Articolo 19 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Articolo 18Articolo 20
Versione
22 agosto 2012
Art. 19. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 1. L'ente patrimoniale della Chiesa apostolica in Italia denominato «Fondazione Apostolica» deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, l'ente puo' concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012