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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2996/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
nella causa civile iscritta al n. 2996/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
generalizzato in atti, Parte_1
APPELLANTE
E
n persona del legale rapp.te p.t., CP_1
APPELLATA
Ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del motivo di appello a parziale correzione della sentenza gravata che conferma nel resto, stabilisce che nel punto del dispositivo dove è scritto "Nulla per le spese" debba leggersi ed intendersi "condanna CP_1
in persona del legale rapp.te p.t alla refusione delle spese del primo grado,
[...]
in favore di che liquida in complessivi euro 4.629,00,oltre Parte_1
1 rimborso spese generali al 15%, Iva e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario”
Compensa le spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Napoli 12.06.2025
Il Presidente
dr. Vincenza Totaro
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
nella causa civile iscritta al n. 2996/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
generalizzato in atti, Parte_1
APPELLANTE
E
n persona del legale rapp.te p.t., CP_1
APPELLATA
Ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del motivo di appello a parziale correzione della sentenza gravata che conferma nel resto, stabilisce che nel punto del dispositivo dove è scritto "Nulla per le spese" debba leggersi ed intendersi "condanna CP_1
in persona del legale rapp.te p.t alla refusione delle spese del primo grado,
[...]
in favore di che liquida in complessivi euro 4.629,00,oltre Parte_1
1 rimborso spese generali al 15%, Iva e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario”
Compensa le spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Napoli 12.06.2025
Il Presidente
dr. Vincenza Totaro
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