Articolo 105 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 104Articolo 106
Versione
14 marzo 1965
Art. 105.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in quello del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1965, connesse con l'attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115 , nonche' ad iscrivere nel citato stato di previsione della spesa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme da prelevarsi dalle disponibilita' del "Fondo speciale" costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della medesima legge 27 luglio 1962, n. 1115 .
Entrata in vigore il 14 marzo 1965