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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 343/2024 promossa da:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Brusa Parte_1 Parte_2
PARTE ADOTTANTE
nei confronti di:
nata a [...]-Prut (Romania) il 29/03/1998 Controparte_1
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte adottante:
come da ricorso
Per il P.M.:
nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.01.2024 i sig.ri e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 Torino al fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione della sig.ra
[...]
. CP_1
I sig.ri e esponevano che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era loro Pt_1 Pt_2
intenzione adottare la sig.ra ; riferivano, in particolare: CP_1
- di aver contratto matrimonio in data 24/05/1997 e che dall'unione non nascevano figli;
- che nel 2014 il Tribunale per i Minorenni di Torino disponeva l'affido etero familiare in capo agli adottanti della sig.ra che veniva prorogato sino alla maggiore età della stessa;
CP_1
- che nel corso del tempo il rapporto tra le parti si era consolidato divenendo di natura filiale e che quindi gli adottanti desideravano ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il giudice delegato fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 22.03.2024 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione.
L'avvocato di parte adottante precisava che la madre dell'adottanda non era presente in quanto da circa
5 anni la stessa si era traferita in località sconosciuta della Romania e da allora ha avuto solo sporadici contatti telefonici con la figlia;
quanto al padre la sig.ra dichiarava di non conoscere il proprio CP_1
padre, di non averlo mai visto in quanto i genitori avevano divorziato quando ella aveva appena tre mesi.
Il GOP rimetteva il fascicolo al Giudice delegato.
Il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa assegnando termine ex art. 127 ter cpc.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire l'assenso dei genitori biologici della signora
. CP_1
Depositate le notifiche ai genitori biologici dell'adottanda, all'udienza del 29/05/2025 il Giudice
invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero gli adottandi sig.ri e sono persone che hanno ampiamente superato Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 4 l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; è rispettato il requisito relativo alla differenza di almeno anni 18 di età tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione. Quanto ai genitori naturali dell'adottanda: la sig.ra ha avuto sporadici contatti telefonici con la madre sino a CP_1
dicembre 2023 e da allora le è impossibile contattarla;
quanto al padre l'adottanda non lo conosce e non ha alcun rapporto. I genitori biologici sono stati regolarmente notificati.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
Quanto al cognome, l'adottanda ha dichiarato in udienza di voler acquisire soltanto il cognome e Pt_2
di non avere interesse a mantenere il proprio cognome. Ritiene il Collegio che tale richiesta non possa trovare accoglimento. Il dato legislativo di cui all'art. 299 comma 1 c.c., soprattutto se confrontato col disposto di cui all'art. 262 c.c., esprime infatti una forte indicazione nel senso della necessaria assunzione del cognome dell'adottante insieme al proprio cognome originario (a tutela della sicurezza dei rapporti giuridici), indicazione non smentita, ma indirettamente confermata dalla pronuncia della
Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135 (che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299,
primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di
aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se
entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto"), la quale ha previsto la possibilità per le parti di richiedere che il cognome dell'adottante venga posposto anziché
anteposto al cognome originario, non già la possibilità di radicale sostituzione del cognome originario od omissione del cognome dell'adottante.
Deve pertanto trovare applicazione la regola di cui all'art. 299 co. 1 c.c., che stabilisce che “l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio” e di cui all'art. 299 co. 4 c.c. che stabilisce che “se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito”.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 DISPONE farsi luogo all'adozione di nata a [...]-Prut (Romania) il Controparte_1
29/03/1998, da parte di nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Torino il 11/09/1968.
DISPONE che l'adottata assuma il cognome e lo anteponga al proprio. Pt_2
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Torino, 3 giugno 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott. Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 343/2024 promossa da:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Brusa Parte_1 Parte_2
PARTE ADOTTANTE
nei confronti di:
nata a [...]-Prut (Romania) il 29/03/1998 Controparte_1
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte adottante:
come da ricorso
Per il P.M.:
nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.01.2024 i sig.ri e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 Torino al fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione della sig.ra
[...]
. CP_1
I sig.ri e esponevano che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era loro Pt_1 Pt_2
intenzione adottare la sig.ra ; riferivano, in particolare: CP_1
- di aver contratto matrimonio in data 24/05/1997 e che dall'unione non nascevano figli;
- che nel 2014 il Tribunale per i Minorenni di Torino disponeva l'affido etero familiare in capo agli adottanti della sig.ra che veniva prorogato sino alla maggiore età della stessa;
CP_1
- che nel corso del tempo il rapporto tra le parti si era consolidato divenendo di natura filiale e che quindi gli adottanti desideravano ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il giudice delegato fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 22.03.2024 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione.
L'avvocato di parte adottante precisava che la madre dell'adottanda non era presente in quanto da circa
5 anni la stessa si era traferita in località sconosciuta della Romania e da allora ha avuto solo sporadici contatti telefonici con la figlia;
quanto al padre la sig.ra dichiarava di non conoscere il proprio CP_1
padre, di non averlo mai visto in quanto i genitori avevano divorziato quando ella aveva appena tre mesi.
Il GOP rimetteva il fascicolo al Giudice delegato.
Il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa assegnando termine ex art. 127 ter cpc.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire l'assenso dei genitori biologici della signora
. CP_1
Depositate le notifiche ai genitori biologici dell'adottanda, all'udienza del 29/05/2025 il Giudice
invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero gli adottandi sig.ri e sono persone che hanno ampiamente superato Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 4 l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; è rispettato il requisito relativo alla differenza di almeno anni 18 di età tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione. Quanto ai genitori naturali dell'adottanda: la sig.ra ha avuto sporadici contatti telefonici con la madre sino a CP_1
dicembre 2023 e da allora le è impossibile contattarla;
quanto al padre l'adottanda non lo conosce e non ha alcun rapporto. I genitori biologici sono stati regolarmente notificati.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
Quanto al cognome, l'adottanda ha dichiarato in udienza di voler acquisire soltanto il cognome e Pt_2
di non avere interesse a mantenere il proprio cognome. Ritiene il Collegio che tale richiesta non possa trovare accoglimento. Il dato legislativo di cui all'art. 299 comma 1 c.c., soprattutto se confrontato col disposto di cui all'art. 262 c.c., esprime infatti una forte indicazione nel senso della necessaria assunzione del cognome dell'adottante insieme al proprio cognome originario (a tutela della sicurezza dei rapporti giuridici), indicazione non smentita, ma indirettamente confermata dalla pronuncia della
Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135 (che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299,
primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di
aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se
entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto"), la quale ha previsto la possibilità per le parti di richiedere che il cognome dell'adottante venga posposto anziché
anteposto al cognome originario, non già la possibilità di radicale sostituzione del cognome originario od omissione del cognome dell'adottante.
Deve pertanto trovare applicazione la regola di cui all'art. 299 co. 1 c.c., che stabilisce che “l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio” e di cui all'art. 299 co. 4 c.c. che stabilisce che “se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito”.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 DISPONE farsi luogo all'adozione di nata a [...]-Prut (Romania) il Controparte_1
29/03/1998, da parte di nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Torino il 11/09/1968.
DISPONE che l'adottata assuma il cognome e lo anteponga al proprio. Pt_2
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Torino, 3 giugno 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott. Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4