenza dei minori e l'autorizzazione all'iscrizione di alla scuola Per_1 secondaria di I grado “Tito Livio” al Largo Ferrandina a Chiaia n. 3 e di al 3° Circolo Per_2
Didattico a via Santa Teresa a Chiaia n. 8; nel merito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre affidamento e regolamentare modalità di visita padre-figli in base alle risultanze istruttorie, con conferma del collocamento dei minori presso la madre;
assegnare la casa familiare sita in Napoli alla via dei Mille n. 61 alla resistente;
aumentare l'assegno di mantenimento per i figli a complessivi € 3.000,00 (€ 1.500,00 per ciascun figlio),
o, in subordine, confermare il mantenimento stabilito in sede di separazione (pari a €
1.200,00 per ogni figlio, per complessivi € 2.400,00), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese. - Depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'esito dell'udienza di comparizione del 29/05/2024, la causa veniva rinviata per consentire ai coniugi l'espletamento della mediazione familiare.
- Con memoria difensiva depositata in data 07/10/2024 il ricorrente chiedeva, ex art. 473 bis
22 c.p.c., 1 comma, in via provvisoria e urgente, l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre in Giugliano in Campania;
regolamentare gli incontri tra la madre e i figli;
statuirsi che la contribuisca al mantenimento dei figli CP_1 in misura adeguata in base al reale reddito della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie;
emettersi sentenza parziale sullo status.
- All'udienza del 9/10/2024 i procuratori delle parti rappresentavano preliminarmente che il tentativo di mediazione familiare aveva sortito esito negativo, dichiarando la disponibilità dei coniugi di tentare un nuovo percorso di mediazione familiare e chiedendo congiuntamente emettersi sentenza immediata sullo status. Il Presidente si riservava di riferire al Collegio per la decisione sullo status riservando all'esito del percorso di mediazione familiare l'adozione dei provvedimenti provvisori.
- Emessa in data 14/10/2024 sentenza non definitiva sullo status n. 4307/2024, con ordinanza resa in pari data, il Collegio disponeva la prosecuzione del giudizio in prosieguo di prima udienza per consentire ai coniugi l'espletamento del nuovo percorso di mediazione familiare, rinviando la causa al 12/02/2025.
- All'udienza del 12/02/2025 le parti davano atto del fallimento del percorso di mediazione familiare e chiedevano emettersi i provvedimenti provvisori e urgenti.
Con provvedimento reso in data 31/03/2025, il Presidente relatore disponeva l'ascolto della figlia e nominava a tal fine CTU per l'ascolto della minore. Per_1
- Con nota depositata in data 26/05/2025, i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, che depositavano in atti, relativamente al collocamento dei minori e alla regolamentazione dei loro rapporti con i genitori.
- All'udienza del 27/05/2025, alla presenza del CTU nominato, il Presidente procedeva all'ascolto della minore;
all'esito, i procuratori delle parti si riportavano all'accordo raggiunto,
e, dopo un confronto in udienza, raggiungevano un'intesa anche in merito alle questioni economiche e il Presidente riservava la decisione al Collegio . #######################################
-In via preliminare il Tribunale, a seguito dell'emissione della sentenza sullo status in data
14/10/2024, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in merito alle statuizioni accessorie al divorzio.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni relative al collocamento dei minori e alla regolamentazione dei rapporti figli-genitori, contenute nell'accordo depositato in data
26/05/2025:
“1. I figli minori, (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
18/05/2015) sono affidati ad entrambi i genitori ed avranno residenza privilegiata presso il padre, col quale vivranno in Giugliano in Campania alla via San Vito n.4;
2. I figli minori staranno con la madre:
a. a fine settimana alterni, dalle 14.30 del venerdì alle 21.30 della domenica;
b. Nella settimana in cui i figli saranno nel weekend con la madre, saranno con quest'ultima il mercoledì dalle 16.30 alle 21.30; quando, invece, saranno per il fine settimana col padre, andranno con la madre il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 21.30.
c. nel periodo estivo un anno dal 1° al 16 agosto e l'anno successivo dal 16 al 31 agosto, e così di seguito ad anni alterni, da concordarsi tra i coniugi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
d. durante le vacanze natalizie un anno dalle ore 10.00 del 23 alle ore 21.30 del 30 dicembre e
l'anno successivo dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 21.30 del 6 gennaio, e così di seguito ad anni alterni;
e. durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del Giovedì Santo alle ore 21.30 del martedì dopo Pasqua;
f. un anno il compleanno e l'anno successivo l'onomastico;
g. La madre preleverà i figli presso l'abitazione del padre, dove li riaccompagnerà.
h. Per le ricorrenze dei genitori (onomastico, compleanno, Festa del Papà e della Mamma) i figli saranno col genitore festeggiato.”
-Le parti hanno altresì raggiunto un accordo in merito alle questioni economiche ed esplicitato nel verbale dell'udienza del 27/05/2025, le cui condizioni di seguito si riportano: “All'esito di un confronto la resistente dichiara la propria disponibilità al versamento della somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio.”
Gli accordi qui trascritti vanno recepiti in quanto non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Stante l'accordo raggiunto va dichiarata la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
-RECEPISCE le condizioni sulle statuizioni accessorie al divorzio concordate da Parte_1
(C.F: ) e (C.F: ) nell'accordo C.F._1 Controparte_1 C.F._3 raggiunto, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
- compensate tra le parti le spese processuali. CP_2
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro