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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13947 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
AR ES MO Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 562/2024 , vertente
TRA
ata a Napoli il 17/11/1977 con il patrocinio dell'avv. FRANCO Parte_1
MA IA
E
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CICCOTTI Controparte_1
AT
-resistenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figlio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 09/01/2024 le parti adivano l'intestato
Tribunale al fine di regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore , nato il [...], riconosciuto da entrambi i genitori;
a sostegno Per_1 della domanda le parti deducevano che i rapporti di coppia si erano nel tempo deteriorati e che la convivenza del suddetto nucleo familiare cessava definitivamente
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
1.l'affido del minore rimarrà condiviso tra i due genitori;
2. il minore trasferirà la propria residenza insieme al padre nell'abitazione che lo stesso Per_1 individuerà in tempo utile per consentire a di frequentare la scuola superiore;
Per_1
3. le frequentazioni con i genitori verranno così organizzate: il minore trascorrerà i giorni di martedì e giovedì con il padre ed i giorni di mercoledì e venerdì con la madre;
• il weekend sarà alternato, garantendo così ad entrambi i genitori di trascorrere con tempo Per_1 in misura paritaria;
• il weekend partirà all'uscita di scuola del venerdì e terminerà la domenica sera, con orario da concordare;
• il lunedì sarà alternato tra i due genitori, e precisamente, quando il minore trascorrerà il weekend con la mamma, trascorrerà il lunedì con il padre e viceversa;
• la settimana proseguirà poi nel modo che segue: il martedì ed il giovedì il minore li trascorrerà sempre con il papà salvo diverso accordo, il mercoledì ed il venerdì li trascorrerà sempre con la mamma diverso accordo;
• il minore verrà ripreso ed accompagnato presso il domicilio del genitore ospitante dall'altro genitore, così come nei giorni di competenza come da accordo;
• per le vacanze ESTIVE i genitori potranno tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e/o agosto, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno, salvo diverso accordo tra i coniugi;
vacanze di i genitori terranno con sé il figlio per sette Per_2 giorni consecutivi alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale, prevedendo altresì che il minore trascorra alternativamente comunque il giorno della vigilia ovvero il giorno di Natale con l'uno o con l'altro genitore;
idem per la notte del 31 ed il giorno di Capodanno, salvo diverso accordo;
vacanze di : i Per_3 genitori trascorreranno con il figlio, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo;
entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio.
• ALTRE FESTIVITA': i genitori alterneranno altresì di anno in anno eventuali altre festività e ponti;
il minore trascorrerà, inoltre, la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno del minore stesso verrà trascorso alternando di anno in anno la presenza dei genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
• entrambi i genitori potranno concordare di tenere con sé il figlio per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico previa comunicazione del relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze invernali).
4. nulla sul mantenimento: il genitore provvederà completamente al figlio nei giorni di permanenza presso di sé;
5. le spese straordinarie determinate con riferimento al protocollo del Tribunale di Roma che verrà consegnato e sottoscritto per accettazione da entrambi i coniugi al 50 % tra le parti (All.
A);
6. l'assegno unico verrà assegnato in pari misura, così come gli arretrati, con indicazione e comunicazione all'INPS dell'IBAN sia del che della Parte_1 CP_1
7. in merito alla scuola superiore, per comune volontà, sarà lasciato libero di scegliere in Per_1 autonomia quella che intenderà frequentare;
8. si significa, infine, che la collaborazione tra i genitori per le esigenze del minore dovrà Per_1 essere sempre improntata all'interesse supremo del minore stesso.
