Art. 19. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 1. L'ente patrimoniale della Chiesa apostolica in Italia denominato «Fondazione Apostolica» deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, l'ente puo' concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.