Ordinanza cautelare 20 dicembre 2023
Sentenza 18 agosto 2025
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Decreto collegiale 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 18/08/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01976/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01795/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1795 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfranco Puccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell’interno – Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Palermo, con il quale viene vietato a -OMISSIS-per un periodo di anni due, di accedere ai seguenti locali siti in -OMISSIS- nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi esercizi pubblici;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS- ha impugnato col ricorso in epigrafe il provvedimento del Questore di Palermo, notificatogli in data 1.08.2023, con il quale gli è stato inibito per un periodo di anni due di accedere ai seguenti locali siti in -OMISSIS- nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi esercizi pubblici.
Il divieto del Questore si fonda sulla proposta del Commissariato di P.S. -OMISSIS- nella quale si dà atto di una violenta rissa verificatasi tra dodici giovani – tra i quali l’odierno ricorrente – nella notte tra il-OMISSIS- all’interno del locale denominato -OMISSIS-, poi proseguita all’esterno e portata avanti persino nei locali del Pronto Soccorso. Tutti i corrissanti, incluso il ricorrente, sono stati per ciò denunciati all’a.g. penale per rissa, nonché (il solo ricorrente) anche per il danneggiamento causato all’ambulanza intervenuta per soccorrere i feriti.
In punto di diritto, il provvedimento del Questore fa applicazione dell’art. 13 bis, co. 1, del D.L. 14/2017, laddove consente all’autorità di p.s. di imporre il divieto di accesso ad alcuni pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento per ragioni di tutela della pubblica sicurezza.
Nel proprio ricorso, il sig. -OMISSIS- denuncia:
eccesso di potere del provvedimento amministrativo, poiché egli risulta solo indagato, per fatti non ancora accertati in sede penale, e per fattispecie inquadrabile in ipotesi di mero danneggiamento, e non di delitto contro la sicurezza pubblica. Da qui, discenderebbe anche la sproporzione della misura inflittagli rispetto al bene tutelato dalla norma.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio e con memoria ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- (non appellata) la Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata in ricorso osservando che “ …il ricorso risulta privo del necessario fumus boni iuris già in ragione del fatto che il ricorrente ha omesso di indicare le numerose fattispecie di reato che gli sono state addebitate nella medesima circostanza - tra le quali quella, significativa, di rissa aggravata - limitandosi invece a menzionare quella (meno grave) di “danneggiamento”;
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato risulta legittimo alla luce dei fatti complessivamente ascritti al ricorrente;
Considerato anche che il periculum in mora non può sorreggere l’istanza di adozione dell’invocata misura sospensiva, essendo stato esso dedotto in modo estremamente generico, imprecisato ed assertivo; ”.
Con memoria depositata in data 17 giugno 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare, pur dando atto del fatto che questa era già stata scrutinata in passato e respinta con ordinanza n. -OMISSIS-
All’udienza pubblica del 3 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato – come già rilevato in fase cautelare – e va pertanto respinto.
Va ricordato che la misura inibitoria adottata dal Questore col provvedimento ora avversato ha natura prettamente preventiva, finalizzata a scongiurare il verificarsi di disordini e delitti in ambito urbano; come tale, prescinde dell’accertamento giudiziale del reato, necessario solo ai fini dell’irrogazione della (diversa per natura) sanzione penale.
Infatti è stato affermato da condivisibile giurisprudenza che “ Il c.d. daspo urbano è una fattispecie tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia d'intervento alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili ai destinatari dello stesso, ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità .” (Tar Reggio Calabria 5/2024).
L’art. 13 bis, co. 1, del D.L. 14/2017, applicato nella vicenda in esame, attribuisce all’autorità di p.s. il potere di adozione del cd. Daspo urbano nei confronti di varie categorie di soggetti, tra i quali (per quanto interessa il caso di specie) anche coloro che siano stati (semplicemente) denunciati negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza.
La norma trova quindi piena applicazione nella fattispecie, atteso che il ricorrente è stato denunciato per aver partecipato ad una violenta e continuata rissa, scoppiata all’interno di un Bar, poi proseguita all’esterno dello stesso e persino nei locali del Pronto Soccorso dove si erano recati alcuni dei partecipanti per ricevere assistenza medica. La rissa ha, peraltro, avuto come teatro gli affollati festeggiamenti del Carnevale, ed ha messo a rischio l’incolumità dei partecipanti alla festa, ingenerando allarme sociale e diffusa percezione di insicurezza.
In punto di fatto deve essere anche precisato, come già evidenziato in fase cautelare, che il ricorrente ha cercato di sminuire in ricorso la valenza della sua condotta, citando solo l’imputazione per danneggiamento (dell’ambulanza), ma sottacendo del tutto quella più grave per rissa, la cui sussistenza risulta documentalmente dall’avviso di conclusione indagini depositato in giudizio dalla difesa erariale.
In conclusione, il ricorso va respinto.
2.- Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
3.- Ai fini della successiva liquidazione delle competenze ed onorari richiesti dal difensore per l’assistenza prestata al ricorrente in regime di patrocinio a spese dello Stato, è necessario che parte ricorrente documenti, o dichiari con autocertificazione, il possesso dei requisiti anche reddituali necessari per godere del beneficio in questione, riferiti anche alla data di decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente, liquidate in euro 2.000,00.
Pone a carico del ricorrente l’adempimento indicato al punto 3 della parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.