9. le parti, infine, di comune intesa tra loro, convengono che il presente accordo avrà efficacia a partire da settembre 2024 p.v., in coincidenza con l'inizio delle Scuole Superiori del figlio Per_1
Dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento del ricorso, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le eventuali altre clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone in ordine al regime di affidamento e mantenimento del figlio minore in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AR ES MO TA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
AR ES MO Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 562/2024 , vertente
TRA
ata a Napoli il 17/11/1977 con il patrocinio dell'avv. FRANCO Parte_1
MA IA
E
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CICCOTTI Controparte_1
AT
-resistenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figlio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 09/01/2024 le parti adivano l'intestato
Tribunale al fine di regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore , nato il [...], riconosciuto da entrambi i genitori;
a sostegno Per_1 della domanda le parti deducevano che i rapporti di coppia si erano nel tempo deteriorati e che la convivenza del suddetto nucleo familiare cessava definitivamente
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
1.l'affido del minore rimarrà condiviso tra i due genitori;
2. il minore trasferirà la propria residenza insieme al padre nell'abitazione che lo stesso Per_1 individuerà in tempo utile per consentire a di frequentare la scuola superiore;
Per_1
3. le frequentazioni con i genitori verranno così organizzate: il minore trascorrerà i giorni di martedì e giovedì con il padre ed i giorni di mercoledì e venerdì con la madre;
• il weekend sarà alternato, garantendo così ad entrambi i genitori di trascorrere con tempo Per_1 in misura paritaria;
• il weekend partirà all'uscita di scuola del venerdì e terminerà la domenica sera, con orario da concordare;
• il lunedì sarà alternato tra i due genitori, e precisamente, quando il minore trascorrerà il weekend con la mamma, trascorrerà il lunedì con il padre e viceversa;
• la settimana proseguirà poi nel modo che segue: il martedì ed il giovedì il minore li trascorrerà sempre con il papà salvo diverso accordo, il mercoledì ed il venerdì li trascorrerà sempre con la mamma diverso accordo;
• il minore verrà ripreso ed accompagnato presso il domicilio del genitore ospitante dall'altro genitore, così come nei giorni di competenza come da accordo;
• per le vacanze ESTIVE i genitori potranno tenere con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e/o agosto, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno, salvo diverso accordo tra i coniugi;
vacanze di i genitori terranno con sé il figlio per sette Per_2 giorni consecutivi alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale, prevedendo altresì che il minore trascorra alternativamente comunque il giorno della vigilia ovvero il giorno di Natale con l'uno o con l'altro genitore;
idem per la notte del 31 ed il giorno di Capodanno, salvo diverso accordo;
vacanze di : i Per_3 genitori trascorreranno con il figlio, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo;
entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio.
• ALTRE FESTIVITA': i genitori alterneranno altresì di anno in anno eventuali altre festività e ponti;
il minore trascorrerà, inoltre, la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno del minore stesso verrà trascorso alternando di anno in anno la presenza dei genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
• entrambi i genitori potranno concordare di tenere con sé il figlio per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico previa comunicazione del relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze invernali).
4. nulla sul mantenimento: il genitore provvederà completamente al figlio nei giorni di permanenza presso di sé;
5. le spese straordinarie determinate con riferimento al protocollo del Tribunale di Roma che verrà consegnato e sottoscritto per accettazione da entrambi i coniugi al 50 % tra le parti (All.
A);
6. l'assegno unico verrà assegnato in pari misura, così come gli arretrati, con indicazione e comunicazione all'INPS dell'IBAN sia del che della Parte_1 CP_1
7. in merito alla scuola superiore, per comune volontà, sarà lasciato libero di scegliere in Per_1 autonomia quella che intenderà frequentare;
8. si significa, infine, che la collaborazione tra i genitori per le esigenze del minore dovrà Per_1 essere sempre improntata all'interesse supremo del minore stesso.
9. le parti, infine, di comune intesa tra loro, convengono che il presente accordo avrà efficacia a partire da settembre 2024 p.v., in coincidenza con l'inizio delle Scuole Superiori del figlio Per_1
Dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento del ricorso, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le eventuali altre clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone in ordine al regime di affidamento e mantenimento del figlio minore in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AR ES MO TA IE